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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. NC Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLANTI MARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TIZZA ANGELA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 5.1.2025 e 3.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, premesso di aver contratto, a CE Parte_1 in data 19.8.2022, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
1 del Comune di CE con atto di matrimonio n. 17 Parte I Serie A– anno 2022 (Cfr. certificato allegato al ricorso), unione dalla quale è nato il figlio (a Gela, il 3.8.2022) chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Deduceva di aver intrapreso una convivenza more uxorio con il resistente già dal 2020 e che le prime reali incomprensioni nella coppia si erano manifestate nella quasi immediatezza della celebrazione del matrimonio, allorquando – per problemi di salute accusati dal figlio in seguito alla nascita– si era reso necessario il ricovero del minore presso il Nosocomio di Per_2
In ordine allo svolgimento della vita familiare, esponeva che il marito svolge la propria attività lavorativa nella città di Palermo, motivo per il quale il era solito fare rientro nel Comune di CP_1
CE solo nei fine settimana, occasioni nelle quali ometteva di prestare cura e attenzioni alla propria famiglia, essendo dedito alla coltivazione dei propri interessi personali.
Aggiungeva, altresì, di avere manifestato più volte al marito di non gradire le continue interferenze nella vita familiare operate dalla madre del – la quale era solita intervenire nelle scelte CP_1 relative alla gestione del figlio della coppia, finanche sovrapponendosi alla stessa e che Pt_1 per tale ragione, nel mese di ottobre del 2022, i propri genitori, residenti a [...]del Garda – resi edotti dalla figlia dei dissidi esistenti tra questa e la suocera – avevano deciso di raggiungere
CE al fine di tentare un approccio conciliativo che potesse essere di supporto per il nucleo familiare, occasione nella quale il aveva aggredito fisicamente il suocero alla presenza di CP_1 soggetti minorenni, tra i quali il figlio NC.
Allegava, altresì, di avere cercato di tenere unito il nucleo familiare in occasione del Natale dello stesso anno in cui aveva rappresentato al marito che sarebbe andata a trovare i propri genitori a
Desenzano del Garda, invitandolo a raggiungere la famiglia per il periodo delle festività.
Precisava, tuttavia, di avere ricevuto minacce telefoniche dal , circostanza che – unitamente CP_1 alle pregresse violenze subite – la convinceva a formalizzare querela contro il resistente e a stabilire la propria residenza e quella del figlio minore a Desenzano del Garda, in via Erculiano Papa n. 16 presso l'abitazione dei genitori.
Aggiungeva, infine, di essere rimasta priva di risorse o mezzi di sostentamento in quanto il resistente ha prelevato tutte le somme depositate presso il conto corrente comune.
Chiedeva, infine, all'intestato Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) addebitare la separazione a fatto e colpa del sig. per i motivi esposti;
3) Controparte_1 disporre in capo al resistente un contributo economico da versare per il figlio e la moglie nella misura di € 700,00 di cui € 500,00 per il minore ed € 200,00 per la moglie, fin quando la stessa non trovi occupazione. 4) Disporre l'affido esclusivo del figlio NC alla ricorrente, per i motivi
2 esposti e che il diritto di visita avvenga in ambiente protetto. Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria depositata in data 20.2.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando, in primo luogo, la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente in ordine alle ragioni della crisi coniugale.
Precisava, sul punto, che la coppia si era conosciuta nel 2016 e che sin dai primi momenti la aveva frequentato la propria famiglia, instaurando un rapporto improntato al reciproco Pt_1 rispetto, tanto che la stessa ricorrente sceglieva nel 2019 di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori del resistente e ciò sino a quando, nel corso 2022, la coppia sceglieva di avviare una forma di convivenza esclusiva, trasferendosi nell'abitazione sita a CE in via Brescia n. 20.
Esponeva che in data 3.8.2022 è nato il figlio della coppia , il quale sin dalla nascita Persona_1 ha manifestato gravi problemi respiratori – che hanno finanche reso necessario un intervento di rianimazione del minore – a causa di una malformazione congenita alle narici, motivo per il quale i medici specialisti in servizio presso il Nosocomio di consigliavano ai genitori di evitare al Per_2 bambino sia viaggi con qualsivoglia mezzo di trasporto, sia il contatto con soggetti terzi in assenza di mascherine.
Deduceva che la causa della crisi coniugale è da ricondursi alle frequenti interferenze nella vita della coppia dei genitori della nel repentino cambiamento di atteggiamento assunto da Pt_2 questa nei confronti del marito e della suocera.
Aggiungeva che in data 16.12.2022 la moglie gli aveva comunicato a mezzo whatsapp di essersi allontanata dalla casa familiare unitamente al figlio, trasferendosi presso l'abitazione del genitore senza il consenso paterno e contravvenendo alle indicazioni dei sanitari che hanno avuto in cura il piccolo NC (i quali avevano sconsigliato di affrontare lunghi viaggi per il primo anno di vita del minore).
Allegava di avere, nondimeno, contattato la moglie al fine di poter concordare il diritto di visita del figlio ma di avere dovuto sporgere denuncia nei suoi confronti a causa del rifiuto da questa opposto di consentire la libera frequentazione tra padre e figlio senza l'intermediazione dei Servizi Sociali.
Contestava, inoltre, di avere mai assunto un contegno minaccioso o violento nei confronti della ovvero di averle sottratto i mezzi di sostentamento, atteso che la ricorrente era in Pt_1 possesso delle credenziali del conto che, in effetti, ha più volte utilizzato per effettuare acquisti per sé e nell'interesse del figlio.
Negava, altresì, la sussistenza dei presupposti, da un lato, per affidare in via esclusiva alla madre il figlio minorenne ovvero limitare il diritto di frequentazione tra questo e il padre e, dall'altro, per il
3 riconoscimento – in favore della di un contributo per il suo mantenimento, attesa la sua Pt_1 giovane età e la concreta possibilità per la stessa di inserirsi nel mercato del lavoro.
Manifestava la propria disponibilità a concorrere al mantenimento del figlio nei limiti di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle spese gravanti sulla propria situazione economica, pari ad € 250,00 per il canone di locazione della residenza familiare e ai costi necessari per raggiungere il proprio posto di lavoro, situato nel Comune di Palermo.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra ; 2) ordinare il rientro del minore Parte_1 [...]
