Art. 86.
Liberta' vigilata.
Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato a liberta' vigilata.
Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.
Liberta' vigilata.
Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato a liberta' vigilata.
Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.