CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40788 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA PI, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1379 della Corte di appello de L'Aquila del 6 giugno 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. ,Gianfrancesco VECCHIO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paolo ALESSANDRINI, del foro di Ascoli Piceno, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40788 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 6 giugno 2024 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la precedente sentenza con la quale, in data 16 maggio 2023, il Tribunale di Teramo, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Valori PI in ordine al reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della Termoelettro Sri, omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2016, in tale modo evadendo sia le imposte dirette che quelle sul valore aggiunto in misura superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Nel riformare la sentenza di primo grado la Corte di appello ha ritenuto di dovere collocare la pena base nel minimo edittale previsto per il reato in contestazione e, applicata la riduzione per la scelta del rito, ha, pertanto, determinato la pena finale, non suscettibile di sospensione condizionale, stante la prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato, in anni uno di reclusione, oltre accessori. Avverso la sentenza in tale modo emessa ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Valori, articolando tre motivi di impugnazione. Con un primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel non rilevare la improcedibilità della azione penale in assenza di un avviso di accertamento tributario;
ha aggiunto che quanto alla sua specifica posizione egli è stato nella impossibilità di giovarsi degli strumenti clemenziali previsti dall'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, atteso che egli non era stato in condizione di pagare i tributi omessi essendo venuta meno la sua qualifica di legale rappresentante della Termelettro. Ha altresì aggiunto il ricorrente che l'ammontare delle imposte evase è stato determinato, in occasione della redazione del processo verbale di constatazione, sommando le entrate e le uscite dai conti correnti intestati alla società e senza calcolare alcun costo necessario per la produzione del reddito;
peraltro, prosegue, allo stesso sarebbe stato precluso di accedere alle procedure conciliative di cui all'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000 in quanto queste presuppongono un accertamento tributario da parte della Amministrazione delle entrate - e non il solo processo verbale di constatazione - atto quello che gli è stato notificato già in pendenza di procedimento penale. 2 Da tanto il ricorrente deduce, in ossequio al disposto del citato art. 13- bis, che "le preventive procedure di conciliazione e di adesione" da espletarsi in sede di accertamento siano condizioni di procedibilità/punibilità per i reati tributari di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, non essendo stato lo stesso formato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Osserva, infatti, il ricorrente che la Guardia di Finanza, sebbene avesse già acquisto gli elementi informativi necessari ai fini del riscontro della posizione dì indagato in capo al Valori, ometteva di avvisarlo della possibilità che egli aveva di essere assistito da un difensore fiduciario e di avvalersi della facoltà di non rispondere senza che da tale suo silenzio potessero derivarne conseguenze pregiudizievoli a suo carico. In via subordinata il ricorrente ha sollecitata la rimessione alla Corte di giustizia della Ue del quesito pregiudiziale in ordine sia alla compatibilità con il diritto unionale, nella specie l'art. 6 della Direttiva n. 343 del 2013, della questione avente ad oggetto la utilizzabilità in sede penale degli elementi indiziari assunti nel corso di una indagine amministrativa ove non sia presente una disposizione specifica che puntualizzi quali siano le disposizioni violate in caso di mancata assunzione di detti elementi con le garanzie di cui all'art. 220 disp att. cod. proc. pen. sia alla compatibilità con il diritto unionale, nella specie l'art. 7 della succitata Direttiva, di una sentenza che fondi gli elementi di prova a carico dell'imputato sul fatto che egli non abbia inteso rispondere, in assenza del proprio difensore, ai quesiti formulatigli dalla Guardia di Finanza in sede di redazione di un processo verbale di constatazione. Infine con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, sotto il profilo della avvenuta dimostrazione del superamento della soglia di punibilità prevista in ordine al reato in contestazione, la mancata considerazione da parte dei giudici del merito dei costi necessari per la produzione del reddito. In data 10 giugno 2024 la difesa del ricorrente, pur avendo richiesto la trattazione del processo nella forma orale, ha fatto pervenire una memoria, da valere quale replica a quella del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso, non essendo risultati fondati i motivi posti alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato. Il primo motivo di impugnazione - le cui ragioni sono compendiate dal ricorrente nelle espressioni formulate nella parte finale dell'illustrazione del motivo in questione, cioè a pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio, allorché la difesa del Valori così puntualizza la propria doglianza: "ben può ritenersi che le preventive procedure di conciliazione e di adesione da espletarsi in sede di accertamento siano condizioni di procedibilità/punibilità per i reati tributari di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000" di tal che "l'omissione di queste procedure e, quindi, di una condizione di punibilità conduce alla pronunzia di una sentenza di non doversi provvedere" - è destituito di fondamento. Invero l'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, più volte richiamato dal ricorrente nell'articolazione del primo motivi del proprio atto impugnatorio, prevede in favore del contribuente che, fra le altre ipotesi delittuose contemplate dalla norma, abbia, come il Valori, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, una circostanza attenuante speciale ricorrente laddove quello, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, abbia integralmente sanato il proprio debito tributario, comprensivo di interessi e, eventualmente, di sanzioni amministrative;
non si vede come una tale disposizione possa essere intesa come introduttiva di una condizione di punibilità incidente, al di là del limite dianzi indicato, sulla definizione del giudizio. Per mero scrupolo si osserva come alla fattispecie neppure appaia riferito il contenuto della disposizione recata dal comma 2 dell'art. 13 del dlgs n. 74 del 2000 - il quale prevede, anche in ordine alla ipotesi di cui al citato art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, che la presentazione della dichiarazione fiscale entro il termine di presentazione relativo all'anno di imposta successivo a quello riguardante la dichiarazione omesso ed il pagamento di imposte, interessi e sanzioni anteriormente alla conoscenza da parte del contribuente dell'inizio della attività di accertamento tributario, sia fattore che integri una ipotesi di non punibilità delle pregresse condotte - atteso che non risulta che, nei termini dianzi indicati (cioè, quanto alla presente fattispecie, anteriormente alla redazione da parte della Guardia di Finanza del processo verbale di constatazione cui il ricorrente si è riferito nel proprio atto) il Valori abbia provveduto agli adempimenti richiamati dalla disposizione cui si è ora fatto cenno. 4 Né, infine, sul punto, può ritenersi che la comunicazione all'interessato dell'avviso di accertamento tributario, oltre a costituire fattore interruttivo del termine prescrizionale del reato di cui all'art 5 del dlgs n. 74 del 2000, possa costituire, in base alla legislazione vigente, condizione di procedibilità dell'azione penale (in tale senso infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 aprile 2025, n. 17120, rv 263251). Con riferimento al secondo motivo di impugnazione - con il quale è lamentata la violazione di legge avente ad oggetto il mancato rispetto del dettato dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che, allorché, nel corso delle indagini ispettive o di vigilanza svolte da organi amministrativi, emergano indizi di reità, gli atti volti ad assicurare le fonti di prova debbono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dal codice del rito penale - è sufficiente osserva che, secondo quanto dalla stesso ricorrente segnalato in sede di ricorso per cassazione, lo stesso non ha inteso in alcun modo, in assenza della assistenza di un proprio legale, rispondere ai rilievi a lui formulati dalla Guardia di Finanza in occasione dell'accesso da questa operato presso gli uffici del Valori, di tal che non si vede in che senso siano state attinte informazioni da questo poi siano state utilizzate in sede di giudizio in assenza del rispetto della previsione risultante dal combinato disposto dell'art. 220 delle disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 63 cod. proc. pen. La riferita assenza di dichiarazioni autoindizianti del ricorrente, assunte in dispregio delle citata disposizioni codicistiche (nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, si legge che sarebbe stato "necessario procedere con le garanzie di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. prima di andare avanti con il contraddittorio al quale lo stesso VA - in assenza di difensore - si è giustamente sottratto" pag. 10 del ricorso), rende chiaramente irrilevante, senza alcuna indagine in ordine alla praticabilità della richiesta, la sollecitata rimessione della questione agli organismi giurisdizionali unionali. Quanto, infine, al mancato computo dei costi per la produzione del reddito in occasione della determinazione dell'ammontare delle imposte evase, osserva il Collegio che, anche in questo caso, la doglianza è priva di fondamento. Infatti, sebbene sia ben vero che ai fini della dimostrazione dell'avvenuto superamento delle soglie di punibilità reddituali debbono essere considerate, con riferimento alla determinazione dell'Ires, anche le spese necessarie per la produzione degli elementi positivi di reddito, una tale 5 rilevanza è da attribuirsi alle sole poste passive fornite di un adeguato principio di prova. Invero, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, ai fini dell'accertamento, in sede penale, della imposta evasa, onde dimostrare l'avvenuto superamento delle soglie di punibilità previste per taluni dei reati tributari è, in linea di principio, possibile tenere in considerazione anche costi non contabilizzati, ma questi debbono essere presi in esame solo in presenza di allegazioni fattuali operate da chi intenda farli valere da cui si desuma la certezza o comunque la ragionevole significativa probabilità della loro esistenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 dicembre 2016, n. 53907, nt 268717), ben potendo tali elementi anche essere desunti attraverso la valutazione incrociata della contabilità tenuta "in nero" dalla impresa con quella, sia pure incompleta, palese, ma sempre che emerga, sia in via diretta che in via indiretta, la certezza probatoria in merito alle reali consistenze reddituali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2025, n. 2383, rv 287476). Nella occasione, come segnalato dalla Corte distrettuale, la attività defensionale del ricorrente non ha condotto alla acquisizione di tale certezza probatoria posto che - come è stato posto in luce nella sentenza della Corte di merito, la quale ha tratto plausibili, e pertanto in questa sede insindacabili, conclusioni da elementi di fatto non contestati - per un verso non è, in via generale, consentito ricavare la esistenza di costi aziendali, e tanto più il loro ammontare, sulla base di mere presunzioni, mentre, per ciò che riguarda la fattispecie ora in esame, la allegata circostanza che il Valori avesse, nell'esercizio della sua impresa, alle proprie dipendenze un soggetto lavoratore il quale avrebbe percepito un compenso mensile pari a C 600/800, non ha trovato alcuna base probatoria, ma, anzi, è stato logicamente smentito dal fatto che tale soggetto - cioè la persona che, peraltro, si accompagnava al Valori nella vita privata di entrambi - non risultava avere mai lavorato presso la sede della impresa dell'imputato. Nessun credito va dato alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato espletamento di un consulenza tecnica di carattere contabili volta a determinare l'effettivo ammontare dei redditi conseguiti dal prevenuto, e da questo non dichiarati, nell'anno di imposta 2016, atteso che, in mancanza di allegazioni da parte di costui, l'attività richiesta avrebbe avuto una valenza esclusivamente esplorativa, essendo prioritariamente finalizzata alla acquisizione di elementi di prova da sottoporre poi ad un'analisi tecnica, e 6 non, come è invece tipica finalizzazione della attività peritale, consistente nello svolgimento di una valutazione di carattere tecnico scientifico di un materiale probatorio già dato in quanto acquisito nel corso delle indagini svolte vuoi dall'organo pubblico vuoi dalle parti private. Venendo, a questo punto, all'esame del quarto motivo di ricorso, sviluppato in relazione alla ritenuta mancanza del dolo specifico in capo al Valori, ed alla conseguente violazione di legge della decisione assunta dalla Corte de L'Aquila che, pur in mancanza di tale elemento, ha confermato la sentenza di condanna a carico di quello, osserva il Collegio che in sede di merito, premesso che il dato rappresentativo della esistenza del dolo specifico può essere desunto, come infatti avvenuto quanto al caso ora in esame, anche dal comportamento specifico del ricorrente che, omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia poi anche omesso il versamento delle imposte da lui dovute, la consapevolezza dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista per il reato in contestazione è stata desunta in funzione dell'avvenuto calcolo del reddito imponibile operato sulla base delle rimesse attive riscontrate sui conti correnti bancari intestati alla impresa gestita dal Valori;
si tratta di deduzione di merito pienamente plausibile e logicamente coerente, non potendosi, se non in funzione dei corrispettivi conseguiti dalla predetta impresa a fronte della attività da questa svolta, altrimenti giustificarsi le predette rimesse finanziarie, delle quali l'imputato, incontestatamente legale rappresentante della Termoelettro Srl, era a conoscenza. In relazione al quinto, ed ultimo, motivo di censura, afferente alla lamentata mancanza ovvero contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sospensione condizionale della pena irrogata, osserva il Collegio che, in ordine alla determinazione della pena base, questa è stata quantificata nel minimo edittale, per cui in ordine a tale statuizione ogni doglianza ha la medesima consistenza della nebbia in una giornata solatia;
quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, al di là della intestazione del motivo di doglianza, il ricorrente non spende una parola per stigmatizzare la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le stesse, così come del resto fatto anche in primo grado, non sono state riconosciute, di tal che il relativo profilo del motivo di ricorso si presenta chiaramente inammissibile;
infine l'avvenuta esclusione della sospensione condizionale della pena si giustifica in ragione della infausta prognosi sul 7 futuro comportamento del prevenuto, ove non irretito dalla idoneità special- preventiva della effettiva espiazione della pena irrogata, resa pienamente attendibile dalla esistenza di un cospicuo corredo penale gravante sul prevenuto, il quale annovera ben 5 pregiudizi penali, quale emergente dall'esame del suo certificato penale, singolarmente misconosciuto dalla stessa difesa del Valori. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. ,Gianfrancesco VECCHIO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paolo ALESSANDRINI, del foro di Ascoli Piceno, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40788 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 6 giugno 2024 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la precedente sentenza con la quale, in data 16 maggio 2023, il Tribunale di Teramo, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Valori PI in ordine al reato di cui all'art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della Termoelettro Sri, omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2016, in tale modo evadendo sia le imposte dirette che quelle sul valore aggiunto in misura superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Nel riformare la sentenza di primo grado la Corte di appello ha ritenuto di dovere collocare la pena base nel minimo edittale previsto per il reato in contestazione e, applicata la riduzione per la scelta del rito, ha, pertanto, determinato la pena finale, non suscettibile di sospensione condizionale, stante la prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato, in anni uno di reclusione, oltre accessori. Avverso la sentenza in tale modo emessa ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Valori, articolando tre motivi di impugnazione. Con un primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel non rilevare la improcedibilità della azione penale in assenza di un avviso di accertamento tributario;
ha aggiunto che quanto alla sua specifica posizione egli è stato nella impossibilità di giovarsi degli strumenti clemenziali previsti dall'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, atteso che egli non era stato in condizione di pagare i tributi omessi essendo venuta meno la sua qualifica di legale rappresentante della Termelettro. Ha altresì aggiunto il ricorrente che l'ammontare delle imposte evase è stato determinato, in occasione della redazione del processo verbale di constatazione, sommando le entrate e le uscite dai conti correnti intestati alla società e senza calcolare alcun costo necessario per la produzione del reddito;
