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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/12/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 561 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM) rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Falco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Nicolò, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis 49 c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, il quale ha rimesso la causa al Collegio per l'emissione della sentenza di separazione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Milano il 09.06.2002 con che dalla Controparte_1
Per_ loro unione erano nati (24.09.2003) e (13.9.2008), venuta meno la Per_1 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento delle richieste la ricorrente ha dedotto che l'abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, è gravata da un mutuo contestato tra le parti, che le medesime hanno un'occupazione lavorativa, che segue il corso di Per_1
Per_ lingue orientali presso l'Università La Sapienza di Roma mentre frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico, che si prende cura in via esclusiva dei figli.
La ricorrente ha quindi concluso e chiesto l'assegnazione della casa coniugale, Per_ l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente, frequentazione libera del figlio con il padre, l'obbligo del al mantenimento della prole nella misura di euro di € 450,00 mensili, CP_1 oltre spese straordinarie al 50%.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 31.10.2025 si è costituito il resistente che ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto che per anni il suo stipendio è stato accreditato sul conto personale della ricorrente e utilizzato per le spese familiari, che la ha intrattenuto una relazione extraconiugale, che ha redditi minori Pt_1
2 rispetto alla controparte e ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione in capo alla l'assegnazione della casa coniugale in cui vivere con il figlio Pt_1
Per_ affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, un mantenimento a carico della ricorrente per i figli nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese di giustizia.
Il procuratore della parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c. ed ha reiterato le proprie richieste.
All'udienza di comparazione del 03.12.2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa che è stata accettata dai coniugi ed ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 472 bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Il Tribunale ritiene possano essere inoltre recepite le condizioni proposte dal
Giudice delegato ed accettate dalle parti in quanto conformi ai loro interessi e a quelli della prole.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato con separata ordinanza in merito alla successiva fase di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 561/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Controparte_1
Roma il 28.11.1972, aventi contratto matrimonio in Milano il 09.06.2002 e registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 0618, Registro 03, Parte 2,
Serie A dell'anno 2002;
B) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_3
i genitori ed il collocamento dello stesso presso la madre cui rimane assegnata la casa coniugale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno dunque assunte di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Per_ D) dispone che il figlio prossimo alla maggiore età, possa frequentare liberamente il padre;
E) dispone che corrisponda a un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 (trecento//00) per entrambi i figli (€
150,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza da dicembre 2025 con aggiornamento annuale secondo gli
Indici ISTAT;
F) dispone che le spese straordinarie della prole siano ripartire al 50% tra le parti, secondo le specifiche contenute nel Protocollo d'intesa in vigore preso il
Tribunale di Civitavecchia;
G) dispone che l'assegno unico familiare venga percepito unicamente dalla madre come ulteriore integrazione al mantenimento per i Parte_1 figli;
H) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese della presente fase integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 12 dicembre 2025
4 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
5
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 561 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Fiumicino (RM) rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Falco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Nicolò, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis 49 c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, il quale ha rimesso la causa al Collegio per l'emissione della sentenza di separazione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Milano il 09.06.2002 con che dalla Controparte_1
Per_ loro unione erano nati (24.09.2003) e (13.9.2008), venuta meno la Per_1 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento delle richieste la ricorrente ha dedotto che l'abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, è gravata da un mutuo contestato tra le parti, che le medesime hanno un'occupazione lavorativa, che segue il corso di Per_1
Per_ lingue orientali presso l'Università La Sapienza di Roma mentre frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico, che si prende cura in via esclusiva dei figli.
La ricorrente ha quindi concluso e chiesto l'assegnazione della casa coniugale, Per_ l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente, frequentazione libera del figlio con il padre, l'obbligo del al mantenimento della prole nella misura di euro di € 450,00 mensili, CP_1 oltre spese straordinarie al 50%.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 31.10.2025 si è costituito il resistente che ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto che per anni il suo stipendio è stato accreditato sul conto personale della ricorrente e utilizzato per le spese familiari, che la ha intrattenuto una relazione extraconiugale, che ha redditi minori Pt_1
2 rispetto alla controparte e ha chiesto la dichiarazione di addebito della separazione in capo alla l'assegnazione della casa coniugale in cui vivere con il figlio Pt_1
Per_ affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, un mantenimento a carico della ricorrente per i figli nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese di giustizia.
Il procuratore della parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c. ed ha reiterato le proprie richieste.
All'udienza di comparazione del 03.12.2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa che è stata accettata dai coniugi ed ha pertanto rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 472 bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Il Tribunale ritiene possano essere inoltre recepite le condizioni proposte dal
Giudice delegato ed accettate dalle parti in quanto conformi ai loro interessi e a quelli della prole.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato con separata ordinanza in merito alla successiva fase di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 561/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 A) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Controparte_1
Roma il 28.11.1972, aventi contratto matrimonio in Milano il 09.06.2002 e registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 0618, Registro 03, Parte 2,
Serie A dell'anno 2002;
B) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_3
i genitori ed il collocamento dello stesso presso la madre cui rimane assegnata la casa coniugale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno dunque assunte di comune accordo tra le parti tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Per_ D) dispone che il figlio prossimo alla maggiore età, possa frequentare liberamente il padre;
E) dispone che corrisponda a un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 (trecento//00) per entrambi i figli (€
150,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza da dicembre 2025 con aggiornamento annuale secondo gli
Indici ISTAT;
F) dispone che le spese straordinarie della prole siano ripartire al 50% tra le parti, secondo le specifiche contenute nel Protocollo d'intesa in vigore preso il
Tribunale di Civitavecchia;
G) dispone che l'assegno unico familiare venga percepito unicamente dalla madre come ulteriore integrazione al mantenimento per i Parte_1 figli;
H) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese della presente fase integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 12 dicembre 2025
4 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
5
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso