Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 15/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco NI Presidente relatore Alessandra OLESSINA Consigliere Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24408 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
1) Associazione “A.T. – omissis”,
cod. fisc. omissis, avente sede legale in omissis, corso
omissis, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor C.A.;
2) Signor C.A., cod. fisc. omissis, nato a
omissis, il omissis e ivi residente in [...]omissis, in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione all’epoca dei fatti;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione, Marco Pieroni, il Procuratore Regionale, Presidente Fernanda Fraioli, in rappresentanza della Procura Regionale, come da verbale.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i convenuti: Associazione “A.T. – omissis”,
in persona del legale rappresentante pro-tempore e il Signor C.A., legale rappresentante dell’Associazione all’epoca dei fatti; perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo-contabile, con la condanna degli stessi al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo complessivo di euro 2.504,19, o della diversa somma ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.
2. Risulta dagli atti che la citazione origina da una segnalazione del 15 giugno 2023, prot. n. 7028 effettuata – ai sensi degli art. 52 e 53 del C.G.C. – alla Procura Regionale dalla Direzione Cultura e Commercio Settore Promozione delle attività culturali della Regione Piemonte, circa la sussistenza di un danno erariale derivante da mancata restituzione di contributi regionali oggetto di provvedimento di revoca e di riscossione coattiva in itinere.
Nella segnalazione sono stati indicati - quali beneficiari di contributo regionale risultati inadempienti rispetto alla richiesta di restituzione di somme oggetto di provvedimento di revoca e in riferimento alle quali è attualmente in corso la gestione del servizio di riscossione coattiva in capo alla concessionaria, SORIS S.p.A – n. 6 enti tra cui l’Associazione “A.T. – omissis”
per un ammontare di euro 2.504,19 corrispondente al contributo regionale revocato con determinazione dirigenziale n.22/A2003A del 13/02/2017.
2.1. Seguiva la richiesta del Procuratore Regionale per ciascuna delle posizioni segnalate, dei seguenti documenti:
1) Bando regionale;
2) domanda/istanza di contributo;
3) decreto/provvedimento di concessione;
4) decreto/provvedimento di revoca;
5) prove della notifica della revoca;
6) atto di affidamento del recupero coatto del contributo all’agente della riscossione;
7) eventuali interruzioni del termine prescrizionale, con invito a trasmettere la documentazione via PEC, indicando in oggetto il nominativo dell’impresa beneficiaria.
2.2. In data 7 luglio 2023, perveniva altra nota della Regione Piemonte di trasmissione della documentazione integrativa relativa ai carichi affidati a SORIS S.p.A e, precisamente, con riferimento ai convenuti evocati in questo giudizio:
1) bando regionale: legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”, abrogata dalla successiva l.r. 1 agosto 2018, n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura”; si precisa che, relativamente alla posizione debitoria di cui trattasi, l’intera disciplina relativa alle modalità e ai requisiti per la concessione di contributi trovava completa disciplina nel testo normativo della summenzionata l.r. 28 agosto 1978, n. 58 che consentiva l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività e dei beni culturali;
2) domanda/istanza di contributo protocollata in arrivo al numero 6673 in data 7 aprile 2014;
3) decreto/provvedimento di concessione: determinazione dirigenziale n. 415/DB1804 del 4.8.2014, lettera di comunicazione di assegnazione del contributo prot. n. 13616/DB1804 del 6.08.2014 e nota relativa alle controdeduzioni formulate dall’ Associazione A. protocollata in arrivo al numero 807/A20000 in data 18 gennaio 2017;
4) decreto/provvedimento di revoca: determinazione dirigenziale n. 22/A2003A del 13.2.2017, nota prot. n. 2594/A2003A del 21.2.2017 e nota prot. n. 3299/A2003A del 2.3.2017 di segnalazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, di non veridicità in dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 resa alla Regione Piemonte dal rappresentante legale dell’Associazione A. e note prott. nn. 7028/A2003C e 7029/A2003C;
5) prove della notifica della revoca: ricevuta breve di avvenuta notifica all’indirizzo PEC del beneficiario della summenzionata nota prot. n. 2594/A2003A del 21.2.2017 e documentazione relativa alla rateazione del debito richiesta dall’Associazione A.;
6) atto di affidamento del recupero coatto del contributo all’agente della riscossione: deliberazione della Giunta Regionale n. 15-3468 del 13 giugno 2018 di acquisizione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Torino nella “Società Riscossioni Spa” (SORIS S.p.A.) e determinazione dirigenziale n. 615 del 29 dicembre 2016 di affidamento alla SORIS S.p.A. delle attività per la gestione dei servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale e di altre attività correlate e relativo contratto di servizio per la gestione delle dette attività, approvato con la medesima determinazione; minuta di carico generata dal programma gestionale della riscossione “Sorinet” di SORIS S.p.A. attestante l’avvenuto caricamento del flusso relativo alla posizione.
3. I convenuti sono rimasti contumaci.
4. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, nel corso dell’udienza pubblica, la Procura Regionale ha prodotto certificato rilasciato dalla Città di Torino – Dipartimento Decentramento e Servizi Civici – Divisione Servizi Civici n-. 378255, con protocollo in arrivo del 17 dicembre 2025, attestante la morte del convenuto Signor C.A. avvenuta in data 10 agosto 2025.
2. Accertata ritualità della notifica della citazione avvenuta il giorno 21 luglio 2025, il Collegio, sentito il pubblico ministero ha chiesto l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo ritenendo la non sussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi (art. 108, comma 6, c.g.c.).
3. Con riferimento alla posizione dell’Associazione “A.T.
– omissis”, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor C.A., riscontrata la morte del predetto rappresentante legale, il Collegio ha ritenuto sussistente l’ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, c.g.c. che, determinando l’interruzione del processo, dà facoltà al Pubblico Ministero di citare in riassunzione l’Associazione nella persona del nuovo rappresentante.
4. Tanto premesso, il Collegio, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 108 c.g.c., dichiara con la presente sentenza l’estinzione del processo nei confronti del convenuto Signor C.A.
5. Quanto alla posizione della convenuta Associazione “A.
T. - omissis”, essendo sopravvenuta la morte del rappresentante legale dell’associazione Signor C.A., il Collegio, nel corso dell’udienza del 17 dicembre 2025, con ordinanza a verbale si è così espresso: “Il Collegio dopo aver verificato la ritualità della notifica ex art.140 c.p.c. nei confronti del predetto convenuto C.A.,
perfezionatasi in data 2 luglio 2025, in considerazione del decesso dello stesso avvenuta in data successiva (10/08/2025), ritiene sussistente la fattispecie di cui all’art. 108 comma 6 del Codice di Giustizia contabile in tal modo configurandosi la intervenuta interruzione del processo con conseguente estinzione del processo, in quanto la Procura ha dichiarato di rinunciare alla riassunzione nei confronti degli eredi. Seguirà sentenza.
Definita la posizione del convenuto C.A., successivamente il
Presidente chiede al Pubblico Ministero quale sia la richiesta della Procura Regionale nei confronti della convenuta Associazione “A.T.-
omissis”.
Il Procuratore Regionale Presidente Fernanda Fraioli chiede l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 comma 1 del Codice di Giustizia contabile nei confronti della convenuta Associazione “A.T.- omissis”,
essendo sopravvenuta la morte del rappresentante legale
dell’associazione C.A., ferma restando la facoltà per la Procura
Regionale di riassumere il giudizio.
Rimane fermo che, ai sensi dell’art. 111 Codice Giustizia contabile, in caso di mancata riassunzione del giudizio nei termini, come stabilito dall’art. 108, comma 1 C.G.C., il processo si estingue”.
Si dà atto, pertanto, che sussiste facoltà per la Procura Regionale di riassumere il giudizio nei confronti del nuovo rappresentante dell’Associazione (art. 108, comma 1, c.g.c.).
6. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 111, comma 8, c.g.c.).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale:
- dichiara l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.g.c., nei confronti della convenuta Associazione “A.T. -
omissis” facendo rinvio, per la posizione dell’Associazione
“A.T.- omissis”, all’ordinanza a verbale di cui al precedente punto 5 del diritto;
- definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del processo nei confronti del convenuto Signor C.A., ai sensi dell’art. 108 c.g.c.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 111, comma 8, c.g.c.).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco NI Presidente redattore Alessandra OLESSINA Consigliere Cristiano BALDI Consigliere Il Presidente redattore Marco NI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 15/01/2026 Il Direttore della Segreteria
ER CR
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco NI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 15/01/2026 Il Direttore della Segreteria
ER CR
F.to digitalmente
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