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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 203 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 203/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARSILIO Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, come da procura in atti;
e
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo DEL Parte_2 C.F._2
VISCIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 27.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gavignano in data 10/09/2011, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto, con ordine di annotazione della Sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente;
2)Dare atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
, assegnata in fase di separazione al sig. con il figlio , con l'onere di Parte_2 Pt_1 Per_1 pagare le rate di mutuo gravanti sull'appartamento, sarà riconsegnata alla sig.ra a Parte_2 fine febbraio 2025. Il sig. ed il figlio si trasferiranno altrove, portando con loro Pt_1 Per_1 gli oggetti ed effetti personali;
lasciando gli arredi della casa coniugale alla sig.ra ad Parte_2 eccezione della TV, del piano cucina ad induzione e della lavatrice acquistati dal marito. Sino al mese di febbraio 2025 compreso, stante l'assegnazione della casa allo stesso ed al figlio, il sig.
continuerà a pagare le rate di mutuo che gravano sull'immobile. A far data dal Pt_1
Cont 01/03/2025, le rate del mutuo residuo acceso con la banca , fino all'estinzione, saranno a carico esclusivo della stessa, con esonero da ogni contributo a carico del sig. . 3)Dare atto Pt_1 che la sig.ra , con decorrenza dal 01/03/2025 quale contributo mensile per il Parte_2 mantenimento del figlio e finchè non sarà economicamente autonomo, si impegna a Per_1 corrispondere al sig. la somma mensile di euro 200,00 da accreditare sul c/c bancario Pt_1 intestato allo stesso ed al figlio acceso sulla Banca Intesa con iban [...] Per_1
10000 0011731. Il mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo Istat. La madre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, a titolo esemplificativo e non esaustivo per spese mediche specialistiche non mutuabili, scolastiche, universitarie, ecc da concordare preventivamente tra i genitori. Dare atto che la retta mensile per la scuola privata di recupero anni scolastici frequentata dal figlio , sarà corrisposta separatamente dai Per_1 genitori al 50% cad a far data dal 01/03/2025. Onde facilitare i rapporti tra la madre ed il figlio maggiorenne, si conviene che gli stessi potranno e dovranno stabilire le modalità ed i tempi di visita in autonomia, anche continuativi, previa comunicazione al padre che convive con il figlio;
4)Dare atto che i comparenti reciprocamente rinunciano a pretendere il mantenimento per loro stessi;
5)Dare atto che i comparenti dichiarano l'avvenuta definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per arretrati di imposte, tasse, oneri condominiali, utenze;
6)Dare atto che i ricorrenti si prestano
Pag. 2 a 4 reciprocamente sin da ora il consenso per l'espatrio; 7)Dare atto che le spese e competenze del giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà ex art.67
L.P..”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto n.991/2022 del 4.3.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole, peraltro maggiorenne.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gavignano il 10/09/2011 iscritto nel registro dei matrimoni
Pag. 3 a 4 del medesimo comune (atto numero 8 parte II serie A Ufficio 1 anno 2011) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/06/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 203/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARSILIO Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, come da procura in atti;
e
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo DEL Parte_2 C.F._2
VISCIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 27.3.2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gavignano in data 10/09/2011, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto, con ordine di annotazione della Sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente;
2)Dare atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra
, assegnata in fase di separazione al sig. con il figlio , con l'onere di Parte_2 Pt_1 Per_1 pagare le rate di mutuo gravanti sull'appartamento, sarà riconsegnata alla sig.ra a Parte_2 fine febbraio 2025. Il sig. ed il figlio si trasferiranno altrove, portando con loro Pt_1 Per_1 gli oggetti ed effetti personali;
lasciando gli arredi della casa coniugale alla sig.ra ad Parte_2 eccezione della TV, del piano cucina ad induzione e della lavatrice acquistati dal marito. Sino al mese di febbraio 2025 compreso, stante l'assegnazione della casa allo stesso ed al figlio, il sig.
continuerà a pagare le rate di mutuo che gravano sull'immobile. A far data dal Pt_1
Cont 01/03/2025, le rate del mutuo residuo acceso con la banca , fino all'estinzione, saranno a carico esclusivo della stessa, con esonero da ogni contributo a carico del sig. . 3)Dare atto Pt_1 che la sig.ra , con decorrenza dal 01/03/2025 quale contributo mensile per il Parte_2 mantenimento del figlio e finchè non sarà economicamente autonomo, si impegna a Per_1 corrispondere al sig. la somma mensile di euro 200,00 da accreditare sul c/c bancario Pt_1 intestato allo stesso ed al figlio acceso sulla Banca Intesa con iban [...] Per_1
10000 0011731. Il mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo Istat. La madre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, a titolo esemplificativo e non esaustivo per spese mediche specialistiche non mutuabili, scolastiche, universitarie, ecc da concordare preventivamente tra i genitori. Dare atto che la retta mensile per la scuola privata di recupero anni scolastici frequentata dal figlio , sarà corrisposta separatamente dai Per_1 genitori al 50% cad a far data dal 01/03/2025. Onde facilitare i rapporti tra la madre ed il figlio maggiorenne, si conviene che gli stessi potranno e dovranno stabilire le modalità ed i tempi di visita in autonomia, anche continuativi, previa comunicazione al padre che convive con il figlio;
4)Dare atto che i comparenti reciprocamente rinunciano a pretendere il mantenimento per loro stessi;
5)Dare atto che i comparenti dichiarano l'avvenuta definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per arretrati di imposte, tasse, oneri condominiali, utenze;
6)Dare atto che i ricorrenti si prestano
Pag. 2 a 4 reciprocamente sin da ora il consenso per l'espatrio; 7)Dare atto che le spese e competenze del giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano alla solidarietà ex art.67
L.P..”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto n.991/2022 del 4.3.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole, peraltro maggiorenne.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Gavignano il 10/09/2011 iscritto nel registro dei matrimoni
Pag. 3 a 4 del medesimo comune (atto numero 8 parte II serie A Ufficio 1 anno 2011) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/06/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 4 a 4