peraltro, prosegue, allo stesso sarebbe stato precluso di accedere alle procedure conciliative di cui all'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000 in quanto queste presuppongono un accertamento tributario da parte della Amministrazione delle entrate - e non il solo processo verbale di constatazione - atto quello che gli è stato notificato già in pendenza di procedimento penale. 2 Da tanto il ricorrente deduce, in ossequio al disposto del citato art. 13- bis, che "le preventive procedure di conciliazione e di adesione" da espletarsi in sede di accertamento siano condizioni di procedibilità/punibilità per i reati tributari di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, non essendo stato lo stesso formato nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Osserva, infatti, il ricorrente che la Guardia di Finanza, sebbene avesse già acquisto gli elementi informativi necessari ai fini del riscontro della posizione dì indagato in capo al Valori, ometteva di avvisarlo della possibilità che egli aveva di essere assistito da un difensore fiduciario e di avvalersi della facoltà di non rispondere senza che da tale suo silenzio potessero derivarne conseguenze pregiudizievoli a suo carico. In via subordinata il ricorrente ha sollecitata la rimessione alla Corte di giustizia della Ue del quesito pregiudiziale in ordine sia alla compatibilità con il diritto unionale, nella specie l'art. 6 della Direttiva n. 343 del 2013, della questione avente ad oggetto la utilizzabilità in sede penale degli elementi indiziari assunti nel corso di una indagine amministrativa ove non sia presente una disposizione specifica che puntualizzi quali siano le disposizioni violate in caso di mancata assunzione di detti elementi con le garanzie di cui all'art. 220 disp att. cod. proc. pen. sia alla compatibilità con il diritto unionale, nella specie l'art. 7 della succitata Direttiva, di una sentenza che fondi gli elementi di prova a carico dell'imputato sul fatto che egli non abbia inteso rispondere, in assenza del proprio difensore, ai quesiti formulatigli dalla Guardia di Finanza in sede di redazione di un processo verbale di constatazione. Infine con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, sotto il profilo della avvenuta dimostrazione del superamento della soglia di punibilità prevista in ordine al reato in contestazione, la mancata considerazione da parte dei giudici del merito dei costi necessari per la produzione del reddito. In data 10 giugno 2024 la difesa del ricorrente, pur avendo richiesto la trattazione del processo nella forma orale, ha fatto pervenire una memoria, da valere quale replica a quella del Procuratore generale, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso, non essendo risultati fondati i motivi posti alla sua base, deve essere, pertanto, rigettato. Il primo motivo di impugnazione - le cui ragioni sono compendiate dal ricorrente nelle espressioni formulate nella parte finale dell'illustrazione del motivo in questione, cioè a pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio, allorché la difesa del Valori così puntualizza la propria doglianza: "ben può ritenersi che le preventive procedure di conciliazione e di adesione da espletarsi in sede di accertamento siano condizioni di procedibilità/punibilità per i reati tributari di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000" di tal che "l'omissione di queste procedure e, quindi, di una condizione di punibilità conduce alla pronunzia di una sentenza di non doversi provvedere" - è destituito di fondamento. Invero l'art. 13-bis del dlgs n. 74 del 2000, più volte richiamato dal ricorrente nell'articolazione del primo motivi del proprio atto impugnatorio, prevede in favore del contribuente che, fra le altre ipotesi delittuose contemplate dalla norma, abbia, come il Valori, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, una circostanza attenuante speciale ricorrente laddove quello, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, abbia integralmente sanato il proprio debito tributario, comprensivo di interessi e, eventualmente, di sanzioni amministrative;
