Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3467
TAR
Decreto presidenziale 27 aprile 2026
>
TAR
Sentenza 28 aprile 2026
>
CS
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
>
CS
Decreto cautelare 2 maggio 2026
>
CS
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Potere della commissione elettorale di escludere candidati per incandidabilità

    La Corte ha ritenuto che la commissione elettorale abbia il potere-dovere di verificare la sussistenza di cause di incandidabilità, inclusa quella prevista dall'art. 56, comma 1, del Tuel, in quanto la norma impone un controllo sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, che deve attestare l'assenza di cause ostative.

  • Rigettato
    Erronea ricostruzione in fatto e diritto della tardività delle dimissioni

    La Corte ha accertato la successione cronologica degli eventi, evidenziando che le dimissioni sono state trasmesse via PEC dopo la presentazione della lista e l'accettazione della candidatura, rendendo la causa di incandidabilità insanabile. L'appellante si è erroneamente focalizzato sulla fattispecie dell'ineleggibilità, che è distinta dall'incandidabilità.

  • Rigettato
    Introduzione di motivazioni di esclusione non contenute nel verbale della commissione elettorale

    La Corte ha chiarito che il TAR ha confermato la stessa ragione di incandidabilità (essere consigliere comunale in carica) ma sulla base di un presupposto fattuale ulteriore (tardività delle dimissioni) introdotto in giudizio dal controinteressato, senza che ciò costituisca una modifica radicale della motivazione originaria. La giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale è estesa al merito.

  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali e di ragionevolezza riguardo alla validità delle dimissioni via PEC

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato consideri vincolanti le forme richieste dall'art. 38, comma 8, del Tuel per la presentazione delle dimissioni, e che nel caso specifico la comunicazione PEC non fosse sottoscritta. Inoltre, l'art. 38, comma 8, del TUEL è norma speciale prevalente.

  • Rigettato
    Violazione del principio di equiparazione tra presentazione telematica e personale delle dimissioni

    La Corte ha ribadito che l'art. 38, comma 8, del TUEL è norma speciale prevalente e che la comunicazione PEC in questione non era sottoscritta, rendendo infondato il motivo.

  • Rigettato
    Incompetenza del TAR ad ampliare l'esclusione del candidato

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato, ribadendo l'estensione al merito della giurisdizione amministrativa sugli atti in materia elettorale, che rende irrilevante la qualificazione della memoria difensiva come ricorso incidentale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3467
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3467
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo