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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
EB GI, OR
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15619/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2007
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2008
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2009
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010 - DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2011
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2009
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2011
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13004/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, avverso l'intervenuta decadenza dalla revoca della definizione agevolata a seguito del ritardato pagamento della seconda rata nonché dei conseguenti atti della riscossione costituiti dalla intimazione di pagamento n.
09720249066111381000 e dal preavviso di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2024/0183453.
Questioni sollevate: dovendosi ritenere tempestivo il pagamento della seconda rata risulta conseguentemente illegittima la notificazione dei successivi atti della riscossione.
All'udienza odierna la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, il ricorrente Ricorrente_1, contestava il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che dichiarava la sua decadenza dalla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) per presunto tardivo pagamento di una rata.
Il ricorrente provava di aver sempre adempiuto con regolarità alle rate precedenti.
Egli sosteneva di aver disposto, per la rata che ci occupa, il bonifico entro il termine previsto (20 marzo
2024), come in effetti documentava, e che il ritardo nell'accredito (21 marzo 2024) dipendeva esclusivamente da tempi tecnici bancari, non imputabili al contribuente.
L'Agenzia fondava la propria prospettazione sull'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione pecuniaria si considera adempiuta alla ricezione della somma da parte del creditore.
Orbene, la ratio della definizione agevolata è favorire l'adesione. Pertanto si deve considerare la finalità pubblicistica del raggiungimento dell'obiettivo del buon andamento dell'azione amministrativa.
D'altra parte, dal punto di vista del rapporto strettamente civilistico, non si può non tenere conto del principio di buona fede che permea l'istituto delle obbligazioni: l'odierno ricorrente, infatti, ha eseguito il pagamento nei termini previsti dalla rottamazione, non potendo incidere sulla data di arrivo effettivo del bonifico bancario. Nulla esclude che confidasse in un arrivo tempestivo di quanto dovuto.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Vi sono i giusti motivi, tenuto conto della giurisprudenza non univoca, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
EB GI, OR
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15619/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2007
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2008
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2009
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010 - DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2011
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2008
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2009
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2011
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 09790202300818950180 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13004/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, avverso l'intervenuta decadenza dalla revoca della definizione agevolata a seguito del ritardato pagamento della seconda rata nonché dei conseguenti atti della riscossione costituiti dalla intimazione di pagamento n.
09720249066111381000 e dal preavviso di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2024/0183453.
Questioni sollevate: dovendosi ritenere tempestivo il pagamento della seconda rata risulta conseguentemente illegittima la notificazione dei successivi atti della riscossione.
All'udienza odierna la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, il ricorrente Ricorrente_1, contestava il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione che dichiarava la sua decadenza dalla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) per presunto tardivo pagamento di una rata.
Il ricorrente provava di aver sempre adempiuto con regolarità alle rate precedenti.
Egli sosteneva di aver disposto, per la rata che ci occupa, il bonifico entro il termine previsto (20 marzo
2024), come in effetti documentava, e che il ritardo nell'accredito (21 marzo 2024) dipendeva esclusivamente da tempi tecnici bancari, non imputabili al contribuente.
L'Agenzia fondava la propria prospettazione sull'art. 1182 c.c. secondo cui l'obbligazione pecuniaria si considera adempiuta alla ricezione della somma da parte del creditore.
Orbene, la ratio della definizione agevolata è favorire l'adesione. Pertanto si deve considerare la finalità pubblicistica del raggiungimento dell'obiettivo del buon andamento dell'azione amministrativa.
D'altra parte, dal punto di vista del rapporto strettamente civilistico, non si può non tenere conto del principio di buona fede che permea l'istituto delle obbligazioni: l'odierno ricorrente, infatti, ha eseguito il pagamento nei termini previsti dalla rottamazione, non potendo incidere sulla data di arrivo effettivo del bonifico bancario. Nulla esclude che confidasse in un arrivo tempestivo di quanto dovuto.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Vi sono i giusti motivi, tenuto conto della giurisprudenza non univoca, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) compensa le spese di lite.