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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1828/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14447/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007861643000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210105913224000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11204/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, con residenza in Indirizzo_1
) ,rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 giusta delega in allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo_2
, Pec: Email_1, ha promosso ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249007861643, notificata da ADER il 24/05/2024, riguardante, per quanto di competenza della Corte adita, la cartella esattoriale n. 09720210105913224000 emessa in ragione del mancato pagamento degli atti di recupero credito d'imposta agevolazioni fiscali riferito all'anno di imposta 2016 e IRPEF per l'anno di imposta 2017, nonché interessi e sanzioni annesse;
atti questi, tra l'altro, oggetto di rituale impugnazione proposta dall'odierno ricorrente.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale in epigrafe, l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti nell'intimazione di pagamento e la violazione dell'art. 7, c. 1 L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati.
Sulla scorta di ciò ha chiesto dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'atto opposto, previa sospensione della cartella ex art 47 D.LGS 546/1992.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti allegati appare che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento oggi opposta sia stata correttamente notificata in data 26.04.2022, come da documentazione prodotta dalla Agenzia (cfr. relata di notifica allegata).
Non essendo essa impugnata nei termini di legge non sono ammissibili le censure avverso l'atto presupposto.
Essendo stata l'intimazione di pagamento n. 09720249007861643, notificata da ADER il 24/05/2024, in relazione ad atti di recupero credito d'imposta per agevolazioni fiscali riferito all'anno di imposta 2016 e
IRPEF per l'anno di imposta 2017, nonché interessi e sanzioni annesse, la prescrizione decennale non è decorsa, posteriormente alla notifica della cartella. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del dm n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in euro
7000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto ad ADER. Roma
11.11.2025 Il Presidente Massimo Zanetti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14447/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007861643000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210105913224000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11204/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, con residenza in Indirizzo_1
) ,rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 giusta delega in allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo_2
, Pec: Email_1, ha promosso ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249007861643, notificata da ADER il 24/05/2024, riguardante, per quanto di competenza della Corte adita, la cartella esattoriale n. 09720210105913224000 emessa in ragione del mancato pagamento degli atti di recupero credito d'imposta agevolazioni fiscali riferito all'anno di imposta 2016 e IRPEF per l'anno di imposta 2017, nonché interessi e sanzioni annesse;
atti questi, tra l'altro, oggetto di rituale impugnazione proposta dall'odierno ricorrente.
Ha eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale in epigrafe, l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti nell'intimazione di pagamento e la violazione dell'art. 7, c. 1 L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati.
Sulla scorta di ciò ha chiesto dichiararsi l'illegittimità e la nullità dell'atto opposto, previa sospensione della cartella ex art 47 D.LGS 546/1992.
Instaurato il contraddittorio si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ammissibile e procedibile, nel merito va disatteso.
Dagli atti allegati appare che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento oggi opposta sia stata correttamente notificata in data 26.04.2022, come da documentazione prodotta dalla Agenzia (cfr. relata di notifica allegata).
Non essendo essa impugnata nei termini di legge non sono ammissibili le censure avverso l'atto presupposto.
Essendo stata l'intimazione di pagamento n. 09720249007861643, notificata da ADER il 24/05/2024, in relazione ad atti di recupero credito d'imposta per agevolazioni fiscali riferito all'anno di imposta 2016 e
IRPEF per l'anno di imposta 2017, nonché interessi e sanzioni annesse, la prescrizione decennale non è decorsa, posteriormente alla notifica della cartella. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del dm n.55 del
2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in euro
7000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto ad ADER. Roma
11.11.2025 Il Presidente Massimo Zanetti