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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Irene Colladet - Presidente dott. Beniamino Margiotta - Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 704/2025 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e nato LT (BL) l'01/08/1974, residente in Borgo Valbelluna - frazione Mel (BL), Parte_2 via Bardies nr. 38 (c.f. ), C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Roberta Resenterra del foro di Belluno, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito concordatario in Pt_1 Pt_2
LT in data 4 maggio 2003 (atto n. 7, parte II, serie A) e che dall'unione coniugale in data 30/08/2003 è nata la GL maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 24/04/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 14/04/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in LT in data 4 maggio 2003 (atto n. 7, parte II, serie A) tra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (c.f. ) e nato C.F._1 Parte_2
LT (BL) l'01/08/1974, residente in [...]
(c.f. ), alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti e che qui si C.F._2 trascrivono:
1) sia dichiarata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in data 04.05.2003 in Comune di LT (BL) trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio, atto n. 7, anno 2003, parte II, serie A, e conseguentemente sia ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di effettuare le annotazioni di legge nel corrispondente
Registro;
2) sia confermata l'assegnazione della casa già coniugale sita in LT (BL) in Via Fusina nr. 21, alla signora quale genitore collocatario della GL maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente Parte_1
; il sig. ha rilasciato la casa coniugale ancora nel corso dell'estate del 2022, asportando Persona_1 Parte_2 tutti i propri beni ed oggetti personali e si è trasferito a vivere in altra abitazione in Comune di Borgo
Valbelluna, a circa 15 chilometri dalla casa ove risiedono moglie e GL;
3) sia confermato che il sig. continuerà a versare a titolo di concorso spese per il mantenimento Parte_2 ordinario della GL , maggiorenne e studentessa universitaria, direttamente alla stessa mediante bonifico Per_1 ordinario su c/c bancario intestato alla GL, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno a partire dal mese di gennaio dell'anno
2026, secondo la variazione degli indici ISTAT. Sarà onere di , o della GL , Parte_1 Persona_1 avvisare del raggiungimento della autosufficienza economica della GL, in maniera tale da far venir Parte_2 meno il dovere di mantenimento da parte del padre.
4) sia confermato che il sig. continuerà a concorrere al pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_2 straordinarie nell'interesse della GL , ovvero le spese relative alle tasse universitarie, quelle relative Persona_1 alla retta del convitto ove la GL alloggia durante la frequentazione dell'Università di Padova, nonché le spese mediche di una certa rilevanza e costo, che verranno documentate e previamente concordate tra le parti. La sig.ra continuerà invece a sostenere integralmente al 100% le ulteriori spese straordinarie che si Parte_1 renderanno necessarie per la GL , come previsto in sede di separazione. Persona_1
5) Le detrazioni per la GL a carico continueranno ad essere al 100% beneficiate da . Parte_1
6) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e svolgendo gli stessi attività lavorativa.
7) I coniugi ribadiscono che con l'accordo di separazione hanno provveduto alla divisione dei conti correnti cointestati, dei beni mobili e mobili registrati in comune, e a regolamentare ogni reciproca questione economica relativa al patrimonio familiare, pertanto confermano anche in questa sede di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Sia statuito che i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o per il rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Irene Colladet
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta