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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1851/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, OR
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8980/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017 contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160119298531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170042423300000 QUOTA INFERM. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180051620167000 QUOTA INFERM. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200050401530000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050879617000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22296/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) nata a [...] l'[...] ed ivi residente alla Indirizzo_1 , ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007959059/000, notificata il 18.03.2025, nella parte relativa alle seguenti n. 5 cartelle:
1. 07120160119298531000 notificata presumibilmente in data 29/8/2018 tassa automobilistica anno 2011;
2. 07120170042423300000 presumibilmente notificata in data 29/8/2018 tassa automobilistica anno 2016;
3. 07120180051620167000 presumibilmente notificata in data 12/7/2019 quota annua infermieri anno 2017;
4. 07120200050401530000 presumibilmente notificata in data 26/9/2022 addizionale IRPEF anno 2015;
5. 07120230050879617000 presumibilmente notificata in data 01/12/2023 addizionale IRPEF anno 2017.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato;
con riguardo alla cartella n. 07120180051620167000 (quota annua infermieri anno 2017), eccepiva il difetto di giurisdizione. Produceva notifiche di atti prodromici.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettato l'eccepito difetto di giurisdizione: la Corte di Cassazione con Ord. 12/02/2024,
n.3757 ha chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alla tassazione annua del personale infermieristico.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Per l'imposta Irpef, il termine di prescrizione è decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dalla ricorrente risulta infondata: l'ente resistente hanno prodotto valide notifiche di atti prodromici che non sono stati impugnati, e come tali sono divenuti definitivi. In particolare, risultano prodotte: per la cartella
07120160119298531000, notifica in data 29.08.2018 e notifica in data 03.07.2023; per la cartella
07120170042423300000, notificata dell'AVI 07120229016404629000 in data 03.07.2023; per la cartella
07120180051620167000, notifica dell'AVI 07120229016404629000 in data 03.07.2023; per la cartella
07120200050401530000, notifica in data 24.06.2022; per la cartella 07120230050879617000, notificata in data 01.12.2023.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 15 dicembre 2025 Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, OR
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8980/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007959059000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2017 contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160119298531000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170042423300000 QUOTA INFERM. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180051620167000 QUOTA INFERM. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200050401530000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050879617000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22296/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) nata a [...] l'[...] ed ivi residente alla Indirizzo_1 , ricorreva contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259007959059/000, notificata il 18.03.2025, nella parte relativa alle seguenti n. 5 cartelle:
1. 07120160119298531000 notificata presumibilmente in data 29/8/2018 tassa automobilistica anno 2011;
2. 07120170042423300000 presumibilmente notificata in data 29/8/2018 tassa automobilistica anno 2016;
3. 07120180051620167000 presumibilmente notificata in data 12/7/2019 quota annua infermieri anno 2017;
4. 07120200050401530000 presumibilmente notificata in data 26/9/2022 addizionale IRPEF anno 2015;
5. 07120230050879617000 presumibilmente notificata in data 01/12/2023 addizionale IRPEF anno 2017.
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria, e comunque delle sanzioni e degli interessi. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, la quale ribadiva la correttezza del proprio operato;
con riguardo alla cartella n. 07120180051620167000 (quota annua infermieri anno 2017), eccepiva il difetto di giurisdizione. Produceva notifiche di atti prodromici.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettato l'eccepito difetto di giurisdizione: la Corte di Cassazione con Ord. 12/02/2024,
n.3757 ha chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative alla tassazione annua del personale infermieristico.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). Per l'imposta Irpef, il termine di prescrizione è decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dalla ricorrente risulta infondata: l'ente resistente hanno prodotto valide notifiche di atti prodromici che non sono stati impugnati, e come tali sono divenuti definitivi. In particolare, risultano prodotte: per la cartella
07120160119298531000, notifica in data 29.08.2018 e notifica in data 03.07.2023; per la cartella
07120170042423300000, notificata dell'AVI 07120229016404629000 in data 03.07.2023; per la cartella
07120180051620167000, notifica dell'AVI 07120229016404629000 in data 03.07.2023; per la cartella
07120200050401530000, notifica in data 24.06.2022; per la cartella 07120230050879617000, notificata in data 01.12.2023.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del
13/10/2011 (Rv. 619785)).
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 15 dicembre 2025 Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)