Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02070/2026REG.PROV.COLL.
N. 01700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2025, proposto dalla Easy Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Antonio D’Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11;
nei confronti
Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V stralcio, 28 novembre 2024, n. 21394, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. SC NO, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Easy Energy S.r.l. ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso dalla stessa proposto contro il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: “il GSE” o “il Gestore”) ha respinto la richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0337045078917R053, presentata dalla ricorrente con riferimento alla installazione di dieci impianti fotovoltaici di potenza minore di 20 kW (scheda tecnica standard “7T”), nonché l’annessa domanda risarcitoria.
2. – Il GSE si è costituito in giudizio e ha successivamente depositato una memoria per resistere all’appello.
3. – Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il GSE, dopo aver dato comunicazione di preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e aver ricevuto le controdeduzioni dell’interessata, ha respinto la RVC n. 0337045078917R053 con la motivazione seguente:
« dall’analisi della documentazione e delle osservazioni a oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al DM 11 gennaio 2017 in quanto, relativamente agli impianti con codice POD n. IT001E35537454, n. IT001E344870527, n. IT001E34466304, n. IT001E34481099, n. IT001E34466910, n. IT001E344338833 e n. IT001E344130221 per i quali si dichiara di aver percepito ulteriori contributi economici, non è stata fornita documentazione atta a comprovare il rispetto dell’art. 10 del DM 28 dicembre 2012 relativo alla cumulabilità degli interventi, specificando la tipologia di contributi percepiti, l’ente erogatore e gli estremi del provvedimento di assegnazione.
Si rappresenta, infatti, che le autocertificazioni inviate non consentono di verificare che non siano stati percepiti ulteriori contributi (di qualsiasi tipologia, anche cumulabili, così come dichiarato invece nel file excel di rendicontazione dei risparmi caricato in data 30/06/2017), per gli impianti sopra riportati. Pertanto, la documentazione allegata non consente di comprovare il rispetto del vincolo di cumulabilità degli interventi. »
5. – Il T.a.r. ha respinto l’unico motivo di censura articolato con il ricorso di primo grado, secondo cui il GSE non avrebbe correttamente valutato la documentazione in proprio possesso al fine del rilascio dei certificati richiesti, affermando che la ricorrente non aveva dimostrato di aver effettivamente consegnato al Gestore tutta la documentazione richiesta, necessaria per accertare la sussistenza dei presupposti per l’approvazione dei progetti, con particolare riguardo alla mancata percezione di “ulteriori finanziamenti”.
Secondo il primo giudice , « il mancato assolvimento dell’obbligo correlato alla produzione documentale, con particolare riguardo alle dichiarazioni sopra ricordate, si è sostanzialmente risolto in un’insufficiente ed inesatta rappresentazione dei presupposti di fatto necessari per il rilascio degli incentivi, certamente imputabile a carico di parte ricorrente, in ragione del fatto che nemmeno a fronte delle richieste integrative da parte del GSE la società ricorrente ha superato il difetto documentale in contestazione. Nel caso in esame, quindi, il provvedimento impugnato risulta esser stato adottato in seguito ad accurata e completa istruttoria, nonché corredato da chiara motivazione. Lo stesso è da giudicarsi, inoltre, proporzionato atteso che la carenza documentale evidenziata in sede di istruttoria attiene a n. 7 impianti sui 10 oggetto della domanda ».
6. – In limine , occorre dare atto di quanto rappresentato dal GSE nella propria memoria difensiva circa il fatto che, con provvedimento prot. GSE/P20230033977 del 6 settembre 2023, non impugnato, il Gestore, esitando l’istanza di riesame presentata il 10 maggio 2018 dal soggetto titolare del progetto di efficientamento, ha confermato il diniego opposto alla RVC.
Il nuovo provvedimento, il quale non è stato adottato sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione della RVC, si palesa meramente confermativo e, perciò, non incide sulla procedibilità del giudizio, che, peraltro, neppure il GSE ha revocato in dubbio.
