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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 943/2020 depositato il 19/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leporano - Via Motolese 2 74020 Leporano TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1564/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 17/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. commercialista Difensore_1, presso cui è domiciliato in Indirizzo_1 in virtù di delega in atti, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto il Comune di Leporano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 834/2103 del 15/10/2018 della complessiva somma di euro 2.587,00 per IMU dovuta nell'anno d'imposta 2013 in relazione a due terreni (in catasto al foglio di mappa n. 6, p.lla 112 con quota di possesso del 50% e allo stesso foglio di mappa, p.lla 345 con quota di possesso del 100%) divenuti aree fabbricabili perché ricadenti in zona C/1 “edilizia di espansione del centro abitato”, avendone effettuato un versamento insufficiente, determinato sul valore del reddito dominicale.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. IV, con sentenza n. 1564 del 14.10.2019, depositata il 17.10. 2019, così decideva: “... rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
La sig.ra Ricorrente_1 come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con appello e istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, ritualmente notificato al Comune di Leporano il dì 11.3.2020 e depositato in pari data, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. IV, n. 1564 del
14.10.2019, depositata il 17.10. 2019, per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. infondatezza delle richieste rispetto ai criteri di applicazione dell'IMU ed alla determinazione delle tariffe
(per la mancanza dei criteri di identificazione della base imponibile e dei criteri di proporzionalità delle tariffe medesime). Sentenze anni precedenti.
Ripropone, inoltre, i motivi di primo grado riferiti:
a) esenzioni coltivatori diretti e imprenditori agricoli ai fini IMU;
b) le aree edificabili utilizzate da un imprenditore agricolo;
c) Risoluzione MEF n. 1DF emanata in data 28/02/2018.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 834 per IMU 2013 e condanna del Comune di Leporano al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese sostenute per il contributo unificato.
Il Comune di Leporano, in persona del Responsabile dell'Ufficio Tributi pro tempore incaricato della rappresentanza e difesa dell'Ente, si costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.12.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Conclude per il rigetto dell'appello, per la conferma della validità dell'avviso di accertamento IMU/2013 e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese tutte di giudizio quantificate in €. 300,00.
L'appellante in data 8.1.2026 ha depositato memorie unitamente alla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sez. 28 di Taranto, n. 3097/2024, ad oggetto lo stesso tributo IMU per l'annualità 2012, con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento n. 268/2012. La Corte, all'udienza odierna, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
Evidenzia che le aree sottoposte ad accertamento IMU 2013 come ampiamente documentato, sono aree edificabili utilizzate dalla contribuente in qualità di imprenditrice agricola con PARTITA IVA P.IVA_1 dal 1982 per l'attività di “coltore viticole e aziende vinicole” e di tale status con richiesta di esonero dal pagamento del tributo è stato informato il Comune in data 26/11/2012 e, successivamente, in data 25.07.2017 con dichiarazione ICI, contrariamente a quanto statuito con la sentenza impugnata ove riportato: “... non risulta abbia mai comunicato al Comune di Leporano, prima dell'anno 2013, tale sua qualifica”.
Rappresenta il Comune appellato che la ricorrente, nonostante avesse ricevuto in data 02.10.2008 la comunicazione di attribuzione della natura di area fabbricabile dei terreni agricoli posseduti, non ha presentato alcuna dichiarazione, peraltro obbligatoria, per comunicare che i terreni agricoli da lei posseduti e interessati dal piano regolatore erano direttamente condotti ed utilizzati per l'attività agricola e che avendo la qualifica di coltivatrice diretta, avrebbe potuto usufruire di eventuali agevolazioni ai fini ICI-IMU.
Rappresenta ancora il Comune che dall'anagrafe tributaria -SIATEL- risulta che la ricorrente è titolare di redditi da lavoro dipendente da pensione, pertanto, anche se la ricorrente versa ancora i contributi previdenziali, che sono volontari e non obbligatori, non può accedere alle agevolazioni IMU previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che possiedono aree fabbricabili. Inoltre, l'area fabbricabile di cui particella fg. 6 particella ex 345 risulta incolta e dall'anno 2010 insiste un'antenna ponte-radio della Società_1
.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni effetto di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola, impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi;
infatti, l'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (Cass. 18083/2023;Cass. n. 20563/2024; Cass. n.
