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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 14.11.2024, avente ad oggetto Opposizione avverso decreto ingiuntivo, promossa da nata il [...] in [...] residente in [...]
Tiberio n. 71 C.f. , elettivamente domiciliata in Termoli al C.so F.lli C.F._1
Brigida n.29, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Liberatore (CF.
), C.F._2
Opponente
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_1
d'Amministrazione pro tempore Dott.ssa con sede in Milano, Corso Europa, CP_2
n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mangia (C.F. di C.F._3
ed ivi elettivamente domiciliata in Milano, 20122, Corso Controparte_3
Europa, n. 13, Opposta Oggetto : opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 emesso dal tribunale di
Campobasso il 12.07.2022 nell'ambito del giudizio r.g. n. 1139/2022
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il 03.10.2022, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022, emesso dal Tribunale di
Campobasso con cui le veniva ingiunto il al pagamento della somma di € 17.771,04, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
In data 18.05.2006 l'opponente stipulava un contratto di finanziamento revolving con la societa' COFIDIS spa, contratto n. 101102683327 -concluso dalla FI S.p.A. (già Vecofin
S.p.A.) con l'odierna opponente, con l'apertura di credito di euro 3.000,00 e con un piano di rimborso rateale di 103 euro mensili;
successivamente, con contratto stipulato il
19.10.2009, cquistava da FI spa un portafoglio di crediti . CP_1
L'opponente con l'atto introduttivo rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “…“1)
Accogliere integralmente la presente opposizione perché fondata in fatto e in diritto;
2) Dichiarare la intervenuta prescrizione nel caso di specie della richiesta di pagamento così come avanzata dalla società opposta nei confronti della opponente;
Parte_1
3) Dichiarare non dovute in favore della società opposta le somme ingiunte con decreto ingiuntivo
N. 348/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso 13/07/2022;4) Revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 348/2022 opposto dalla inquanto illegittimo ed inefficace;
5) Parte_1
Condannare la società opposta al pagamento in favore del'opponente delle spese ed onorario di giudizio.Con riserva di articolare mezzi istruttori nonché produrre documentazione in corso di causa. Altresì, ai fini istruttori, si chiede sin da ora la ammissione della CTU tecnico – contabile”;
- il giudizio veniva rubricato al n. R.G. 1784/2022, con prima udienza in atti per il giorno
07/02/2023;
Con comparsa depositata telematicamente in data 09.01.2023, si e' costituita in giudizio l'opposta chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:IN VIA PRELIMINARE:Stante la palese pretestuosità dell'opposizione non fondata su prova scritta, né tantomeno di pronta soluzione, concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 348/2022 – R.G. n. 1139/2022 emesso dal suintestato Tribunale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 348/2022 – R.G. n. 1139/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
IN VIA SUBORDINATA:
Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la Signora debitrice Parte_1 di della somma di € 17.771,04 (ricavati dalla somma di 4.682,87 per sorte Controparte_1 capitale nel rapporto n. 101102683327 oltre interessi convenzionali del 22% sull'importo capitale al
30.06.2022, corrispondenti ad € 13.088,04) oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22% sulla sola sorte capitale di € 4.682,87 dal 01.07.2022 sino al saldo e per
l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di nella sua qualità Controparte_1 di cessionaria del credito, della complessiva somma di € 17.771,04 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22% sulla sola sorte capitale, maturati e maturandi dal
01.07.2022 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende IN OGNI CASO:Con vittoria di compensi professionali, spese
e accessori…“ Radicatasi la lite, rigettata l'istanza cautelare di sospensione, venivano concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co.Cpc. . Ebbene l'opponente con la prima memoria ex art. 183 6° co. cpc, depositata il 22.11.2023, modificava le precedenti conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e le precisava nel seguente modo: “…Voglia di conseguenza l'On.le
Tribunale di Campobasso dichiarare l'intervenuta prescrizione nel caso di specie della richiesta di pagamento così come avanzata dalla società opposta nei confronti della opponente Parte_1
;
[...]
Voglia dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta attinente la richiesta di pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
Voglia dichiarare non dovute in favore della scoietà opposta le somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 348/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
Voglia revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 348/2022 opposto dalla in quanto Parte_1 illegittimo ed inefficace;
Voglia l'On.le Tribunale di Campobasso condannare la società opposta in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della Sig.ra degli onorari e delle spese Parte_1 del presente giudizio…”
Con memoria ex art. 183 6°co. cpc, terzo termine, parte opposta Controparte_1
depositata telematicamente il 15.01.2024, replicava, tra l'altro, anche alla eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva.
La causa veniva rinviata al 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni ed alla predetta udienza, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, svolta, l'opposizione non merita accoglimento per quanto di seguito.
I.L'opponente, , ha rilevato, preliminarmente, la carenza di Parte_1 legittimazione in capo alla societa' per non essere la stessa titolare Controparte_1
del credito azionato, non essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di finanziamento originariamente sottoscritto siano stati trasferiti dalla mutuante FI spa all'attuale parte opposta, Controparte_1 L'odierna opponente ha, in buona sostanza, contestato la legittimazione sostanziale dell'ingiungente, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'ingiunzione in forza di contratto di cessione regolarmente prodotto ed allegato alla produzione monitoria.
Pertanto, siffatta eccezione non risulta fondata in quanto, sin dalla fase monitoria, risulta allegato e depositato il contratto di cessione di credito stipulato tra la FI spa e la
[...]
perfezionato a seguito dell'accettazione della proposta da parte di CP_1
quest'ultima, in data 19.10.2009 (Cfr. fascicolo monitorio telematico All. n.3 ).
Tra l'altro, a pag. 6 del predetto contratto, avente ad oggetto la cessione di vari crediti, e' espressamente e chiaramente specificato ed individuato il credito vantato dalla cedente
FI spa nei confronti della odierna opponente, , con ulteriore Parte_1 indicazione del numero di contratto di finanziamento. E, quindi, dall'elenco dei crediti ceduti, riportante l'identificativo del credito, e'possibile evincere che rientra anche la posizione del debitore opponente.
Ne consegue che l'onere della prova puo' ritenersi assolto in quanto il contratto di cessione ha un oggetto del tutto indeterminato e consente di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in ossequio all'art. 1346 cod. civ.. in definitiva, ritenersi assolto Per_1
l'onere probatorio gravante sulla opposta in relazione alla eccepito difetto di titolarita' attiva .Tanto premesso in diritto, alla luce degli elementi fattuali e documentali emersi in giudizio, deve ritenersi raggiunta la prova della legittimazione attiva di Controparte_1
in relazione al credito portato nel decreto ingiuntivo opposto .
[...]
II. Parimenti infondata e' l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente;
la doglianza è infondata.
Ed infatti, risulta documentalmente provato che il termine prescrizionale è stato interrotto, prima dalla lettera di sollecito di pagamento a.r. del 27/09/2010, notificata alla odierna opponente il 12/10/2010 (Cfr. produzione di parte opposta doc. n. 6) di cui Parte_2
risulta copia della ricevuta di ritorno della racc.ta a.r, a firma della stessa Parte_1
e, poi, dalla successiva missiva a.r. datata 04.09.2020,avente ad oggetto la
[...] comunicazione dell'avvenuta cessione ex art. 1264 e segg. c.c., di cui da' atto la stessa opponente, che asserisce di averla ricevuta il 07/10/2020(Cfr. fascicolo monitorio doc. n.4) come, pure, risulta dalla copia della ricevuta di ritorno in atti. Ne' ,dopo il deposito della documentazione anzidetta, dagli atti del giudizio risulta che parte opponente abbia disconosciuto la firma apposta alle ricevute di ritorno delle racc.te a.r. sopraspecificate, per cui non può dirsi decorso il termine prescrizionale.
III. Ne' puo' procedersi all'esame della eccezione formulata in merito alla dedotta violazione della normativa antiusura a causa della eccessiva genericita' della sua formulazione che ne determina il rigetto.
Di contro parte opposta non si e' limitata a replicare alla eccezione anzidetta depositando anche un documento per contrastarne l'assunto contenente i tassi di interesse. (Cfr. fascicolo monitorio doc. n.5)
IV . Sulla idoneita' probatoria dell'estratto conto ai fini delle somme ingiunte.
Il documento n. 2) allegato al fascicolo monitorio, e' in buona sostanza, l'estratto conto della situazione relativa al contratto n. 101102683327 concluso dalla FI S.p.A. (già
Vecofin S.p.A.) con l'odierna opponente alla data di cessione del credito alla
[...]
. Pertanto siffatta “documentazione chiara, in merito allo svolgimento Controparte_1
del rapporto”, in quanto tale e' idonea a: i) riprodurre integralmente “i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso”; ii) consentire la ricostruzione dello “sviluppo temporale del rapporto”; e iii) fornire una “descrizione analitica dei rapporti contestati”.
Pertanto, l'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e' tale da consentire la ricostruzione del rapporto.
A quanto innanzi va' aggiunto l'apporto fornito, in termini probatori, dal riconoscimento di debito contenuto nella lettera scritta a mani e sottoscritta dalla sig.ra e Parte_1 indirizzata a , in data 5 ottobre 2020 allegata da parte opposta ed affoliata con CP_4
il doc. n. 9, anch'essa mai disconosciuta dalla opponente.
Consegue a quanto innanzi il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza , vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22 e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa, sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione del 50% per l'assenza di particolari difficolta' oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 emesso dal Tribunale di
Campobasso il 12.07.2022 nell'ambito del giudizio r.g. n. 1139/2022 del quale dichiara la esecutorieta',
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Campobasso il 10 maggio 2025.
Il G.o.t.
Filomena Girardi