7. – Nel merito, dagli atti di causa emerge che originariamente l’appellante aveva dichiarato al GSE che, su dieci impianti, sette avrebbero goduto di un altro contributo e per questa ragione nel preavviso di rigetto le era stato opposto, tra l’altro, di non aver prodotto documentazione sulla cumulabilità dei contributi.
In sede di osservazioni al preavviso di rigetto, tuttavia, l’appellante aveva prodotto al GSE una nuova scheda di rendicontazione dei risparmi rettificata nel senso di correggere quello che sarebbe stato soltanto un mero errore materiale (aver risposto “sì”, anziché “no”, alla domanda sulla fruizione di altri contributi), unitamente alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rilasciate dai soggetti interessati dalla installazione degli impianti fotovoltaici, volte ad attestare di non aver chiesto altri incentivi statali (la scheda rettificata è stata depositata nel giudizio di primo grado in data 8 marzo 2018, insieme a numerosi altri documenti sub allegato 7, quarta cartella, e lo stesso GSE ne ha riportato il contenuto nelle sue memorie di primo e di secondo grado).
Ebbene il provvedimento di rigetto della RVC non prende in considerazione alcuna la correzione della scheda di rendicontazione, di cui non fa menzione, continuando a fare riferimento esclusivo (senza fornirne le ragioni e, quindi, come se la nuova scheda non fosse mai stata prodotta) alla dichiarazione contenuta nel documento di rendicontazione dei risparmi caricato in data 30 giugno 2017 per addurre, nel senso del rigetto della RVC, che « relativamente agli impianti … per i quali si dichiara di aver percepito ulteriori contributi economici, non è stata fornita documentazione atta a comprovare il rispetto dell’art. 10 del DM 28 dicembre 2012 relativo alla cumulabilità degli interventi, specificando la tipologia di contributi percepiti, l’ente erogatore e gli estremi del provvedimento di assegnazione ».
8. – Di tali circostanze l’odierna appellante si è espressamente doluta nel ricorso di primo grado deducendo il vizio istruttorio e di motivazione che perciò affligge il provvedimento impugnato.
Tuttavia, la censura non è stata esaminata dal T.a.r., come fondatamente lamentato nel primo motivo del ricorso in appello (pag. 8, ultimo capoverso), ed è stata, quindi, riproposta con lo stesso motivo di gravame, il quale, di conseguenza, deve essere accolto in parte qua , con assorbimento delle ulteriori questioni dovendo il GSE tornare a pronunciarsi sulla RVC.
9. – L’appellante ha riproposto anche la domanda risarcitoria dei pretesi danni subiti e subendi in dipendenza del ritardo derivante dall’illegittimo rigetto della RVA, parimenti non esaminata dal primo giudice.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Difatti non può aversi per acquisito che la condotta del GSE abbia determinato un ritardo nell’accoglimento della RVC, poiché l’annullamento del provvedimento di rigetto della RVC per i riscontrati vizi di istruttoria e di motivazione implica soltanto la necessità della riedizione del potere ad esito comunque libero, né è stato allegato e tantomeno provato in giudizio l’esistenza di uno specifico pregiudizio economico per l’appellante per effetto dell’allungamento dei tempi di definizione ultima del procedimento amministrativo.
10. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere accolto in parte ed in parte respinto.
Di conseguenza, per l’effetto, in accoglimento parziale del ricorso di primo grado, la nota protocollo GSE/P20170094343 del 5 dicembre 2017, recante il rigetto della richiesta di verifica e certificazione n. RVC0337045078917R053, dev’essere annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, mentre è respinta la domanda di risarcimento del danno.
11. – Le spese del doppio grado del giudizio sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla la nota prot. GSE/P20170094343 del 5 dicembre 2017 e respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
SC Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
SC NO, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NO | AN NZ |
IL SEGRETARIO