CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CE CA, nato a [...] il [...] 2. OL CO AN, nato a [...] il [...] 3. TU IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2019 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore del ricorrente CA CE, avv. Pietro Putignano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente CO AN OL, avv. Pietro Putignano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente TU IU, avv. Pietro Putignano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la rri„ Penale Sent. Sez. 5 Num. 2484 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 05/11/2020 sentenza del 8 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di CA CE, CO AN OL, LE LO e IU TU per il reato di furto in abitazione aggravato dal numero delle persone, dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso CA CE, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione della mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.. La Corte di appello ha ritenuto inidonea la somma di euro 2000,00 versata alla persona offesa a risarcire integralmente il danno da questa patito, in considerazione delle «brutali» modalità di violazione del domicilio e del paterna d'animo sofferto dalla vittima del reato, in tal modo mostrando di ritenere che questa avesse assistito al fatto, mentre la stessa non era presente e pertanto doveva ritenersi adeguata la somma corrisposta a titolo di risarcimento. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto la pena adeguata in considerazione dell'intensità del dolo, avendo i complici programmato il furto ed essendosi essi recati in trasferta per commetterlo;
in realtà non vi era prova della programmazione del furto, cosicché era illogico anche il rigetto del concordato in appello. Anche il comportamento processuale dell'imputato, che aveva immediatamente confessato, deponeva a favore di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche CO AN OL, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.. Gli imputati hanno volontariamente risarcito integralmente il danno versando alla persona offesa la somma di euro 2000,00. La Corte di appello ha ritenuto tale somma insufficiente, sebbene la vittima del reato non si fosse costituita parte civile al fine di pretendere una somma maggiore ed avesse accettato detto importo. La motivazione è contraddittoria perché la Corte territoriale ha applicato le circostanze attenuanti generiche anche in considerazione del risarcimento del danno, seppure parziale. 2 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non ha motivato il rigetto del concordato in appello. Il risarcimento del danno e la confessione resa fanno apparire non particolarmente spiccata ed attuale la capacità a delinquere del ricorrente, dovendo essere adeguatamente valutata la condotta successiva al delitto. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche IU TU, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. ed illogicità della motivazione con la quale è stato rigettato il concordato in appello. Alla base del concordato in appello vi era solo la riduzione della pena base sulla quale sono stati operati gli aumenti e le diminuzioni di pena. La riduzione della pena base doveva ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in considerazione del risarcimento del danno e della confessione resa. La Corte di appello, rigettando il concordato, ha violato l'art. 133 cod. pen.. 5. Con memoria depositata il 4 marzo 2020 il difensore del ricorrente CA CE torna a dolersi dell'omessa motivazione del mancato accoglimento del concordato in appello, non avendo la Corte territoriale apprezzato l'avvenuto risarcimento e l'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente. 6. In data 22 ottobre 2020 il difensore del CE ha depositato un'ulteriore memoria deducendo l'omessa motivazione del rigetto del concordato in appello e l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., osservando che le attenuanti non potevano essere ritenute prevalenti sulla contestata recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IU TU è inammissibile in quanto eccessivamente generico, atteso che esso non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della propria decisione, ossia la particolare intensità del dolo, essendo il reato stato programmato dai suoi autori, e la non integralità del risarcimento, che ha precluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. 3 2. Anche i ricorsi di CA CE e AN CO OL sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo del ricorso del CE ed il primo motivo del ricorso del OL, che possono essere trattati unitariamente poiché con essi entrambi i ricorrenti si dolgono dell'omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Dalla motivazione fornita dalla Corte di appello in relazione alla disapplicazione della invocata attenuante non emerge affatto che, come invece sostenuto dal ricorrente CE, essa abbia ritenuto che il derubato avesse assistito al delitto. Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge che le modalità della violazione del domicilio sono state ritenute «brutali» perché gli autori del delitto, dopo essere entrati nell'abitazione della vittima, l'hanno messa a soqquadro, al fine di impossessarsi degli oggetti di valore in essa contenuti. In ragione di tali modalità e del danno morale sofferto dalla vittima, la somma di euro 2000,00 è stata ritenuta insufficiente a risarcire integralmente il danno. La motivazione non presenta, quindi, alcuna illogicità o contraddittorietà. Proprio la non integralità del risarcimento del danno non ha consentito l'applicazione dell'invocata attenuante. Il solo parziale risarcimento del danno è stato, tuttavia, considerato, in quanto esso è stato posto a giustificazione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Né ai fini della congruità della somma corrisposta a titolo di risarcimento rileva il comportamento tenuto dalla vittima, atteso che per la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può finanche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714). 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso del CE ed il secondo motivo del ricorso del OL, che possono essere trattati unitariamente poiché con essi entrambi i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2.2.1. La Corte di appello ha spiegato che la pena base particolarmente elevata trova giustificazione nella particolare intensità del dolo, in quanto gli imputati, abitanti a Bari, si sono recati in trasferta nella provincia di Taranto per commettere il furto, portando con sé un gran numero di attrezzi da scasso, poi utilizzati per forzare una porta finestra dell'abitazione della vittima ed introdursi al suo interno, mostrando in tal modo una spiccata capacità di delinquere. Sulla 4 base di tali elementi la Corte di appello ha pure motivato in ordine al rigetto del concordato in appello, che prevedeva una pena eccessivamente modesta. Il ricorrente CE, limitandosi a negare che il furto fosse stato programmato, oltre a non confrontarsi con le suesposte ragioni, solleva una censura di fatto che, in quanto tale, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2.2.2. Quanto al parziale risarcimento del danno ed alla confessione resa, trattasi di elementi che sono stati già valutati ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, peraltro, hanno determinato una riduzione di pena finanche superiore a quella consentita. Difatti, essendo il reato stato commesso in data 9 marzo 2018, risulta applicabile ratione temporis l'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., che dispone che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. In relazione all'art. 624-bis cod. pen. le circostanze previste dal successivo art. 625 cod. pen. operano come circostanze aggravanti ad effetto speciale, perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo, e «privilegiate», in quanto caratterizzate dal fatto che il legislatore sottrae al giudice il potere di compiere il giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del caso concreto (vedi Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P, Rv. 274181). Le predette aggravanti non sono, tuttavia, le sole che sono state ritenute applicabili nel caso di specie, atteso che il Tribunale ha applicato agli imputati anche la recidiva reiterata con decisione che è stata confermata dalla Corte di appello. Nell'ipotesi in cui concorrano una o più delle aggravanti privilegiate ed ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, è necessario procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. tra circostanze aggravanti ed attenuanti suscettibili di bilanciamento e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo (Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, Raidich, Rv. 279209; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P, Rv. 274181). Nel caso di specie concorrono le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata;
tali circostanze sono entrambe soggette al giudizio di bilanciamento, anche se, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti alla recidiva reiterata. Conseguentemente, anche laddove il giudizio di bilanciamento avesse 5 condotto al risultato più favorevole per l'imputato consentito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., ossia quello dell'equivalenza, la pena avrebbe dovuto essere pari a quella conseguente all'applicazione del solo aumento previsto dall'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. ed alla successiva riduzione per la scelta del rito. Il Tribunale ha, invece, dapprima fissato la pena per il delitto aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. in anni sei e mesi sette di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, quindi ha aumentato la pena ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. ad anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per la recidiva reiterata e poi ha ridotto la pena per le attenuanti generiche ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa (ossia nella misura di un terzo) e infine ha ulteriormente ridotto la pena per la scelta del rito ad anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. 3. Relativamente ai motivi dedotti dal CE nella memoria difensiva del 22 ottobre 2020, deve osservarsi che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 - dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180), ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2020. Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere LE Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore del ricorrente CA CE, avv. Pietro Putignano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente CO AN OL, avv. Pietro Putignano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente TU IU, avv. Pietro Putignano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la rri„ Penale Sent. Sez. 5 Num. 2484 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 05/11/2020 sentenza del 8 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di CA CE, CO AN OL, LE LO e IU TU per il reato di furto in abitazione aggravato dal numero delle persone, dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso CA CE, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione della mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.. La Corte di appello ha ritenuto inidonea la somma di euro 2000,00 versata alla persona offesa a risarcire integralmente il danno da questa patito, in considerazione delle «brutali» modalità di violazione del domicilio e del paterna d'animo sofferto dalla vittima del reato, in tal modo mostrando di ritenere che questa avesse assistito al fatto, mentre la stessa non era presente e pertanto doveva ritenersi adeguata la somma corrisposta a titolo di risarcimento. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto la pena adeguata in considerazione dell'intensità del dolo, avendo i complici programmato il furto ed essendosi essi recati in trasferta per commetterlo;
in realtà non vi era prova della programmazione del furto, cosicché era illogico anche il rigetto del concordato in appello. Anche il comportamento processuale dell'imputato, che aveva immediatamente confessato, deponeva a favore di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche CO AN OL, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen.. Gli imputati hanno volontariamente risarcito integralmente il danno versando alla persona offesa la somma di euro 2000,00. La Corte di appello ha ritenuto tale somma insufficiente, sebbene la vittima del reato non si fosse costituita parte civile al fine di pretendere una somma maggiore ed avesse accettato detto importo. La motivazione è contraddittoria perché la Corte territoriale ha applicato le circostanze attenuanti generiche anche in considerazione del risarcimento del danno, seppure parziale. 2 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello non ha motivato il rigetto del concordato in appello. Il risarcimento del danno e la confessione resa fanno apparire non particolarmente spiccata ed attuale la capacità a delinquere del ricorrente, dovendo essere adeguatamente valutata la condotta successiva al delitto. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche IU TU, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. ed illogicità della motivazione con la quale è stato rigettato il concordato in appello. Alla base del concordato in appello vi era solo la riduzione della pena base sulla quale sono stati operati gli aumenti e le diminuzioni di pena. La riduzione della pena base doveva ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 133 cod. pen. in considerazione del risarcimento del danno e della confessione resa. La Corte di appello, rigettando il concordato, ha violato l'art. 133 cod. pen.. 5. Con memoria depositata il 4 marzo 2020 il difensore del ricorrente CA CE torna a dolersi dell'omessa motivazione del mancato accoglimento del concordato in appello, non avendo la Corte territoriale apprezzato l'avvenuto risarcimento e l'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente. 6. In data 22 ottobre 2020 il difensore del CE ha depositato un'ulteriore memoria deducendo l'omessa motivazione del rigetto del concordato in appello e l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., osservando che le attenuanti non potevano essere ritenute prevalenti sulla contestata recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IU TU è inammissibile in quanto eccessivamente generico, atteso che esso non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della propria decisione, ossia la particolare intensità del dolo, essendo il reato stato programmato dai suoi autori, e la non integralità del risarcimento, che ha precluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. 3 2. Anche i ricorsi di CA CE e AN CO OL sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo del ricorso del CE ed il primo motivo del ricorso del OL, che possono essere trattati unitariamente poiché con essi entrambi i ricorrenti si dolgono dell'omessa applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Dalla motivazione fornita dalla Corte di appello in relazione alla disapplicazione della invocata attenuante non emerge affatto che, come invece sostenuto dal ricorrente CE, essa abbia ritenuto che il derubato avesse assistito al delitto. Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge che le modalità della violazione del domicilio sono state ritenute «brutali» perché gli autori del delitto, dopo essere entrati nell'abitazione della vittima, l'hanno messa a soqquadro, al fine di impossessarsi degli oggetti di valore in essa contenuti. In ragione di tali modalità e del danno morale sofferto dalla vittima, la somma di euro 2000,00 è stata ritenuta insufficiente a risarcire integralmente il danno. La motivazione non presenta, quindi, alcuna illogicità o contraddittorietà. Proprio la non integralità del risarcimento del danno non ha consentito l'applicazione dell'invocata attenuante. Il solo parziale risarcimento del danno è stato, tuttavia, considerato, in quanto esso è stato posto a giustificazione dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Né ai fini della congruità della somma corrisposta a titolo di risarcimento rileva il comportamento tenuto dalla vittima, atteso che per la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può finanche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714). 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso del CE ed il secondo motivo del ricorso del OL, che possono essere trattati unitariamente poiché con essi entrambi i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2.2.1. La Corte di appello ha spiegato che la pena base particolarmente elevata trova giustificazione nella particolare intensità del dolo, in quanto gli imputati, abitanti a Bari, si sono recati in trasferta nella provincia di Taranto per commettere il furto, portando con sé un gran numero di attrezzi da scasso, poi utilizzati per forzare una porta finestra dell'abitazione della vittima ed introdursi al suo interno, mostrando in tal modo una spiccata capacità di delinquere. Sulla 4 base di tali elementi la Corte di appello ha pure motivato in ordine al rigetto del concordato in appello, che prevedeva una pena eccessivamente modesta. Il ricorrente CE, limitandosi a negare che il furto fosse stato programmato, oltre a non confrontarsi con le suesposte ragioni, solleva una censura di fatto che, in quanto tale, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2.2.2. Quanto al parziale risarcimento del danno ed alla confessione resa, trattasi di elementi che sono stati già valutati ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, peraltro, hanno determinato una riduzione di pena finanche superiore a quella consentita. Difatti, essendo il reato stato commesso in data 9 marzo 2018, risulta applicabile ratione temporis l'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., che dispone che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. In relazione all'art. 624-bis cod. pen. le circostanze previste dal successivo art. 625 cod. pen. operano come circostanze aggravanti ad effetto speciale, perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo, e «privilegiate», in quanto caratterizzate dal fatto che il legislatore sottrae al giudice il potere di compiere il giudizio di bilanciamento con le altre circostanze del caso concreto (vedi Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P, Rv. 274181). Le predette aggravanti non sono, tuttavia, le sole che sono state ritenute applicabili nel caso di specie, atteso che il Tribunale ha applicato agli imputati anche la recidiva reiterata con decisione che è stata confermata dalla Corte di appello. Nell'ipotesi in cui concorrano una o più delle aggravanti privilegiate ed ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, è necessario procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. tra circostanze aggravanti ed attenuanti suscettibili di bilanciamento e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo (Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, Raidich, Rv. 279209; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P, Rv. 274181). Nel caso di specie concorrono le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata;
tali circostanze sono entrambe soggette al giudizio di bilanciamento, anche se, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti alla recidiva reiterata. Conseguentemente, anche laddove il giudizio di bilanciamento avesse 5 condotto al risultato più favorevole per l'imputato consentito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., ossia quello dell'equivalenza, la pena avrebbe dovuto essere pari a quella conseguente all'applicazione del solo aumento previsto dall'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. ed alla successiva riduzione per la scelta del rito. Il Tribunale ha, invece, dapprima fissato la pena per il delitto aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. in anni sei e mesi sette di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, quindi ha aumentato la pena ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. ad anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per la recidiva reiterata e poi ha ridotto la pena per le attenuanti generiche ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa (ossia nella misura di un terzo) e infine ha ulteriormente ridotto la pena per la scelta del rito ad anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. 3. Relativamente ai motivi dedotti dal CE nella memoria difensiva del 22 ottobre 2020, deve osservarsi che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 - dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180), ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/11/2020. Il Consigliere estensore