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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. NO OV e il Dott. Migotto Francesco per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
- accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, indicati in narrativa, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo
Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al risarcimento del danno dovuto in favore della parte Controparte_1
ricorrente quale sanzione conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, ovvero in base alla Direttiva Comunitaria n. 70/1999, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 della L. 183/2010 come indicati dalla sentenza n. 5072/2016 delle SSUU della
Suprema Corte di Cassazione secondo i criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, avuto riguardo all'ultima retribuzione lorda globale di fatto corrispondente ad €. 2.679,30 nella misura di almeno 12 mensilità ovvero secondo le diverse modalità e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del
2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge.
PER IL RESISTENTE
Eccepita la prescrizione quinquennale, dichiararsi inammissibili e/o rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto.
Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/5/2024 il signor – nel premettere di aver Parte_1
sottoscritto con il sin dall'anno scolastico 2006/2007 contratti di Controparte_1
lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica presso vari istituti statali del territorio nazionale senza ancora essere assunta in ruolo e previo richiamo sia della normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni sia della giurisprudenza eurounitaria e nazionale - ha inteso rimarcare la violazione dell'art. 36 D. Lvo N. 165 del 2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 368/2001 e dall'art. 19 D. Lvo N. 81/2015 applicabili ratione temporis.
Chiedeva conseguentemente la condanna del convenuto soggetto datoriale al risarcimento del danno derivante dall'illegittima apposizione del termine ai contratti.
Reputa l'adito Tribunale necessario sin d'ora precisare che in materia di abusivo utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica italiana, dopo il significativo intervento prima della Corte di Giustizia Europea (anche con riferimento agli insegnanti di scuola cattolica attraverso la sentenza
13/1/2022 nella causa C – 282/19) e quindi della Corte Costituzionale (che con sentenza 20/7/2016 N. 187, adeguandosi al diritto comunitario, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 L.
3/5/1999 N. 124 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario senza che ragioni obiettive lo giustifichino), dal canto suo la Suprema Corte in materia di utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica ha statuito che “…è illegittima, a far tempo dal 10/7/2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3/5/1999 N. 124 art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13/7/2015 N. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
SEMPRE CHE ABBIANO AVUTO DURATA COMPLESSIVA, ANCHE NON CONTINUATIVA, SUPERIORE A 36 MESI
(Cass. sez. lav. 7/11/2016 N. 22552; ex multis Cass. sez. lav. 16/3/2023 N. 7726).
Indirizzo questo consolidato dalla Suprema Corte anche nei confronti dei contratti di lavoro sottoscritti dai docenti di religione cattolica ribadendo che “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica COSTIUISCE ABUSO NELLA UTILIZZAZIONE DELLA
CONTRATTAZIONE A TERMINE SIA IL PROTRARSI DI RAPPORTI ANNUALI A RINNOVO AUTOMATICO O
COMUNQUE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ANNUALITÀ
SCOLASTICHE, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
IN TUTTE LE MENZIONATE IPOTESI DI ABUSO SORGE IL DIRITTO DEI DOCENTI AL RISARCIMENTO DEL
DANNO CD. EUROUNITARIO CON APPLICAZIONE, ANCHE IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DEL PREGIUDIZIO,
DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 32 co. 5 L. 183/2010.
(Cass. sez. lav. 9/6/22 N. 18698).
Va pure segnalata l'altrettanto recente pronuncia N. 8968/22 con cui la stessa Cassazione, dopo aver ricostruito il complessivo quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “Il legislatore (con l'introduzione della legge N. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnati delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D. Lvo
N. 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022 che ha fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinamento diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come “l'ordinamento italiano in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento di concorsi per l'assunzione in ruolo di cui all'art. 3 co 2 L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non ora per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Sottolinea infine la Corte al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tale ipotesi la stipula del contratto non è né in sé illegittima né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra”. Orbene alla luce di quanto sinora esposto risulta evidente che il , nel Controparte_1
reiterare contratti a tempo determinato con la parte ricorrente senza soluzione di continuità per 17 anni dal 1/9/2006 al 31/8/2024 adibendo la medesima parte allo svolgimento delle stesse mansioni di docente di religione cattolica, ha violato le disposizioni in materia di successione di contratti a tempo determinato, e in particolare l'art. 36 D. Lvo N. 165/01 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 81/2015 e dall'art. 19 D.Lvo n° 81/2015 applicabili ratione temporis risultando peraltro insussistenti quelle esigenze di carattere esclusivamente temporanee ed eccezionali richieste dal citato art. 36 per la stipulazione di contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione.
In punto conseguenze connesse alla declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti impugnati, la da ultimo menzionata disposizione normativa recita testualmente che “… IN OGNI CASO LA VIOLAZIONE
DI DISPOSIZIONI IMPERATIVE RIGUARDANTI L'ASSUNZIONE O L'IMPIEGO DI LAVORATORI, DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NON PUÒ COMPORTARE LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO CON LE MEDESIME PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FERMA RESTANDO OGNI
RESPONSABILITÀ E SANZIONE.
IL LAVORATORE INTERESSATO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA PRESTAZIONE
DI LAVORO IN VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI IMPERATIVE…”.
Con riferimento al quantum debeatur, si osserva che l'art. 36 co 5 D. Lvo N. 165/2001, come recentemente modificato dal D.L. N. 131 del 16 settembre 2024 convertito con L. N. 166 del 14 novembre 2024 prevede che “NELLA SPECIFICA IPOTESI DI DANNO CONSEGUENTE ALL'ABUSO NELL'UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE
DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LA FACOLTA' PER IL Parte_2
LAVORATORE DI PROVARE IL MAGGIOR DANNO, IL GIUDICE STABILISCE UN'INDENNITÀ NELLA MISURA
COMPRESA TRA UN MINIMO DI QUATTRO E UN MASSIMO DI VENTIQUATTRO MENSILITÀ DELL'ULTIMA
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, AVUTO
RIGUARDO ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE ANCHE IN RAPPORTO AL NUMERO DEI CONTRATTI IN
SUCCESSIONE INTERVENUTI TRA LE PARTI E ALLA DURATA COMPLESSIVA DEL RAPPORTO”.
Orbene nel caso di specie, proprio con riferimento ai criteri di valutazione per la quantificazione del danno sopra riportati, occorre sottolineare che la parte ricorrente ha lavorato e lavora come docente di religione cattolica con contratti a termine da oltre 17 anni senza di fatto aver ottenuto ad oggi il ruolo nella scuola pubblica.
Ritiene pertanto il giudicante di dover liquidare il danno nella misura considerata congrua pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di importo corrispondente ad €
2.679,30 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittima apposizione del termine in ragione del riscontrato utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica con riferimento ai docenti di religione cattolica e per l'effetto Visto l'art. 36 D.Lvo n° 165/01 .
2) Condanna il convenuto , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
a corrispondere a titolo di indennità risarcitoria 20 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione lorda globale di fatto pari d € 2.679,30.
3) Condanna infine l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 18/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/05/2024
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti VERDUCHI DANIELE e RIOMMI MAURIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. NO OV e il Dott. Migotto Francesco per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 18/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
- accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, indicati in narrativa, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo
Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al risarcimento del danno dovuto in favore della parte Controparte_1
ricorrente quale sanzione conseguente all'illegittima apposizione del termine ai contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, ovvero in base alla Direttiva Comunitaria n. 70/1999, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 della L. 183/2010 come indicati dalla sentenza n. 5072/2016 delle SSUU della
Suprema Corte di Cassazione secondo i criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, avuto riguardo all'ultima retribuzione lorda globale di fatto corrispondente ad €. 2.679,30 nella misura di almeno 12 mensilità ovvero secondo le diverse modalità e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del
2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge.
PER IL RESISTENTE
Eccepita la prescrizione quinquennale, dichiararsi inammissibili e/o rigettare tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto.
Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2/5/2024 il signor – nel premettere di aver Parte_1
sottoscritto con il sin dall'anno scolastico 2006/2007 contratti di Controparte_1
lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica presso vari istituti statali del territorio nazionale senza ancora essere assunta in ruolo e previo richiamo sia della normativa nazionale in materia di contratti a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni sia della giurisprudenza eurounitaria e nazionale - ha inteso rimarcare la violazione dell'art. 36 D. Lvo N. 165 del 2001 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 368/2001 e dall'art. 19 D. Lvo N. 81/2015 applicabili ratione temporis.
Chiedeva conseguentemente la condanna del convenuto soggetto datoriale al risarcimento del danno derivante dall'illegittima apposizione del termine ai contratti.
Reputa l'adito Tribunale necessario sin d'ora precisare che in materia di abusivo utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica italiana, dopo il significativo intervento prima della Corte di Giustizia Europea (anche con riferimento agli insegnanti di scuola cattolica attraverso la sentenza
13/1/2022 nella causa C – 282/19) e quindi della Corte Costituzionale (che con sentenza 20/7/2016 N. 187, adeguandosi al diritto comunitario, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 L.
3/5/1999 N. 124 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario senza che ragioni obiettive lo giustifichino), dal canto suo la Suprema Corte in materia di utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica ha statuito che “…è illegittima, a far tempo dal 10/7/2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3/5/1999 N. 124 art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13/7/2015 N. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
SEMPRE CHE ABBIANO AVUTO DURATA COMPLESSIVA, ANCHE NON CONTINUATIVA, SUPERIORE A 36 MESI
(Cass. sez. lav. 7/11/2016 N. 22552; ex multis Cass. sez. lav. 16/3/2023 N. 7726).
Indirizzo questo consolidato dalla Suprema Corte anche nei confronti dei contratti di lavoro sottoscritti dai docenti di religione cattolica ribadendo che “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica COSTIUISCE ABUSO NELLA UTILIZZAZIONE DELLA
CONTRATTAZIONE A TERMINE SIA IL PROTRARSI DI RAPPORTI ANNUALI A RINNOVO AUTOMATICO O
COMUNQUE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ANNUALITÀ
SCOLASTICHE, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.
