Articolo 22 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 21Articolo 23
Versione
20 febbraio 1952
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Versione
22 settembre 1956
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Versione
11 aprile 1963
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Versione
1 agosto 1965
Art. 22. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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