non si vede come una tale disposizione possa essere intesa come introduttiva di una condizione di punibilità incidente, al di là del limite dianzi indicato, sulla definizione del giudizio. Per mero scrupolo si osserva come alla fattispecie neppure appaia riferito il contenuto della disposizione recata dal comma 2 dell'art. 13 del dlgs n. 74 del 2000 - il quale prevede, anche in ordine alla ipotesi di cui al citato art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, che la presentazione della dichiarazione fiscale entro il termine di presentazione relativo all'anno di imposta successivo a quello riguardante la dichiarazione omesso ed il pagamento di imposte, interessi e sanzioni anteriormente alla conoscenza da parte del contribuente dell'inizio della attività di accertamento tributario, sia fattore che integri una ipotesi di non punibilità delle pregresse condotte - atteso che non risulta che, nei termini dianzi indicati (cioè, quanto alla presente fattispecie, anteriormente alla redazione da parte della Guardia di Finanza del processo verbale di constatazione cui il ricorrente si è riferito nel proprio atto) il Valori abbia provveduto agli adempimenti richiamati dalla disposizione cui si è ora fatto cenno. 4 Né, infine, sul punto, può ritenersi che la comunicazione all'interessato dell'avviso di accertamento tributario, oltre a costituire fattore interruttivo del termine prescrizionale del reato di cui all'art 5 del dlgs n. 74 del 2000, possa costituire, in base alla legislazione vigente, condizione di procedibilità dell'azione penale (in tale senso infatti, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 aprile 2025, n. 17120, rv 263251). Con riferimento al secondo motivo di impugnazione - con il quale è lamentata la violazione di legge avente ad oggetto il mancato rispetto del dettato dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che, allorché, nel corso delle indagini ispettive o di vigilanza svolte da organi amministrativi, emergano indizi di reità, gli atti volti ad assicurare le fonti di prova debbono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni previste al riguardo dal codice del rito penale - è sufficiente osserva che, secondo quanto dalla stesso ricorrente segnalato in sede di ricorso per cassazione, lo stesso non ha inteso in alcun modo, in assenza della assistenza di un proprio legale, rispondere ai rilievi a lui formulati dalla Guardia di Finanza in occasione dell'accesso da questa operato presso gli uffici del Valori, di tal che non si vede in che senso siano state attinte informazioni da questo poi siano state utilizzate in sede di giudizio in assenza del rispetto della previsione risultante dal combinato disposto dell'art. 220 delle disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 63 cod. proc. pen. La riferita assenza di dichiarazioni autoindizianti del ricorrente, assunte in dispregio delle citata disposizioni codicistiche (nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, si legge che sarebbe stato "necessario procedere con le garanzie di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. prima di andare avanti con il contraddittorio al quale lo stesso VA - in assenza di difensore - si è giustamente sottratto" pag. 10 del ricorso), rende chiaramente irrilevante, senza alcuna indagine in ordine alla praticabilità della richiesta, la sollecitata rimessione della questione agli organismi giurisdizionali unionali. Quanto, infine, al mancato computo dei costi per la produzione del reddito in occasione della determinazione dell'ammontare delle imposte evase, osserva il Collegio che, anche in questo caso, la doglianza è priva di fondamento. Infatti, sebbene sia ben vero che ai fini della dimostrazione dell'avvenuto superamento delle soglie di punibilità reddituali debbono essere considerate, con riferimento alla determinazione dell'Ires, anche le spese necessarie per la produzione degli elementi positivi di reddito, una tale 5 rilevanza è da attribuirsi alle sole poste passive fornite di un adeguato principio di prova. Invero, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, ai fini dell'accertamento, in sede penale, della imposta evasa, onde dimostrare l'avvenuto superamento delle soglie di punibilità previste per taluni dei reati tributari è, in linea di principio, possibile tenere in considerazione anche costi non contabilizzati, ma questi debbono essere presi in esame solo in presenza di allegazioni fattuali operate da chi intenda farli valere da cui si desuma la certezza o comunque la ragionevole significativa probabilità della loro esistenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 dicembre 2016, n. 53907, nt 268717), ben potendo tali elementi anche essere desunti attraverso la valutazione incrociata della contabilità tenuta "in nero" dalla impresa con quella, sia pure incompleta, palese, ma sempre che emerga, sia in via diretta che in via indiretta, la certezza probatoria in merito alle reali consistenze reddituali (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2025, n. 2383, rv 287476). Nella occasione, come segnalato