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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - SC - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA - Via Lombardi 88100 TA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008137479001 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_4 e Ricorrente_2 impugnavano:
- la cartella esattoriale n°03020210008137479/001, emessa da Agenzia delle entrate -riscossione di
TA, notificata il 30.11.2022, sostenendo di non essere nè proprietarie, nè detentrici dei beni a cui era stata attribuita la rendita catastale e di cui alla cartella impugnata;
- l'atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n°92016 dell' Agenzia delle Entrate –
Territorio.
Deducevano che la predetta cartella era stata emessa a seguito dell'avviso di accertamento catastale n°
35811, del 10/4/2017, per attribuzione di rendita presunta e che detto accertamento che era stato tempestivamente impugnato dalle stesse, le quali avevano rilevato che il terreno sul quale insisteva il fabbricato era stato oggetto di esproprio.
Rilevavano, poi, che con l'atto di accertamento CZ0035811/2017 , era stato accertato che sul fondo era presente un manufatto della categoria E/9, impianti idrici di pubblica utilità.
Chiedevano: a) accertare e dichiarare che esse ricorrenti non erano proprietarie e detentrici della part.lla
Indirizzo_1 del Comune di Simeri Crichi né degli immobili sulla stessa edificati - e, per l'effetto, annullare la cartella esattoriale impugnata.
b) accertare e dichiarare che esse ricorrenti non avevano commesso nessuna violazione tributaria non godendo della proprietà e/o dell'uso del bene oggetto di accertamento e, per l'effetto, annullare l'atto di contestazione impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari , da distrarre a favore del costituito procuratore ex art.93 c.p.c.
Si costiuiva in giudizio Agenzia delle Entrate e comunicava di avere provveduto all'accoglimento parziale dei reclami, con relativo sgravio delle solo partite di ruolo 1 e 2 , poichè la parte nulla aveva provato riguardo al proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche Agenzia Entrate SC ed eccepiva, preliminarmente, la tardività del ricorso.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente rilevava che la pretesa dell'Agenzia rimaneva solo per l'accertamento relativo alla part.lla 428 del fol.21 N.C.U.
Segnalava di avere richiesto, al Comune di Simeri Crichi, che venisse accertata la detenzione e la proprietà del fabbricato, ma di non avere avuto nessuna risposta.
Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preliminarmente, osserva che l'eccezione di tardività del ricorso -sollevata da Agenzia Entrate
SC - deve essere rigettata perché infondata.
Agenzia SC, infatti, nulla prova relativamente alla data di notifica della cartella e, quanto alla data di proposizione del ricorso, indica la data di deposito del ricorso presso la segreteria della Corte.
Parte ricorrente ha invece affermato di avere ricevuto la cartella il 30.11.2022 e di avere inviato a mezzo
Pec il ricorso in data 23 gennaio 2023, quindi nei termini.
Nel merito rileva, poi, che Agenzia delle Entrate, a seguito dell'accoglimento parziale dei reclami, ha effettuato lo sgravio relativo alla partita di ruolo n. cz00020170410fc50412, mantenendo l'altra, atteso che la parte nulla aveva provato riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si osserva, pertanto, che l'Ufficio non ha accolto il reclamo solo per un accertamento, quello relativo al N. C.U. fg. Indirizzo_2 (relativo al N.C.T. Indirizzo_3).
In merito a tale accertamento, le ricorrenti affermano di non essere proprietarie del manufatto, che tra l'altro è censito in catasto con categoria E/9 impianti idrici di pubblica utilità, ma di non essere in grado di dimostrarlo, nonostante le molteplici richieste fatte al Comune di Simeri Crichi.
Sostengono, infatti, che il Comune di Simeri Crichi avrebbe rilasciato un attestato col quale avrebbe certificato che la part.lla Indirizzo_1 non era più di proprietà delle odierne ricorrenti, ma della Società_1 SpA., essendo sullo stesso terreno impiantato serbatoio idrico di interesse comune.
Tale attestazione, tuttavia, non risulta agli atti di causa.
Il Giudice, pertanto, ritiene che l'eccezione non possa essere accolta per mancanza di prova sul fatto.
Il riconoscimento parziale dei motivi di ricorso da parte resistente, consigliano disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA Sezione Prima, in composizione monocratica
, in parziale accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla partita di ruolo n. cz00020170410fc50412 e lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in TA il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1179/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - SC - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA - Via Lombardi 88100 TA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008137479001 CATASTO-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3, Ricorrente_4 e Ricorrente_2 impugnavano:
- la cartella esattoriale n°03020210008137479/001, emessa da Agenzia delle entrate -riscossione di
TA, notificata il 30.11.2022, sostenendo di non essere nè proprietarie, nè detentrici dei beni a cui era stata attribuita la rendita catastale e di cui alla cartella impugnata;
- l'atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n°92016 dell' Agenzia delle Entrate –
Territorio.
Deducevano che la predetta cartella era stata emessa a seguito dell'avviso di accertamento catastale n°
35811, del 10/4/2017, per attribuzione di rendita presunta e che detto accertamento che era stato tempestivamente impugnato dalle stesse, le quali avevano rilevato che il terreno sul quale insisteva il fabbricato era stato oggetto di esproprio.
Rilevavano, poi, che con l'atto di accertamento CZ0035811/2017 , era stato accertato che sul fondo era presente un manufatto della categoria E/9, impianti idrici di pubblica utilità.
Chiedevano: a) accertare e dichiarare che esse ricorrenti non erano proprietarie e detentrici della part.lla
Indirizzo_1 del Comune di Simeri Crichi né degli immobili sulla stessa edificati - e, per l'effetto, annullare la cartella esattoriale impugnata.
b) accertare e dichiarare che esse ricorrenti non avevano commesso nessuna violazione tributaria non godendo della proprietà e/o dell'uso del bene oggetto di accertamento e, per l'effetto, annullare l'atto di contestazione impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari , da distrarre a favore del costituito procuratore ex art.93 c.p.c.
Si costiuiva in giudizio Agenzia delle Entrate e comunicava di avere provveduto all'accoglimento parziale dei reclami, con relativo sgravio delle solo partite di ruolo 1 e 2 , poichè la parte nulla aveva provato riguardo al proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche Agenzia Entrate SC ed eccepiva, preliminarmente, la tardività del ricorso.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente rilevava che la pretesa dell'Agenzia rimaneva solo per l'accertamento relativo alla part.lla 428 del fol.21 N.C.U.
Segnalava di avere richiesto, al Comune di Simeri Crichi, che venisse accertata la detenzione e la proprietà del fabbricato, ma di non avere avuto nessuna risposta.
Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preliminarmente, osserva che l'eccezione di tardività del ricorso -sollevata da Agenzia Entrate
SC - deve essere rigettata perché infondata.
Agenzia SC, infatti, nulla prova relativamente alla data di notifica della cartella e, quanto alla data di proposizione del ricorso, indica la data di deposito del ricorso presso la segreteria della Corte.
Parte ricorrente ha invece affermato di avere ricevuto la cartella il 30.11.2022 e di avere inviato a mezzo
Pec il ricorso in data 23 gennaio 2023, quindi nei termini.
Nel merito rileva, poi, che Agenzia delle Entrate, a seguito dell'accoglimento parziale dei reclami, ha effettuato lo sgravio relativo alla partita di ruolo n. cz00020170410fc50412, mantenendo l'altra, atteso che la parte nulla aveva provato riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si osserva, pertanto, che l'Ufficio non ha accolto il reclamo solo per un accertamento, quello relativo al N. C.U. fg. Indirizzo_2 (relativo al N.C.T. Indirizzo_3).
In merito a tale accertamento, le ricorrenti affermano di non essere proprietarie del manufatto, che tra l'altro è censito in catasto con categoria E/9 impianti idrici di pubblica utilità, ma di non essere in grado di dimostrarlo, nonostante le molteplici richieste fatte al Comune di Simeri Crichi.
Sostengono, infatti, che il Comune di Simeri Crichi avrebbe rilasciato un attestato col quale avrebbe certificato che la part.lla Indirizzo_1 non era più di proprietà delle odierne ricorrenti, ma della Società_1 SpA., essendo sullo stesso terreno impiantato serbatoio idrico di interesse comune.
Tale attestazione, tuttavia, non risulta agli atti di causa.
Il Giudice, pertanto, ritiene che l'eccezione non possa essere accolta per mancanza di prova sul fatto.
Il riconoscimento parziale dei motivi di ricorso da parte resistente, consigliano disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA Sezione Prima, in composizione monocratica
, in parziale accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla partita di ruolo n. cz00020170410fc50412 e lo rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in TA il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico