Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2025, proposto da LO IA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela IA Fasano e Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di TA SO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento reso dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio III - Dirigenti scolastici - Personale della scuola - Affari legali Contenzioso, n. 31430 del 1° luglio 2025.
- del provvedimento reso dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio III - Dirigenti scolastici - Personale della scuola - Affari legali Contenzioso, n. 34966 del 21/07/2025 afferente alla rettifica - per inserimento del titolo di riserva relativo al servizio civile nazionale - della graduatoria di merito concorsuale per la classe di concorso “A022 discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado”;
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente;
e per l'accertamento e/o la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di cui ai precisati decreti con riserva del 15% per il servizio civile reso, senza demerito, in favore della patria;
e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'inserimento della riserva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa EL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 30 settembre 2025 e depositato il 13 ottobre successivo, la ricorrente – docente che ha partecipato al bando di concorso indetto per l’inserimento nelle graduatorie di merito per l’insegnamento con riferimento alla classe A022 (Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado) – ha impugnato il decreto dell’U.S.R. Sicilia, Direzione Generale, Ufficio III, prot. n. 31430 in data 01.07.2025, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito per la citata classe A022, nonché il successivo decreto prot. 34966 del 21.07.2025, a mezzo del quale è stata successivamente rettificata l’anzidetta graduatoria di merito, nella parte in cui l’Amministrazione intimata non l’ha inserita utilmente nella graduatoria, atteso il mancato riconoscimento del titolo di riserva (pari al 15 per cento dei posti messi a concorso) per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile senza demerito, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 40/2017 (servizio civile universale).
2. Il mezzo di tutela è affidato ad articolate censure che, per ragioni di connessione logica e funzionale, saranno sommariamente esposte in ordine diverso da quello con cui sono state dedotte.
2.1. Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene la piena equiparazione tra servizio civile nazionale ed universale, mentre con il terzo motivo denunzia la mancata valutazione senza valide ragioni del servizio da lei svolto.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente evidenzia che la legge n. 74/2023 che ha istituito la riserva per cui è causa, non prevede alcun limite temporale in relazione alla pubblicazione dei bandi di selezione, ossia non preclude la possibilità di fruire del beneficio a chi, come la ricorrente, ha partecipato alle selezioni bandite dal 2017.
2.3 Con il quarto, quinto e settimo motivo la ricorrente si duole del vizio di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, che sarebbero frutto di una scelta arbitraria, in asserito contrasto con la normativa di settore, con il principio di parità di trattamento dei candidati e con le regole che presiedono alla successione delle leggi nel tempo.
2.4. Infine, con il sesto motivo di ricorso si sostiene la retroattività delle disposizioni più favorevoli di cui alla legge 9 maggio 2025, n. 65, che ha esteso la riserva anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale nel vigore della legge n. 64/2001.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito che, con memoria del 29 ottobre 2025, ne ha chiesto il rigetto, atteso che la ricorrente intende far valere come titolo di riserva il servizio civile svolto dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, pertanto partecipando a un bando precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2017.
In via preliminare la resistente Amministrazione ha eccepito altresì l’inammissibilità del mezzo di tutela all’esame per una duplice ragione: per mancata notifica ad un controinteressato e per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato la graduatoria del concorso per cui è causa, approvata con il decreto prot. n. 13438 del 17.3.2025 e la prima rettifica della graduatoria in parola, approvata con decreto prot. n. 17057 dell’8 aprile 2025.
4. All’udienza camerale del 6 novembre 2025, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare si premette che l’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata notifica ad un controinteressato è infondata essendo stato il mezzo di tutela notificato in effetti a tale TA SO, come da documentazione in atti.
6. Sempre preliminarmente, e a assorbimento di ogni altra questione, il Collegio ritiene fondata e accoglie la seconda eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, stante la mancata impugnazione della graduatoria del concorso per cui è causa.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2293 del 2 novembre 2020 e n. 864 del 4 maggio 2020), la rettifica della graduatoria che non incida sulla posizione del ricorrente è un atto meramente consequenziale rispetto alla graduatoria definitiva, al punto da essere automaticamente travolto per effetto dell’annullamento di quest’ultima.
L’atto immediatamente lesivo è, dunque, il provvedimento con cui venga approvata la graduatoria definitiva, in quanto atto conclusivo della procedura (cfr., ex multis , Cons. Stato, n. 5576 del 9 dicembre 2015). Nell’ipotesi, quale è quella in esame, in cui tale atto non sia stato impugnato, è, pertanto, inammissibile il ricorso proposto unicamente avverso il successivo provvedimento di rettifica, sprovvisto di autonoma lesività (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 marzo 2016, n. 3932).
Nel caso di specie è indubbio che il mancato riconoscimento della riserva di cui si duole la ricorrente, costituisce un (presunto) vizio presente già, sia nel decreto, prot. n. 13438 del 17 marzo 2025, di approvazione del concorso per cui è causa, sia nel successivo decreto, prot. n. 17057 dell’8 aprile 2025, con cui è stata approvata la prima rettifica della graduatoria citata, avverso i quali la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente insorgere.
In sostanza, l’adozione di un nuovo provvedimento connesso al precedente non può consentire una sorta di rimessione in termini per dedurre un nuovo vizio conoscibile sin dall’origine, configurandosi altrimenti un intollerabile aggiramento del termine decadenziale ormai spirato (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 13 febbraio 2023, n. 2473).
7. Per le superiori ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite atteso l’accoglimento dell’eccezione sollevata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a favore del Ministero resistente nel complessivo importo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO NA, Presidente FF
ZI RD, Referendario
EL FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FA | NO NA |
IL SEGRETARIO