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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6678 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26051/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 26051/2022 R.G.,
e vertente
tra
C.F. , res.te in Marano di Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Tagliamento 7 ed elett.te dom.to in Portici alla via A. Diaz 3d presso lo studio dell'avv. Renato Veneruso, C.F. CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo RU IA , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'IA del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
1
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo deposita- to, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spe- zia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'11.4.25 che si richiama:
È presente per la parte opposta l'avv. Giordano per delega dell'avv. Raffae- le Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, e precisare le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'inte- grale accoglimento delle stesse,tali conclusioni devono intendersi, per brevità, integralmente riportate e trascritte. Pertanto chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. È presente l'avv.
Francesco Castelli per delega dell'avv. Veneruso il quale conclude per l'accoglimento della domanda alle cui conclusioni si riporta tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6279/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 5.9.22 e notificato in data 22.9.22, su ricorso di Controparte_1
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto a di CP_1 Parte_2
pagare nel termine di quaranta giorni dalla notifica la somma di € 13.571,70, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,40, per spese ed € 540,00, per compenso oltre rimborso spe- se generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo de- rivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 12160867 stipula- to dall'ingiunto con Compass AN s.p.a. (già Compass spa – nel prosieguo 2
“Compass”) in data 7.3.13. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, ha eccepito il di- Pt_2
fetto di titolarità e legittimazione dell'opposta. Ha eccepito la prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. tra la data di decadenza del beneficio del termine (31.5.17) e di notifica del decreto (22.9.22). Nel merito, il credito oggetto d'ingiunzione deriva da finan- ziamento adoperato dall'opponente per estinguere un precedente prestito (con- tratto n. 9294197) stipulato in data 3.2.2011 con la stessa Compass.
L'opponente ha censurato entrambe i negozi, denunciando l'applicazione di un tasso d'interesse diverso da quello pattuito (e pari ad 11,5953% e
11,8626%), l'applicazione illegittima di interessi ultralegali e capitalizzazione degli stessi e l'anatocismo, eccependo altresì l'usurarietà dei tassi d'interesse moratori, provvedendo al deposito di ctp (doc. 12); su tale scorta, ha chiesto la restituzione dell'importo indebitamente pagato. In virtù della domanda, Per_1
ha chiesto il differimento della prima udienza onde consentire la chiama-
[...]
ta in causa di Compass in qualità di cedente. Con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Lucio Bian- cardi.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha prodotto copia del CP_1
contratto di cessione del 24.5.17 (doc. 7 fasc. monitorio) con lista dei crediti ceduti (doc. 8 fasc. monitorio) , estratto della G.U. n. 89 del 29.7.17 (doc. 4 fasc. monitorio) e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del 3.1.28 indirizzata da all'opponente (doc. 6 fasc. monitorio), copia del con- CP_1
tratto di finanziamento n. 12160867 (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto
(doc. 5 fasc. monitorio), lettera di decadenza dal beneficio del termine spedi- cata da Compass in data 31.5.17 (doc. 4 fasc. opposta). Alla luce della docu- mentazione prodotta, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. In risposta alle difese dell'opponente, ha CP_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle doman- 3
de riguardanti il negozio n. 9294197 sottoscritto in data 03.02.2011 in quanto estraneo alla posizione ceduta. Ha respinto l'eccezione di prescrizione facendo applicazione del diverso termine di prescrizione decennale, decorrente dall'ultima rata, trattandosi di obbligazione unica ancorché da estinguere con pagamento rateale. ha contestato la ctp prodotta da priva di CP_1 Pt_2
efficacia probatoria anche quanto ai fatti di cui il consulente asserisce di aver accertato la veridicità (Cass. n. 33503/2018). Ha in ogni caso respinto nel me- rito le violazioni contestate, insistendo per la validità delle condizioni generali di contratto praticate. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ritenuta non necessaria l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo cedente, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed as- segnato termine per l'introduzione della procura di mediazione (verb. negativo depositato in data 10.1.24) e per lo scambio di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
In 7.8.24 è stata disposta ctu al fine di sottoporre al consulente, limitata- mente al contratto di finanziamento n. 12160867, il seguente quesito: “accerti il ctu se il taeg indicato in contratto sia correttamente indicato. In caso di dif- formità tra il taeg reale e quello indicato in contratto applichi il taeg di cui all'art. 125 bis comma 7 e ridetermini il debito di cui è causa;
verifichi il ri- spetto del tasso soglia avendo cura di applicare le istruzioni della AN
d'IA (escludendo il metodo della matematica finanziaria), in caso di inte- ressi corrispettivi usurari, ridetermini il rapporto dare – avere eliminando dal saldo gli interessi corrispettivi.”; relazione depositata in data 28.1.25. è stata altresì sottoposta al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile abusività e quindi nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto azionato da parte opposta (12% an- nuo) alla luce dell'art. 33 del codice del consumo.
