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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2118/2024 del R.A.C.C. in data 9.8.2024 promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Maiorana, come da mandato dimesso telematicamente;
- attore -
contro
, , e , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 quali eredi del signor , a sua volta erede o avente causa di;
Persona_1 Persona_2
, e , quali eredi del signor CP_5 CP_6 Controparte_7
, a sua volta erede o avente causa di , Persona_3 Persona_2
, erede o avente causa di CP_8 Persona_2
- convenuti contumaci - avente per oggetto: usucapione
Trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies ult. c. c.p.c. del giorno 26.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa: 1) accertare e dichiarare il signor quale pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni del Comune di Sedegliano Foglio 2, Particella 142, Qualità e Classe
Vigneto U, Superficie 1710 m2, € 23,84, Reddito Agrario € 15,01; 2) ordinare Parte_2 alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo;
3) compensare le
1 spese del giudizio nel caso di non opposizione dei convenuti e condannarli, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovessero contestare la domanda attorea.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione debitamente notificato, evocava in giudizio i convenuti in Parte_1 epigrafe indicati assumendo di possedere da oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto il fondo catastalmente identificato al C.T. del Comune di Sedegliano al Foglio 2,
Particella 142.
1.1. Tale fondo risultava ancora formalmente intestato a . Persona_2
1.2. Si tratta di appezzamento da sempre utilizzato dall'attore come se fosse di sua esclusiva proprietà.
1.3 Mai, inoltre, vi erano state rivendicazioni di sorta.
1.4. L'attore aggiungeva che era suo interesse ottenere una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione della integrale proprietà della realità sopra descritta, al fine di regolarizzare la situazione di fatto da tanto tempo esistente.
2. Nessuno si costituiva in giudizio per la parte convenuta.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia con l'escussione di testi.
4. La parte attrice precisava le conclusioni all'udienza del 26.11.2025 e discuteva la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
5. La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
6. Anzitutto, la documentazione prodotta in atti attesta che il contraddittorio è stato regolarmente integrato rispetto al compendio immobiliare di cui l'attore chiede l'usucapione.
7. Nello specifico, l'attore ha precisato e documentato che i figli di (l'attuale Persona_2 intestatario catastale, deceduto così come la moglie), sono , e Persona_1 CP_8 Per_3
che è deceduto a sua volta in data 31.10.1979 lasciando eredi la moglie
[...] Persona_1 CP_1
e i figli , e;
che è deceduto nel
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Persona_3
2016 lasciando eredi la figlia ed il figlio , parimenti deceduto nel 2020 CP_5 CP_9 lasciando erede la moglie;
quanto a , che lo stesso aveva contratto Controparte_7 CP_8 matrimonio, in Belgio, con la signora in data 19.9.1959, che era poi Persona_4 emigrato dal Comune di Seraing (Belgio) a quello di LS (Belgio) ma era stato successivamente cancellato dalla popolazione residente a far data dal 3.10.1972; infine, che il nominativo di era stato cancellato anche per irreperibilità presunta dall'AIRE in data CP_8
5.8.2006. Condivisibilmente, dunque, a fronte della evidente complessità nell'individuazione di tutti
2 i destinatari delle notifiche con riferimento a quest'ultimo soggetto, si è fatto ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 150 c.p.c..
8. Ci premesso, le risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà per usucapione, sia riguardo al possesso materiale del bene che al decorso del tempo.
9. Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso, ovverosia il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, è stato accertato attraverso la prova testimoniale assunta all'udienza del 24.6.2025 e del 26.11.2025: sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene condivisibile, secondo cui la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto relativa ad una mera situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali con la conseguenza che può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni (ex plurimis Cass. Civ., 7962/1999).
10. Nel caso in esame i testi escussi e soprattutto hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato, concordemente ed in modo univoco, che l'attore si è occupato della manutenzione del fondo, anche delegando espressamente soggetti terzi, e lo ha occupato - dunque, il fatto stesso che il sig. abbia posseduto per più di venti anni il fondo indicato in citazione in modo pubblico, Pt_1 pacifico, esclusivo ed ininterrotto (teste : “ esibitomi il doc. 1 ric., abito a 100 metri Testimone_2 dal terreno identificato in mappa al n. 142. Un tempo questo fondo era vigneto, poi il vigneto negli anni '80 circa è stato tolto ed è rimasto prato Questo terreno venne manutentato (tagliando l'erba) prima da mio padre su ordine di
, padre del sig. , e poi da me personalmente. Ancora oggi mi occupo della relativa Persona_5 Parte_1 manutenzione: taglio una volta o due all'anno l'erba. a.d.r. sono rimasto d'accordo così a voce, senza contratto di affitto scritto, con chi penso essere l'attuale proprietario, ossia il sig. , che a sua volta ha ereditato dal Parte_1 padre. a.d.r. mi è capitato di vedere presente in loco il sig. che ivi ha anche depositato materiale edile Parte_1 della sua impresa edile. Aggiungo che sempre recentemente, ma anche negli anni scorsi, mi ha chiesto di Parte_1 recarmi in loco per potare tre/quattro gelsi che sono ivi presenti. a.d.r. non ho mai visto altre persone intente a lavorare il fondo …”. Si spiega così quanto dichiarato dal teste che ha ricordato di essersi recato sul Tes_3 fondo per conto di pur avendo “sempre saputo che il terreno in questione è del sig. ” e Testimone_2 Pt_1
“immagin(ando – n.d.r.) che il sig. (avesse – n.d.r.) chiesto al proprietario di andare a fare il fieno …”). Tes_2 Pt_1
Tutti i testi hanno perfetta conoscenza dei luoghi e sono assolutamente attendibili, in quando del tutto privi di alcun interesse personale in causa.
