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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.599/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. RL Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 10.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte,
illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,
della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. RL Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 599 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
TRA
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Orlando
del foro di Trapani
Attrice
CONTRO
( , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/11/1934 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
ZI Antoci, del foro di Trapani
Convenuto
E NEI CONFRONTI
( ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
RL LD n. 50, rappresentato e difeso, dall' Avv. Giovanni Galluffo del foro di
Trapani
Convenuto
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1
sorella nonché il deducendo di essere creditrice della Controparte_1 CP_2
germana per la somma di euro 78.124,66 oltre interessi e successive spese, in forza CP_1
del decreto ingiuntivo n. 571/23, emesso dal Tribunale di Trapani in data 23.11.23,
dichiarato definitivo con provvedimento del 04.04.24; asseriva che tale credito traeva origine da una scrittura privata del 14.10.2024 posto a fondamento del decreto ingiuntivo sopra indicato.
Affermava che la convenuta era titolare di una pensione di circa €.700,00; era, altresì
titolare dell'usufrutto dei seguenti beni immobili, fabbricato sito in Paceco nella Via
Marsala 115, con pertinente corte e terreno libero, censito al catasto Fabbricati del Comune
di Paceco al foglio 65, part. 34 e di un lotto di terreno esteso mq. 7770, distinto al NCT del medesimo Comune al f. 65 particelle. nn. 293,716 e 717; evidenziava che aveva provveduto a donare – donazione modale -, in data 09.05.2019, donazione registrata al n. 29830
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Repertorio e n. 12184 Raccolta in Notar Dott. Prof. , trascritta in data 15.05.19 Persona_1
presso l'Ufficio del Territorio di Trapani, al sig. , anch'esso convenuto, la nuda CP_2
proprietà dei predetti immobili.
Lamentava quindi, che la donazione era stata fatta in suo pregiudizio avendo donato la nuda proprietà ad un terzo al fine di spogliarsi dell'unico bene immobile che rappresentava la garanzia del proprio credito. Affermava che ricorrevano i presupposti, sia il pregiudizio in proprio danno che il consilium fraudis, in quanto pienamente consapevole di pregiudicare la restituzione del credito ed al chiaro fine di porsi in una situazione di totale incapienza onde precludere o, comunque, rendere estremamente difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito vantata da parte attrice.
Chiedeva pertanto, la revocatoria della donazione del 09.05.2019, sopra specificata.
Si costituiva che disconosceva la firma apposta nel documento di Controparte_1
riconoscimento del debito prodotto dalla parte attrice;
deduceva altresì che aveva agito in assoluta buona fede e senza alcun intento fraudolento nel compiere l'atto di donazione contestato, evidenziando che la donazione era stata effettuata come genuino atto di liberalità e riconoscenza nei confronti del sig. , senza alcun intento di CP_2
pregiudicare eventuali creditori, che il credito vantato dall'attrice era sorto solo successivamente alla donazione.
Affermava che non vi era alcuna prova di un consilium fraudis tra la sig.ra e Pt_1
il donatario e che era onere di parte attrice dimostrare l'eventuale intento fraudolento, la quale non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno di tali affermazioni. Chiedeva
quindi di prendere atto del disconoscimento della firma sul riconoscimento del debito e pertanto chiedeva il rigetto delle domande formulate.
Si costituiva anche il il quale evidenziava il legame che l'univa alla Sig.ra CP_2
che aveva origini profonde e risalenti nel tempo. Infatti, sia lui che la propria Pt_1
madre, si è sempre dedicato alla cura della Sig.ra la quale viveva da sola e non Pt_1
riceveva alcun supporto dai suoi familiari, inclusa la sorella, odierna attrice. Questo
rapporto di assistenza e cura ha rappresentato la base della fiducia che ha portato la Sig.ra a decidere di effettuare la donazione. Tale donazione è stata compiuta in piena Pt_1
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buona fede e senza alcuna consapevolezza di arrecare pregiudizio a terzi. Evidenzia
l'assenza dei presupposti per una dichiarazione di revocazione dell'atto di donazione in assenza del consilium fraudis;
nonché l'assenza della consapevolezza del debitore, CP_1
di arrecare pregiudizio alle ragioni della sorella attrice nel presente giudizio.
[...]
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
L'istruttoria si è svolta con l'ausilio del perito calligrafo, stante il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura prodotta da parte attrice (cfr. doc. 2 memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc), in seno al quale era pure menzionata la donazione oggetto della domanda di revocazione ordinaria. Depositata la consulenza la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc con termine per note ex art.127 ter cpc sino al 10.12.2025.
Si osserva nel merito che stante il formale disconoscimento della firma apposta sul documento “riconoscimento del debito” dalla convenuta , è stata disposta Controparte_1
una consulenza tecnica al fine di verificare la genuinità della firma apposta nel citato documento.
Il CTU nominato ha depositato un elaborato peritale puntuale e preciso ed esente da rilievi critici delle parti. Il Giudice in questa sede lo fa proprio condividendo il suo contenuto.
Il CTU, Dott.ssa ha così concluso: Persona_2
“In merito al quesito posto, ossia di verificare la genuinità e la riconducibilità alla signora
delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura del 14.10.23, la sottoscritta CTU Controparte_1
risponde che le firme contestate siglate V1 e V2 dicenti “ , sono riconducibili alla Controparte_1
medesima mano scrivente della signora che ha tracciato le firme di comparazione e Controparte_1
le firme presenti nel saggio grafico, pertanto sono autografe”.
Ritiene, pertanto, il giudice che la firma apposta alla scrittura del 14.10.2023 è della convenuta , la quale ha riconosciuto quindi il proprio debito nei confronti Controparte_1
dell'attrice Parte_1
Ciò posto occorre verificare se nel caso di specie ricorrono i presupposti della revocatoria ordinaria dell'atto di donazione del 09.05.2019, registrato al n. 29830 Repertorio
Tribunale di Trapani Sezione Civile
e n. 12184 Raccolta in Notar Dott. Prof. , trascritta in data 15.05.19 presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Trapani, in favore del sig. . CP_2
Come noto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è quell'azione con cui il creditore chiede che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che gli rechino pregiudizio laddove: il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al credito, che abbia agito dolosamente al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
nel caso di atto oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, se anteriore al credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Nel caso in oggetto, si tratta di un atto pubblico di donazione modale.
Questo è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario – - che non è però tenuto al suo adempimento oltre i limiti del CP_2
valore della cosa donata;
il donante per spirito di liberalità si spoglia di un bene in favore di un altro soggetto, quindi, si impoverisce al fine di comportare l'arricchimento del donatario. La donazione modale ha natura di atto gratuito e gesto di liberalità.
Nel caso di specie ci troviamo innanzi ad una richiesta di revocatoria ordinaria di una donazione posta in essere in epoca antecedente – maggio 2019 - al riconoscimento del debito avvenuto nell'ottobre del 2023.
Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si
è pronunciata con riguardo all'individuazione dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 C.c., nell'ipotesi in cui l'azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, affermando così il seguente principio di diritto:
”In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad
integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall'art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente
la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei
creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del
sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di
pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della
composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il
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terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito
futuro”.
Con tale arresto la suprema Corte si distanzia dall'orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale era sufficiente, ai fini dell'accertamento del consilium fraudis,
la prova della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore,
senza necessità di indagare l'intento specificatamente perseguito dal debitore attraverso il compimento dell'atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.
L'interpretazione fornita dall'orientamento giurisprudenziale minoritario comportava, infatti, una dilazione dei margini di operatività dell'azione revocatoria,
ponendosi in contrasto con la natura eccezionale (in quanto deroga al principio di cui all'art. 2740, c. 1 C.c.) che l'istituto ex art.2901 C.c. assume, nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi antecedenti al sorgere del credito.
Nel riconoscimento del debito del 14.10.2023 la convenuta Controparte_1
affermava di aver realizzato opere abusive nell'immobile di proprietà della sorella limitrofo al suo, senza il consenso della sorella e senza autorizzazioni degli enti di Parte_2
controllo; che era stata fatta una ATP per la quantificazione sia delle opere abusive che dei costi per la loro eliminazione. Dava altresì atto, circostanza questa che rileva nel caso di specie, che la sorella era diventata negli anni sempre più insistente nelle richieste di pagamento e “per evitare che potesse rivalersi sulle mie proprietà per ottenere il pagamento dei suoi
crediti…” decideva di donare al i propri beni. Quindi riconosceva il proprio CP_2
debito nei confronti dell'attrice pari a €.74.853,34 importo richiesto nel decreto ingiuntivo n.
571/23, emesso dal Tribunale di Trapani in data 23.11.23.
La già alla data della stipula della donazione a favore del Controparte_1 CP_2
aveva la consapevolezza che i propri debiti nei confronti dell'attrice, sarebbero comunque aumentati e stante l'insistenza delle richieste di pagamento della sorella si Parte_1
poneva consapevolmente in una situazione di totale o parziale impossidenza, rendendo difficile il recupero delle somme dovute, attraverso la donazione dell'unico bene immobile.
Giova ricordare che in tale ambito l'importante pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo
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priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante.
Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore”. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 27 maggio – 3
luglio 2018, n. 17336.
Manca nel caso di specie la prova richiesta da parte dei convenuti.
Infine, non necessita per l'attore nel caso di revocatoria di donazione provare la participatio fraudis del terzo, infatti secondo costante giurisprudenza “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito,
può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).
La domanda è quindi accolta e andrà dichiarata ex art.2901 cc inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto donazione della nuda proprietà del fabbricato sito Parte_1
in Paceco nella Via Marsala 1del 09.05.2019 (n. 29830 Repertorio e n. 12184 Raccolta in
Notar Dott. Prof. ) a favore di . Persona_1 Persona_3
Le spese di lite nonché quelle di CTU seguono la soccombenza e riconoscendo le quattro fasi del giudizio e in base al valore della causa, ai sensi del DM 55 del 2014,
vengono liquidate in euro 3.809,00 per onorari di difesa, e €. 518,00 per spese vive, oltre
IVA e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, ponendoli a carico dei convenuti in solido fra loro;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU così come liquidate con il provvedimento del 09.06.2025 pari a €.
1.981,80 oltre euro 229,74 per spese, oltre I.V.A. e contributi nella misura legalmente dovuta;
PQM
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Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di donazione della nuda Parte_1
proprietà del fabbricato sito in Paceco nella Via Marsala 1 del 09.05.2019 (n. 29830
Repertorio e n. 12184 Raccolta in Notar Dott. Prof. ) a favore di Persona_1 [...]
, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani di provvedere Per_3
alle trascrizioni di legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
condanna i convenuti in solido tra loro alle spese di lite liquidate in euro 3.809,00 per onorari di difesa, e €.€. 518,00 per spese vive, oltre IVA e Cpa rimborso forfettario nella misura del 15%;
pone le spese di ctu, come liquidate in atti, pari a pari a €. 1.981,80 oltre euro 229,74
per spese, oltre I.V.A. e contributi nella misura legalmente dovuta, a carico dei convenuti in solido fra loro.
Così deciso in Trapani, in data 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. RL Di Rosa
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