Decreto presidenziale 27 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Decreto cautelare 2 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03467/2026REG.PROV.COLL.
N. 03574/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3574 del 2026, proposto da
NT De CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Vincenzo Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Amalfi, Sub Commissione Elettorale Amalfi, non costituiti in giudizio;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LU MA, non costituita in giudizio;
VA IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 786/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VA IT e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Salerno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il Cons. PP LUna CA e uditi per le parti gli avvocati, Avvocato dello Stato Edoardo Morena, Lorenzo Lentini, Italo Rocco e Vincenzo Rispoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., dal dott. NT De CA contro il Comune di Amalfi, l’U.T.G. - Prefettura di Salerno e la III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi, nonché nei confronti del controinteressato VA IT, candidato consigliere comunale della lista n. 1 “Forza Maiori Sempre Con NT ON e degli altri controinteressati indicati in ricorso, per l’annullamento del verbale n. 96/2026 del 26 aprile 2026 della III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'ammissione alla candidatura per la carica di consigliere comunale di Maiori alle elezioni del 24-25 maggio 2026 e alla riammissione del ricorrente nella lista n. 2 "Uniti Per Maiori" con inserimento tra i candidati alla carica di consigliere comunale.
1.1. Va premesso che la III Sottocommissione Elettorale Circondariale di Amalfi col verbale n. 96/2026 del 26 aprile 2026, ha ricusato la candidatura del ricorrente sulla base della seguente motivazione: le dimissioni trasmesse a mezzo PEC " non sembrerebbero integrare i requisiti indicati all'art. 38, comma 8, del T.U.EE.LL. " e pertanto " non possono considerarsi produttive di effetti ", con la conseguenza che l'appellante, permanendo nella carica di consigliere comunale di Amalfi, non si sarebbe potuto candidare in altro comune ai sensi dell'art. 56 Tuel.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto che quest’ultima norma - laddove al primo comma dispone che " i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale " - prevede espressamente una causa di incandidabilità, piuttosto che di ineleggibilità, in tal modo attribuendo alle sottocommissioni elettorali circondariali, “implicitamente”, il potere di escludere dalle liste i candidati che risultano, al momento della presentazione della candidatura, già titolari della stessa carica elettiva in altro ente territoriale.
Ha perciò respinto il ricorso per motivi aggiunti, con cui si contestava, in radice, il suddetto potere di esclusione.
1.2.1. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che, nel caso concreto, la tardività dell’inoltro della pec di dimissioni rispetto al momento della presentazione della candidatura “ ha determinato la incandidabilità del ricorrente, dovendo l’Organo statale elettorale verificare l’assenza delle cause di incandidabilità al momento della presentazione delle candidature, essendo irrilevanti i fatti successivi alla presentazione delle candidature stesse ”.
1.3. Respinti perciò ricorso e motivi aggiunti, le spese processuali sono state compensate “ per la particolarità della vicenda ”.
2. Il dott. NT De CA ha proposto appello con sei motivi.
Fissata l’udienza pubblica straordinaria del 4 maggio 2026, si sono costituiti l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Salerno e il controinteressato VA IT.
Quest’ultimo ha proposto appello incidentale.
2.1. All’udienza predetta la causa è stata discussa e assegnata a sentenza.
3. Col primo motivo ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 Cost., 56, 60, 65 e 69 Tuel, art. 30 e ss. d.p.r. 570/1960 — difetto assoluto di potere — incompetenza — violazione del principio di tipicità delle cause di ricusazione — eccesso di potere per travisamento della natura giuridica dell’ineleggibilità — violazione del principio del favor partecipationis), l’appellante sostiene la violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dato che la norma conferirebbe alla commissione elettorale i compiti tassativamente indicati nelle lettere da a) ad e-bis) della disposizione, da cui si evincerebbe che l’unica fattispecie di incandidabilità che consentirebbe alla commissione di escludere un candidato sarebbe quella prevista dall’art. 15, comma 1, della legge n. 55/90 (peraltro oramai abrogato), ovvero in caso di condanne penali, di sottoposizione a procedimenti penali e di misure di prevenzione.
3.1. Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, evidenziato che, nel prosieguo dell’illustrazione, l’appellante richiama il d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. Legge Severino) e gli articoli 60, 65, 69 e 70 del Tuel.
Orbene – in disparte il profilo di inammissibilità sostenuto con la memoria del controinteressato – tali richiami non consentono di superare la decisione gravata laddove si fonda sulla norma -la cui violazione non risulta appunto specificamente censurata dall’appellante- dell’art. 56 “Requisiti della candidatura”, il cui comma primo -sopra testualmente riprodotto- prevede una causa di incandidabilità, non di ineleggibilità.
3.1.1. Trattandosi di preclusione alla candidatura, il potere di ricusazione della stessa in capo alla Commissione elettorale discende allora dalla ratio dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, esplicitata tra l’altro dalla previsione della lettera c), ovvero, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, dalla ratio dell’art. 30, lett. c), del d.P.R. n.570 del 1960 (norma pressoché coincidente con l’altra, per la parte rilevante ai fini della decisione).
Le disposizioni in esame impongono alla Commissione elettorale un controllo sulla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascuno dei candidati iscritti nella singola lista (disponendo che venga eliminato il nome dei candidati per i quali “ manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione […] ” della candidatura), da ritenersi esteso a tutte le ipotesi di incandidabilità, per come si evince dal fatto che il candidato deve attestare nella detta dichiarazione di accettazione la mancanza di cause di incandidabilità.
La Commissione elettorale ha quindi il potere-dovere di verificare la sussistenza o meno di ipotesi di incandidabilità, ivi compresa quella di cui all’art. 56, comma 1, del Tuel, norma espressamente richiamata dalla III Sottocommissione elettorale di Amalfi nel provvedimento impugnato.
3.2. La deduzione di carenza di potere di cui al ricorso per motivi aggiunti, già respinto dal T.a.r., è infondata.
3.3. Il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 Cost., 56, 60, 65 e 69 Tuel, art. 30 e ss. d.p.r. 570/1960, — difetto assoluto di potere — incompetenza — violazione del principio di tipicità delle cause di ricusazione — eccesso di potere per travisamento della natura giuridica dell’ineleggibilità — violazione del principio del favor partecipationis), l’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe operato un’erronea ricostruzione in fatto e in diritto ed invertito il ragionamento logico.
L’assunto di fondo della censura dell’appellante consiste nell’affermazione che il dott. De CA “ ha comunque rimosso la sua condizione di ineleggibilità con le dimissioni presentate via pec nel giorno ultimo previsto dalla norma ”.
La sentenza sarebbe carente di motivazione, oltre che di istruttoria, sul presupposto fattuale assunto a base della decisione, in quanto non spiegherebbe perché il momento di verifica della rimozione della “presunta causa di incandidabilità” si attesti all’orario di presentazione della lista (11.15) e non già al momento della verifica delle dimissioni da parte della commissione elettorale.
4.1. Il motivo è infondato.
La successione cronologica degli avvenimenti non è contestata e va riassunta come segue: in data 24 aprile 2026, l’appellante ha firmato la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale per il Comune di Maiori per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, dichiarando al contempo la insussistenza di cause di incandidabilità e, in particolare, dichiarando di non essere consigliere in carica di altro Comune; il giorno successivo, 25 aprile 2026, alle ore 11:15, è stata presentata al segretario comunale del Comune di Maiori la lista (contrassegnata con il numero 2) all’interno della quale il dott. De CA aveva accettato la propria candidatura a consigliere; il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato alle ore 12 del 25 aprile 2026 ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 570/1960; successivamente, alle ore 12:31 del 25 aprile 2026, l’appellante ha trasmesso via pec al Comune di Amalfi nota contenente le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Comune di Amalfi, priva di sottoscrizione; infine, in data 26 aprile 2026, la III Sottocommissione elettorale circondariale di Amalfi si è riunita per gli adempimenti relativi all’approvazione delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Maiori e, avendo accertato – come da comunicazione del segretario comunale del Comune di Amalfi prot. n. 7996 del 26 aprile 2026 – che il dott. De CA rivestiva la carica di consigliere del Comune di Amalfi, ha deciso, come da verbale n. 96 del 26 aprile 2026, di ricusare dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il ricorrente.
4.1.1. L’argomentare dell’appellante riferito alla fattispecie dell’ineleggibilità -oltre che svincolato dalla ratio decidendi della sentenza, tanto da poter costituire ragione di inammissibilità del motivo- è contrario alla ridetta previsione dell’art. 56 Tuel.
La norma disciplina la categoria giuridica dell’incandidabilità, da tenersi del tutto distinta sia dalle fattispecie di incompatibilità che da quelle dell’ineleggibilità. Come si legge nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8545/2010 - richiamata nella memoria dell’Avvocatura generale dello Stato - “ L'incandidabilità, vale a dire l'assenza dei requisiti della candidatura prevista dall'art. 56, rappresenta una particolarissima causa d'ineleggibilità (Corte Cost. nn. 407/92, 141/1996) e si riferisce alla mancanza dei requisiti necessari per l'accesso alla carica elettiva, che comporta "inidoneità funzionale assoluta all'elezione", senza possibilità di rimozione. La categoria presidia anch'essa la libera competizione elettorale, e, sebbene il testo normativo non stabilisca espressa sanzione, se ricorre ne consegue la nullità -insanabile- della stessa irregolare elezione, la cui legittimità deve essere assoluta. La funzione della norma nel sistema giustifica siffatta radicale sanzione, perché siamo in presenza di una incapacità elettorale che incide sulla legittimazione al diritto di elettorato passivo, in quanto genera l'impossibilità di adire prima ancora della carica, la stessa possibilità di candidarsi ad essa. ” (Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/04/2010, n. 8545).
4.1.2. La distinzione tra cause di incandidabilità, da un lato, e cause di ineleggibilità e di incompatibilità, dall’altro, è nel sistema della normativa di riferimento, essendo le prime disciplinate dall’art. 56 (intitolato “Requisiti della candidatura”) e le seconde dall’art. 60 (intitolato “Ineleggibilità”) ed essendo le norme appunto riferite a due distinti momenti delle operazioni elettorali, la prima, a quello della candidatura, e la seconda a quello delle elezioni, di modo che la prima disposizione opera ex ante precludendo la candidatura, la seconda ex post comportando la decadenza del candidato ineleggibile, una volta che sia stato eletto.
4.2. Ne consegue che, mentre la causa di ineleggibilità può essere rimossa in un tempo definito dal legislatore (nel caso di specie “ non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature ”, arg. ex art. 60, comma 3), la causa di incandidabilità va rimossa prima dell’accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista nella quale risulta inserito il candidato della cui incandidabilità si tratta. Qualora invece la rimozione della causa di incandidabilità avvenga dopo la presentazione della lista, la stessa non impedisce la ricusazione del candidato, anche se sopraggiunta prima del termine ultimo di presentazione delle candidature o nello stesso giorno di scadenza di presentazione delle candidature.
4.2. Essendo questa la palese, e palesata, ratio decidendi della sentenza gravata, non sussistono i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, denunciati col secondo motivo.
4.2.1. Giova precisare che il presupposto fattuale accertato in sentenza -riferito cioè all’orario di trasmissione della pec di dimissioni (12.31 del 25 aprile 2026) rispetto all’orario di presentazione della lista (11.15 del 25 aprile 2026), senza attribuire alcuna rilevanza al giorno di scadenza del termine di presentazione delle liste- è del tutto coerente con la ricostruzione in diritto sopra detta, per la quale appunto rileva la mera successione cronologica “ rimozione dell’incandidabilità-accettazione della candidatura e presentazione della lista ”, non il fatto -su cui insiste l’appellante- che la rimozione della causa dell’incandidabilità (con le dimissioni da consigliere comunale) sarebbe intervenuta nello stesso giorno fissato per la presentazione delle candidature (25 aprile 2026).
4.3. Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
5. Col terzo motivo ( Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 cost., 56, 60, 65 e 69 tuel, art. 30 e ss. d.p.r. 570/1960, — difetto assoluto di potere — incompetenza — violazione del principio di tipicità delle cause di ricusazione — eccesso di potere per travisamento della natura giuridica dell’ineleggibilità — violazione del principio del favor partecipationis), l’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe introdotto delle motivazioni di esclusione non contenute nel verbale della commissione elettorale impugnato, per di più in “palese violazione” dell’art. 60 del TUEL. L’assunto di fondo dell’appellante -esplicitato nella parte in fatto del ricorso in appello- è che il T.a.r. avrebbe respinto il ricorso e motivi aggiunti, fondando il rigetto su una motivazione “radicalmente” diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato; in particolare, sostituendo la motivazione del provvedimento di esclusione -basata sull’irritualità delle dimissioni trasmesse a mezzo pec al Comune di Amalfi- con altra motivazione -la tardività della trasmissione a mezzo pec- introdotta per la prima volta in giudizio con la memoria di costituzione del controinteressato IT in vista dell’udienza fissata per il 28 aprile 2026, alla quale il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di replicare perché la memoria è stata depositata in tale ultima data e il Tribunale ha deciso con sentenza contestuale.
Il motivo è infondato.
5.1. Richiamato quanto sopra a proposito dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 60 del Tuel, si osserva, in merito alla ragione della decisione del T.a.r., in primo luogo, che lo stesso verbale n. 96 del 26 aprile 2026 richiama l’art. 56, comma 1, del Tuel. Pertanto, la Sottocommissione competente ha individuato la causa di incandidabilità operante nel caso di specie, cioè la contemporanea titolarità, da parte del candidato, della carica di consigliere comunale di altro comune, non fatta oggetto di dimissioni.
Il tratto differenziale si basa sulla differente valutazione delle dimissioni da consigliere comunale di Amalfi inoltrate da parte del dott. De CA, dato che la Sottocommissione elettorale si è soffermata su profili di validità o efficacia delle dimissioni, in ragione della modalità di comunicazione prescelta -la p.e.c. in luogo della presentazione personale o a mezzo delegato ai sensi dell’art. 38, comma 8, del Tuel-, mentre il T.a.r. ha ritenuto assorbente il profilo della tardività della trasmissione della pec di dimissioni, senza indagarne la compatibilità con la norma del Tuel appena detta.
Quindi non vi alcuna “radicale” modifica della ragione di incandidabilità ritenuta dal T.a.r. rispetto a quella individuata dalla Sottocommissione, quanto piuttosto la conferma della medesima ragione di incandidabilità - essere il candidato consigliere comunale in carica – sia pure sulla base di un presupposto fattuale, ulteriore, ma non incompatibile, con quello rilevato dalla Sottocommissione.
5.2. Dato ciò, va considerato che il profilo della tardività delle dimissioni è stato introdotto nel giudizio dal controinteressato, senza che fosse necessario a tale fine che lo stesso impugnasse il giudizio della Sottocommissione elettorale con ricorso incidentale.
Infatti, in aggiunta al fatto che la giurisdizione sugli atti e sulle operazioni in materia elettorale è da intendersi estesa al merito ai sensi dell’art. 134, lett. b), c.p.a. – dato che, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, la previsione non è limitata ai ricorsi di cui all’art. 130 c.p.a. (all’opposto, contemplando, non solo le operazioni, ma anche gli “ atti …in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa ”, è da reputarsi estesa anche agli “ atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali ” oggetto della tutela anticipata dell’art. 129 c.p.a.) – va sottolineato che, come detto sopra, il T.a.r. non ha affermato una causa di incandidabilità diversa da quella ritenuta dalla Sottocommissione, ma ha confermato quest’ultima sulla base di un dato di fatto introdotto in giudizio, ed offerto comunque alla replica del ricorrente, sia pure nei tempi ristretti che connotano la tutela anticipata ex art. 129 c.p.a.
5.3. Il terzo motivo di appello va quindi respinto.
6. I motivi quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, perché accomunati da evidenti ragioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e comunque connessi.
6.1. Col quarto motivo ( Nel merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost. – violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del principio del favor partecipationis – eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ), l’appellante -dopo essersi soffermato sulla rilevanza, anche costituzionale, del diritto di elettorato passivo e sull’interpretazione “ rigorosamente restrittiva delle cause di ineleggibilità ”, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, nonché sui principi di proporzionalità e di prevalenza della sostanza sulla forma, nella giurisprudenza costituzionale sul tema (in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 46/1969)- ne fa applicazione al caso concreto, al fine di sostenere che l’interpretazione “rigoristica” dell’art. 38, comma 8, Tuel, adottata dal provvedimento impugnato -che, ad avviso dell’appellante, “ nega validità di dimissioni presentate tramite PEC con protocollazione in pari data quando l’ufficio protocollo è chiuso nel giorno di scadenza del termine perentorio ” – presenterebbe profili di illegittimità costituzionale.
Siffatti asseriti profili di contrarietà alla Costituzione sono illustrati alle lettere da a) a g) di cui al punto 1.5 del motivo.
L’appellante poi sostiene, al punto 1.6, che il requisito dell’immediatezza delle dimissioni, richiesto dall’art. 38, comma 8, Tuel sarebbe garantito nel caso di specie dalla protocollazione in pari data della PEC e, al punto 1.7, che vi sarebbe equivalenza funzionale tra presentazione fisica e Pec con protocollazione contestuale.
Invocato al punto 1.8 il principio del favor partecipationis , si sostiene al punto 1.9 la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato col ricorso principale.
6.1.1. Col quinto motivo ( Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 8, Tuel – violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 65 c.a.d. (d.lgs. 82/2005) – violazione e falsa applicazione dell'art. 18-bis l. 241/1990 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti ), l’appellante censura il provvedimento impugnato col ricorso principale per la violazione del principio generale -desumibile dalle norme richiamate in rubrica- per cui la presentazione telematica certificata equivale alla presentazione personale da parte del suo autore quando garantisce la certezza della provenienza, del contenuto e della data.
6.2. Entrambi i motivi sono carenti di interesse, a seguito del rigetto dei primi tre motivi.
6.3. Essi sono comunque infondati, considerato:
- quanto al quarto motivo, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato considera vincolate le forme richieste dall’art. 38, comma 8, del Tuel per la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale (cfr., in tale senso, da ultimo Cons. Stato, III, 8 aprile 2025, n. 2985, ed anche Cons. Stato, III, n. 9913/2022); per di più, nel caso di specie la comunicazione di dimissioni trasmessa a mezzo pec al protocollo del Comune di Amalfi si assume provenire dal dott. De CA, ma non risulta sottoscritta né analogicamente né con firma digitale;
- quanto al quinto motivo, che la norma dell’art. 38, comma 8, del TUEL è norma speciale, prevalente sulle altre richiamate da parte appellante.
Va precisato che le statuizioni che precedono non sono contrarie ad alcuna affermazione idonea al giudicato contenuta nella sentenza di primo grado, dato che l’inciso riferito alla possibile validità della pec è meramente ipotetico ed evidentemente inserito ad abundantiam .
6.4. I motivi quarto e quinto vanno comunque respinti.
7. Col sesto motivo ( Violazione dell’art. 42 cpa. Violazione art. 112 c.p.c. ) l’appellante sostiene che, non avendo il controinteressato IT presentato un atto idoneo a valere come ricorso incidentale, il T.a.r. non avrebbe avuto alcun potere di “ampliare l’esclusione del dott. De CA” con motivazioni estranee al verbale impugnato, atteso che il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 134 c.p.a. avrebbe giurisdizione estesa al merito esclusivamente per le operazioni elettorali successive alla consultazione.
7.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato per le ragioni già esposte a proposito dell’estensione al merito della giurisdizione amministrativa sugli atti in materia elettorale, che rendono irrilevante la qualificazione in termini di ricorso incidentale della memoria difensiva depositata dal controinteressato in primo grado e condivisibile la decisione del T.a.r. sulla tardività delle dimissioni inoltrate dal dott. De CA dalla carica di consigliere comunale di Amalfi.
8. L’appello principale va respinto.
8.1. L’appello incidentale -proposto avverso la decisione di primo grado “ nella parte in cui ammette, seppure in forma ipotetica, la validità delle dimissioni a mezzo pec ”- va ritenuto improcedibile per carenza di interesse per il rigetto dell’appello principale, col definitivo assorbimento delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’appellante principale.
9. L’appellante principale, dott. NT De CA, va condannato al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano come da dispositivo in favore delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante principale, dott. NT De CA, al pagamento delle spese del grado, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI CO LO, Presidente
PP LUna CA, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| PP LUna CA | LO NI CO LO |
IL SEGRETARIO