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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO D RECUPERO n. T6UCR2900061 IMPOSTE DIRETTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A., incorporante per fusione della società Società_2 S.p.A. nei cui confronti è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate l'atto di recupero n. T6UCR2900061/2024, ha impugnato detto provvedimento di recupero del credito di imposta dichiarato per l'anno 2015 ed utilizzato nel 2016.
A sostegno dell'impugnativa la società ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) in via pregiudiziale, decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria;
2) illegittimità ed infondatezza del recupero di un credito di imposta solo asseritamente inesistente, ex art. 1, comma 35, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
3) incompetenza tecnica dell'Agenzia delle Entrate a contestare la spettanza delle agevolazioni;
4) asserita carenza dei predetti requisiti nel caso di specie;
5) asserite incongruenze rilevate rispetto al Progetto 2.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Rovigo, che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone conclusivamente la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso appare meritevole di accoglimento sotto gli assorbenti profili dedotti nei primi tre motivi di gravame.
2. Giova, anzitutto, ricordare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per il quinquennio
2015-2019:
- dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al comma 35 dell'art 1, riscrive la disciplina sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n.
145;
- dal decreto ministeriale attuativo 27 maggio 2015 che detta le disposizioni applicative per l'attuazione di tale disciplina.
In concreto, la suddetta normativa prevede la compensazione, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
stabilisce le caratteristiche delle tipologie di attività di R&S ammissibili, i costi agevolabili, l'importo massimo del credito d'imposta e l'ammontare minimo della spesa complessiva per investimenti per ogni periodo d'imposta, spesa che deve eccedere la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti;
riconosce il beneficio in percentuale della spesa incrementale, fissandone la misura percentuale in relazione alla differente tipologia di costi agevolabili.
Ciò posto, devesi osservare che, nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato i crediti come
“inesistenti”, applicando conseguentemente il termine di accertamento più lungo.
La prospettazione dell'Ufficio non appare, però, condivisibile.
Invero, la deducente ha dimostrato documentalmente la piena tracciabilità delle attività di ricerca e la sussistenza di costi reali, contabilizzati e inerenti, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito della produzione di tubazioni in PVC, con esiti confluiti nello sviluppo di prototipi e innovazioni in verisimile conformità con le indicazioni contenute nel c.d. “Manuale di Frascati OCSE”, confermando così che la tipologia d'interventi operati dalla ricorrente può considerarsi nuova e creativa.
Esistono, dunque, i presupposti per escludere l'inesistenza del credito che, esaminando partitamente la fattispecie in esame, si poteva, se del caso, ricondurre alla categoria del credito non spettante, soggetto a termini diversi e più brevi (cfr. Cass. SS.UU. n. 34419/2023).
Ne deriva, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
3. Quanto all'evocata questione relativa alla mancata acquisizione del parere del MISE da parte dell'Ufficio, devesi osservare che tale parere tecnico, pur non costituendo elemento di invalidità in senso stretto, diventa necessario, soprattutto in un giudizio come il presente, alquanto complesso, per ogni idonea, eventuale contestazione sul progetto. L'opzione dell'Ufficio di sostituire un opportuno vaglio tecnico con valutazioni interne non specializzate, configura, in estrema sintesi, un possibile difetto di istruttoria, che rende l'atto viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza motivazionale.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie. Condanna
l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO D RECUPERO n. T6UCR2900061 IMPOSTE DIRETTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A., incorporante per fusione della società Società_2 S.p.A. nei cui confronti è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate l'atto di recupero n. T6UCR2900061/2024, ha impugnato detto provvedimento di recupero del credito di imposta dichiarato per l'anno 2015 ed utilizzato nel 2016.
A sostegno dell'impugnativa la società ricorrente ha formulato i seguenti articolati motivi:
1) in via pregiudiziale, decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria;
2) illegittimità ed infondatezza del recupero di un credito di imposta solo asseritamente inesistente, ex art. 1, comma 35, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;
3) incompetenza tecnica dell'Agenzia delle Entrate a contestare la spettanza delle agevolazioni;
4) asserita carenza dei predetti requisiti nel caso di specie;
5) asserite incongruenze rilevate rispetto al Progetto 2.
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale delle Entrate di Rovigo, che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone conclusivamente la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso appare meritevole di accoglimento sotto gli assorbenti profili dedotti nei primi tre motivi di gravame.
2. Giova, anzitutto, ricordare che il quadro normativo di riferimento è costituito, per il quinquennio
2015-2019:
- dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, al comma 35 dell'art 1, riscrive la disciplina sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n.
145;
- dal decreto ministeriale attuativo 27 maggio 2015 che detta le disposizioni applicative per l'attuazione di tale disciplina.
In concreto, la suddetta normativa prevede la compensazione, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
stabilisce le caratteristiche delle tipologie di attività di R&S ammissibili, i costi agevolabili, l'importo massimo del credito d'imposta e l'ammontare minimo della spesa complessiva per investimenti per ogni periodo d'imposta, spesa che deve eccedere la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti;
riconosce il beneficio in percentuale della spesa incrementale, fissandone la misura percentuale in relazione alla differente tipologia di costi agevolabili.
Ciò posto, devesi osservare che, nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato i crediti come
“inesistenti”, applicando conseguentemente il termine di accertamento più lungo.
La prospettazione dell'Ufficio non appare, però, condivisibile.
Invero, la deducente ha dimostrato documentalmente la piena tracciabilità delle attività di ricerca e la sussistenza di costi reali, contabilizzati e inerenti, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito della produzione di tubazioni in PVC, con esiti confluiti nello sviluppo di prototipi e innovazioni in verisimile conformità con le indicazioni contenute nel c.d. “Manuale di Frascati OCSE”, confermando così che la tipologia d'interventi operati dalla ricorrente può considerarsi nuova e creativa.
Esistono, dunque, i presupposti per escludere l'inesistenza del credito che, esaminando partitamente la fattispecie in esame, si poteva, se del caso, ricondurre alla categoria del credito non spettante, soggetto a termini diversi e più brevi (cfr. Cass. SS.UU. n. 34419/2023).
Ne deriva, conseguentemente, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
3. Quanto all'evocata questione relativa alla mancata acquisizione del parere del MISE da parte dell'Ufficio, devesi osservare che tale parere tecnico, pur non costituendo elemento di invalidità in senso stretto, diventa necessario, soprattutto in un giudizio come il presente, alquanto complesso, per ogni idonea, eventuale contestazione sul progetto. L'opzione dell'Ufficio di sostituire un opportuno vaglio tecnico con valutazioni interne non specializzate, configura, in estrema sintesi, un possibile difetto di istruttoria, che rende l'atto viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza motivazionale.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi accolto, con assorbimento dei profili non riconducibili in quelli sopra definiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie. Condanna
l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).