dalla Corte distrettuale, la attività defensionale del ricorrente non ha condotto alla acquisizione di tale certezza probatoria posto che - come è stato posto in luce nella sentenza della Corte di merito, la quale ha tratto plausibili, e pertanto in questa sede insindacabili, conclusioni da elementi di fatto non contestati - per un verso non è, in via generale, consentito ricavare la esistenza di costi aziendali, e tanto più il loro ammontare, sulla base di mere presunzioni, mentre, per ciò che riguarda la fattispecie ora in esame, la allegata circostanza che il Valori avesse, nell'esercizio della sua impresa, alle proprie dipendenze un soggetto lavoratore il quale avrebbe percepito un compenso mensile pari a C 600/800, non ha trovato alcuna base probatoria, ma, anzi, è stato logicamente smentito dal fatto che tale soggetto - cioè la persona che, peraltro, si accompagnava al Valori nella vita privata di entrambi - non risultava avere mai lavorato presso la sede della impresa dell'imputato. Nessun credito va dato alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato espletamento di un consulenza tecnica di carattere contabili volta a determinare l'effettivo ammontare dei redditi conseguiti dal prevenuto, e da questo non dichiarati, nell'anno di imposta 2016, atteso che, in mancanza di allegazioni da parte di costui, l'attività richiesta avrebbe avuto una valenza esclusivamente esplorativa, essendo prioritariamente finalizzata alla acquisizione di elementi di prova da sottoporre poi ad un'analisi tecnica, e 6 non, come è invece tipica finalizzazione della attività peritale, consistente nello svolgimento di una valutazione di carattere tecnico scientifico di un materiale probatorio già dato in quanto acquisito nel corso delle indagini svolte vuoi dall'organo pubblico vuoi dalle parti private. Venendo, a questo punto, all'esame del quarto motivo di ricorso, sviluppato in relazione alla ritenuta mancanza del dolo specifico in capo al Valori, ed alla conseguente violazione di legge della decisione assunta dalla Corte de L'Aquila che, pur in mancanza di tale elemento, ha confermato la sentenza di condanna a carico di quello, osserva il Collegio che in sede di merito, premesso che il dato rappresentativo della esistenza del dolo specifico può essere desunto, come infatti avvenuto quanto al caso ora in esame, anche dal comportamento specifico del ricorrente che, omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia poi anche omesso il versamento delle imposte da lui dovute, la consapevolezza dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista per il reato in contestazione è stata desunta in funzione dell'avvenuto calcolo del reddito imponibile operato sulla base delle rimesse attive riscontrate sui conti correnti bancari intestati alla impresa gestita dal Valori;
si tratta di deduzione di merito pienamente plausibile e logicamente coerente, non potendosi, se non in funzione dei corrispettivi conseguiti dalla predetta impresa a fronte della attività da questa svolta, altrimenti giustificarsi le predette rimesse finanziarie, delle quali l'imputato, incontestatamente legale rappresentante della Termoelettro Srl, era a conoscenza. In relazione al quinto, ed ultimo, motivo di censura, afferente alla lamentata mancanza ovvero contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sospensione condizionale della pena irrogata, osserva il Collegio che, in ordine alla determinazione della pena base, questa è stata quantificata nel minimo edittale, per cui in ordine a tale statuizione ogni doglianza ha la medesima consistenza della nebbia in una giornata solatia;
quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, al di là della intestazione del motivo di doglianza, il ricorrente non spende una parola per stigmatizzare la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le stesse, così come del resto fatto anche in primo grado, non sono state riconosciute, di tal che il relativo profilo del motivo di ricorso si presenta chiaramente inammissibile;
infine l'avvenuta esclusione della sospensione condizionale della pena si giustifica in ragione della infausta prognosi sul 7 futuro comportamento del prevenuto, ove non irretito dalla idoneità special- preventiva della effettiva espiazione della pena irrogata, resa pienamente attendibile dalla esistenza di un cospicuo corredo penale gravante sul prevenuto, il quale annovera ben 5 pregiudizi penali, quale emergente dall'esame del suo certificato penale, singolarmente misconosciuto dalla stessa difesa del Valori. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente