Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/05/2026, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13731 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 17544 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. V stralcio, del 27 settembre 11 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. NR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si chiede l’esecuzione della sentenza n. 17544 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. V stralcio, del 27 settembre 11 ottobre 2024, con cui è stato disposto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2017, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 23 giugno 2016;
Considerato che, a seguito di rinnovata istruttoria disposta in esecuzione della suddetta sentenza, l’Amministrazione si è rideterminata in modo sfavorevole sulla domanda di cittadinanza del ricorrente, nuovamente rigettata con provvedimento in data 20 marzo 2026;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., non potendo parte ricorrente conseguire alcuna utilità, neppure strumentale, dall’accoglimento del ricorso, spostandosi l’interesse a ricorrere sul nuovo provvedimento negativo i cui termini di impugnazione non sono ancora scaduti;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ricorrendone giusti motivi alla luce della sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
NR TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NR TE | FL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.