Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento

    La Corte ha ritenuto che il credito d'imposta contestato non fosse inesistente, bensì non spettante, e che l'Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento per decorso dei termini più brevi applicabili a tale fattispecie.

  • Accolto
    Illegittimità e infondatezza del recupero del credito d'imposta

    La ricorrente ha fornito prova della tracciabilità delle attività di ricerca, della sussistenza di costi reali e dello sviluppo di tecnologie innovative, conformi alle indicazioni del Manuale di Frascati OCSE. Pertanto, il credito non può essere qualificato come inesistente.

  • Accolto
    Incompetenza tecnica dell'Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate non ha acquisito il parere tecnico del MISE, necessario per una corretta valutazione della complessità del progetto. La sostituzione di tale vaglio tecnico con valutazioni interne non specializzate configura un difetto di istruttoria e carenza motivazionale dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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