IN TUTTE LE MENZIONATE IPOTESI DI ABUSO SORGE IL DIRITTO DEI DOCENTI AL RISARCIMENTO DEL
DANNO CD. EUROUNITARIO CON APPLICAZIONE, ANCHE IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DEL PREGIUDIZIO,
DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 32 co. 5 L. 183/2010.
(Cass. sez. lav. 9/6/22 N. 18698).
Va pure segnalata l'altrettanto recente pronuncia N. 8968/22 con cui la stessa Cassazione, dopo aver ricostruito il complessivo quadro normativo in merito al reclutamento dei docenti di religione, ha evidenziato come (punto 4.1): “Il legislatore (con l'introduzione della legge N. 186/2003) ha in sostanza inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnati delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art. 309 D. Lvo
N. 297/94 ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine”.
Prosegue la S.C. ricordando come la questione della reiterazione di tali contratti a termine è stata recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022 che ha fra l'altro escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinamento diocesano.
Enucleate al punto 6.3 le conclusioni di fondo desumibili dalla citata pronuncia della Corte di Giustizia da cui deve muovere il ragionamento, la S.C. evidenzia come “l'ordinamento italiano in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento di concorsi per l'assunzione in ruolo di cui all'art. 3 co 2 L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non ora per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo”.
Sottolinea infine la Corte al punto 10: “Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee. È il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tale ipotesi la stipula del contratto non è né in sé illegittima né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra”. Orbene alla luce di quanto sinora esposto risulta evidente che il , nel Controparte_1
reiterare contratti a tempo determinato con la parte ricorrente senza soluzione di continuità per 17 anni dal 1/9/2006 al 31/8/2024 adibendo la medesima parte allo svolgimento delle stesse mansioni di docente di religione cattolica, ha violato le disposizioni in materia di successione di contratti a tempo determinato, e in particolare l'art. 36 D. Lvo N. 165/01 nonché il limite temporale previsto dall'art. 5 D. Lvo N. 81/2015 e dall'art. 19 D.Lvo n° 81/2015 applicabili ratione temporis risultando peraltro insussistenti quelle esigenze di carattere esclusivamente temporanee ed eccezionali richieste dal citato art. 36 per la stipulazione di contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione.
In punto conseguenze connesse alla declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti impugnati, la da ultimo menzionata disposizione normativa recita testualmente che “… IN OGNI CASO LA VIOLAZIONE
DI DISPOSIZIONI IMPERATIVE RIGUARDANTI L'ASSUNZIONE O L'IMPIEGO DI LAVORATORI, DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NON PUÒ COMPORTARE LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO CON LE MEDESIME PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FERMA RESTANDO OGNI
RESPONSABILITÀ E SANZIONE.
IL LAVORATORE INTERESSATO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA PRESTAZIONE
DI LAVORO IN VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI IMPERATIVE…”.
Con riferimento al quantum debeatur, si osserva che l'art. 36 co 5 D. Lvo N. 165/2001, come recentemente modificato dal D.L. N. 131 del 16 settembre 2024 convertito con L. N. 166 del 14 novembre 2024 prevede che “NELLA SPECIFICA IPOTESI DI DANNO CONSEGUENTE ALL'ABUSO NELL'UTILIZZO DI UNA SUCCESSIONE
DI CONTRATTI O RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, LA FACOLTA' PER IL Parte_2
LAVORATORE DI PROVARE IL MAGGIOR DANNO, IL GIUDICE STABILISCE UN'INDENNITÀ NELLA MISURA
COMPRESA TRA UN MINIMO DI QUATTRO E UN MASSIMO DI VENTIQUATTRO MENSILITÀ DELL'ULTIMA
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, AVUTO
RIGUARDO ALLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE ANCHE IN RAPPORTO AL NUMERO DEI CONTRATTI IN
SUCCESSIONE INTERVENUTI TRA LE PARTI E ALLA DURATA COMPLESSIVA DEL RAPPORTO”.
Orbene nel caso di specie, proprio con riferimento ai criteri di valutazione per la quantificazione del danno sopra riportati, occorre sottolineare che la parte ricorrente ha lavorato e lavora come docente di religione cattolica con contratti a termine da oltre 17 anni senza di fatto aver ottenuto ad oggi il ruolo nella scuola pubblica.
Ritiene pertanto il giudicante di dover liquidare il danno nella misura considerata congrua pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR di importo corrispondente ad €
2.679,30 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittima apposizione del termine in ragione del riscontrato utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica con riferimento ai docenti di religione cattolica e per l'effetto Visto l'art. 36 D.Lvo n° 165/01 .
2) Condanna il convenuto , in persona del , Controparte_1 Controparte_2
a corrispondere a titolo di indennità risarcitoria 20 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione lorda globale di fatto pari d € 2.679,30.
3) Condanna infine l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di €
259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 18/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci