Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
3 06 7 3 9 / 02 Aula 'A' A S I REPUBBLICA S D A , 3 T 0 , O 5 1 L A L . . S T O E IN NOME DEL POPOLO ALIANO N R P B S I A 3 ' I D 7 L - N L A G 8 E - ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T O D 1 S 1 I A O Oggetto S P D N E E M E I , G S SEZIONE LAVORO O G Lavoro A L R E D A T L S E I O T G T A E N mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Comp T L I E R L S R I E E D D O Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 10621/00 Cron. isiss Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: TO FE, EL NI, NC RM, IA NN, AL AN, OL OM, IN PE, BONFIGLIO PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A PIO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI CAPUA, rappresentati e difesi dagli avvocati CIRO DI VUOLO, VITTORIO DI VUOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 4990 -1- in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO' giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4756/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/05/99 R.G.N. 946/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in emmissibilità in subordine rigetto -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 14 luglio 1998 il Pretore di Milano respinse le domande proposte da DO OF ed altri dipendenti della FERROVIE DELLO STATO S.p.a.. dirette ad ottenere, per pretese irregolarità del concorso cui essi avevano partecipato, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel settimo livello. profilo di controllore viaggiante superiore. ed in subordine la condanna al risarcimento del danno. Con sentenza del 15 maggio 1999 il Tribunale di Milano ha respinto Нико l'appello. Confermando, anche nella motivazione. la decisione impugnata, la sentenza afferma che il diritto in controversia (fondato sulle irregolarità del concorso) presupponeva la prova della posizione determinante in graduatoria, prova che nel caso in esame non solo era inesistente. bensì non era stata neanche allegata. Il risarcimento per perdita di chance era stato richiesto solo nel corso del giudizio di primo grado, e non con l'atto introduttivo. In particolare. poiché il giuridico fondamento del risarcimento per perdita di chance è diverso dal fondamento del risarcimento per mancata acquisizione del livello professionale, la generica formula "risarcimento ritenuto di giustizia contenuta nell'atto introduttivo, essendo. come generico rinvio all'applicazione delle regole dell'ordinamento, inidonea ad individuare la causa petendi della domanda. non era comprensiva (quale "più che comprende il meno") dello specifico invocato risarcimento. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono DO OF e gli altri dipendenti della società. percorrendo le linee d'un unico motivo;
la 3 FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative al risarcimento del danno nonché omessa e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che 1. con la prova del rapporto causale fra violazione delle fer oce regole di correttezza nel concorso e riconoscimento della promozione, il partecipante ha diritto al risarcimento del danno, costituito dalla maggiore retribuzione spettante;
nel caso in esame, poiché il numero dei posti disponibili era un terzo del numero dei concorrenti, ed un terzo di questi aveva frodato, il rapporto di causalità era provato: in primo grado e con l'appello era stato chiesto T'accertamento del comportamento illegittimo della società a causa del quale alcuni dipendenti avevano tratto vantaggio da un'azione illecita: nulla, al riguardo, era stato detto nella sentenza di primo grado e nella sentenza d'appello;
2. in mancanza di prova sul predetto rapporto causale, il datore è obbligato a risarcirgli i danni derivanti dalla perdita di chance, sulla base della percentuale di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore qualora la selezione fra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto (Cass. 19 novembre 1997 n. 11522); e questa domanda i ricorrenti avevano avanzato in primo grado, chiedendo l'accertamento dell'irregolare condotta datorile, con la conseguente liquidazione secondo giustizia. 4 Con il controricorso si eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura apposta a margine dell'atto, in quanto 1. l'autografia della sottoscrizione dei ricorrenti non era stata autenticata dal difensore:
2. poiché gli iniziali ricorrenti erano nove e coloro che avevano sottoscritto la procura erano otto, vi era incertezza in ordine alla parte ricorrente;
ed in ogni caso la sentenza impugnata era da ritenersi passata in giudicato nei confronti di NI AR:
3. poiché l'elezione di domicilio era limitata allo studio. che. in assenza di altre indicazioni. non era individuabile, nella procura mancava anche idonea elezione di domicilio (apposta solo nell'intestazione dell'atto):
4. la procura era priva del riferimento al giudizio di legittimità:
5. la procura era inoltre priva di data, con conseguente incertezza sulla necessaria anteriorità della sentenza impugnata:
6. il difensore Ciro Di Vuolo non risultava iscritto nell'Albo di Milano;
e l'eventuale iscrizione dell'avv. Vittorio Di Vuolo era irrilevante, poiché la procura non gli era stata conferita. L'eccezione formulata nel controricorso, che deve essere esaminata pregiudizialmente, è infondata. Seguendo la successione logica con cui la censura si snoda, si osserva in primo luogo che le sottoscrizioni dei ricorrenti sono state autenticate dai difensori, i quali hanno apposto e sottoscritto la dicitura "sono autentiche". 5 Ai fini della validità della procura, il minor numero dei ricorrenti in sede di legittimità, nei confronti dei ricorrenti iniziali, resta irrilevante;
irrilevante anche il giudicato che si assume si sia formato nei confronti di persona estranea al giudizio di legittimità. L'elezione di domicilio indicata nella procura, e riferita allo studio degli avv. Ciro Di Vuolo e Vittorio Di Vuolo senza specificazioni tion topografiche. è sufficiente manifestazione della volontà della parte, quale indicazione con rinvio ("recettizio") alla specificazione che di questa indicazione poi effettui il difensore (fissando o mutando il proprio studio e con esso il domicilio eletto). Attraverso questo rinvio, da un canto la specificazione dell'indirizzo poi fatta dal difensore nell'intestazione del ricorso non esige nuova dichiarazione (di accettazione) della parte che ha rilasciato la procura: e d'altro canto resta idonea ad individuare il domicilio della parte stessa, contenuto in questo atto. E, ai fini di questa idoneità è sufficiente il fatto che uno solo dei due avvocati risulti con certezza iscritto nell'Albo. Come affermato da questa Corte (Sez. Un. 10 marzo 1998 n. 2646, Cass. 5 gennaio 2001 n. 46), quando il ricorso per cassazione presenti a margine una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, anche se non contiene riferimenti specifici alla sentenza da impugnare ed al giudizio da promuovere. La mancanza di data non produce nullità della procura al difensore, apposta a margine del ricorso, atteso che la posteriorità del rilascio della procura (rispetto alla sentenza gravata) si ricava dall'intima connessione 6 con il ricorso al quale accede, e nel quale la sentenza è menzionata, nonché dall'elezione del domicilio presso un domiciliatario in Roma (e plurimis, Cass. 29 ottobre 2001 n. 13414). Ciò. nel caso in esame, ove i ricorrenti ed i difensori hanno eletto domicilio presso il sig. Francesco Di Capua, in Roma. Esistendo espressa delega a favore dell'avv. Vittorio Di Vuolo. la censura relativa all'avv. Ciro Di Vuolo resta irrilevante. Nel merito, il ricorso è infondato. In ordine al primo aspetto del motivo di ricorso, è da osservare che nell'ipotesi in cui, in un rapporto di lavoro subordinato, per la promozione ad una qualifica superiore sia previsto l'espletamento di procedure concorsuali, il lavoratore che chieda il risarcimento del danno per la mancata promozione deve provare non solo l'illegittimità della procedura concorsuale. bensì che, con il legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi (e plurimis, Cass. 25 ottobre 2000 n. 14074). Nel caso in esame. i ricorrenti sostengono che la connessione causale fra illegittimità della procedura e promozione richiesta “è stata provata in sede penale" e dal fatto "che i posti disponibili erano un terzo rispetto al numero dei partecipanti e che circa un terzo di essi ha frodato per ottenere il passaggio di qualifica" (ricorso, pag. 13). E tuttavia. la mera menzione di avere fornito una prova in sede penale non è ovviamente sufficiente ad integrare l'esposizione dei fatti e dei motivi necessaria all'ammissibilità del ricorso. Né il ricorrente indica per quali ragioni il fatto "che i posti disponibili erano un terzo rispetto al numero dei partecipanti e che circa un terzo di essi ha frodato per ottenere il passaggio di qualifica" renda 7 determinante la violazione ai fini della promozione e delinei l'indicata connessione causale. Ai fini del riconoscimento dell'invocato diritto, la prova delle irregolarità concorsuali restava pertanto irrilevante: irrilevante la relativa censura sul preteso omesso accertamento giudiziale. In ordine alla seconda censura, il Tribunale, ritenendo che il giuridico fondamento del risarcimento per perdita di chance è diverso dal fondamento del risarcimento per mancata acquisizione del livello professionale. la generica formula “risarcimento ritenuto di giustizia”. contenuta nell'atto introduttivo, non era comprensiva dello specifico risarcimento invocato. Nei confronti di questa motivazione, i ricorrenti si limitano a sostenere che "i presupposti per la liquidazione di un danno conseguente alla irregolarità del concorso, dove il partecipante veniva comunque privato della possibilità di conseguire un risultato positivo. sono stati tempestivamente avanzati fin dal primo grado di giudizio, nel momento in cui si chiedeva al giudice l'accertamento dell'irregolarità della condotta del datore con la conseguente liquidazione dei danni secondo giustizia. Infatti il risarcimento dei danni da perdita di chance viene a maturarsi con la semplice prova che la procedura concorsuale si è esplicata in violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Pertanto il risarcimento è dovuto in relazione a tale accertamento sulla base della percentuale di probabilità che il dipendente aveva di poter vincere il concorso .” (ricorso, pagg. 13. 14). Questa censura, non contestando la ragione della decisione (la diversità della causa petendi della domanda in esame, non racchiusa, pur 8 come minus, nella mera richiesta di risarcimento “ritenuto di giustizia”), resta infondata. Il ricorso deve essere respinto. La reiezione dell'articolata eccezione proposta dalla resistente giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Dieth Cusse IL PRESIDENTE Selline IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 MDS 2007 ough IL CANCELLIERE 9