presso il luogo di residenza e di dimora abituale del minore, sito in CE (CL); 3) Per_1 ammonire la IG.ra per aver negato al , nonché padre del Parte_1 Persona_3 minore , di incontrare e trascorrere tempo con il figlio;
4) senza recesso dalla Persona_1 richiesta formulata al punto 2), disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori del minore
con collocamento prevalente presso la madre;
5) disporre il diritto di visita padre Persona_1
– figlio con le seguenti modalità: che il padre possa tenere con sé il minore dal venerdì sera alla domenica sera per tre fine settimana al mese (nel dettaglio che il figlio stia con il padre – compresi
i pernottamenti di venerdì e sabato sera - dal venerdì dalle ore 20,00 – fino alle ore 20,00 della domenica); qualora mutassero le modalità lavorative del padre si chiede che Egli possa vedere e tenere con sé il bambino tutti i giorni e trascorrere con lui l'intero fine settimana, dal venerdì alla domenica sera, compreso un pernottamento a settimane alterne;
inoltre, che il padre trascorra un periodo di trenta giorni, anche continuativi, nel corso delle vacanze estive, una settimana continuativa in occasione delle festività natalizie, alternando annualmente la festa del Natale con quella del Capodanno, nonché la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e che ad anni alterni il minore trascorra il giorno del proprio compleanno con il padre, ed in ogni caso che venga riconosciuto al padre il diritto di poter trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno;
6) disporre un assegno di mantenimento soltanto a favore del minore pari ad Euro Persona_1
200,00 o nella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia concordemente alla capacità reddituale del;
7) disporre a carico di entrambi i genitori il concorso alle Controparte_1 spese straordinarie in favore del minore nella misura del 50% ciascuno, onerando altresì il genitore collocatario del relativo obbligo di preavviso come indicato in narrativa;
8) disporre che nessun mantenimento dovrà corrispondere il IG. in favore della IG.ra 9) condannare CP_1 Pt_1 la IG.ra pagare le spese del presente giudizio”. Pt_1
Tali conclusioni venivano integrate con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. nei seguenti termini: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra
4 ; 2) ordinare il rientro del minore presso il luogo di residenza e di Parte_1 Persona_1 dimora abituale del minore, sito in CE (CL); 3) ammonire la IG.ra per aver Parte_1 negato al , nonché padre del minore , di incontrare e Persona_3 Persona_1 trascorrere tempo con il figlio;
4) senza recesso dalla richiesta formulata al punto 2), disporre
l'affidamento condiviso ad entrambi genitori del minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
5) disporre il diritto di visita padre – figlio con le seguenti modalità: che venga riconosciuto al padre il diritto di vedere e di tenere con sé il bambino quando vorrà secondo modalità ampie e flessibili, con facoltà di pernottamento;
in difetto di accordo con la madre, deve prevedersi una calendarizzazione che annoveri che NC stia con il padre tre pomeriggi infrasettimanali (dalle 16 alle 20,30) ed a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera alle 21, compreso il pernottamento. Invece, qualora il padre per ragioni lavorative non possa trascorre del tempo con il figlio dal lunedì al giovedì, si chiede che lo stesso stia con il bambino dal venerdì sera alla domenica sera per tre fine settimana al mese (nel dettaglio che il figlio stia con il padre – compresi i pernottamenti di venerdì e sabato sera - dalle ore 20,00 del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica); in ogni caso, che il padre trascorra un periodo di 30 giorni, anche continuativi nel corso delle vacanze estive, una settimana continuativa in occasione delle festività natalizie, alternando annualmente la festa del Natale con quella del Capodanno (dal
23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio), tre giorni per il periodo di Pasqua in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni (dal venerdì alla domenica oppure venerdì, sabato e lunedì), che ad anni alterni il minore trascorra il giorno del compleanno con il padre, ed in ogni caso che venga riconosciuto al padre il diritto di poter trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno. In estremo subordine, qualora non venisse mutato il collocamento attuale del minore si chiede di riconoscere in capo al padre il diritto di poter tenere e vedere il figlio, ogni qualvolta si recherà a Desenzano del Garda o quando il minore farà rientro a CE, per ben 7 giorni consecutivi (comprensivi di 5 pernotti) per due settimane al mese. Inoltre, considerata la distanza chilometrica e la non indifferente spesa economica nell'affrontare per il
sia i viaggi che le spese di pernotto (oltre al fatto che le giornate lavorative in cui si assenta CP_1 non vengono retribuite), si chiede all'Ill.mo Giudice adito che, nel rispetto dei principi sanciti nella costituzione e della eguaglianza dei genitori, al fine di esercitare il diritto di visita padre – figlio venga statuito che una settimana al mese sia la a recarsi a CE (CL) al fine di Pt_1 favorire la bigenitorialità e sempre nell'arco dello stesso mese, nel corso di un'altra settimana, che sia il a recarsi a Desenzano del Garda;
6) disporre un assegno di mantenimento soltanto a CP_1 favore del minore pari ad Euro 250,00 o nella somma che il Tribunale adito Persona_1
5 riterrà di giustizia concordemente alla capacità reddituale del;
7) disporre Controparte_1
a carico di entrambi i genitori il concorso alle spese straordinarie in favore del minore nella misura del 50% ciascuno, onerando altresì il genitore collocatario del relativo obbligo di preavviso
(il coniuge non collocatario contribuirà a tali spese solo ove le abbia concordate con la madre e qualora si tratti di spese mediche urgenti ed improrogabili lo stesso corrisponderà il 50% solo dopo che gli verrà mostrato lo scontrino fiscale o la fattura fiscale e venga motivata l'urgenza della prestazione medica. Nello specifico, con riferimento a tali spese al fine di evitare qualsivoglia futile controversia si chiede al Tribunale adito di porre a carico del genitore collocatario del minore
l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 10 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo del 50% sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore;
8) disporre
l'obbligo a carico della di versare al il 50% dell'assegno Parte_1 Controparte_1 unico da lei percepito per conto del minore;
9) disporre che nessun mantenimento dovrà corrispondere il IG. in favore della IG.ra 10) condannare la IG.ra a CP_1 Pt_1 Pt_1 pagare le spese del presente giudizio”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 27.2.2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale emessa in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e il figlio minorenne che veniva affidato ad ambedue i genitori con domiciliazione prevalente presso la residenza materna.
La causa veniva, quindi, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti stante la mancata articolazione di mezzi istruttori da parte della ricorrente e l'assoluta superfluità di quelli chiesti dal resistente, alla luce della documentazione versata in atti.
Infine, all'udienza cartolare del 7.1.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, con ordinanza del 29.1.2025. rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso proposta dalla ricorrente in sede di seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data
29.9.2023).
6 Invero, anche a voler tacere sull'impossibilità di proporre nuove domande o modificare quelle già ritualmente proposte (diverse da quelle intimamente connesse con i diritti personalissimi della prole, soggette al principio del rebus sic stantibus) dopo il maturare delle preclusioni assertive scandite dall'art. 183 c.p.c. – vigente ratione temporis al presente giudizio – è sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che afferma la manifesta inammissibilità della proposizione delle domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (per l'affermazione del richiamato principio cfr. Cassazione,
Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del
22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio), ragione per la quale la relativa domanda proposta dalla on può che essere disattesa. Pt_1
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale – si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare sin dal dicembre del
2022 per come risulta dalle concordi prospettazioni delle parti..
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da ambedue le parti.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che ambedue le parti hanno avanzato domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei
7 coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, la domanda di addebito proposta da ambedue le parti non merita accoglimento per i seguenti sintetici motivi.
Principiando la disamina dalla domanda avanzata dalla ricorrente, occorre osservare che Pt_1 ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della
[...] cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente, in primo luogo, alla violazione dei doveri di collaborazione e assistenza posti in essere dal marito, nonché agli atteggiamenti violenti e minacciosi tenuti da quest'ultimo tenuti nei confronti della moglie e dei suoi familiari.
Ebbene, tali addebiti mossi al resistente – peraltro in forma assolutamente generica – sono del tutto privi di prova, non avendo la ricorrente neppure articolato mezzi istruttori idonei a corroborare la prospettazione dei fatti offerti in ricorso né – a fortiori – offerto elementi idonei ad accertare un nesso di derivazione causale tra il contegno serbato dall'odierno resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale.
8 Peraltro, in ordine alle allegazioni di violenza contenute in ricorso, occorre rammentare che costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti persino su posizioni soggettive avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare la rilevanza del comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità, deviando così dall'ordinario riparto dell'onere della prova nei termini già illustrati ed introducendo una presunzione relativa di idoneità di violazioni di tal fatta di compromettere irreversibilmente l'unione spirituale e materiale che connota il rapporto di coniugio e che costituisce l'architrave della famiglia fondata sul matrimonio(Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
22294 del 7/8/2024 “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”) e ciò anche a seguito di un unico episodio di violenza, non essendo necessario – ai fini dell'addebito – che la condotta ascritta al coniuge sia sussumibile nella fattispecie di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. ovvero che rivesta, in ogni caso carattere di abitualità (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Inoltre, la realizzazione di condotte violente in grado di ledere l'integrità psicofisica del coniuge assume una portata tale da rendere persino irrilevante la posteriorità temporale delle aggressioni rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”.Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024: Ordinanza n. 3925 del 19/2/2018; Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017)
9 Tuttavia, nel caso che ci occupa, la prospettazione della ricorrente non appare confortata da alcun sostegno istruttorio, non potendo rivestire alcuna rilevanza dimostrativa la querela presentata al
Commissariato di CE (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) che, peraltro, espone una versione dei fatti evidentemente in contrasto con quella genericamente riportata in sede di ricorso (“A seguito delle minacce telefoniche ricevute dal , visti i precedenti comportamenti violenti, sia nei CP_1 confronti della stessa, che ha ricevuto degli schiaffi, sia nei confronti del suocero”).
Difatti, in sede di querela l'odierna ricorrente ha affermato che la vita di coppia si era, negli anni, svolta con alti e bassi, senza che, tuttavia, il – al quale viene imputato unicamente un CP_1 atteggiamento disimpegnato rispetto agli obblighi familiari – avesse mai posto in essere condotte minacciose o aggressive nei confronti della moglie.
Invero, l'unico episodio di violenza cui la querela fa riferimento è quello che ha visto coinvolto il padre della il quale – secondo la versione fornita dalla ricorrente – sarebbe stato Pt_1 aggredito dal durante un alterco, episodio – anch'esso – del tutto sfornito di prova (non CP_1 essendo, all'uopo, sufficiente il mero decreto di citazione, peraltro prodotto in sede di precisazione delle conclusioni benché la parte ne fosse verosimilmente a conoscenza già durante la celebrazione dell'udienza del 16.10.2024).
