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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 771/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2383/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 502 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, la società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta
2017, condannando la parte privata al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la decisione gravata, lamentando in particolare l'erroneità della statuizione sulle spese processuali, stante l'intervenuta rettifica parziale dell'atto impositivo in corso di causa da parte dell'ente impositore, circostanza che avrebbe dovuto giustificare quantomeno la compensazione delle spese per soccombenza reciproca virtuale.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi S.r.l., contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, stante la legittimità della condanna alle spese in primo grado in quanto la rettifica dell'atto era intervenuta in fase di reclamo-mediazione e il contribuente aveva comunque inteso proseguire il giudizio.
In data 21 gennaio 2026, le parti hanno depositato una istanza congiunta con la quale danno atto di aver raggiunto un accordo conciliativo totale della controversia, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna, è comparso il procuratore di parte appellata che si è riportato ad istanza congiunta chiedendo la cessazione materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e presa visione dell'istanza congiunta depositata dalle parti in data 21 gennaio 2026, rileva che nella fattispecie è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi determinata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvengono fatti tali da far venire meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l'interesse a contraddire, sia l'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia.
L'istanza congiunta depositata agli atti, sottoscritta dai difensori muniti dei relativi poteri, evidenzia in modo inequivoco la volontà di entrambe le parti di non coltivare ulteriormente il contenzioso, avendo raggiunto una composizione bonaria della lite. Tale circostanza impone al Collegio di prendere atto del venir meno dei presupposti per una pronuncia di merito e di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 100 c.p.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della esplicita richiesta formulata nell'istanza di conciliazione depositata il 21 gennaio 2026, sussistono i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992. - Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente
SE LA, Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 771/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2383/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 502 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, la società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta
2017, condannando la parte privata al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la decisione gravata, lamentando in particolare l'erroneità della statuizione sulle spese processuali, stante l'intervenuta rettifica parziale dell'atto impositivo in corso di causa da parte dell'ente impositore, circostanza che avrebbe dovuto giustificare quantomeno la compensazione delle spese per soccombenza reciproca virtuale.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi S.r.l., contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, stante la legittimità della condanna alle spese in primo grado in quanto la rettifica dell'atto era intervenuta in fase di reclamo-mediazione e il contribuente aveva comunque inteso proseguire il giudizio.
In data 21 gennaio 2026, le parti hanno depositato una istanza congiunta con la quale danno atto di aver raggiunto un accordo conciliativo totale della controversia, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna, è comparso il procuratore di parte appellata che si è riportato ad istanza congiunta chiedendo la cessazione materia del contendere e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e presa visione dell'istanza congiunta depositata dalle parti in data 21 gennaio 2026, rileva che nella fattispecie è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi determinata la cessazione della materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvengono fatti tali da far venire meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l'interesse a contraddire, sia l'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia.
L'istanza congiunta depositata agli atti, sottoscritta dai difensori muniti dei relativi poteri, evidenzia in modo inequivoco la volontà di entrambe le parti di non coltivare ulteriormente il contenzioso, avendo raggiunto una composizione bonaria della lite. Tale circostanza impone al Collegio di prendere atto del venir meno dei presupposti per una pronuncia di merito e di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 100 c.p.c.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della esplicita richiesta formulata nell'istanza di conciliazione depositata il 21 gennaio 2026, sussistono i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sezione III, decidendo sull'appello fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992. - Compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nicola Morgese Dott. Vincenzo Miccolis