14911/2025; Cass. 28421.2025).
Per la fattispecie la Corte, come documentato in atti, ha accertato che l'appellata è titolare di partita IVA n.
00556760734 con codice di attività 012100 “Coltivazione di uva” come si rileva dalla dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2013 in atti ed è coltivatrice diretta, pensionata, continuando a versare i contributi previdenziali (come anche confermato dal Comune a pag. 3 delle controdeduzioni al ricorso in primo grado).
Ne consegue che sul punto il motivo è fondato. Quanto alla circostanza evidenziata dal Comune che l'area fabbricabile di cui particella fg. 6 particella ex
345 risulta incolta e dall'anno 2010 insiste un'antenna ponte-radio della Società_1, l'eccezione è inammissibile per difetto di prova documentale avendo il Comune solo affermato ma non documentato quanto sostenuto.
Quanto poi alla mancata presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione dal tributo, come eccepito dal Comune, la Corte ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione IMU non faccia venir meno il diritto all'esenzione, attesa la sua funzione informativa e non costitutiva del beneficio.
Il diritto all'esenzione nasce dal fatto di essere una coltivatrice diretta, anche se pensionata e regolarmente iscritta alla previdenza agricola.
Infatti, in materia di agevolazioni IMU, prevale il dato sostanziale (iscrizione INPS) sull'adempimento formale della dichiarazione, l'omissione della quale comporta esclusivamente, in assenza di una sanzione specifica di decadenza, l'applicazione della sola sanzione amministrativa prevista.
In altri termini, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va accolto con riforma della sentenza impugnata.
L'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato è assorbita dalla decisione di merito, stante il lungo tempo trascorso dalla sua proposizione (Cass. n. 8510/2010; Cass. n. 1312/2018; Cass. n. 37484/2021;
Cass. n. 32904/2024;Cass. 4907/2025; Cass. n. 1149/2025; Cass. 2025, n. 33947).
Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto lo accoglie e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento IMU n. 834/2013 del 15/10/2018. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 943/2020 depositato il 19/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leporano - Via Motolese 2 74020 Leporano TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1564/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 17/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. commercialista Difensore_1, presso cui è domiciliato in Indirizzo_1 in virtù di delega in atti, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto il Comune di Leporano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 834/2103 del 15/10/2018 della complessiva somma di euro 2.587,00 per IMU dovuta nell'anno d'imposta 2013 in relazione a due terreni (in catasto al foglio di mappa n. 6, p.lla 112 con quota di possesso del 50% e allo stesso foglio di mappa, p.lla 345 con quota di possesso del 100%) divenuti aree fabbricabili perché ricadenti in zona C/1 “edilizia di espansione del centro abitato”, avendone effettuato un versamento insufficiente, determinato sul valore del reddito dominicale.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. IV, con sentenza n. 1564 del 14.10.2019, depositata il 17.10. 2019, così decideva: “... rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”.
La sig.ra Ricorrente_1 come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, con appello e istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, ritualmente notificato al Comune di Leporano il dì 11.3.2020 e depositato in pari data, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. IV, n. 1564 del
14.10.2019, depositata il 17.10. 2019, per i seguenti motivi:
1. nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. infondatezza delle richieste rispetto ai criteri di applicazione dell'IMU ed alla determinazione delle tariffe
(per la mancanza dei criteri di identificazione della base imponibile e dei criteri di proporzionalità delle tariffe medesime). Sentenze anni precedenti.
Ripropone, inoltre, i motivi di primo grado riferiti:
a) esenzioni coltivatori diretti e imprenditori agricoli ai fini IMU;
b) le aree edificabili utilizzate da un imprenditore agricolo;
c) Risoluzione MEF n. 1DF emanata in data 28/02/2018.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 834 per IMU 2013 e condanna del Comune di Leporano al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese sostenute per il contributo unificato.
Il Comune di Leporano, in persona del Responsabile dell'Ufficio Tributi pro tempore incaricato della rappresentanza e difesa dell'Ente, si costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.12.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Conclude per il rigetto dell'appello, per la conferma della validità dell'avviso di accertamento IMU/2013 e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese tutte di giudizio quantificate in €. 300,00.
L'appellante in data 8.1.2026 ha depositato memorie unitamente alla sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia, Sez. 28 di Taranto, n. 3097/2024, ad oggetto lo stesso tributo IMU per l'annualità 2012, con la quale è stato annullato l'avviso di accertamento n. 268/2012. La Corte, all'udienza odierna, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo commesso dai Giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza.
Evidenzia che le aree sottoposte ad accertamento IMU 2013 come ampiamente documentato, sono aree edificabili utilizzate dalla contribuente in qualità di imprenditrice agricola con PARTITA IVA P.IVA_1 dal 1982 per l'attività di “coltore viticole e aziende vinicole” e di tale status con richiesta di esonero dal pagamento del tributo è stato informato il Comune in data 26/11/2012 e, successivamente, in data 25.07.2017 con dichiarazione ICI, contrariamente a quanto statuito con la sentenza impugnata ove riportato: “... non risulta abbia mai comunicato al Comune di Leporano, prima dell'anno 2013, tale sua qualifica”.
Rappresenta il Comune appellato che la ricorrente, nonostante avesse ricevuto in data 02.10.2008 la comunicazione di attribuzione della natura di area fabbricabile dei terreni agricoli posseduti, non ha presentato alcuna dichiarazione, peraltro obbligatoria, per comunicare che i terreni agricoli da lei posseduti e interessati dal piano regolatore erano direttamente condotti ed utilizzati per l'attività agricola e che avendo la qualifica di coltivatrice diretta, avrebbe potuto usufruire di eventuali agevolazioni ai fini ICI-IMU.
Rappresenta ancora il Comune che dall'anagrafe tributaria -SIATEL- risulta che la ricorrente è titolare di redditi da lavoro dipendente da pensione, pertanto, anche se la ricorrente versa ancora i contributi previdenziali, che sono volontari e non obbligatori, non può accedere alle agevolazioni IMU previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che possiedono aree fabbricabili. Inoltre, l'area fabbricabile di cui particella fg. 6 particella ex 345 risulta incolta e dall'anno 2010 insiste un'antenna ponte-radio della Società_1
.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni effetto di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola, impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi;
infatti, l'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (Cass. 18083/2023;Cass. n. 20563/2024; Cass. n.
14911/2025; Cass. 28421.2025).
Per la fattispecie la Corte, come documentato in atti, ha accertato che l'appellata è titolare di partita IVA n.
00556760734 con codice di attività 012100 “Coltivazione di uva” come si rileva dalla dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2013 in atti ed è coltivatrice diretta, pensionata, continuando a versare i contributi previdenziali (come anche confermato dal Comune a pag. 3 delle controdeduzioni al ricorso in primo grado).
Ne consegue che sul punto il motivo è fondato. Quanto alla circostanza evidenziata dal Comune che l'area fabbricabile di cui particella fg. 6 particella ex
345 risulta incolta e dall'anno 2010 insiste un'antenna ponte-radio della Società_1, l'eccezione è inammissibile per difetto di prova documentale avendo il Comune solo affermato ma non documentato quanto sostenuto.
Quanto poi alla mancata presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione dal tributo, come eccepito dal Comune, la Corte ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione IMU non faccia venir meno il diritto all'esenzione, attesa la sua funzione informativa e non costitutiva del beneficio.
Il diritto all'esenzione nasce dal fatto di essere una coltivatrice diretta, anche se pensionata e regolarmente iscritta alla previdenza agricola.
Infatti, in materia di agevolazioni IMU, prevale il dato sostanziale (iscrizione INPS) sull'adempimento formale della dichiarazione, l'omissione della quale comporta esclusivamente, in assenza di una sanzione specifica di decadenza, l'applicazione della sola sanzione amministrativa prevista.
In altri termini, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 è fondato e va accolto con riforma della sentenza impugnata.
L'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato è assorbita dalla decisione di merito, stante il lungo tempo trascorso dalla sua proposizione (Cass. n. 8510/2010; Cass. n. 1312/2018; Cass. n. 37484/2021;
Cass. n. 32904/2024;Cass. 4907/2025; Cass. n. 1149/2025; Cass. 2025, n. 33947).
Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto lo accoglie e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento IMU n. 834/2013 del 15/10/2018. Spese compensate.