Inoltre, appare opportuno evidenziare che la stessa non ha fatto alcun cenno ai riferiti Pt_1
“pregressi” episodi di violenza neppure in sede di udienza presidenziale, ove si è limitata a descrivere una situazione familiare compromessa per le reciproche incomprensioni tra i coniugi – di giovanissima età – generate dall'interferenza delle rispettive famiglie d'origine e facendo riferimento, sempre in termini assolutamente privi di pregnanza fattuale (cfr. verbale di causa del
27.2.2023: “ (…)Chiedo l'addebito perché da quando è nato il figlio la madre si è intromessa nel nostro matrimonio e lui faceva quello che gli diceva la madre. Lui vive sempre nella casa di
CE via Brescia n 20. Chiedo l'affidamento esclusivo del bambino perché lui non si è interessato un gran che del figlio. Non è venuto a trovare il bambino. La separazione di fatto è avvenuta il 14/12/2022 perché io ho litigato con la madre e lui mi ha chiamato per telefono minacciandomi e dicendomi di andare via, e io il girono dopo sono partita per Desenzano del
Garda dove vivono i miei genitori (…)”).
Pertanto, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può che essere disattesa.
Parimenti infondata risulta essere l'analoga domanda proposta dal resistente CP_1
.
[...]
Invero, parte resistente ha ricondotto l'origine causale della frattura del rapporto di coniugio all'improvviso abbandono della residenza familiare da parte della moglie.
10 Invero, dall'esame delle concordi allegazioni emerge che il consorzio familiare – resosi autonomo dalla famiglia del resistente solo nel 2022 e sugellato dal vincolo matrimoniale nell'agosto dello stesso anno – era già attraversato da gravi fibrillazioni determinate, come già anticipato, dall'interferenza delle famiglie d'origine delle odierne parti, sicché l'improvviso abbandono della residenza familiare da parte della non può certo assurgere ad antecedente causale della Pt_1 crisi coniugale né costituisce violazione del dovere di coabitazione, poiché la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare – ben potendo la stabilità della formazione sociale, prescindere dalla stessa anche nelle fasi di fisiologia del rapporto – conclusione che risulta pienamente confermata dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare ingiustificato, da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale, qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso (Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero – per quel che interessa nel caso di specie – sia stato conseguenza dell'irreversibilità della crisi del matrimonio ormai definitivamente consumatasi.
4. Domanda di affidamento del figlio (Gela, 3.8.2022) Persona_1
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento del figlio minorenne della coppia, occorre preliminarmente rilevare – stante la richiesta di affidamento esclusivo avanzato dalla ricorrente – che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, tuttavia, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
11 Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'aver esposto il minore ad episodi di violenza diretti a terze persone (c.d. violenza “assistita”).
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Persino nel caso in cui debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambe le figure adulte di riferimento – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e,
12 soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nell'esaminare le richieste avanzate da ambedue le parti in materia di affidamento della prole e della relativa regolamentazione degli spazi di frequentazione il piccolo NC e ciascuno dei genitori, il Collegio non può che ribadire l'assenza di elementi a sostegno della prospettazione offerta dalla ricorrente.
Peraltro – anche laddove volesse accogliersi la versione dei fatti sostenuta dalla e Pt_1 ritenere che il abbia effettivamente aggredito il suocero alla presenza del figlio minorenne CP_1
– non può non evidenziarsi che tale isolato episodio non sarebbe comunque in grado – ex se e in assenza di ulteriori elementi – a sostenere un giudizio di inidoneità genitoriale, specie tenuto conto del contesto altamente conflittuale in cui è maturato.
Pertanto, il Collegio è chiamato a valutare se l'irrisolta conflittualità tra le parti possa costituire fattore in grado di deviare dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
13 La documentazione versata in atti e le allegazioni spiegate da ambedue le parti se da un lato, delinea una dinamica disfunzionale tra i coniugi, i quali non appaiono pienamente in grado di arginare la conflittualità residuata dalla disgregazione del nucleo familiare, dall'altro evidenzia che le parti – specie se coadiuvati dai rispettivi difensori – sono riusciti a trovare degli accordi per assicurare l'attuazione del diritto di visita riconosciuto il favore del . CP_1
Inoltre, non sono emerse a carico delle odierne parti carenze relative alla capacità di cura, accudimento ed educazione sebbene, come già evidenziato, il sereno svolgimento del rapporto parentale appare talvolta turbato dall'assenza di un sereno canale di comunicazione tra le parti e dal mantenimento di una certa rigidità nella gestione del diritto di visita scolpito nei provvedimenti temporanei e urgenti che rischia di tradursi, nel tempo, in una effettiva triangolazione della minore nel conflitto genitoriale.
Ciò detto, ritiene il Collegio che risponda al superiore interesse di mantenere fermo Persona_1 sia l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, sia la domiciliazione prevalente presso la residenza della madre – genitore che ha svolto in via prevalente la funzione di accudimento del minore – cristallizzando in tal modo la situazione di fatto sperimentata dal figlio della coppia sin dalla disgregazione del nucleo familiare, esigenza peraltro riconosciuta dallo stesso resistente che ha aderito alla domanda di domiciliazione del figlio presso la ricorrente.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere il rientro del minore presso “il luogo di residenza e dimora abituale” a CE.
Difatti, benché la scelta della ricorrente di lasciare il Comune di CE e trasferirsi con il figlio a
Desenzano del Garda sia stata attuata con modalità censurabili – in quanto prive di effettiva concertazione con il – non può non rilevarsi che tale scelta non appare del tutto priva di CP_1 giustificazioni, avendo la scelto di riavvicinarsi alla propria famiglia d'origine, come Pt_1 risulta evidente dalla circostanza che la stessa si è stabilita definitivamente presso l'abitazione dei genitori.
Inoltre, non può ritenersi che il figlio della coppia – di tenerissima età al momento del trasferimento
(appena quattro mesi di vita) – si fosse già radicato nell'ambiente di CE o avesse avuto modo di percepire la residenza familiare quale proprio habitat, inteso come centro delle abitudini di vita e degli affetti.
Infine, non può trascurarsi che le esigenze di gestione e cura che le condizioni di salute di Per_1
– a cui è stato diagnosticato una condizione di ritardo globale dello sviluppo psicomotorio
[...] con riscontrate fragilità nell'area comunicativo-relazionale (cfr. relazione prodotta in data 5.1.2025)
– suggeriscono l'opportunità di mantenere ferma la sua domiciliazione presso la residenza materna,
14 sita a Desenzano del Garda, luogo in cui la ricorrente può avvalersi del supporto della sua rete familiare per far fronte all'esigenza del figlio e ciò anche tenuto conto degli impegni di lavoro che, in ogni caso, vedono il impegnato nel Comune di Palermo per la quasi totalità della CP_1 settimana.
Tuttavia, nello scandire i tempi di frequentazione tra il e il figlio minorenne, il Collegio CP_1 tenterà, da un lato, di disinnescare le occasioni di frequente contrasto tra i genitori, e dall'altro, in offrire una soluzione rispettosa del principio secondo il quale “in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cfr. Cassazione Ordinanza
n. 4790 del 14/2/2022; Ordinanza n. 19323 del 17/9/2020) espresso dalla Suprema Corte, in considerazione della necessità di garantire una stabilità nelle abitudini di vita di NC senza,
d'altro canto, sacrificare in maniera eccessiva la sua relazione con la figura paterna.
L'operazione di bilanciamento tra esigenza di offrire, da un lato, sufficienti “spazi” di frequentazione del minore con ambedue le figure genitoriali (che costituisce l'oggetto minimo del diritto del minore alla bigenitorialità) e, dall'altro, di garantire le condizioni essenziali per una sua crescita armoniosa e serena, diviene, tuttavia, particolarmente delicata in ipotesi – analoghe al caso che ci occupa – di distanza territoriale tra il luogo di dimora del minore – in cui si colloca il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la sua quotidianità – e il luogo di residenza del genitore non domiciliatario.
Tale situazione di fatto, invero, sebbene imponga di articolare il diritto di visita in favore di quest'ultimo in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori (il cui fondamento costituzionale e sovranazionale si rinviene negli artt. 31 Cost. e art 8 CEDU), non può trascurare il parimenti tutelato interesse al benessere psicofisico del minore, il quale costituisce il faro che deve guidare il giudice nel disciplinare i tempi e le modalità della presenza del bambino presso ciascun genitore e che rende – ineluttabilmente – recessivi i potenziali interessi confliggenti degli adulti (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023; Sentenza n. 6535 del 6/3/2019;
Ordinanza n. 24526 del 2/12/2010).
15 Ciò purché – è bene chiarirlo – non venga intaccato oltremodo il nucleo fondamentale del diritto di frequentazione del genitore non domiciliatario e, allo stesso tempo, i genitori siano posti nelle condizioni di partecipare in egual misura nelle scelte di maggiore importanza nella vita del figlio.
Pertanto, opportuno stabilire – anche tenuto conto del compimento da parte del minore del terzo anno d'età – che potrà sentire, vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà Controparte_1
– d'intesa con il genitore non domiciliatario – ma, in caso di disaccordo, almeno:
a. una volta al giorno mediante collegamento da remoto per la durata minima di dieci minuti nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00; di presenza, per due volte al mese, dalle
20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; almeno ventuno giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno.
b. tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) nelle occasioni in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del figlio con obbligo di preavviso al genitore domiciliatario di almeno sette giorni.
Occorre, sul punto, precisare che il suindicato calendario degli incontri non ha tenuto conto della richiesta di subordinare i pernottamenti del figlio con il padre ad un parere positivo dei medici e ciò in quanto dalla documentazione sanitaria non emerge alcun elemento che osti ad una intensificazione della frequentazione tra NC e il resistente . CP_1
Inoltre, il Collegio conferma l'inopportunità di procedere all'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso, in ragione della tenera età di , avrebbe rischiato di tradire la propria Persona_1 funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che lo riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita invasione della sua sfera personale, peraltro superflua ai fini del decidere.
5. Domanda di mantenimento del figlio (Gela, 3.8.2022) Persona_1
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per il figlio minorenne della coppia è necessario
– nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo,
16 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
17 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente della dichiarazione dei redditi riferibili all'anno di imposta 2022, l'unica prodotta dal resistente) si evince che può Controparte_1 contare su redditi lordi annui pari ad € 17.343,00 (corrispondente ad € 15.885,00 al netto dell'imposizione fiscale), solo parzialmente coerente con quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale verosimilmente in ragione dei diversi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del
2022, come si evince dalla lettura della dichiarazione dei redditi (Cfr. verbale di causa del
27.2.2023: “(…) Preciso che lavoro a Palermo, guadagno 1700/1800 euro al mese”).
Tuttavia, una seria valutazione delle effettive capacità economiche del non può – è bene CP_1 precisarlo – non considerare i costi che questo è chiamato a sostenere per esercitare con regolarità il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minorenne e ciò in ragione della notevole distanza esistente tra la dimora abituale del padre (CE) e il comune di residenza della figlia (Desenzano del Garda).
Occorre sul punto rammentare che il diritto di visita riconosciuto al , quale genitore non CP_1 domiciliatario, non è espressione di una posizione giuridica di vantaggio del genitore nei confronti dell'altro bensì costituisce espressione del diritto del minore alla bigenitorialità, Persona_1 ossia ad intrattenere stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive con ambedue le figure genitoriali le quali – specie in ipotesi di affidamento condiviso – sono chiamate a collaborare per favorire non solo l'assistenza, l'educazione e l'istruzione della prole ma, altresì, per favorire l'accesso dell'altro genitore della vita del figlio.
Da tale principio discende che entrambe le parti sono chiamate a sostenere gli ingenti sforzi – personali, organizzativi ed economici – necessari a favorire il rapporto del figlio con entrambi i genitori in una dinamica relazionale in cui la distanza territoriale gioca un ruolo non secondario, come nel caso che ci occupa.
Ciò implica che anche alla madre del minore – che peraltro ha autonomamente scelto di trasferirsi in un comune distante da quello del marito – è richiesto un maggiore impegno rispetto a quello ordinariamente atteso da un genitore collocatario che vive in prossimità dell'abitazione dell'altro, impegno che si esprime nell'inevitabile sbilanciamento nei tempi di permanenza del figlio e nella più attenta collaborazione – anche economica – con l'altro genitore e che si traduce nel sopportare
18 gli effetti di un riduzione del contributo al mantenimento richiesto al genitore non domiciliatario in considerazione dei periodici viaggi cui lo stesso è chiamato e dei costi connessi facilmente intuibili.
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 300,00 mensili la misura del contributo al mantenimento del figlio della coppia.
Appare, altresì, opportuno confermare la pari compartecipazione alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, tenuto conto delle concrete capacità reddituali della ricorrente nonché demandare all'ordinaria disciplina prevista dal D.Lgs. n.
230/2021 e dalla normativa di dettaglio con riguardo all'assegno unico spettante al nucleo familiare nell'interesse del minore . Persona_1
6. Domanda di mantenimento proposta da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve preliminarmente rilevarsi che sebbene parte ricorrente abbia subordinato la propria domanda di mantenimento al permanere della propria (iniziale) condizion di disoccupazione, in assenza di una modifica formale della domanda contenuta in sede di ricorso e di memoria di precisazione, appare necessario pronunciarsi espressamente (stante l'espresso richiamo in sede di precisazione delle conclusioni alle richieste formulate negli atti introduttivi e nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.).
Ciò premesso, deve osservarsi in diritto che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista un'apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
19 Ebbene, dall'istruttoria documentale e dalle dichiarazioni rese dalle odierne parti in sede udienza presidenziale non sono emersi elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda di mantenimento proposta dalla Pt_1
Invero, da un lato, la stessa ricorrente ha dichiarato in sede presidenziale di avere avuto pregresse esperienze lavorative nel settore della distribuzione alimentare al dettaglio e, dall'altro ha prodotto copia del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale stipulato con una nota catena del medesimo settore con una retribuzione annua lorda superiore agli € 12.000,00.
Tali elementi – valutati unitamente alla brevissima durata della convivenza tra le parti (escludendo i periodi in cui la coppia risiedeva nell'abitazione dei genitori del ), la giovane età della CP_1 ricorrente e alla circostanza che la stessa risiede presso l'abitazione dei genitori – rendono plastica l'assenza di una condizione di apprezzabile asimmetria economica tra i coniugi e ciò anche tenuto conto degli oneri di mantenimento gravanti sul SALVO e sui – più volte richiamati – costi che lo stesso deve sostenere per esercitare il diritto di frequentazione del figlio della coppia.
Per tale ragione la domanda proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere, in grande parte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essere compensate (nella misura del 70% stante la reciproca soccombenza sulla domanda di addebito) e in parte essere sopportate dalla ricorrente
(nella misura del restante 30%) e ciò stante l'inammissibilità della domanda di Parte_1 rimborso delle spese straordinarie in corso di causa e la manifesta infondatezza della domanda di affidamento esclusivo del figlio minorenne, peraltro neppure supportata da un apprezzabile impegno asseverativo e reiterata nelle difese conclusive benché proprio in tale sede abbia dato atto di una marcata distensione dei rapporti tra i due genitori.
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U.) ed € 2.540,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a
26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% a tutte le fasi del giudizio in considerazione natura documentale della causa (stante la superfluità dei mezzi di prova orale articolati) e del modesto grado di complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
20 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Controparte_1
CE in data 19.8.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 17 Parte I Serie A– anno 2022;
2) RIGETTA la domanda di addebito proposta da ambedue le parti;
3) AFFIDA ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], Persona_1 stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà Controparte_1 sentire, vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'intesa con il genitore non domiciliatario – ma, in caso di disaccordo, almeno:
a. una volta al giorno mediante collegamento da remoto per la durata minima di dieci minuti nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00; di presenza, per due volte al mese, dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; almeno ventuno giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno.
b. tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) nelle occasioni in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del figlio, con obbligo di preavviso al genitore domiciliatario di almeno sette giorni.
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da Persona_1 versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
7) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da Parte_1
8) DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso proposta da Parte_1
21 9) CONDANNA al pagamento in favore di Parte_3 CP_1
del 30% delle spese di lite per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla
[...] somma di € 791,40 – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge – compensando il restante 70% tra le parti;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
PI NE RO IO
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. NC Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1445/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLANTI MARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TIZZA ANGELA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, in data 5.1.2025 e 3.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, premesso di aver contratto, a CE Parte_1 in data 19.8.2022, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1
1 del Comune di CE con atto di matrimonio n. 17 Parte I Serie A– anno 2022 (Cfr. certificato allegato al ricorso), unione dalla quale è nato il figlio (a Gela, il 3.8.2022) chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Deduceva di aver intrapreso una convivenza more uxorio con il resistente già dal 2020 e che le prime reali incomprensioni nella coppia si erano manifestate nella quasi immediatezza della celebrazione del matrimonio, allorquando – per problemi di salute accusati dal figlio in seguito alla nascita– si era reso necessario il ricovero del minore presso il Nosocomio di Per_2
In ordine allo svolgimento della vita familiare, esponeva che il marito svolge la propria attività lavorativa nella città di Palermo, motivo per il quale il era solito fare rientro nel Comune di CP_1
CE solo nei fine settimana, occasioni nelle quali ometteva di prestare cura e attenzioni alla propria famiglia, essendo dedito alla coltivazione dei propri interessi personali.
Aggiungeva, altresì, di avere manifestato più volte al marito di non gradire le continue interferenze nella vita familiare operate dalla madre del – la quale era solita intervenire nelle scelte CP_1 relative alla gestione del figlio della coppia, finanche sovrapponendosi alla stessa e che Pt_1 per tale ragione, nel mese di ottobre del 2022, i propri genitori, residenti a [...]del Garda – resi edotti dalla figlia dei dissidi esistenti tra questa e la suocera – avevano deciso di raggiungere
CE al fine di tentare un approccio conciliativo che potesse essere di supporto per il nucleo familiare, occasione nella quale il aveva aggredito fisicamente il suocero alla presenza di CP_1 soggetti minorenni, tra i quali il figlio NC.
Allegava, altresì, di avere cercato di tenere unito il nucleo familiare in occasione del Natale dello stesso anno in cui aveva rappresentato al marito che sarebbe andata a trovare i propri genitori a
Desenzano del Garda, invitandolo a raggiungere la famiglia per il periodo delle festività.
Precisava, tuttavia, di avere ricevuto minacce telefoniche dal , circostanza che – unitamente CP_1 alle pregresse violenze subite – la convinceva a formalizzare querela contro il resistente e a stabilire la propria residenza e quella del figlio minore a Desenzano del Garda, in via Erculiano Papa n. 16 presso l'abitazione dei genitori.
Aggiungeva, infine, di essere rimasta priva di risorse o mezzi di sostentamento in quanto il resistente ha prelevato tutte le somme depositate presso il conto corrente comune.
Chiedeva, infine, all'intestato Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) addebitare la separazione a fatto e colpa del sig. per i motivi esposti;
3) Controparte_1 disporre in capo al resistente un contributo economico da versare per il figlio e la moglie nella misura di € 700,00 di cui € 500,00 per il minore ed € 200,00 per la moglie, fin quando la stessa non trovi occupazione. 4) Disporre l'affido esclusivo del figlio NC alla ricorrente, per i motivi
2 esposti e che il diritto di visita avvenga in ambiente protetto. Il tutto con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria depositata in data 20.2.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando, in primo luogo, la prospettazione dei fatti offerta dalla ricorrente in ordine alle ragioni della crisi coniugale.
Precisava, sul punto, che la coppia si era conosciuta nel 2016 e che sin dai primi momenti la aveva frequentato la propria famiglia, instaurando un rapporto improntato al reciproco Pt_1 rispetto, tanto che la stessa ricorrente sceglieva nel 2019 di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori del resistente e ciò sino a quando, nel corso 2022, la coppia sceglieva di avviare una forma di convivenza esclusiva, trasferendosi nell'abitazione sita a CE in via Brescia n. 20.
Esponeva che in data 3.8.2022 è nato il figlio della coppia , il quale sin dalla nascita Persona_1 ha manifestato gravi problemi respiratori – che hanno finanche reso necessario un intervento di rianimazione del minore – a causa di una malformazione congenita alle narici, motivo per il quale i medici specialisti in servizio presso il Nosocomio di consigliavano ai genitori di evitare al Per_2 bambino sia viaggi con qualsivoglia mezzo di trasporto, sia il contatto con soggetti terzi in assenza di mascherine.
Deduceva che la causa della crisi coniugale è da ricondursi alle frequenti interferenze nella vita della coppia dei genitori della nel repentino cambiamento di atteggiamento assunto da Pt_2 questa nei confronti del marito e della suocera.
Aggiungeva che in data 16.12.2022 la moglie gli aveva comunicato a mezzo whatsapp di essersi allontanata dalla casa familiare unitamente al figlio, trasferendosi presso l'abitazione del genitore senza il consenso paterno e contravvenendo alle indicazioni dei sanitari che hanno avuto in cura il piccolo NC (i quali avevano sconsigliato di affrontare lunghi viaggi per il primo anno di vita del minore).
Allegava di avere, nondimeno, contattato la moglie al fine di poter concordare il diritto di visita del figlio ma di avere dovuto sporgere denuncia nei suoi confronti a causa del rifiuto da questa opposto di consentire la libera frequentazione tra padre e figlio senza l'intermediazione dei Servizi Sociali.
Contestava, inoltre, di avere mai assunto un contegno minaccioso o violento nei confronti della ovvero di averle sottratto i mezzi di sostentamento, atteso che la ricorrente era in Pt_1 possesso delle credenziali del conto che, in effetti, ha più volte utilizzato per effettuare acquisti per sé e nell'interesse del figlio.
Negava, altresì, la sussistenza dei presupposti, da un lato, per affidare in via esclusiva alla madre il figlio minorenne ovvero limitare il diritto di frequentazione tra questo e il padre e, dall'altro, per il
3 riconoscimento – in favore della di un contributo per il suo mantenimento, attesa la sua Pt_1 giovane età e la concreta possibilità per la stessa di inserirsi nel mercato del lavoro.
Manifestava la propria disponibilità a concorrere al mantenimento del figlio nei limiti di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle spese gravanti sulla propria situazione economica, pari ad € 250,00 per il canone di locazione della residenza familiare e ai costi necessari per raggiungere il proprio posto di lavoro, situato nel Comune di Palermo.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra ; 2) ordinare il rientro del minore Parte_1 [...]
presso il luogo di residenza e di dimora abituale del minore, sito in CE (CL); 3) Per_1 ammonire la IG.ra per aver negato al , nonché padre del Parte_1 Persona_3 minore , di incontrare e trascorrere tempo con il figlio;
4) senza recesso dalla Persona_1 richiesta formulata al punto 2), disporre l'affidamento condiviso ad entrambi genitori del minore
con collocamento prevalente presso la madre;
5) disporre il diritto di visita padre Persona_1
– figlio con le seguenti modalità: che il padre possa tenere con sé il minore dal venerdì sera alla domenica sera per tre fine settimana al mese (nel dettaglio che il figlio stia con il padre – compresi
i pernottamenti di venerdì e sabato sera - dal venerdì dalle ore 20,00 – fino alle ore 20,00 della domenica); qualora mutassero le modalità lavorative del padre si chiede che Egli possa vedere e tenere con sé il bambino tutti i giorni e trascorrere con lui l'intero fine settimana, dal venerdì alla domenica sera, compreso un pernottamento a settimane alterne;
inoltre, che il padre trascorra un periodo di trenta giorni, anche continuativi, nel corso delle vacanze estive, una settimana continuativa in occasione delle festività natalizie, alternando annualmente la festa del Natale con quella del Capodanno, nonché la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e che ad anni alterni il minore trascorra il giorno del proprio compleanno con il padre, ed in ogni caso che venga riconosciuto al padre il diritto di poter trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno;
6) disporre un assegno di mantenimento soltanto a favore del minore pari ad Euro Persona_1
200,00 o nella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia concordemente alla capacità reddituale del;
7) disporre a carico di entrambi i genitori il concorso alle Controparte_1 spese straordinarie in favore del minore nella misura del 50% ciascuno, onerando altresì il genitore collocatario del relativo obbligo di preavviso come indicato in narrativa;
8) disporre che nessun mantenimento dovrà corrispondere il IG. in favore della IG.ra 9) condannare CP_1 Pt_1 la IG.ra pagare le spese del presente giudizio”. Pt_1
Tali conclusioni venivano integrate con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. nei seguenti termini: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo alla IG.ra
4 ; 2) ordinare il rientro del minore presso il luogo di residenza e di Parte_1 Persona_1 dimora abituale del minore, sito in CE (CL); 3) ammonire la IG.ra per aver Parte_1 negato al , nonché padre del minore , di incontrare e Persona_3 Persona_1 trascorrere tempo con il figlio;
4) senza recesso dalla richiesta formulata al punto 2), disporre
l'affidamento condiviso ad entrambi genitori del minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
5) disporre il diritto di visita padre – figlio con le seguenti modalità: che venga riconosciuto al padre il diritto di vedere e di tenere con sé il bambino quando vorrà secondo modalità ampie e flessibili, con facoltà di pernottamento;
in difetto di accordo con la madre, deve prevedersi una calendarizzazione che annoveri che NC stia con il padre tre pomeriggi infrasettimanali (dalle 16 alle 20,30) ed a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera alle 21, compreso il pernottamento. Invece, qualora il padre per ragioni lavorative non possa trascorre del tempo con il figlio dal lunedì al giovedì, si chiede che lo stesso stia con il bambino dal venerdì sera alla domenica sera per tre fine settimana al mese (nel dettaglio che il figlio stia con il padre – compresi i pernottamenti di venerdì e sabato sera - dalle ore 20,00 del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica); in ogni caso, che il padre trascorra un periodo di 30 giorni, anche continuativi nel corso delle vacanze estive, una settimana continuativa in occasione delle festività natalizie, alternando annualmente la festa del Natale con quella del Capodanno (dal
23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio), tre giorni per il periodo di Pasqua in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni (dal venerdì alla domenica oppure venerdì, sabato e lunedì), che ad anni alterni il minore trascorra il giorno del compleanno con il padre, ed in ogni caso che venga riconosciuto al padre il diritto di poter trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno. In estremo subordine, qualora non venisse mutato il collocamento attuale del minore si chiede di riconoscere in capo al padre il diritto di poter tenere e vedere il figlio, ogni qualvolta si recherà a Desenzano del Garda o quando il minore farà rientro a CE, per ben 7 giorni consecutivi (comprensivi di 5 pernotti) per due settimane al mese. Inoltre, considerata la distanza chilometrica e la non indifferente spesa economica nell'affrontare per il
sia i viaggi che le spese di pernotto (oltre al fatto che le giornate lavorative in cui si assenta CP_1 non vengono retribuite), si chiede all'Ill.mo Giudice adito che, nel rispetto dei principi sanciti nella costituzione e della eguaglianza dei genitori, al fine di esercitare il diritto di visita padre – figlio venga statuito che una settimana al mese sia la a recarsi a CE (CL) al fine di Pt_1 favorire la bigenitorialità e sempre nell'arco dello stesso mese, nel corso di un'altra settimana, che sia il a recarsi a Desenzano del Garda;
6) disporre un assegno di mantenimento soltanto a CP_1 favore del minore pari ad Euro 250,00 o nella somma che il Tribunale adito Persona_1
5 riterrà di giustizia concordemente alla capacità reddituale del;
7) disporre Controparte_1
a carico di entrambi i genitori il concorso alle spese straordinarie in favore del minore nella misura del 50% ciascuno, onerando altresì il genitore collocatario del relativo obbligo di preavviso
(il coniuge non collocatario contribuirà a tali spese solo ove le abbia concordate con la madre e qualora si tratti di spese mediche urgenti ed improrogabili lo stesso corrisponderà il 50% solo dopo che gli verrà mostrato lo scontrino fiscale o la fattura fiscale e venga motivata l'urgenza della prestazione medica. Nello specifico, con riferimento a tali spese al fine di evitare qualsivoglia futile controversia si chiede al Tribunale adito di porre a carico del genitore collocatario del minore
l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 10 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo del 50% sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore;
8) disporre
l'obbligo a carico della di versare al il 50% dell'assegno Parte_1 Controparte_1 unico da lei percepito per conto del minore;
9) disporre che nessun mantenimento dovrà corrispondere il IG. in favore della IG.ra 10) condannare la IG.ra a CP_1 Pt_1 Pt_1 pagare le spese del presente giudizio”.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 27.2.2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale emessa in pari data venivano emessi i provvedimenti chiamati a regolare – in via provvisoria – i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra questi e il figlio minorenne che veniva affidato ad ambedue i genitori con domiciliazione prevalente presso la residenza materna.
La causa veniva, quindi, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti stante la mancata articolazione di mezzi istruttori da parte della ricorrente e l'assoluta superfluità di quelli chiesti dal resistente, alla luce della documentazione versata in atti.
Infine, all'udienza cartolare del 7.1.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva, quindi, con ordinanza del 29.1.2025. rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso proposta dalla ricorrente in sede di seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. (depositata in data
29.9.2023).
6 Invero, anche a voler tacere sull'impossibilità di proporre nuove domande o modificare quelle già ritualmente proposte (diverse da quelle intimamente connesse con i diritti personalissimi della prole, soggette al principio del rebus sic stantibus) dopo il maturare delle preclusioni assertive scandite dall'art. 183 c.p.c. – vigente ratione temporis al presente giudizio – è sufficiente sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che afferma la manifesta inammissibilità della proposizione delle domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione e quelle aventi ad oggetto – per limitarci al caso che ci occupa – al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole (per l'affermazione del richiamato principio cfr. Cassazione,
Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n. 11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del
22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio), ragione per la quale la relativa domanda proposta dalla on può che essere disattesa. Pt_1
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni contenute negli atti del giudizio e dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale – si è verificata una condizione di assoluta incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare sin dal dicembre del
2022 per come risulta dalle concordi prospettazioni delle parti..
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da ambedue le parti.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che ambedue le parti hanno avanzato domanda di addebito della separazione a carico dell'altro coniuge, motivo per il quale appare opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei
7 coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
È, dunque, necessario che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge durante la convivenza o, comunque, durante lo svolgimento del rapporto coniugale – non rilevando, di converso, i comportamenti successivi alla manifestazione della crisi – e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
20866 del 21/7/2021; Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c., occorre, poi, precisare che grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Ciò premesso in diritto, la domanda di addebito proposta da ambedue le parti non merita accoglimento per i seguenti sintetici motivi.
Principiando la disamina dalla domanda avanzata dalla ricorrente, occorre osservare che Pt_1 ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della
[...] cessazione dell'affectio coniugalis sarebbe da ricondurre causalmente, in primo luogo, alla violazione dei doveri di collaborazione e assistenza posti in essere dal marito, nonché agli atteggiamenti violenti e minacciosi tenuti da quest'ultimo tenuti nei confronti della moglie e dei suoi familiari.
Ebbene, tali addebiti mossi al resistente – peraltro in forma assolutamente generica – sono del tutto privi di prova, non avendo la ricorrente neppure articolato mezzi istruttori idonei a corroborare la prospettazione dei fatti offerti in ricorso né – a fortiori – offerto elementi idonei ad accertare un nesso di derivazione causale tra il contegno serbato dall'odierno resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale.
8 Peraltro, in ordine alle allegazioni di violenza contenute in ricorso, occorre rammentare che costituisce principio pacifico e condivisibile, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, quello secondo cui se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio – incidenti persino su posizioni soggettive avente indubbio valore costituzionale – da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause certamente determinanti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma altresì la dichiarazione di addebito senza che sia necessario valutare la rilevanza del comportamento del coniuge che sia stato vittima di aggressione ovvero accertare il nesso di causalità, deviando così dall'ordinario riparto dell'onere della prova nei termini già illustrati ed introducendo una presunzione relativa di idoneità di violazioni di tal fatta di compromettere irreversibilmente l'unione spirituale e materiale che connota il rapporto di coniugio e che costituisce l'architrave della famiglia fondata sul matrimonio(Cfr. Cassazione, Ordinanza n.
22294 del 7/8/2024 “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”) e ciò anche a seguito di un unico episodio di violenza, non essendo necessario – ai fini dell'addebito – che la condotta ascritta al coniuge sia sussumibile nella fattispecie di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. ovvero che rivesta, in ogni caso carattere di abitualità (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017).
Inoltre, la realizzazione di condotte violente in grado di ledere l'integrità psicofisica del coniuge assume una portata tale da rendere persino irrilevante la posteriorità temporale delle aggressioni rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Si v. il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022 “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”.Cfr. anche Cassazione, Ordinanza n. 30721 del 29/11/2024: Ordinanza n. 3925 del 19/2/2018; Ordinanza n. 7388 del 22/3/2017)
9 Tuttavia, nel caso che ci occupa, la prospettazione della ricorrente non appare confortata da alcun sostegno istruttorio, non potendo rivestire alcuna rilevanza dimostrativa la querela presentata al
Commissariato di CE (Cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso) che, peraltro, espone una versione dei fatti evidentemente in contrasto con quella genericamente riportata in sede di ricorso (“A seguito delle minacce telefoniche ricevute dal , visti i precedenti comportamenti violenti, sia nei CP_1 confronti della stessa, che ha ricevuto degli schiaffi, sia nei confronti del suocero”).
Difatti, in sede di querela l'odierna ricorrente ha affermato che la vita di coppia si era, negli anni, svolta con alti e bassi, senza che, tuttavia, il – al quale viene imputato unicamente un CP_1 atteggiamento disimpegnato rispetto agli obblighi familiari – avesse mai posto in essere condotte minacciose o aggressive nei confronti della moglie.
Invero, l'unico episodio di violenza cui la querela fa riferimento è quello che ha visto coinvolto il padre della il quale – secondo la versione fornita dalla ricorrente – sarebbe stato Pt_1 aggredito dal durante un alterco, episodio – anch'esso – del tutto sfornito di prova (non CP_1 essendo, all'uopo, sufficiente il mero decreto di citazione, peraltro prodotto in sede di precisazione delle conclusioni benché la parte ne fosse verosimilmente a conoscenza già durante la celebrazione dell'udienza del 16.10.2024).
Inoltre, appare opportuno evidenziare che la stessa non ha fatto alcun cenno ai riferiti Pt_1
“pregressi” episodi di violenza neppure in sede di udienza presidenziale, ove si è limitata a descrivere una situazione familiare compromessa per le reciproche incomprensioni tra i coniugi – di giovanissima età – generate dall'interferenza delle rispettive famiglie d'origine e facendo riferimento, sempre in termini assolutamente privi di pregnanza fattuale (cfr. verbale di causa del
27.2.2023: “ (…)Chiedo l'addebito perché da quando è nato il figlio la madre si è intromessa nel nostro matrimonio e lui faceva quello che gli diceva la madre. Lui vive sempre nella casa di
CE via Brescia n 20. Chiedo l'affidamento esclusivo del bambino perché lui non si è interessato un gran che del figlio. Non è venuto a trovare il bambino. La separazione di fatto è avvenuta il 14/12/2022 perché io ho litigato con la madre e lui mi ha chiamato per telefono minacciandomi e dicendomi di andare via, e io il girono dopo sono partita per Desenzano del
Garda dove vivono i miei genitori (…)”).
Pertanto, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può che essere disattesa.
Parimenti infondata risulta essere l'analoga domanda proposta dal resistente CP_1
.
[...]
Invero, parte resistente ha ricondotto l'origine causale della frattura del rapporto di coniugio all'improvviso abbandono della residenza familiare da parte della moglie.
10 Invero, dall'esame delle concordi allegazioni emerge che il consorzio familiare – resosi autonomo dalla famiglia del resistente solo nel 2022 e sugellato dal vincolo matrimoniale nell'agosto dello stesso anno – era già attraversato da gravi fibrillazioni determinate, come già anticipato, dall'interferenza delle famiglie d'origine delle odierne parti, sicché l'improvviso abbandono della residenza familiare da parte della non può certo assurgere ad antecedente causale della Pt_1 crisi coniugale né costituisce violazione del dovere di coabitazione, poiché la convivenza fisica tra i coniugi è importante ma non essenziale per il consorzio familiare – ben potendo la stabilità della formazione sociale, prescindere dalla stessa anche nelle fasi di fisiologia del rapporto – conclusione che risulta pienamente confermata dal disposto dell'art. 146 c.c. che sanziona il solo allontanamento dalla casa familiare ingiustificato, da ciò discendendo che l'assenza di coabitazione non costituisce necessariamente una violazione dei doveri coniugali, e, dunque, non importa l'addebito della separazione personale, qualora sia intervenuto un accordo tra i coniugi in tal senso (Cfr. Cassazione sentenza n. 4558 del 11/4/2000) ovvero – per quel che interessa nel caso di specie – sia stato conseguenza dell'irreversibilità della crisi del matrimonio ormai definitivamente consumatasi.
4. Domanda di affidamento del figlio (Gela, 3.8.2022) Persona_1
In ordine alle domande vertenti sull'affidamento del figlio minorenne della coppia, occorre preliminarmente rilevare – stante la richiesta di affidamento esclusivo avanzato dalla ricorrente – che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
È, tuttavia, noto che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
11 Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Quindi, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'aver esposto il minore ad episodi di violenza diretti a terze persone (c.d. violenza “assistita”).
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento dei figli occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità
– e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Persino nel caso in cui debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambe le figure adulte di riferimento – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e,
12 soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nell'esaminare le richieste avanzate da ambedue le parti in materia di affidamento della prole e della relativa regolamentazione degli spazi di frequentazione il piccolo NC e ciascuno dei genitori, il Collegio non può che ribadire l'assenza di elementi a sostegno della prospettazione offerta dalla ricorrente.
Peraltro – anche laddove volesse accogliersi la versione dei fatti sostenuta dalla e Pt_1 ritenere che il abbia effettivamente aggredito il suocero alla presenza del figlio minorenne CP_1
– non può non evidenziarsi che tale isolato episodio non sarebbe comunque in grado – ex se e in assenza di ulteriori elementi – a sostenere un giudizio di inidoneità genitoriale, specie tenuto conto del contesto altamente conflittuale in cui è maturato.
Pertanto, il Collegio è chiamato a valutare se l'irrisolta conflittualità tra le parti possa costituire fattore in grado di deviare dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
13 La documentazione versata in atti e le allegazioni spiegate da ambedue le parti se da un lato, delinea una dinamica disfunzionale tra i coniugi, i quali non appaiono pienamente in grado di arginare la conflittualità residuata dalla disgregazione del nucleo familiare, dall'altro evidenzia che le parti – specie se coadiuvati dai rispettivi difensori – sono riusciti a trovare degli accordi per assicurare l'attuazione del diritto di visita riconosciuto il favore del . CP_1
Inoltre, non sono emerse a carico delle odierne parti carenze relative alla capacità di cura, accudimento ed educazione sebbene, come già evidenziato, il sereno svolgimento del rapporto parentale appare talvolta turbato dall'assenza di un sereno canale di comunicazione tra le parti e dal mantenimento di una certa rigidità nella gestione del diritto di visita scolpito nei provvedimenti temporanei e urgenti che rischia di tradursi, nel tempo, in una effettiva triangolazione della minore nel conflitto genitoriale.
Ciò detto, ritiene il Collegio che risponda al superiore interesse di mantenere fermo Persona_1 sia l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, sia la domiciliazione prevalente presso la residenza della madre – genitore che ha svolto in via prevalente la funzione di accudimento del minore – cristallizzando in tal modo la situazione di fatto sperimentata dal figlio della coppia sin dalla disgregazione del nucleo familiare, esigenza peraltro riconosciuta dallo stesso resistente che ha aderito alla domanda di domiciliazione del figlio presso la ricorrente.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda avanzata dal resistente volta ad ottenere il rientro del minore presso “il luogo di residenza e dimora abituale” a CE.
Difatti, benché la scelta della ricorrente di lasciare il Comune di CE e trasferirsi con il figlio a
Desenzano del Garda sia stata attuata con modalità censurabili – in quanto prive di effettiva concertazione con il – non può non rilevarsi che tale scelta non appare del tutto priva di CP_1 giustificazioni, avendo la scelto di riavvicinarsi alla propria famiglia d'origine, come Pt_1 risulta evidente dalla circostanza che la stessa si è stabilita definitivamente presso l'abitazione dei genitori.
Inoltre, non può ritenersi che il figlio della coppia – di tenerissima età al momento del trasferimento
(appena quattro mesi di vita) – si fosse già radicato nell'ambiente di CE o avesse avuto modo di percepire la residenza familiare quale proprio habitat, inteso come centro delle abitudini di vita e degli affetti.
Infine, non può trascurarsi che le esigenze di gestione e cura che le condizioni di salute di Per_1
– a cui è stato diagnosticato una condizione di ritardo globale dello sviluppo psicomotorio
[...] con riscontrate fragilità nell'area comunicativo-relazionale (cfr. relazione prodotta in data 5.1.2025)
– suggeriscono l'opportunità di mantenere ferma la sua domiciliazione presso la residenza materna,
14 sita a Desenzano del Garda, luogo in cui la ricorrente può avvalersi del supporto della sua rete familiare per far fronte all'esigenza del figlio e ciò anche tenuto conto degli impegni di lavoro che, in ogni caso, vedono il impegnato nel Comune di Palermo per la quasi totalità della CP_1 settimana.
Tuttavia, nello scandire i tempi di frequentazione tra il e il figlio minorenne, il Collegio CP_1 tenterà, da un lato, di disinnescare le occasioni di frequente contrasto tra i genitori, e dall'altro, in offrire una soluzione rispettosa del principio secondo il quale “in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cfr. Cassazione Ordinanza
n. 4790 del 14/2/2022; Ordinanza n. 19323 del 17/9/2020) espresso dalla Suprema Corte, in considerazione della necessità di garantire una stabilità nelle abitudini di vita di NC senza,
d'altro canto, sacrificare in maniera eccessiva la sua relazione con la figura paterna.
L'operazione di bilanciamento tra esigenza di offrire, da un lato, sufficienti “spazi” di frequentazione del minore con ambedue le figure genitoriali (che costituisce l'oggetto minimo del diritto del minore alla bigenitorialità) e, dall'altro, di garantire le condizioni essenziali per una sua crescita armoniosa e serena, diviene, tuttavia, particolarmente delicata in ipotesi – analoghe al caso che ci occupa – di distanza territoriale tra il luogo di dimora del minore – in cui si colloca il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la sua quotidianità – e il luogo di residenza del genitore non domiciliatario.
Tale situazione di fatto, invero, sebbene imponga di articolare il diritto di visita in favore di quest'ultimo in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori (il cui fondamento costituzionale e sovranazionale si rinviene negli artt. 31 Cost. e art 8 CEDU), non può trascurare il parimenti tutelato interesse al benessere psicofisico del minore, il quale costituisce il faro che deve guidare il giudice nel disciplinare i tempi e le modalità della presenza del bambino presso ciascun genitore e che rende – ineluttabilmente – recessivi i potenziali interessi confliggenti degli adulti (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023; Sentenza n. 6535 del 6/3/2019;
Ordinanza n. 24526 del 2/12/2010).