All'udienza dell'11.4.25 la causa è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. 4
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione;
conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato a pagare il diverso importo emerso in corso di causa.
In via preliminare, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittima- zione attiva e titolarità di sollevata dall'opponente. CP_1
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia suffi- ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie con- sentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass.
n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ce- duto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è suffi- ciente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta me- diante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la lettura dei documenti di causa ha consentito di accer- tare che il credito originariamente sorto in capo a Compass è stato ceduto in favore dell'opposta. La cessionaria ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo prodotto: copia del contratto di cessione del 24.5.17 (doc. 7 fasc. monitorio) con lista dei crediti ceduti (doc. 8 fasc. monitorio) , estratto della G.U. n. 89 del 29.7.17 (doc. 4 fasc. monitorio) e lettera di comunicazio- ne dell'avvenuta cessione del 3.1.28 indirizzata da all'opponente CP_1
(doc. 6 fasc. monitorio). Le censure mosse da relative ai criteri di Pt_2
identificazione dei crediti oggetto di cessione, non hanno trovato conferma 5
nella documentazione di causa. La lettura dei requisiti dei crediti (suddivisi per categorie e chiaramente delimitati temporalmente), unitamente all'ulteriore documentazione prodotta (copia del contratto di cessione, elenco crediti ceduti e lettera di di comunicazione dell'avvenuta cessione) CP_1
consentono di superare le contestazioni mosse, riconoscendo incontroverti- bilmente la legittimazione e titolarità.
Sempre in via preliminare è, invece, fondata l'eccezione di carenza di legit- timazione attiva sollevata da rispetto alle domande formulate da CP_1
relative al diverso contratto n. 9294197 sottoscritto dall'ingiunto con Pt_2
la cedente Compass in data 03.02.2011, essendo l'opposta soggetto estraneo alla fattispecie negoziale. Ciò giustifica altresì la mancata autorizzazione alla chiamata in causa di Compass formulata da nell'atto introduttivo, te- Pt_2
nuto conto dell'oggetto del giudizio.
Venendo al merito, è noto che nell'ambito del giudizio d'opposizione a de- creto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed alle- gato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u.
n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere su di essa gravante mediante produzione di copia del contratto di finanziamento n. 12160867 (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio), lettera di decadenza dal beneficio del termine spedita da Compass del 31.5.17 (doc. 4 fasc. opposta).
È infondata l'eccezione di prescrizione. Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, in virtù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(Cass. n. 4232/2023) trova applicazione il termine decennale di prescrizione decorrente – nel caso di specie – dal 31.5.17 (data di decadenza dal beneficio del termine - doc. 4 fasc. opposta). Come noto, la rateizzazione dell'unico de- 6
bito in più versamenti periodici non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamen- ti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti perio- dici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n. 1110/1994).
