Sentenza 9 gennaio 2025
Massime • 2
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, debbono essere valutati, per effetto della successione di leggi penali nel tempo determinato dall'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, il profilo e il grado di colpa del soggetto agente, oltre alla fonte della regola cautelare, posto che la norma indicata ha introdotto una causa di non punibilità riservata al solo comportamento connotato da imperizia, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali, diversamente dal disposto dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva escluso la penale responsabilità nel caso di colpa lieve, ove fossero state osservate le linee-guida e le buone prassi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere AT MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso rilevando la carenza di motivazione ELla statuizione impugnata e chiedendo l'annullamento senza rinvio sulle statuizioni civili E' presente l'Avvocato CATALDO MASSIMILIANO EL foro di TIVOLI difensore di SC AB MA il quale espone ed argomenta le ragioni poste alla base EL ricorso e ne chiede l'accoglimento chiedendo altresì l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata con la revoca ELle statuizioni civili E' presente l'Avvocato TESTA ANGELO EL foro di FROSINONE UNENS E UI FALUNDU PA il quale evidenzia i motivi EL ricorso e chiede annullamento senza rinvio ELla sentenza oggetto EL gravame perché il fatto non sussiste E' presente l'Avvocato PRIORESCHI MAURILIO EL foro di ROMA difensore di BA PE il quale evidenzia le proprie ragioni e ne chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 07/01/2020 dal Tribunale di Tivoli nei confronti di PE RA, AN IA TI, LA LO e BI MO TT, imputati per il reato previsto dall'art.589 cod.pen., commesso in danno di GR RI;
la Corte ha difatti dichiarato non doversi procedere nei confronti ELla LO, EL RA e ELlo TA in ordine al reato ascritto, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, contestualmente assolvendo la TI per non avere commesso il fatto e confermando (tranne che nei riguardi di quest'ultima imputata) le statuizioni civili emesse dal giudice di primo grado.
1.1 L'addebito di colpa nei confronti degli odierni imputati, come descritto nel capo di imputazione è quello in cooperazione tra loro e nella loro qualità di - dirigenti medici di turno presso il pronto soccorso ELl'ospedale di Palestrina, intervenendo nella rispettive fasce orarie di competenza, comprese tra le ore 15,00 EL 25/08/2014 e le ore 20,00 EL 26/08/2014 di avere tenuto un comportamento caratterizzato da imprudenza, negligenza e imperizia;
in particolare, per non avere seguito e monitorato adeguatamente la paziente giunta in pronto soccorso per forti dolori addominali e la cui sintomatologia - orientava inizialmente verso una diagnosi di patologia ELla colecisti, nonostante la comparsa (dalla sera EL 25/08/2014) di modificazioni EL quadro clinico, con la persistenza e l'acuirsi ELla sintomatologia dolorosa accompagnata da vomito ripetuto e mancata reazione ai farmaci somministrati;
limitandosi quindi, i predetti imputati, a prescrivere alla paziente farmaci antiemetici, antispastici e antidolorifici, omettendo invece di disporre un approfondimento diagnostico e di sottoporre la paziente stessa a visite ulteriori ed esami più specifici, non individuando quindi la perforazione diverticolare in atto e culminata con una peritonite stercoracea secondaria;
in tal modo determinando un aggravamento ELla patologia che aveva portato al decesso ELla persona offesa, sottoposta a interventi in sede chirurgica quando le sue condizioni erano ormai divenute irreversibili.
1.2 Il giudice di appello ha constatato che i termini massimi di prescrizione erano ormai decorsi, procedendo quindi all'esame ELle statuizioni civili in riferimento al disposto ELl'art.578 cod.proc.pen.; ha quindi ritenuto in - a riferimento al canone di giudizio ELl'"al di là di ogni ragionevole dubbio" - che dovesse giungersi a una pronuncia assolutoria nei confronti ELla TI, alla luce EL dato, emergenti dagli atti, rappresentato dallo sporadico contatto terapeutico da questa instaurato con la paziente. 3 Ha invece ritenuto che gli esiti ELl'istruzione dibattimentale condotta nel primo grado di giudizio, alla luce ELla rinnovazione istruttoria disposta in appello mediante espletamento di perizia, dovessero portare a una conferma EL giudizio di responsabilità nei confronti degli altri tre imputati. Ha difatti ritenuto che il ritardo nella diagnosi ELla peritonite, da cui era derivata la morte ELla paziente, fosse addebitabile agli stessi;
ritenendo in particolare, che la AL nelle prime fasi di ingresso nel pronto soccorso - - avesse sottovalutato i sintomi di addome dolente e dolorabile nei quadranti di destra, omettendo quindi di disporre i necessari approfondimenti diagnostici con accertamenti radiologici di secondo livello;
che lo TT, affidatario ELla paziente nel turno notturno, avesse EL tutto omesso di prendere iniziative diagnostiche pure a fronte ELl'ingravescenza ELle sue condizioni;
mentre al RA era stato addebitato il ritardo diagnostico che aveva favorito lo sviluppo ELla sepsi e l'evoluzione verso lo stato di shock che aveva condotto a morte la vittima, omettendo qualsiasi adeguato monitoraggio laboratoristico e clinico.
2. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi i tre predetti imputati, tramite i loro difensori.
2.1 La difesa di LA LO ha articolato due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b) ed - e), cod.proc.pen. la violazione degli artt. 41 e 589 cod.pen., con vizio di - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine ai profili di colpa ascritti all'imputata e alla loro rilevanza causale. In punto di fatto, ha premesso che la ricorrente era stata interessata ELla vicenda nella fase compresa tra l'accesso ELla persona offesa presso il pronto soccorso (ore 15,10 EL 25/08/2014) e le ore 21 ELlo stesso giorno, momento di conclusione EL turno di servizio ELla ricorrente medesima;
ha quindi dedotto che sarebbe mancata, da parte di entrambi i giudici di merito, un'indagine tesa ad accertare se la condotta doverosa omessa (individuata nell'esecuzione di una TAC all'addome e nell'acquisizione di un parere chirurgico) avrebbe effettivamente potuto evitare l'evento. Ha quindi riassunto gli esiti ELle due perizie medico-legali espletate in sede di giudizio di appello, dalle quali sarebbe emersa la sostanziale correttezza ELl'approccio terapeutico tenuto dalla ricorrente;
ha argomentato che il giudizio di penale responsabilità nei confronti ELl'imputata si era precipuamente fondato sugli esiti ELla seconda perizia disposta in sede di appello, le cui conclusioni peraltro erano tali da escludere profili di responsabilità addebitabili alla ricorrente, dal momento che le criticità rilevate si riferivano a momenti in cui questa non era presente in pronto soccorso. 4 Ha quindi argomentato che i giudici di secondo grado non avrebbero dato congrua motivazione in ordine agli elementi posti alla base ELl'adesione alle conclusioni EL secondo collegio peritale e alle ragioni di non condivisione di quanto riferito dal primo collegio nonché dai consulenti ELla difesa. Ha altresì dedotto il difetto motivazionale in punto di giudizio controfattuale e di conseguente valutazione EL nesso di causalità; specificamente, ha dedotto richiamando il contenuto ELl'atto di appello che, nel momento in cui la persona offesa era stata sotto osservazione da parte ELla LO, non era in atto alcun processo infiammatorio da porre all'origine ELla successiva perforazione ELla parete diverticolare, con la conseguenza che non era esigibile una condotta diversa rispetto a quella effettivamente tenuta;
non essendo neanche certo che - al momento in cui la paziente si trovava sotto la cura ELla ricorrente fossero effettivamente in atto i sintomi premonitori di una malattia diverticolare, con la conseguente impossibilità di una compiuta valutazione EL giudizio controfattuale e EL carattere salvifico ELla condotta doverosa omessa sotto il profilo EL criterio ELl'alta probabilità logica". Ha altresì dedotto che i giudici di merito non avrebbero provveduto a indicare le linee guida o le buone pratiche assistenziali rilevanti nel caso concreto, omettendo altresì di indicare la legge scientifica in base alla quale i sintomi presentati dalla paziente dovevano ritenersi patognomici ELla successiva perforazione diverticolare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.590sexies cod.pen., non avendo la Corte d'appello illustrato gli aspetti riguardanti il grado ELla colpa e l'eventuale applicazione ELla relativa causa di non punibilità, con totale pretermissione ELl'analisi in ordine alle componenti soggettive EL fatto.
2.2 La difesa di PE RA ha articolato cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto ai sensi ELl'art.606, comma 1, lett.e), - il vizio di motivazione in riferimento all'accertamento ELla cod.proc.pen. responsabilità EL ricorrente. Ha previamente riassunto il contenuto dei motivi di appello, nei quali era stato dedotto: a) l'insussistenza di un errore diagnostico attesa la correttezza ELla diagnosi di ingresso di patologia ELla colecisti;
b) il fatto che la perforazione intestinale fosse avvenuta solo in un secondo tempo, conseguendone che nemmeno sulla base ELle perizie era dato desumere momento in cui la perforazione stessa fosse intervenuta e che la stessa era stata frutto di un peggioramento repentino, elementi tali da non denotare profili omissivi in capo alla condotta EL ricorrente. 5 Ha argomentato che i membri EL primo collegio peritale nominato in sede di appello avevano riscontrato che in ordine alla fase di inquadramento iniziale - i - sintomi erano compatibili sia con una gastroenterite sia con una calangite su litiasi ELla colecisti, ritenendo congruo tanto l'approccio iniziale quanto il successivo monitoraggio ELla paziente e ciò anche ipotizzando come avvenuta tempestivamente una diagnosi di malattia diverticolare, rispetto alla quale non sarebbero stati dirimenti neanche altri esami strumentali. Ha esposto che anche il secondo collegio peritale non era stato in grado di datare con precisione il momento ELla comparsa ELla peritonite e ELla sepsi nell'intervallo di tempo compreso tra le 21,00 EL 25/08/2014 e le 15,30 EL 26/08/2014, quando si era manifestato un grave stato di shock settico, precisando che la diagnosi era stata ritardata dalla complessità EL caso, in cui si erano manifestate contemporaneamente due patologie. Dalla sequenza diacronica conseguente alla pronuncia ELla sentenza di primo grado e al successivo espletamento ELle due perizie in grado di appello, ha dedotto quindi il carattere meramente apodittico ELla sentenza impugnata, con specifico riferimento alla posizione EL RA e in ordine al quale si era fatto mero riferimento a un dedotto ritardo diagnostico e terapeutico, derivandone come il giudice di appello si fosse limitato a riprodurre l'ipotesi accusatoria iniziale senza alcuna indicazione degli specifici elementi da cui sarebbe stata ricavabile la responsabilità EL ricorrente. Ha altresì esposto come la Corte territoriale si sarebbe sottratta ai fondamentali principi motivazionali in punto di accertamento EL nesso di causalità, non essendo stato individuato con precisione il momento iniziale ELla perforazione ELl'intestino, con conseguente impossibilità di appurare con certezza il nesso causale tra le presunte condotte omissive e l'evento letale;
deducendo altresì come la Corte non avrebbe valutato l'eventuale natura più favorevole ELla norma contenuta nell'art.3 EL d.l. n.158/2012 in conseguenza ELla insussistenza, nel caso di specie, di una colpa grave, secondo un elemento attestato dalla seconda perizia disposta in sede di giudizio di appello;
derivandone l'illegittimità ELla sentenza nella parte in cui non aveva adottato una formula assolutoria nel merito. Con il secondo motivo ha dedotto ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett.e), - cod. proc.pen. il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza EL nesso - causale. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe dato conto ELla diversità degli esiti ELle due perizie in punto di nesso causale medesimo;
esponendo come il primo collegio avesse escluso la sussistenza EL nesso eziologico, mentre il secondo avesse espressamente rimesso al giudice la valutazione di tale tematica. 6 Con il terzo motivo ha dedotto ai sensi ELl'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - il vizio di motivazione per mancato esame di una deduzione difensiva inerente al tema ELl'affidamento. Ha dedotto che, in sede di appello, era stato evidenziato come il ricorrente - subentrato allo TT alle ore 9,00 EL 26/08/2014 - si fosse basato su una diagnosi iniziale formulata in modo corretto e che, nelle ore in cui aveva prestato servizio, non erano sopravvenuti elementi tali da determinare l'esigenza di un approfondimento diagnostico;
ragione per la quale, in presenza di un inquadramento iniziale ritenuto adeguato, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto spiegare perché il ricorrente avrebbe dovuto procedere a un monitoraggio più approfondito di quello effettivamente attuato;
richiamando, al fine di sottolineare la carenza motivazionale ELla sentenza di appello, le diverse valutazioni operate a proposito ELla Dott.ssa TI, in relazione alla quale non era però configurabile un diverso grado di responsabilità rispetto al paziente di quello facente capo al ricorrente. Con il quarto motivo ha dedotto la nullità ELl'ordinanza EL 02/05/2022 per violazione ELl'art.129 cod. proc.pen., con conseguente inutilizzabilità ELla seconda perizia e violazione ELl'art.606, comma 1 lett.c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 129 e 191 cod. proc.pen.. Ha dedotto che, al momento ELl'affidamento ELl'incarico al secondo collegio peritale, il reato era già prescritto e ciò avrebbe comportato l'obbligo di procedere alla immediata declaratoria ELla causa di estinzione con valutazione EL compendio probatorio già acquisito ai fini civili. Con il quinto motivo ha dedotto l'illegittimità ELle statuizioni civili sotto il profilo ELla carenza di motivazione anche per omesso esame ELle deduzioni difensive. Ha dedotto la contrarietà ELle statuizioni in riferimento alla giurisprudenza ELla Corte EDU in tema di presunzione di innocenza;
ha peraltro dedotto che il giudice di appello non avrebbe preso in esame la specifica censura inerente al superamento EL massimo tabellare in relazione alla somma liquidata in favore ELla figlia ELla persona offesa e quella riguardante l'assenza EL danno tanatologico.
2.3 La difesa di BI MO TT ha articolato due motivi di impugnazione. ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett.b) e c), Con il primo motivo ha dedotto - cod. proc.pen. la violazione degli artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett.e), - cod. proc.pen.; e lain relazione all'art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - - carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione, sotto il profilo ELla omessa valutazione ELle censure difensive proposte con l'atto di 7 impugnazione, relative al difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'integrazione EL reato e per la pronuncia di condanna agli effetti civili, anche con riguardo alla quantificazione ELla provvisionale. Ha dedotto, richiamando i principi attinenti alla legittimità ELla motivazione redatta per relationem, che tale modalità non era da ritenersi consentita in presenza di specifiche censure formulate - come nel caso di specie - con l'atto di appello e, al contrario, non prese in esame dalla Corte territoriale. In particolare, ha riassunto in tale sede le censure spiegate con alcuni dei motivi di appello e, attinenti, nello specifico: alla erronea formulazione EL giudizio di responsabilità penale, esaminata nel terzo motivo di appello (a propria volta articolato in sette paragrafi) e riguardanti i temi ELla dedotta omessa diagnosi ELla paziente da parte ELla dott.ssa LO, la quale aveva invece individuato una sospetta calcolosi ELla colecisti, diagnosi sulla quale il ricorrente alla stessa - subentrato alle ore 21,00 EL 25/08/2014, aveva basato il proprio approccio terapeutico;
ELle indicazioni diagnostiche, asseritamente male interpretate dal primo giudice, riguardanti gli esiti ELla radiografia ELl'addome e dalla ecografia completa ELl'addome, argomentando come dal referto EL primo esame i livelli idroaerei erano stati ritenuti non significativi, denotando quindi - a parte la litiasi ELla colecisti un quadro clinico nella norma, ritenendo che nessun elemento inducesse a ritenere necessari ulteriori approfondimenti diagnostici e che non fosse possibile ipotizzare la perforazione stercoracea;
ELla sintomatologia e EL quadro clinico ELla paziente, esponendo come dagli elementi istruttori non fosse emerso un peggioramento ELle condizioni ELla stessa durante il turno di competenza EL ricorrente, elemento non desumibile in particolare dalle dichiarazioni - testimoniali rese dalle figlie ELla vittima;