15 Ciò purché – è bene chiarirlo – non venga intaccato oltremodo il nucleo fondamentale del diritto di frequentazione del genitore non domiciliatario e, allo stesso tempo, i genitori siano posti nelle condizioni di partecipare in egual misura nelle scelte di maggiore importanza nella vita del figlio.
Pertanto, opportuno stabilire – anche tenuto conto del compimento da parte del minore del terzo anno d'età – che potrà sentire, vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà Controparte_1
– d'intesa con il genitore non domiciliatario – ma, in caso di disaccordo, almeno:
a. una volta al giorno mediante collegamento da remoto per la durata minima di dieci minuti nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00; di presenza, per due volte al mese, dalle
20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; almeno ventuno giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno.
b. tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) nelle occasioni in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del figlio con obbligo di preavviso al genitore domiciliatario di almeno sette giorni.
Occorre, sul punto, precisare che il suindicato calendario degli incontri non ha tenuto conto della richiesta di subordinare i pernottamenti del figlio con il padre ad un parere positivo dei medici e ciò in quanto dalla documentazione sanitaria non emerge alcun elemento che osti ad una intensificazione della frequentazione tra NC e il resistente . CP_1
Inoltre, il Collegio conferma l'inopportunità di procedere all'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso, in ragione della tenera età di , avrebbe rischiato di tradire la propria Persona_1 funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che lo riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita invasione della sua sfera personale, peraltro superflua ai fini del decidere.
5. Domanda di mantenimento del figlio (Gela, 3.8.2022) Persona_1
Prendendo in esame la domanda di mantenimento per il figlio minorenne della coppia è necessario
– nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del resistente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo,
16 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il
17 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Per determinare la misura del contributo al mantenimento da imporre al genitore obbligato, occorre rilevare che dalla documentazione in atti (segnatamente della dichiarazione dei redditi riferibili all'anno di imposta 2022, l'unica prodotta dal resistente) si evince che può Controparte_1 contare su redditi lordi annui pari ad € 17.343,00 (corrispondente ad € 15.885,00 al netto dell'imposizione fiscale), solo parzialmente coerente con quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale verosimilmente in ragione dei diversi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del
2022, come si evince dalla lettura della dichiarazione dei redditi (Cfr. verbale di causa del
27.2.2023: “(…) Preciso che lavoro a Palermo, guadagno 1700/1800 euro al mese”).
Tuttavia, una seria valutazione delle effettive capacità economiche del non può – è bene CP_1 precisarlo – non considerare i costi che questo è chiamato a sostenere per esercitare con regolarità il proprio diritto di visita nei confronti del figlio minorenne e ciò in ragione della notevole distanza esistente tra la dimora abituale del padre (CE) e il comune di residenza della figlia (Desenzano del Garda).
Occorre sul punto rammentare che il diritto di visita riconosciuto al , quale genitore non CP_1 domiciliatario, non è espressione di una posizione giuridica di vantaggio del genitore nei confronti dell'altro bensì costituisce espressione del diritto del minore alla bigenitorialità, Persona_1 ossia ad intrattenere stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive con ambedue le figure genitoriali le quali – specie in ipotesi di affidamento condiviso – sono chiamate a collaborare per favorire non solo l'assistenza, l'educazione e l'istruzione della prole ma, altresì, per favorire l'accesso dell'altro genitore della vita del figlio.
Da tale principio discende che entrambe le parti sono chiamate a sostenere gli ingenti sforzi – personali, organizzativi ed economici – necessari a favorire il rapporto del figlio con entrambi i genitori in una dinamica relazionale in cui la distanza territoriale gioca un ruolo non secondario, come nel caso che ci occupa.
Ciò implica che anche alla madre del minore – che peraltro ha autonomamente scelto di trasferirsi in un comune distante da quello del marito – è richiesto un maggiore impegno rispetto a quello ordinariamente atteso da un genitore collocatario che vive in prossimità dell'abitazione dell'altro, impegno che si esprime nell'inevitabile sbilanciamento nei tempi di permanenza del figlio e nella più attenta collaborazione – anche economica – con l'altro genitore e che si traduce nel sopportare
18 gli effetti di un riduzione del contributo al mantenimento richiesto al genitore non domiciliatario in considerazione dei periodici viaggi cui lo stesso è chiamato e dei costi connessi facilmente intuibili.
Pertanto, sulla scorta dei superiori elementi, appare equo confermare in € 300,00 mensili la misura del contributo al mantenimento del figlio della coppia.
Appare, altresì, opportuno confermare la pari compartecipazione alle spese straordinarie da sostenere per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, tenuto conto delle concrete capacità reddituali della ricorrente nonché demandare all'ordinaria disciplina prevista dal D.Lgs. n.
230/2021 e dalla normativa di dettaglio con riguardo all'assegno unico spettante al nucleo familiare nell'interesse del minore . Persona_1
6. Domanda di mantenimento proposta da Parte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve preliminarmente rilevarsi che sebbene parte ricorrente abbia subordinato la propria domanda di mantenimento al permanere della propria (iniziale) condizion di disoccupazione, in assenza di una modifica formale della domanda contenuta in sede di ricorso e di memoria di precisazione, appare necessario pronunciarsi espressamente (stante l'espresso richiamo in sede di precisazione delle conclusioni alle richieste formulate negli atti introduttivi e nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.).
Ciò premesso, deve osservarsi in diritto che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista un'apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
19 Ebbene, dall'istruttoria documentale e dalle dichiarazioni rese dalle odierne parti in sede udienza presidenziale non sono emersi elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda di mantenimento proposta dalla Pt_1
Invero, da un lato, la stessa ricorrente ha dichiarato in sede presidenziale di avere avuto pregresse esperienze lavorative nel settore della distribuzione alimentare al dettaglio e, dall'altro ha prodotto copia del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale stipulato con una nota catena del medesimo settore con una retribuzione annua lorda superiore agli € 12.000,00.
Tali elementi – valutati unitamente alla brevissima durata della convivenza tra le parti (escludendo i periodi in cui la coppia risiedeva nell'abitazione dei genitori del ), la giovane età della CP_1 ricorrente e alla circostanza che la stessa risiede presso l'abitazione dei genitori – rendono plastica l'assenza di una condizione di apprezzabile asimmetria economica tra i coniugi e ciò anche tenuto conto degli oneri di mantenimento gravanti sul SALVO e sui – più volte richiamati – costi che lo stesso deve sostenere per esercitare il diritto di frequentazione del figlio della coppia.
Per tale ragione la domanda proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata.
7. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono essere, in grande parte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essere compensate (nella misura del 70% stante la reciproca soccombenza sulla domanda di addebito) e in parte essere sopportate dalla ricorrente
(nella misura del restante 30%) e ciò stante l'inammissibilità della domanda di Parte_1 rimborso delle spese straordinarie in corso di causa e la manifesta infondatezza della domanda di affidamento esclusivo del figlio minorenne, peraltro neppure supportata da un apprezzabile impegno asseverativo e reiterata nelle difese conclusive benché proprio in tale sede abbia dato atto di una marcata distensione dei rapporti tra i due genitori.
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U.) ed € 2.540,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a
26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 50% a tutte le fasi del giudizio in considerazione natura documentale della causa (stante la superfluità dei mezzi di prova orale articolati) e del modesto grado di complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
20 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Controparte_1
CE in data 19.8.2022, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE con atto di matrimonio n. 17 Parte I Serie A– anno 2022;
2) RIGETTA la domanda di addebito proposta da ambedue le parti;
3) AFFIDA ad entrambi i genitori il figlio , nato a [...] il [...], Persona_1 stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà Controparte_1 sentire, vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà – d'intesa con il genitore non domiciliatario – ma, in caso di disaccordo, almeno:
a. una volta al giorno mediante collegamento da remoto per la durata minima di dieci minuti nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 20:00; di presenza, per due volte al mese, dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
per sette giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Natale o di Capodanno;
per tre giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; almeno ventuno giorni – anche non consecutivi – durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno.
b. tre pomeriggi a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (in caso di disaccordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) nelle occasioni in cui il padre si recherà presso il comune di residenza del figlio, con obbligo di preavviso al genitore domiciliatario di almeno sette giorni.
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da Persona_1 versare entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
7) RIGETTA la domanda di mantenimento proposta da Parte_1
8) DICHIARA inammissibile la domanda di rimborso proposta da Parte_1
21 9) CONDANNA al pagamento in favore di Parte_3 CP_1
del 30% delle spese di lite per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla
[...] somma di € 791,40 – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge – compensando il restante 70% tra le parti;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
PI NE RO IO
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