Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40788
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di condizione di procedibilità/punibilità

    L'art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000 prevede una circostanza attenuante speciale per chi sana integralmente il debito tributario prima della chiusura del dibattimento di primo grado, non una condizione di punibilità. Inoltre, la comunicazione dell'avviso di accertamento non costituisce condizione di procedibilità.

  • Rigettato
    Violazione art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorrente non ha fornito dichiarazioni autoindizianti in dispregio delle norme, avendo scelto di non rispondere in assenza del difensore. Pertanto, la questione di inutilizzabilità è irrilevante.

  • Rigettato
    Superamento soglia di punibilità

    I costi deducibili devono avere un adeguato principio di prova. Le allegazioni del ricorrente non hanno raggiunto la certezza probatoria richiesta, in particolare riguardo alla presunta assunzione di un lavoratore, smentita dai fatti.

  • Rigettato
    Elemento soggettivo del reato

    Il dolo specifico può essere desunto dal comportamento del ricorrente, consistente nell'omessa presentazione della dichiarazione e nel mancato versamento delle imposte. La consapevolezza del superamento della soglia di punibilità è stata desunta dal calcolo del reddito imponibile basato sulle rimesse attive sui conti correnti aziendali, di cui l'imputato era a conoscenza.

  • Rigettato
    Determinazione della pena base, circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena

    La pena base è stata quantificata nel minimo edittale. La doglianza relativa alle attenuanti generiche è inammissibile per mancata esposizione dei motivi. L'esclusione della sospensione condizionale è giustificata dalla prognosi negativa sul futuro comportamento, data la presenza di precedenti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40788
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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