Tenuto conto della data di decadenza del beneficio del termine (31.5.17) e del- la data di notifica del decreto (22.9.22), l'azione si inserisce pienamente nel termine di prescrizione. ha poi impugnato il negozio denunciando plurime violazioni della Pt_2
normativa bancaria e consumeristica, in particolare: l'applicazione di un tasso d'interesse diverso da quello pattuito, l'applicazione di interessi moratori usu- rari, la capitalizzazione illegittima e l'anatocismo, violazioni documentate mediante produzione di ctp (doc. 12 fasc. opponente).
Sono infondate le censure relative all'illegittima capitalizzazione degli inte- ressi ed anatocismo. l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, espressamente prevista dal contratto di mutuo, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, il quale detta modalità e criteri per la pro- duzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ. La delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre inte- ressi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Di conseguen- za, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il di- vieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi;
tale
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pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di inte- resse, che restano sempre tra di loro alternativi (Cass. n. 26286/2019).
Deve altresì essere respinta, alla luce delle risultanze della ctu, l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse, avendo il consulente concluso che “sulla base delle norme e della giurisprudenza prevalente, di merito e di legittimità, conformemente alle istruzioni della AN d'IA il Tasso contrattuale non supera il Tasso soglia ex della legge 108/1996.” (pag. 18 ctu). Il tasso nego- ziale è inferiore al cd. tasso soglia (pari a 19,36% per il trimestre gennaio- marzo 2013) come riportato nel dm 21 dicembre 2012 vigente al tempo di conclusione del contratto.
È invece fondata la censura volta a denunciare la difformità tra il TAEG reale e quello indicato in contratto. Il ctu ha accertato che “Con riferimento al quesito, di cui al punto 1 delle premesse si rappresenta che per il secondo fi- nanziamento n. 12160867 si è proceduto al calcolo del TAEG così come pre- scritto dalle norme e dalle istruzioni della AN d'IA. […] in attuazione della formula matematica il TAEG è pari a: TAEG Reale 11,51%. Come si evince dal documento di sintesi il TAEG indicato è pari a: TAEG Contrattuale
10,71%” (pag. 13 ctu).”.
Come noto, il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo to- tale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (art. 121 l. m) TUB). In esso, devono essere indicati gli inte- ressi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. La sua previsione si giustifica nell'ottica di favorire la trasparenza degli istituti di credito nei con- fronti dei clienti ed assolve allo scopo di colmare il gap informativo sussisten- te, consentendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito pri- ma di accedervi. Di conseguenza, fungendo da mero strumento informativo, la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore one- rosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del co- sto complessivo dello stesso. In caso – come quello in esame – di credito al 8
consumo, giusto quanto previsto dall'art. 122 TUB, accertata la discrasia, trova applicazione l'art. 125bis TUB (introdotto con dlgs 141/2010 ed appli- cabile ai contratti conclusi dopo il 19 settembre 2010, data di entrata in vigo- re), il quale espressamente sancisce la nullità delle pattuizioni volte a preve- dere costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato all'interno della docu- mentazione predisposta e consegnata al cliente. La nullità non travolge l'intero negozio e la misura del TAEG è rideterminata alla luce di quanto pre- visto nel comma 7 della stessa norma (secondo il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Mi- nistro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la con- clusione del contratto).
Giusto quanto previsto dall'art. 125bis, comma 7, TUB, il ctu ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento dalla data di stipula (7.3.13) alla data dell'ultima rata pagata (30.9.16). Il credito così rideterminato in terini di capi- tale è pari ad € 5.432, 97 (pag. 16 rel. ctu).
Su tale importo il contratto prevede interessi di mora al tasso convenziona- le (12%) dalla data di decadenza dal beneficio del termine (31.5.17) e sino al soddisfo.
Tuttavia, effettuato il vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali in gra- do di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore- consumatore, questione rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovrana- zionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Iber- CP_2
caja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L.
c. Unicaja Banco). La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clau- sola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggia- ta rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì an- che in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informa- 9
tivo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rileva- re anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust.
UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Non vi è dubbio, che rivesta la qualifica di consumatore, da cui Pt_2
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette at- tività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o priva- ta, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o pro- fessionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della ri- conducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contratta- zione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre veri- ficare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”
(Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come Persona_2
tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola
10
“malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professioni- sta.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi moratori medi praticata nel settore di mercato cui è riconduci- bile il contratto – nel caso in esame, come risultante dalle rilevazioni statisti- che periodicamente condotte dalla AN d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 21 dicembre 2012 applica- bile ratione temporis – ovvero 2,1 come maggiorazione media per i tassi mo- ratori, possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal pro- fessionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equi- tà che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio su- periore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elasti- co - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020;
Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ot- tobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “princi- 11
pio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz
eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915,
C-497/13, Froukje Faber; CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situa- zione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno fa- vorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal di- ritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IA e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, risulta decisamente squi- librata la previsione del 12% come tasso moratorio che quindi si aggiunge a quello corrispettivo compreso nelle rate da corrispondere, e quindi abusiva la clausola, così come le penali che si aggiungono per il caso del ritardo e deca- denza dal beneficio del termine.
Le spese in caso di interventi di recupero stragiudiziale.
Giusto quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, in caso di ri- tardo o mancato pagamento, sono addebitate al cliente, oltre agli interessi di mora, le “spese per solleciti effettuati a mezzo posta € 5.00 cadauno;
spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile al saldo (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di deca- denza dal beneficio del termine): le spese per interventi legali;
in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;
spese di notifica delle decadenza dal beneficio del termine massimo € 51,65, oltre al recupero delle spese po- stali e delle imposte di bollo”. Per la metodologia di calcolo adoperata (5% del capitale ancora dovuto), si ritiene che la previsione configuri una clausola ves- satoria, tenuto conto che: al momento di stipula, è incerto il valore sul quale applicare il dato percentuale;
quest'ultimo può essere potenzialmente di valore 12
molto elevato tenuto conto del dato di riferimento. Deve ritenersi che se il pro- fessionista avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale. Nel caso in esame,
l'accertata nullità della clausola non ha ripercussioni sull'ammontare del cre- dito, posto che, alla luce della documentazione di causa (doc. 4 fasc. opposta e doc. 6 fasc. monitorio). Tuttavia, gli importi per spese pretesi da Compass non rientrano tra le componenti del credito posto a fondamento dell'ingiunzione.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata la discrasia tra il TAEG reale e quello indicato in contratto, con conseguente ap- plicazione dell'art. 125bis, comma 6 e 7, tub e la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e penali. Accertata la vessatorietà degli interes- si, va rilevato che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-
395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre
2020, AN B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi ci- tata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissua- sivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei con- fronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi ri- marrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021,
A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi cita- ta).
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Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Pt_2
condannato al pagamento del diverso importo di € 5.432, sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c., dalla data del deposito del ri- corso e sino al soddisfo. Nella regolamentazione delle spese di lite, si terrà conto della riduzione consistente del credito con compensazione del 50% tra le parti e rimanente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
6279/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 5.9.22 nei confronti di Parte_2
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di relativa- Controparte_1
mente alle domande riguardanti il contratto n. 9294197;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola regolante interessi moratori e penali del contratto n. 12160867 stipulato dall'ingiunto con
Compass AN s.p.a. in data 7.3.13.;
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
dell'importo di € 5.432, 97, oltre interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c., dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese di lite in favo- Parte_2
re dell'opposta che si liquidano in € 2500,00, per compensi, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge, unitamente al 50% delle spese di ctu liquidate nel corso del giudizio.
Napoli 02/07/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
14
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 26051/2022 R.G.,
e vertente
tra
C.F. , res.te in Marano di Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Tagliamento 7 ed elett.te dom.to in Portici alla via A. Diaz 3d presso lo studio dell'avv. Renato Veneruso, C.F. CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti;
- Opponente
contro
(P. Iva Gruppo RU IA , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
, società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile P.IVA_2
1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di UK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'IA del
07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
1
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo deposita- to, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spe- zia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'11.4.25 che si richiama:
È presente per la parte opposta l'avv. Giordano per delega dell'avv. Raffae- le Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, e precisare le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'inte- grale accoglimento delle stesse,tali conclusioni devono intendersi, per brevità, integralmente riportate e trascritte. Pertanto chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. È presente l'avv.
Francesco Castelli per delega dell'avv. Veneruso il quale conclude per l'accoglimento della domanda alle cui conclusioni si riporta tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6279/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 5.9.22 e notificato in data 22.9.22, su ricorso di Controparte_1
(nel prosieguo “ ), con il quale è stato ingiunto a di CP_1 Parte_2
pagare nel termine di quaranta giorni dalla notifica la somma di € 13.571,70, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,40, per spese ed € 540,00, per compenso oltre rimborso spe- se generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo de- rivante dall'inadempimento al contratto di finanziamento n. 12160867 stipula- to dall'ingiunto con Compass AN s.p.a. (già Compass spa – nel prosieguo 2
“Compass”) in data 7.3.13. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, in via preliminare, ha eccepito il di- Pt_2
fetto di titolarità e legittimazione dell'opposta. Ha eccepito la prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. tra la data di decadenza del beneficio del termine (31.5.17) e di notifica del decreto (22.9.22). Nel merito, il credito oggetto d'ingiunzione deriva da finan- ziamento adoperato dall'opponente per estinguere un precedente prestito (con- tratto n. 9294197) stipulato in data 3.2.2011 con la stessa Compass.
L'opponente ha censurato entrambe i negozi, denunciando l'applicazione di un tasso d'interesse diverso da quello pattuito (e pari ad 11,5953% e
11,8626%), l'applicazione illegittima di interessi ultralegali e capitalizzazione degli stessi e l'anatocismo, eccependo altresì l'usurarietà dei tassi d'interesse moratori, provvedendo al deposito di ctp (doc. 12); su tale scorta, ha chiesto la restituzione dell'importo indebitamente pagato. In virtù della domanda, Per_1
ha chiesto il differimento della prima udienza onde consentire la chiama-
[...]
ta in causa di Compass in qualità di cedente. Con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Lucio Bian- cardi.
Con comparsa, si è costituita in giudizio che ha prodotto copia del CP_1
contratto di cessione del 24.5.17 (doc. 7 fasc. monitorio) con lista dei crediti ceduti (doc. 8 fasc. monitorio) , estratto della G.U. n. 89 del 29.7.17 (doc. 4 fasc. monitorio) e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione del 3.1.28 indirizzata da all'opponente (doc. 6 fasc. monitorio), copia del con- CP_1
tratto di finanziamento n. 12160867 (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto
(doc. 5 fasc. monitorio), lettera di decadenza dal beneficio del termine spedi- cata da Compass in data 31.5.17 (doc. 4 fasc. opposta). Alla luce della docu- mentazione prodotta, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. In risposta alle difese dell'opponente, ha CP_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle doman- 3
de riguardanti il negozio n. 9294197 sottoscritto in data 03.02.2011 in quanto estraneo alla posizione ceduta. Ha respinto l'eccezione di prescrizione facendo applicazione del diverso termine di prescrizione decennale, decorrente dall'ultima rata, trattandosi di obbligazione unica ancorché da estinguere con pagamento rateale. ha contestato la ctp prodotta da priva di CP_1 Pt_2
efficacia probatoria anche quanto ai fatti di cui il consulente asserisce di aver accertato la veridicità (Cass. n. 33503/2018). Ha in ogni caso respinto nel me- rito le violazioni contestate, insistendo per la validità delle condizioni generali di contratto praticate. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ritenuta non necessaria l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo cedente, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed as- segnato termine per l'introduzione della procura di mediazione (verb. negativo depositato in data 10.1.24) e per lo scambio di memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
In 7.8.24 è stata disposta ctu al fine di sottoporre al consulente, limitata- mente al contratto di finanziamento n. 12160867, il seguente quesito: “accerti il ctu se il taeg indicato in contratto sia correttamente indicato. In caso di dif- formità tra il taeg reale e quello indicato in contratto applichi il taeg di cui all'art. 125 bis comma 7 e ridetermini il debito di cui è causa;
verifichi il ri- spetto del tasso soglia avendo cura di applicare le istruzioni della AN
d'IA (escludendo il metodo della matematica finanziaria), in caso di inte- ressi corrispettivi usurari, ridetermini il rapporto dare – avere eliminando dal saldo gli interessi corrispettivi.”; relazione depositata in data 28.1.25. è stata altresì sottoposta al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile abusività e quindi nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto azionato da parte opposta (12% an- nuo) alla luce dell'art. 33 del codice del consumo.
All'udienza dell'11.4.25 la causa è stata trattenuta in decisione con asse- gnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. 4
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione;
conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato a pagare il diverso importo emerso in corso di causa.
In via preliminare, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittima- zione attiva e titolarità di sollevata dall'opponente. CP_1
È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia suffi- ciente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie con- sentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione (Cass.
n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ce- duto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è suffi- ciente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta me- diante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la lettura dei documenti di causa ha consentito di accer- tare che il credito originariamente sorto in capo a Compass è stato ceduto in favore dell'opposta. La cessionaria ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo prodotto: copia del contratto di cessione del 24.5.17 (doc. 7 fasc. monitorio) con lista dei crediti ceduti (doc. 8 fasc. monitorio) , estratto della G.U. n. 89 del 29.7.17 (doc. 4 fasc. monitorio) e lettera di comunicazio- ne dell'avvenuta cessione del 3.1.28 indirizzata da all'opponente CP_1
(doc. 6 fasc. monitorio). Le censure mosse da relative ai criteri di Pt_2
identificazione dei crediti oggetto di cessione, non hanno trovato conferma 5
nella documentazione di causa. La lettura dei requisiti dei crediti (suddivisi per categorie e chiaramente delimitati temporalmente), unitamente all'ulteriore documentazione prodotta (copia del contratto di cessione, elenco crediti ceduti e lettera di di comunicazione dell'avvenuta cessione) CP_1
consentono di superare le contestazioni mosse, riconoscendo incontroverti- bilmente la legittimazione e titolarità.
Sempre in via preliminare è, invece, fondata l'eccezione di carenza di legit- timazione attiva sollevata da rispetto alle domande formulate da CP_1
relative al diverso contratto n. 9294197 sottoscritto dall'ingiunto con Pt_2
la cedente Compass in data 03.02.2011, essendo l'opposta soggetto estraneo alla fattispecie negoziale. Ciò giustifica altresì la mancata autorizzazione alla chiamata in causa di Compass formulata da nell'atto introduttivo, te- Pt_2
nuto conto dell'oggetto del giudizio.
Venendo al merito, è noto che nell'ambito del giudizio d'opposizione a de- creto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed alle- gato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u.
n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere su di essa gravante mediante produzione di copia del contratto di finanziamento n. 12160867 (doc. 3 fasc. monitorio), estratto conto (doc. 5 fasc. monitorio), lettera di decadenza dal beneficio del termine spedita da Compass del 31.5.17 (doc. 4 fasc. opposta).
È infondata l'eccezione di prescrizione. Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, in virtù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei
(Cass. n. 4232/2023) trova applicazione il termine decennale di prescrizione decorrente – nel caso di specie – dal 31.5.17 (data di decadenza dal beneficio del termine - doc. 4 fasc. opposta). Come noto, la rateizzazione dell'unico de- 6
bito in più versamenti periodici non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamen- ti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti perio- dici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n. 1110/1994).
Tenuto conto della data di decadenza del beneficio del termine (31.5.17) e del- la data di notifica del decreto (22.9.22), l'azione si inserisce pienamente nel termine di prescrizione. ha poi impugnato il negozio denunciando plurime violazioni della Pt_2
normativa bancaria e consumeristica, in particolare: l'applicazione di un tasso d'interesse diverso da quello pattuito, l'applicazione di interessi moratori usu- rari, la capitalizzazione illegittima e l'anatocismo, violazioni documentate mediante produzione di ctp (doc. 12 fasc. opponente).
Sono infondate le censure relative all'illegittima capitalizzazione degli inte- ressi ed anatocismo. l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, espressamente prevista dal contratto di mutuo, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, il quale detta modalità e criteri per la pro- duzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria in deroga al divieto generale previsto dall'art. 1283 cod. civ. La delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre inte- ressi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Di conseguen- za, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il di- vieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi;
tale
7
pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di inte- resse, che restano sempre tra di loro alternativi (Cass. n. 26286/2019).
Deve altresì essere respinta, alla luce delle risultanze della ctu, l'eccezione di usurarietà del tasso d'interesse, avendo il consulente concluso che “sulla base delle norme e della giurisprudenza prevalente, di merito e di legittimità, conformemente alle istruzioni della AN d'IA il Tasso contrattuale non supera il Tasso soglia ex della legge 108/1996.” (pag. 18 ctu). Il tasso nego- ziale è inferiore al cd. tasso soglia (pari a 19,36% per il trimestre gennaio- marzo 2013) come riportato nel dm 21 dicembre 2012 vigente al tempo di conclusione del contratto.
È invece fondata la censura volta a denunciare la difformità tra il TAEG reale e quello indicato in contratto. Il ctu ha accertato che “Con riferimento al quesito, di cui al punto 1 delle premesse si rappresenta che per il secondo fi- nanziamento n. 12160867 si è proceduto al calcolo del TAEG così come pre- scritto dalle norme e dalle istruzioni della AN d'IA. […] in attuazione della formula matematica il TAEG è pari a: TAEG Reale 11,51%. Come si evince dal documento di sintesi il TAEG indicato è pari a: TAEG Contrattuale
10,71%” (pag. 13 ctu).”.
Come noto, il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo to- tale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (art. 121 l. m) TUB). In esso, devono essere indicati gli inte- ressi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. La sua previsione si giustifica nell'ottica di favorire la trasparenza degli istituti di credito nei con- fronti dei clienti ed assolve allo scopo di colmare il gap informativo sussisten- te, consentendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito pri- ma di accedervi. Di conseguenza, fungendo da mero strumento informativo, la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore one- rosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del co- sto complessivo dello stesso. In caso – come quello in esame – di credito al 8
consumo, giusto quanto previsto dall'art. 122 TUB, accertata la discrasia, trova applicazione l'art. 125bis TUB (introdotto con dlgs 141/2010 ed appli- cabile ai contratti conclusi dopo il 19 settembre 2010, data di entrata in vigo- re), il quale espressamente sancisce la nullità delle pattuizioni volte a preve- dere costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato all'interno della docu- mentazione predisposta e consegnata al cliente. La nullità non travolge l'intero negozio e la misura del TAEG è rideterminata alla luce di quanto pre- visto nel comma 7 della stessa norma (secondo il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Mi- nistro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la con- clusione del contratto).
Giusto quanto previsto dall'art. 125bis, comma 7, TUB, il ctu ha proceduto al ricalcolo del piano di ammortamento dalla data di stipula (7.3.13) alla data dell'ultima rata pagata (30.9.16). Il credito così rideterminato in terini di capi- tale è pari ad € 5.432, 97 (pag. 16 rel. ctu).
Su tale importo il contratto prevede interessi di mora al tasso convenziona- le (12%) dalla data di decadenza dal beneficio del termine (31.5.17) e sino al soddisfo.
Tuttavia, effettuato il vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali in gra- do di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del debitore- consumatore, questione rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio delle parti in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovrana- zionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite
C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 Iber- CP_2
caja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L.
c. Unicaja Banco). La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clau- sola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggia- ta rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì an- che in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informa- 9
tivo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rileva- re anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust.
UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Non vi è dubbio, che rivesta la qualifica di consumatore, da cui Pt_2
l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette at- tività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o priva- ta, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o pro- fessionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della ri- conducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contratta- zione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre veri- ficare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale”
(Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come Persona_2
tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola
10
“malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professioni- sta.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi moratori medi praticata nel settore di mercato cui è riconduci- bile il contratto – nel caso in esame, come risultante dalle rilevazioni statisti- che periodicamente condotte dalla AN d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 21 dicembre 2012 applica- bile ratione temporis – ovvero 2,1 come maggiorazione media per i tassi mo- ratori, possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal pro- fessionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equi- tà che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio su- periore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elasti- co - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020;
Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ot- tobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “princi- 11
pio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz
eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915,
C-497/13, Froukje Faber; CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situa- zione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno fa- vorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal di- ritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IA e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, risulta decisamente squi- librata la previsione del 12% come tasso moratorio che quindi si aggiunge a quello corrispettivo compreso nelle rate da corrispondere, e quindi abusiva la clausola, così come le penali che si aggiungono per il caso del ritardo e deca- denza dal beneficio del termine.
Le spese in caso di interventi di recupero stragiudiziale.
Giusto quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, in caso di ri- tardo o mancato pagamento, sono addebitate al cliente, oltre agli interessi di mora, le “spese per solleciti effettuati a mezzo posta € 5.00 cadauno;
spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile al saldo (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di deca- denza dal beneficio del termine): le spese per interventi legali;
in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da Compass;
spese di notifica delle decadenza dal beneficio del termine massimo € 51,65, oltre al recupero delle spese po- stali e delle imposte di bollo”. Per la metodologia di calcolo adoperata (5% del capitale ancora dovuto), si ritiene che la previsione configuri una clausola ves- satoria, tenuto conto che: al momento di stipula, è incerto il valore sul quale applicare il dato percentuale;
quest'ultimo può essere potenzialmente di valore 12
molto elevato tenuto conto del dato di riferimento. Deve ritenersi che se il pro- fessionista avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale. Nel caso in esame,
l'accertata nullità della clausola non ha ripercussioni sull'ammontare del cre- dito, posto che, alla luce della documentazione di causa (doc. 4 fasc. opposta e doc. 6 fasc. monitorio). Tuttavia, gli importi per spese pretesi da Compass non rientrano tra le componenti del credito posto a fondamento dell'ingiunzione.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi accertata la discrasia tra il TAEG reale e quello indicato in contratto, con conseguente ap- plicazione dell'art. 125bis, comma 6 e 7, tub e la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e penali. Accertata la vessatorietà degli interes- si, va rilevato che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-
395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre
2020, AN B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi ci- tata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissua- sivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei con- fronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi ri- marrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021,
A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi cita- ta).
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Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Pt_2
condannato al pagamento del diverso importo di € 5.432, sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c., dalla data del deposito del ri- corso e sino al soddisfo. Nella regolamentazione delle spese di lite, si terrà conto della riduzione consistente del credito con compensazione del 50% tra le parti e rimanente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
6279/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 5.9.22 nei confronti di Parte_2
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di relativa- Controparte_1
mente alle domande riguardanti il contratto n. 9294197;
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola regolante interessi moratori e penali del contratto n. 12160867 stipulato dall'ingiunto con
Compass AN s.p.a. in data 7.3.13.;
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
dell'importo di € 5.432, 97, oltre interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c., dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese di lite in favo- Parte_2
re dell'opposta che si liquidano in € 2500,00, per compensi, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge, unitamente al 50% delle spese di ctu liquidate nel corso del giudizio.
Napoli 02/07/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
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