11. Accertato, dunque, in capo all'attore l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dimostrare che tale potere fosse stato espressione di una mera detenzione o derivato da atti di semplice tolleranza (per tutte cfr. Cass. n. 5415/1990): in mancanza di tale contestazione deve ritenersi di conseguenza acclarato nella vicenda per cui è causa l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
3 12. Le prove testimoniali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente supportate dal comportamento processuale dei convenuti, che non si sono costituito in giudizio, disinteressandosi quindi dell'intera vicenda, nel contempo confermando per iscritto la fondatezza delle allegazioni attoree -v. dichiarazioni sottoscritte da , , e , nonché CP_4 CP_5 CP_2 CP_6 CP_3
e (deposito del 24.11.2025). CP_1 Controparte_7
13. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
14. Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di beni immobili, il termine normativamente previsto è quello ventennale. In considerazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sull'intera realità oggetto di causa va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sull'intera proprietà sia avvenuto attraverso azioni connotate da violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
15. Ne consegue che va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria della proprietà sull'immobile di cui in epigrafe in favore dell'attore.
16. Nulla sulle spese di lite in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del Signor del Parte_1 diritto di proprietà esclusiva sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Sedegliano al Foglio 2, Particella 142;
2- ordina la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente;
3- nulla per le spese.
Udine, 9.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Diamante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2118/2024 del R.A.C.C. in data 9.8.2024 promossa da
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Maiorana, come da mandato dimesso telematicamente;
- attore -
contro
, , e , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 quali eredi del signor , a sua volta erede o avente causa di;
Persona_1 Persona_2
, e , quali eredi del signor CP_5 CP_6 Controparte_7
, a sua volta erede o avente causa di , Persona_3 Persona_2
, erede o avente causa di CP_8 Persona_2
- convenuti contumaci - avente per oggetto: usucapione
Trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies ult. c. c.p.c. del giorno 26.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza e/o difesa: 1) accertare e dichiarare il signor quale pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno Parte_1 censito al Catasto Terreni del Comune di Sedegliano Foglio 2, Particella 142, Qualità e Classe
Vigneto U, Superficie 1710 m2, € 23,84, Reddito Agrario € 15,01; 2) ordinare Parte_2 alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di eseguire le necessarie annotazioni e trascrizioni e volture, esonerandolo da ogni ed eventuale responsabilità a riguardo;
3) compensare le
1 spese del giudizio nel caso di non opposizione dei convenuti e condannarli, invece, al pagamento delle spese e competenze, ove dovessero contestare la domanda attorea.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione debitamente notificato, evocava in giudizio i convenuti in Parte_1 epigrafe indicati assumendo di possedere da oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto il fondo catastalmente identificato al C.T. del Comune di Sedegliano al Foglio 2,
Particella 142.
1.1. Tale fondo risultava ancora formalmente intestato a . Persona_2
1.2. Si tratta di appezzamento da sempre utilizzato dall'attore come se fosse di sua esclusiva proprietà.
1.3 Mai, inoltre, vi erano state rivendicazioni di sorta.
1.4. L'attore aggiungeva che era suo interesse ottenere una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione della integrale proprietà della realità sopra descritta, al fine di regolarizzare la situazione di fatto da tanto tempo esistente.
2. Nessuno si costituiva in giudizio per la parte convenuta.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia con l'escussione di testi.
4. La parte attrice precisava le conclusioni all'udienza del 26.11.2025 e discuteva la causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
5. La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
6. Anzitutto, la documentazione prodotta in atti attesta che il contraddittorio è stato regolarmente integrato rispetto al compendio immobiliare di cui l'attore chiede l'usucapione.
7. Nello specifico, l'attore ha precisato e documentato che i figli di (l'attuale Persona_2 intestatario catastale, deceduto così come la moglie), sono , e Persona_1 CP_8 Per_3
che è deceduto a sua volta in data 31.10.1979 lasciando eredi la moglie
[...] Persona_1 CP_1
e i figli , e;
che è deceduto nel
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Persona_3
2016 lasciando eredi la figlia ed il figlio , parimenti deceduto nel 2020 CP_5 CP_9 lasciando erede la moglie;
quanto a , che lo stesso aveva contratto Controparte_7 CP_8 matrimonio, in Belgio, con la signora in data 19.9.1959, che era poi Persona_4 emigrato dal Comune di Seraing (Belgio) a quello di LS (Belgio) ma era stato successivamente cancellato dalla popolazione residente a far data dal 3.10.1972; infine, che il nominativo di era stato cancellato anche per irreperibilità presunta dall'AIRE in data CP_8
5.8.2006. Condivisibilmente, dunque, a fronte della evidente complessità nell'individuazione di tutti
2 i destinatari delle notifiche con riferimento a quest'ultimo soggetto, si è fatto ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 150 c.p.c..
8. Ci premesso, le risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà per usucapione, sia riguardo al possesso materiale del bene che al decorso del tempo.
9. Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso, ovverosia il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, è stato accertato attraverso la prova testimoniale assunta all'udienza del 24.6.2025 e del 26.11.2025: sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene condivisibile, secondo cui la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto relativa ad una mera situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali con la conseguenza che può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni (ex plurimis Cass. Civ., 7962/1999).
10. Nel caso in esame i testi escussi e soprattutto hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato, concordemente ed in modo univoco, che l'attore si è occupato della manutenzione del fondo, anche delegando espressamente soggetti terzi, e lo ha occupato - dunque, il fatto stesso che il sig. abbia posseduto per più di venti anni il fondo indicato in citazione in modo pubblico, Pt_1 pacifico, esclusivo ed ininterrotto (teste : “ esibitomi il doc. 1 ric., abito a 100 metri Testimone_2 dal terreno identificato in mappa al n. 142. Un tempo questo fondo era vigneto, poi il vigneto negli anni '80 circa è stato tolto ed è rimasto prato Questo terreno venne manutentato (tagliando l'erba) prima da mio padre su ordine di
, padre del sig. , e poi da me personalmente. Ancora oggi mi occupo della relativa Persona_5 Parte_1 manutenzione: taglio una volta o due all'anno l'erba. a.d.r. sono rimasto d'accordo così a voce, senza contratto di affitto scritto, con chi penso essere l'attuale proprietario, ossia il sig. , che a sua volta ha ereditato dal Parte_1 padre. a.d.r. mi è capitato di vedere presente in loco il sig. che ivi ha anche depositato materiale edile Parte_1 della sua impresa edile. Aggiungo che sempre recentemente, ma anche negli anni scorsi, mi ha chiesto di Parte_1 recarmi in loco per potare tre/quattro gelsi che sono ivi presenti. a.d.r. non ho mai visto altre persone intente a lavorare il fondo …”. Si spiega così quanto dichiarato dal teste che ha ricordato di essersi recato sul Tes_3 fondo per conto di pur avendo “sempre saputo che il terreno in questione è del sig. ” e Testimone_2 Pt_1
“immagin(ando – n.d.r.) che il sig. (avesse – n.d.r.) chiesto al proprietario di andare a fare il fieno …”). Tes_2 Pt_1
Tutti i testi hanno perfetta conoscenza dei luoghi e sono assolutamente attendibili, in quando del tutto privi di alcun interesse personale in causa.
11. Accertato, dunque, in capo all'attore l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla parte convenuta l'onere processuale di dimostrare che tale potere fosse stato espressione di una mera detenzione o derivato da atti di semplice tolleranza (per tutte cfr. Cass. n. 5415/1990): in mancanza di tale contestazione deve ritenersi di conseguenza acclarato nella vicenda per cui è causa l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
3 12. Le prove testimoniali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente supportate dal comportamento processuale dei convenuti, che non si sono costituito in giudizio, disinteressandosi quindi dell'intera vicenda, nel contempo confermando per iscritto la fondatezza delle allegazioni attoree -v. dichiarazioni sottoscritte da , , e , nonché CP_4 CP_5 CP_2 CP_6 CP_3
e (deposito del 24.11.2025). CP_1 Controparte_7
13. Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante, in presenza del corpus possessionis.
14. Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di beni immobili, il termine normativamente previsto è quello ventennale. In considerazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sull'intera realità oggetto di causa va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sull'intera proprietà sia avvenuto attraverso azioni connotate da violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
15. Ne consegue che va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria della proprietà sull'immobile di cui in epigrafe in favore dell'attore.
16. Nulla sulle spese di lite in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
1- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del Signor del Parte_1 diritto di proprietà esclusiva sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Sedegliano al Foglio 2, Particella 142;
2- ordina la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei registri immobiliari competente;
3- nulla per le spese.
Udine, 9.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Diamante
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