Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1828
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale sia stata correttamente notificata in data anteriore a quella dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione decennale non sia decorsa, poiché l'intimazione di pagamento è stata notificata in data successiva alla notifica della cartella esattoriale.

  • Rigettato
    Violazione art. 7, c. 1 L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto che le censure avverso l'atto presupposto (cartella esattoriale) non siano ammissibili, in quanto la cartella non è stata impugnata nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1828
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo