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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4295/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 9 luglio 2025, ore 10:40, sono comparsi l'avv. Mario Saladino per parte attrice,
il dott. Stefano Cascio dello studio Saladino ai fini della pratica forense, l'avv. Emanuele Salvatore
per il Comune convenuto, l'avv. Alessandro Immordino, in sostituzione dell'avv. Giovanni
Immordino per l' e l'avv. Simona Tarantino, in sostituzione dell'avv.Antonio Barbera, per la CP_1
i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in Controparte_2
particolare alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4295/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, Via Goethe n. 56, presso lo studio dell'Avv. Mario Saladino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliato in Palermo, Via Galletti n. 111, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_4
domiciliato ai fini del giudizio in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Messina, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DA CP_4
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di € 24.478,75, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.863,00, Parte_1
di cui € 786,00 (€ 759,00 c.u.+ € 27,00 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del Controparte_3
4) dichiara inammissibile la domanda proposta da contro Parte_1 CP_4
5) condanna al pagamento in favore di elle spese di lite da Parte_1 CP_4
quest'ultima sostenute, che liquida i in € 5.863,00, di cui € 786,00 (€ 759,00 c.u.+ € 27,00 marca)
per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva proposta da contro CP_4
la Controparte_2
6) dichiara compensate le spese di lite tra CP_4 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2022, conveniva in giudizio Parte_1
il e l' per sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4
2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente, temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per spese mediche) patiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 11 maggio 2021.
Esponeva, infatti, che:
- in tale data, alle ore 12:30 circa, in mentre percorreva la via Rizzuto, giunta CP_3
all'altezza del civico n. 1, era inciampata e caduta rovinosamente a terra in un punto in cui il manto stradale era stato completamente dismesso ed in cui erano in corso degli scavi per il rifacimento della condotta idrica comunale, mentre l'adiacente marciapiede era occupato da attrezzature, materiali edili e di risulta, che rendevano l'attraversamento dei luoghi difficoltoso e pericoloso;
- il cantiere in corso non era stato né segnalato né recintato, né era stata creata una passerella per l'attraversamento pedonale;
- soccorsa dai passanti, era stata trasportata mediante il servizio del 118 presso l'Ospedale
civico di Partinico e successivamente trasferita presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove era rimasta degente fino al 14 maggio 2021 con diagnosi di: "frattura del malleolo tibiale
dell'apofisi anteriore del calcagno, della base de V MTT e del profilo posteriore dell'astragalo a des
con vasta ferita L.C. laterale di caviglia;
frattura pluriframmentaria articolare della glena a sin;
ferita L.C. in regione frontale e trauma cranico", con prognosi di giorni 30;
- nel periodo di ricovero, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della lussazione tibio-tarsica, sintesi del malleolo tibiale con un filo di K e sutura della ferita L.C., mentre la frattura alla spalla sinistra era stata trattata conservativamente con immobilizzazione in tutore.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era l in virtù, in particolare, della delibera n. 4 del 12.02.2016, con la CP_4
quale il Consiglio Comunale di aveva affidato a tale società la gestione del CP_3
Servizio Idrico Integrato dell'Ente “per la durata di anni 30, in conformità alle clausole tutte
contenute nella convenzione” e aveva approvato, altresì, lo schema di convenzione da stipulare con la società medesima, nonché in virtù della delibera n. 19 del 2016 che aveva approvato lo schema del contratto del servizio idrico integrato.
Dalla convenzione e dal contratto risultava, infatti, che l era da considerarsi CP_1
detentore e custode di tutti i beni e/o impianti assegnatile in concessione, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato, nonché obbligata a tenere indenne il da Controparte_3
qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.
Nel merito, deduceva, in particolare, l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di /o di terzi. CP_4
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_4
legittimazione passiva, assumendo:
1) che l'attrice non aveva alcun titolo per agire direttamente nei confronti di CP_4
2) che, in ogni caso, l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era la ditta
[...]
atteso che l'area del sinistro, alla data in cui lo stesso si era verificato, era Controparte_2 interessata da lavori di “sostituzione rete vetusta e/o in cattivo stato” nel Comune di eseguiti dalla predetta ditta, giusta contratto rep. n. 19989, racc. n. 10808 del CP_3
23.02.2021.
Nel merito deduceva, in particolare, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Controparte_2
al fine di essere tenuta indenne;
ciò, in particolare, in virtù del contratto di appalto rep.
[...]
n. 19989, racc. n. 10808 del 23.02.2021, con il quale la aveva assunto, nei Controparte_2
confronti di ogni obbligo connesso alla corretta esecuzione dei lavori, ivi CP_4
compresi gli obblighi di sorveglianza dell'area, di segnalazione di eventuali pericoli e di ripristino dei luoghi a seguito dell'ultimazione dei lavori medesimi.
Autorizzata tale chiamata, la si costituiva in giudizio rilevando Controparte_2
l'immunità da censure del proprio comportamento e deducendo, in particolare, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza odierna del 9 luglio 2025, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_3
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno per essere inciampata in un punto in cui il manto stradale era stato completamente dismesso ed interessato da lavori di rifacimento della condotta idrica comunale, mentre l'adiacente marciapiede era occupato da attrezzature, materiali edili e di risulta.
Ora, l'affidamento della manutenzione della rete idrica e fognaria e dei relativi manufatti ad altra impresa non esclude l'obbligo di custodia del CP_3
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_3
soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti idrici e fognari e dei manufatti, così come di manutenzione delle strade, non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio CP_3
e non vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Nella specie, le pattuizioni del contratto di servizio tra il ed Controparte_3 [...]
che prevedono l'obbligo di custodia e di responsabilità verso i terzi in capo alla predetta CP_4
società, possono assumere rilevanza con esclusivo riferimento ai rapporti interni tra il CP_3
ed ma non sono idonei ad escludere la responsabilità del verso i terzi. CP_4 CP_3
D'altra parte, anche con riferimento al profilo dello svolgimento dei lavori edili da parte della impresa (autorizzata agli scavi per la posa idrica dall'Ente Controparte_2
Comunale; vedi doc. n. 5 della comparsa), il – su cui gravava il relativo onere CP_3
probatorio - non ha provato che la strada luogo del sinistro, durante l'esecuzione dei lavori,
fosse rimasta in concreto del tutto preclusa alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, il che,
ovviamente, è fonte anche di una responsabilità dell'Ente proprietario da vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni.
Non assume rilevanza il fatto che, nelle prescrizioni generali contenute nell'autorizzazione agli scavi per la posa della rete idrica comunale, il avesse previsto CP_3
che il cantiere in questione dovesse essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone. Ai fini dell'affidamento di una strada interessata da lavori pubblici all'esclusiva custodia dell'appaltatore, è necessario, infatti, che l'area di cantiere che la comprende sia effettivamente e completamente enucleata e recintata e che vi sia impedito il traffico veicolare e pedonale;
fino a quel momento, l'affidamento di lavori in appalto sulla pubblica via non priva l'amministrazione comunale della qualità di custode e non è, pertanto, sufficiente a tal fine che il ponga obblighi di tale specie a carico dell'impresa appaltatrice. CP_3
Nel caso di specie, è pacifico (poiché documentato dalle fotografie prodotte dall'attrice e confermato dai testi escussi in corso di causa – in particolare dalla deposizione del teste
-, oltre che non contestato) che la strada su cui insisteva il Testimone_1
cantiere non è stata recintata da entrambi i lati di accesso e che la circolazione dei pedoni non
è stata interdetta, atteso che nella medesima strada vi era anche un marciapiedi che non era interessato dai lavori e che, pertanto, era stato lasciato libero per consentirne il transito.
Da ciò consegue la conservazione della custodia ex art. 2051 c.c. da parte del (in CP_3
quanto proprietario delle strade cittadine) e, per l'effetto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal che pertanto va respinta. CP_3
Passando all'esame del merito, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è
giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_3
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti Controparte_3
di per i danni dalla stessa subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma in particolare nella deposizione della teste la quale ha Testimone_2
confermato tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice (cfr. verbale di udienza del 15.01.2024)
In particolare, la teste : Testimone_2
- con riferimento al cap. 1 (“vero è che l'11 Maggio 2021, alle ore 12.30 circa, si trovava nella
via Rizzuto, in ed ha visto che la sig.ra che stava camminando CP_3 Parte_1 su tale via, giunta all'altezza del civico n. 1, inciampava nel tratto di strada che si vede nelle
foto, che le vengono mostrate, di cui all'allegato n.4 e cadeva a terra, accusando subito dolore
in varie parti del corpo?””), ha dichiarato: “Confermo, il giorno del sinistro ero
affacciata sul mio balcone, perché stavo stendendo dei vestiti, ed il mio balcone si
affaccia sulla via rizzuto per questo ho visto mia suocera che cadeva a terra;
immediatamente sono scesa per soccorrerla ed ho chiamato mio marito, cioè il figlio, al telefono
il quale subito è sopraggiunto. Ricordo che il marciapiede era pieno di attrezzi e
materiale edile, perché stavano scavando la strada, mia suocera è dovuta scendere dal
marciapiede e nell'atto di scendere ho visto che inciampava su qualcosa e cadeva in
avanti. Il mio balcone rispetto al punto in cui è caduta la mia suocera si trova un po' più sopra
al civico nr 15. Dalle foto si intravede lo stato dei luoghi ovvero il marciapiede ostruito da
materiali . Ricordo che è intervenuta la dott.sa , medico di famiglia, perché ha lo studio Per_1
nelle vicinanze ed infatti quella mattina mia suocera tornava dal medico, che le ha prestato i
primi soccorso perché perdeva troppo sangue dalla caviglia”;
- ha confermato il cap. 2 (“vero è che nel punto in cui la signora è caduta il manto Pt_1
stradale appariva dismesso ed erano in corso degli scavi per il rifacimento della condotta idrica
comunale, mentre l'adiacente marciapiede era tutto occupato da attrezzature, materiali edili e
di risulta, che impedivano di attraversarlo");
- ha confermato il cap. 3 (“vero è che la strada in cui la signora è caduta ed il cantiere Pt_1
ivi in corso non era né segnalato, né delimitato e non vi era una passerella per l'attraversamento
dei pedoni”);
- sulle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'udienza, ha precisato quanto segue: “ADR: i lavori erano iniziati da qualche giorno ed il cantiere non era
delimitato. ADR: Mia suocera abita di fronte casa mia. ADR: il fatto è successo di giorno e
non pioveva, anzi c'era il sole. ADR: Non vi era alcuna passarella per i pedoni ADR: sul
marciapiede vi era il materiale che si intravede nelle foto, ricordo anche che sul
marciapiede vi erano anche alcune pietre”. La teste, come già sopra riportato, ha riconosciuto nelle foto esibitele (allegate da parte attrice) i luoghi ed in particolare il tratto di strada in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del P.S. dell'ospedale di Partinico, in particolare, attesta l'arrivo dell'attrice con ambulanza il giorno stesso del sinistro, alle ore 14:00, e sotto la voce "anamnesi" indica che la stessa "riferisce caduta accidentale nella strada della propria casa a causa di strada dissestata nel corso
di lavori di manutenzione del manto stradale".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza degli enti convenuti, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di pertinenza degli enti convenuti,
imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, va considerato che è pacifico (poiché documentato, oltre che non contestato) che la abitava nella stessa strada in cui si è verificata la caduta (e pertanto era certamente Pt_1
a conoscenza degli evidenti lavori che la interessavano) e che, stando a quanto riferito dalla teste , la caduta si è verificata mentre la stava scendendo dal marciapiedi Tes_2 Pt_1
occupato da attrezzi e materiale edile, ciò che – essendo non il marciapiedi, bensì la strada,
pacificamente interessata dai lavori in questione (cfr., sul punto, deposizione del teste di cui all'udienza del 16.01.2024) – imponeva alla l'utilizzo di particolare Tes_1 Pt_1 prudenza ed attenzione, in considerazione delle condizioni di evidente dissesto del manto stradale, sul quale insisteva un cantiere.
Si ritiene, pertanto, che con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) l'attrice abbia avuto la possibilità di percepire il pericolo ed evitare di cadere sul manto stradale dissestato, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 40%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione,
il (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a Controparte_3
risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti dell l'attrice è carente di legittimazione attiva e l' di legittimazione passiva. CP_1 CP_1
Invero, dal lato passivo, l non è il soggetto proprietario e custode del bene CP_1
responsabile ex art.2051 c.c..
L' infatti, ha assunto l'obbligazione di custodia della strada oggetto dei lavori in virtù CP_1
delle convenzioni stipulate con il e, pertanto, può essere tenuta a Controparte_3
manlevare il – in presenza di domanda da quest'ultimo spiegata a tal fine – dei danni CP_3
subiti dagli utenti soltanto nel rapporto interno, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni da lei assunte verso il in forza del contratto di servizio. CP_3
Dal lato attivo, poi, l'attrice – che ha invocato la responsabilità di in quanto “stazione CP_1
appaltante e soggetto attuatore del progetto esecutivo: “Ripristino e sostituzione della rete idrica vetusta
o in cattivo stato” del – è del tutto estranea alle convenzioni stipulate tra Controparte_3
il e per disciplinare il proprio rapporto e, pertanto, non può Controparte_3 CP_1
azionare alcuna pretesa sulla base di detto rapporto.
Ne discende l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice contro l' CP_1 Ciò posto, tornando alla domanda avanzata contro il occorre Controparte_3
analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attrice.
A tal proposito, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, Dott. , ha Persona_2
accertato – sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti – che, in conseguenza dell'incidente che l'ha vista coinvolta, ha riportato “la frattura del corpo della Parte_1
glenoide scapolare di sinistra, la frattura scomposta della base del V metatarso destro, la frattura del
malleolo tibiale destro, l'infrazione del profilo postero-laterale della tibia e la frattura dell'apofisi
anteriore del calcagno destro, oltre ad una ferita lacero contusa in sede frontale e frontale ed un'altra a
livello malleolare esterno. Si è trattato di un trauma ad elevata energia lesiva compatibile con la dinamica
descritta”.
Ha, quindi, così concluso: “ritengo equo valutare una inabilità temporanea assoluta pari a giorni
trenta (30gg.); un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a giorni quindici (15gg.);
un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 50%, pari a giorni trenta (30gg.) ed un'inabilità
temporanea relativa, calcolata al 25%, pari a giorni trenta (30gg.). I postumi su descritti sono degni di
valutazione medico legale in quanto determinano un danno di natura biologica che appare equo valutare,
sulla scorta dei riferimenti tabellari in uso in Medicina-Legale1 globalmente nella misura del quattordici
per cento (14%). La P. ha sostenuto spese, come da giustificativi presenti agli atti, dell'importo
complessivo di € 1923,93.”
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate da alcuna delle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975
del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di
Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 14% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (73 anni compiuti), la somma complessiva di € 27.698,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 3.091,34 (non comprensivo dell'aumento per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (14%) e per il coefficiente (0,640) corrispondente all'età della persona danneggiata. Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalle Tabelle di
Milano, in assenza di allegazioni specifiche e prova presuntiva in merito.
Non si ritiene, parimenti, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive della che fuoriescano Pt_1
dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.331,25 (€ 3.450,00 + € 1.293,75 + € 1.725,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità
temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 35.029,25,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, nella misura ritenuta congrua dal C.T.U., pari a complessivi € 1.923,93.
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza,
e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è
necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 14 luglio 2020), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione,
applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità
all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995;
successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009
e n. 18028/2010). La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità
della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 40% (€ 21.017,55 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 11 maggio 2021 (€
17.963,72), quindi il capitale devalutato di € 17.963,72 viene sommato alle spese sostenute già
decurtate del 40% (€ 1.154,36), assumendo quale data unica quella dell'11 maggio 2021, e il risultato di € 19.118,08 viene rivalutato dall'11 maggio 2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 24.478,75 (di cui € 2.110,60 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Controparte_3
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo. Giova per completezza rilevare che il ha eccepito il proprio difetto Controparte_3
di legittimazione passiva, ma non ha formulato alcuna domanda di manleva per essere tenuto indenne da n base al contratto di servizio nell'ipotesi di condanna. CP_4
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attrice nei confronti del va CP_3
accolta, mentre la domanda dalla stessa proposta contro l' va dichiarata inammissibile. CP_1
Ciò rende superfluo l'esame della domanda di manleva formulata da nei confronti CP_1
della Controparte_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il CP_3
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, mentre
[...]
quest'ultima va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade la domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del Controparte_3
Le spese di lite tra l e la tenuto conto dell'omesso esame della CP_1 Controparte_2
domanda di manleva spiegata dalla prima nei confronti della seconda, vengono interamente compensate.
Così deciso in Palermo il 9 luglio 2025.
Il Giudice
Angela Notaro
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 9 luglio 2025, ore 10:40, sono comparsi l'avv. Mario Saladino per parte attrice,
il dott. Stefano Cascio dello studio Saladino ai fini della pratica forense, l'avv. Emanuele Salvatore
per il Comune convenuto, l'avv. Alessandro Immordino, in sostituzione dell'avv. Giovanni
Immordino per l' e l'avv. Simona Tarantino, in sostituzione dell'avv.Antonio Barbera, per la CP_1
i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in Controparte_2
particolare alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4295/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, Via Goethe n. 56, presso lo studio dell'Avv. Mario Saladino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliato in Palermo, Via Galletti n. 111, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente CP_4
domiciliato ai fini del giudizio in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Messina, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DA CP_4
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di € 24.478,75, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_3
in favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in € 5.863,00, Parte_1
di cui € 786,00 (€ 759,00 c.u.+ € 27,00 marca) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico del Controparte_3
4) dichiara inammissibile la domanda proposta da contro Parte_1 CP_4
5) condanna al pagamento in favore di elle spese di lite da Parte_1 CP_4
quest'ultima sostenute, che liquida i in € 5.863,00, di cui € 786,00 (€ 759,00 c.u.+ € 27,00 marca)
per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva proposta da contro CP_4
la Controparte_2
6) dichiara compensate le spese di lite tra CP_4 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2022, conveniva in giudizio Parte_1
il e l' per sentirli condannare in solido, ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_4
2051 o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico permanente, temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (per spese mediche) patiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 11 maggio 2021.
Esponeva, infatti, che:
- in tale data, alle ore 12:30 circa, in mentre percorreva la via Rizzuto, giunta CP_3
all'altezza del civico n. 1, era inciampata e caduta rovinosamente a terra in un punto in cui il manto stradale era stato completamente dismesso ed in cui erano in corso degli scavi per il rifacimento della condotta idrica comunale, mentre l'adiacente marciapiede era occupato da attrezzature, materiali edili e di risulta, che rendevano l'attraversamento dei luoghi difficoltoso e pericoloso;
- il cantiere in corso non era stato né segnalato né recintato, né era stata creata una passerella per l'attraversamento pedonale;
- soccorsa dai passanti, era stata trasportata mediante il servizio del 118 presso l'Ospedale
civico di Partinico e successivamente trasferita presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove era rimasta degente fino al 14 maggio 2021 con diagnosi di: "frattura del malleolo tibiale
dell'apofisi anteriore del calcagno, della base de V MTT e del profilo posteriore dell'astragalo a des
con vasta ferita L.C. laterale di caviglia;
frattura pluriframmentaria articolare della glena a sin;
ferita L.C. in regione frontale e trauma cranico", con prognosi di giorni 30;
- nel periodo di ricovero, era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della lussazione tibio-tarsica, sintesi del malleolo tibiale con un filo di K e sutura della ferita L.C., mentre la frattura alla spalla sinistra era stata trattata conservativamente con immobilizzazione in tutore.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era l in virtù, in particolare, della delibera n. 4 del 12.02.2016, con la CP_4
quale il Consiglio Comunale di aveva affidato a tale società la gestione del CP_3
Servizio Idrico Integrato dell'Ente “per la durata di anni 30, in conformità alle clausole tutte
contenute nella convenzione” e aveva approvato, altresì, lo schema di convenzione da stipulare con la società medesima, nonché in virtù della delibera n. 19 del 2016 che aveva approvato lo schema del contratto del servizio idrico integrato.
Dalla convenzione e dal contratto risultava, infatti, che l era da considerarsi CP_1
detentore e custode di tutti i beni e/o impianti assegnatile in concessione, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato, nonché obbligata a tenere indenne il da Controparte_3
qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.
Nel merito, deduceva, in particolare, l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an che nel quantum o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente di /o di terzi. CP_4
L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_4
legittimazione passiva, assumendo:
1) che l'attrice non aveva alcun titolo per agire direttamente nei confronti di CP_4
2) che, in ogni caso, l'unico soggetto tenuto all'eventuale risarcimento era la ditta
[...]
atteso che l'area del sinistro, alla data in cui lo stesso si era verificato, era Controparte_2 interessata da lavori di “sostituzione rete vetusta e/o in cattivo stato” nel Comune di eseguiti dalla predetta ditta, giusta contratto rep. n. 19989, racc. n. 10808 del CP_3
23.02.2021.
Nel merito deduceva, in particolare, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
In subordine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Controparte_2
al fine di essere tenuta indenne;
ciò, in particolare, in virtù del contratto di appalto rep.
[...]
n. 19989, racc. n. 10808 del 23.02.2021, con il quale la aveva assunto, nei Controparte_2
confronti di ogni obbligo connesso alla corretta esecuzione dei lavori, ivi CP_4
compresi gli obblighi di sorveglianza dell'area, di segnalazione di eventuali pericoli e di ripristino dei luoghi a seguito dell'ultimazione dei lavori medesimi.
Autorizzata tale chiamata, la si costituiva in giudizio rilevando Controparte_2
l'immunità da censure del proprio comportamento e deducendo, in particolare, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda attorea, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza odierna del 9 luglio 2025, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_3
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attrice ha assunto di avere subito un danno per essere inciampata in un punto in cui il manto stradale era stato completamente dismesso ed interessato da lavori di rifacimento della condotta idrica comunale, mentre l'adiacente marciapiede era occupato da attrezzature, materiali edili e di risulta.
Ora, l'affidamento della manutenzione della rete idrica e fognaria e dei relativi manufatti ad altra impresa non esclude l'obbligo di custodia del CP_3
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_3
soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti idrici e fognari e dei manufatti, così come di manutenzione delle strade, non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del servizio CP_3
e non vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Nella specie, le pattuizioni del contratto di servizio tra il ed Controparte_3 [...]
che prevedono l'obbligo di custodia e di responsabilità verso i terzi in capo alla predetta CP_4
società, possono assumere rilevanza con esclusivo riferimento ai rapporti interni tra il CP_3
ed ma non sono idonei ad escludere la responsabilità del verso i terzi. CP_4 CP_3
D'altra parte, anche con riferimento al profilo dello svolgimento dei lavori edili da parte della impresa (autorizzata agli scavi per la posa idrica dall'Ente Controparte_2
Comunale; vedi doc. n. 5 della comparsa), il – su cui gravava il relativo onere CP_3
probatorio - non ha provato che la strada luogo del sinistro, durante l'esecuzione dei lavori,
fosse rimasta in concreto del tutto preclusa alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, il che,
ovviamente, è fonte anche di una responsabilità dell'Ente proprietario da vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni.
Non assume rilevanza il fatto che, nelle prescrizioni generali contenute nell'autorizzazione agli scavi per la posa della rete idrica comunale, il avesse previsto CP_3
che il cantiere in questione dovesse essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone. Ai fini dell'affidamento di una strada interessata da lavori pubblici all'esclusiva custodia dell'appaltatore, è necessario, infatti, che l'area di cantiere che la comprende sia effettivamente e completamente enucleata e recintata e che vi sia impedito il traffico veicolare e pedonale;
fino a quel momento, l'affidamento di lavori in appalto sulla pubblica via non priva l'amministrazione comunale della qualità di custode e non è, pertanto, sufficiente a tal fine che il ponga obblighi di tale specie a carico dell'impresa appaltatrice. CP_3
Nel caso di specie, è pacifico (poiché documentato dalle fotografie prodotte dall'attrice e confermato dai testi escussi in corso di causa – in particolare dalla deposizione del teste
-, oltre che non contestato) che la strada su cui insisteva il Testimone_1
cantiere non è stata recintata da entrambi i lati di accesso e che la circolazione dei pedoni non
è stata interdetta, atteso che nella medesima strada vi era anche un marciapiedi che non era interessato dai lavori e che, pertanto, era stato lasciato libero per consentirne il transito.
Da ciò consegue la conservazione della custodia ex art. 2051 c.c. da parte del (in CP_3
quanto proprietario delle strade cittadine) e, per l'effetto, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal che pertanto va respinta. CP_3
Passando all'esame del merito, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è
giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in
relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti
locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure
con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare
come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse
ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019;
conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n. 15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_3
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti Controparte_3
di per i danni dalla stessa subiti. Parte_1
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697
c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass.
Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato,
in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è
idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma in particolare nella deposizione della teste la quale ha Testimone_2
confermato tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice (cfr. verbale di udienza del 15.01.2024)
In particolare, la teste : Testimone_2
- con riferimento al cap. 1 (“vero è che l'11 Maggio 2021, alle ore 12.30 circa, si trovava nella
via Rizzuto, in ed ha visto che la sig.ra che stava camminando CP_3 Parte_1 su tale via, giunta all'altezza del civico n. 1, inciampava nel tratto di strada che si vede nelle
foto, che le vengono mostrate, di cui all'allegato n.4 e cadeva a terra, accusando subito dolore
in varie parti del corpo?””), ha dichiarato: “Confermo, il giorno del sinistro ero
affacciata sul mio balcone, perché stavo stendendo dei vestiti, ed il mio balcone si
affaccia sulla via rizzuto per questo ho visto mia suocera che cadeva a terra;
immediatamente sono scesa per soccorrerla ed ho chiamato mio marito, cioè il figlio, al telefono
il quale subito è sopraggiunto. Ricordo che il marciapiede era pieno di attrezzi e
materiale edile, perché stavano scavando la strada, mia suocera è dovuta scendere dal
marciapiede e nell'atto di scendere ho visto che inciampava su qualcosa e cadeva in
avanti. Il mio balcone rispetto al punto in cui è caduta la mia suocera si trova un po' più sopra
al civico nr 15. Dalle foto si intravede lo stato dei luoghi ovvero il marciapiede ostruito da
materiali . Ricordo che è intervenuta la dott.sa , medico di famiglia, perché ha lo studio Per_1
nelle vicinanze ed infatti quella mattina mia suocera tornava dal medico, che le ha prestato i
primi soccorso perché perdeva troppo sangue dalla caviglia”;
- ha confermato il cap. 2 (“vero è che nel punto in cui la signora è caduta il manto Pt_1
stradale appariva dismesso ed erano in corso degli scavi per il rifacimento della condotta idrica
comunale, mentre l'adiacente marciapiede era tutto occupato da attrezzature, materiali edili e
di risulta, che impedivano di attraversarlo");
- ha confermato il cap. 3 (“vero è che la strada in cui la signora è caduta ed il cantiere Pt_1
ivi in corso non era né segnalato, né delimitato e non vi era una passerella per l'attraversamento
dei pedoni”);
- sulle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'udienza, ha precisato quanto segue: “ADR: i lavori erano iniziati da qualche giorno ed il cantiere non era
delimitato. ADR: Mia suocera abita di fronte casa mia. ADR: il fatto è successo di giorno e
non pioveva, anzi c'era il sole. ADR: Non vi era alcuna passarella per i pedoni ADR: sul
marciapiede vi era il materiale che si intravede nelle foto, ricordo anche che sul
marciapiede vi erano anche alcune pietre”. La teste, come già sopra riportato, ha riconosciuto nelle foto esibitele (allegate da parte attrice) i luoghi ed in particolare il tratto di strada in cui si era verificata la caduta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile perché non presenta incongruenze e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del P.S. dell'ospedale di Partinico, in particolare, attesta l'arrivo dell'attrice con ambulanza il giorno stesso del sinistro, alle ore 14:00, e sotto la voce "anamnesi" indica che la stessa "riferisce caduta accidentale nella strada della propria casa a causa di strada dissestata nel corso
di lavori di manutenzione del manto stradale".
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza degli enti convenuti, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di pertinenza degli enti convenuti,
imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, va considerato che è pacifico (poiché documentato, oltre che non contestato) che la abitava nella stessa strada in cui si è verificata la caduta (e pertanto era certamente Pt_1
a conoscenza degli evidenti lavori che la interessavano) e che, stando a quanto riferito dalla teste , la caduta si è verificata mentre la stava scendendo dal marciapiedi Tes_2 Pt_1
occupato da attrezzi e materiale edile, ciò che – essendo non il marciapiedi, bensì la strada,
pacificamente interessata dai lavori in questione (cfr., sul punto, deposizione del teste di cui all'udienza del 16.01.2024) – imponeva alla l'utilizzo di particolare Tes_1 Pt_1 prudenza ed attenzione, in considerazione delle condizioni di evidente dissesto del manto stradale, sul quale insisteva un cantiere.
Si ritiene, pertanto, che con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) l'attrice abbia avuto la possibilità di percepire il pericolo ed evitare di cadere sul manto stradale dissestato, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento quantificabile nella misura del 40%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione,
il (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a Controparte_3
risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.
Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice nei confronti dell l'attrice è carente di legittimazione attiva e l' di legittimazione passiva. CP_1 CP_1
Invero, dal lato passivo, l non è il soggetto proprietario e custode del bene CP_1
responsabile ex art.2051 c.c..
L' infatti, ha assunto l'obbligazione di custodia della strada oggetto dei lavori in virtù CP_1
delle convenzioni stipulate con il e, pertanto, può essere tenuta a Controparte_3
manlevare il – in presenza di domanda da quest'ultimo spiegata a tal fine – dei danni CP_3
subiti dagli utenti soltanto nel rapporto interno, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni da lei assunte verso il in forza del contratto di servizio. CP_3
Dal lato attivo, poi, l'attrice – che ha invocato la responsabilità di in quanto “stazione CP_1
appaltante e soggetto attuatore del progetto esecutivo: “Ripristino e sostituzione della rete idrica vetusta
o in cattivo stato” del – è del tutto estranea alle convenzioni stipulate tra Controparte_3
il e per disciplinare il proprio rapporto e, pertanto, non può Controparte_3 CP_1
azionare alcuna pretesa sulla base di detto rapporto.
Ne discende l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice contro l' CP_1 Ciò posto, tornando alla domanda avanzata contro il occorre Controparte_3
analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attrice.
A tal proposito, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, Dott. , ha Persona_2
accertato – sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti – che, in conseguenza dell'incidente che l'ha vista coinvolta, ha riportato “la frattura del corpo della Parte_1
glenoide scapolare di sinistra, la frattura scomposta della base del V metatarso destro, la frattura del
malleolo tibiale destro, l'infrazione del profilo postero-laterale della tibia e la frattura dell'apofisi
anteriore del calcagno destro, oltre ad una ferita lacero contusa in sede frontale e frontale ed un'altra a
livello malleolare esterno. Si è trattato di un trauma ad elevata energia lesiva compatibile con la dinamica
descritta”.
Ha, quindi, così concluso: “ritengo equo valutare una inabilità temporanea assoluta pari a giorni
trenta (30gg.); un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 75%, pari a giorni quindici (15gg.);
un'inabilità temporanea relativa, calcolata al 50%, pari a giorni trenta (30gg.) ed un'inabilità
temporanea relativa, calcolata al 25%, pari a giorni trenta (30gg.). I postumi su descritti sono degni di
valutazione medico legale in quanto determinano un danno di natura biologica che appare equo valutare,
sulla scorta dei riferimenti tabellari in uso in Medicina-Legale1 globalmente nella misura del quattordici
per cento (14%). La P. ha sostenuto spese, come da giustificativi presenti agli atti, dell'importo
complessivo di € 1923,93.”
Alle conclusioni del c.t.u., non contestate da alcuna delle parti, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975
del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di
Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio
equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere
aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale",
appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non
costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento
alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo,
per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti
dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni,
valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente
risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza,
del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo,
per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ.
nn. 12408 e 14402/2011), spetta a a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 14% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (73 anni compiuti), la somma complessiva di € 27.698,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 3.091,34 (non comprensivo dell'aumento per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (14%) e per il coefficiente (0,640) corrispondente all'età della persona danneggiata. Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalle Tabelle di
Milano, in assenza di allegazioni specifiche e prova presuntiva in merito.
Non si ritiene, parimenti, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive della che fuoriescano Pt_1
dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 7.331,25 (€ 3.450,00 + € 1.293,75 + € 1.725,00 + € 862,50), per i giorni di inabilità
temporanea totale e parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 35.029,25,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, nella misura ritenuta congrua dal C.T.U., pari a complessivi € 1.923,93.
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza,
e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è
necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 14 luglio 2020), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione,
applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità
all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995;
successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009
e n. 18028/2010). La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità
della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 40% (€ 21.017,55 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 11 maggio 2021 (€
17.963,72), quindi il capitale devalutato di € 17.963,72 viene sommato alle spese sostenute già
decurtate del 40% (€ 1.154,36), assumendo quale data unica quella dell'11 maggio 2021, e il risultato di € 19.118,08 viene rivalutato dall'11 maggio 2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 24.478,75 (di cui € 2.110,60 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il Controparte_3
convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo. Giova per completezza rilevare che il ha eccepito il proprio difetto Controparte_3
di legittimazione passiva, ma non ha formulato alcuna domanda di manleva per essere tenuto indenne da n base al contratto di servizio nell'ipotesi di condanna. CP_4
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda dell'attrice nei confronti del va CP_3
accolta, mentre la domanda dalla stessa proposta contro l' va dichiarata inammissibile. CP_1
Ciò rende superfluo l'esame della domanda di manleva formulata da nei confronti CP_1
della Controparte_2
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il CP_3
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, mentre
[...]
quest'ultima va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n. 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) della fascia di valore in cui ricade la domanda accolta (da € 5.201,00 a € 26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del Controparte_3
Le spese di lite tra l e la tenuto conto dell'omesso esame della CP_1 Controparte_2
domanda di manleva spiegata dalla prima nei confronti della seconda, vengono interamente compensate.
Così deciso in Palermo il 9 luglio 2025.
Il Giudice
Angela Notaro