ELle condizioni di sovraccarico ELle presenze all'interno EL pronto soccorso e EL sottodimensionamento ELl'organico sanitario;
ELl'erroneità ELle considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla sussistenza di una condotta EL tutto omissiva da parte EL ricorrente, atteso che lo stesso non era stato mai allertato per l'eventuale evoluzione peggiorativa ELla paziente;
EL tema EL nesso eziologico e EL giudizio controfattuale, asserendo la genericità EL ragionamento EL Tribunale in punto di giudizio esplicativo e di giudizio ipotetico, non essendo stato chiarito l'effettivo momento in cui la perforazione intestinale sarebbe divenuta diagnosticabile e irreversibile, momento presumibilmente individuabile anche alla luce degli esiti degli esami ematochimici - nel primo pomeriggio EL 26/08/2014 e, quindi, oltre il termine EL turno di competenza EL ricorrente. Ha richiamato il contenuto EL quinto motivo di appello, con il quale erano state impugnate le statuizioni civili anche in relazione ai criteri di quantificazione ELla provvisionale. 8 Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen., la violazione degli artt. 192, 125 e 546, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. nonché degli artt. 530, comma 2, 533 e 129, comma 2, cod.proc.pen.; e, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc.pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in punto di errata valutazione degli esiti ELle perizie e dei relativi esami degli ausiliari. Ha ripercorso l'iter EL procedimento di appello con specifico riferimento alla nomina dei due collegi peritali;
ha quindi dedotto che in riferimento ai principi di - diritto richiamati nella sentenza di appello (e, in particolare, a quelli espressi da Sez. U, n. 35490 EL 28/05/2009, ET, Rv. 244274) - la Corte territoriale aveva omesso di prendere in effettiva considerazione le risultanze probatorie acquisite, a propria volta tali da revocare in dubbio il giudizio di responsabilità ELl'imputato. Ha riassunto, nello specifico, il contributo reso dai periti Oliva e Scaldaferri, membri EL primo collegio, dal quale poteva trovarsi il sostegno alle censure difensive inerenti al ritardo diagnostico, all'approccio terapeutico e alle indicazioni degli esami radiografici ed ecografici, oltre che alla configurazione EL nesso di causalità anche in relazione al momento ELla ingravescenza dei sintomi e al giudizio controfattuale;
lamentando altresì l'omessa presa in considerazione ELla consulenza tecnica redatta su incarico degli imputati all'esito ELla disposizione ELla seconda perizia. Ha ulteriormente dedotto che, nella sentenza di appello, non era neppure stato esplicitamente considerato il contenuto ELle dichiarazioni rese dai membri EL secondo collegio peritale;
i quali, in sede di esame orale, avevano espresso comunque alcune considerazioni adesive rispetto alle argomentazioni apportate dalle difese e, in ogni caso, reso dichiarazioni sostanzialmente omissive su profili quali il momento di insorgenza EL peggioramento ELle condizioni ELla paziente e il collocamento temporale ELla perforazione;
deducendo quindi il carattere complessivamente omissivo e contraddittorio ELle conclusioni ELla sentenza di appello in punto di valutazione ELle risultanze probatorie, anche alla luce dei principi dettati dal citato arresto ELle Sezioni Unite.
3. Le parti civili hanno fatto pervenire, antecedentemente all'udienza, dichiarazione di revoca ELla relativa costituzione. La persona offesa NA TR, ai sensi ELl'art.90 cod.proc.pen. e sul presupposto ELl'avvenuta revoca ELla costituzione di parte civile, ha fatto pervenire memoria nella quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il Procuratore Generale, preso atto ELla revoca ELla costituzione ELle parti civili, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preso atto ELla intervenuta revoca ELla costituzione ELle parti civili, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili sotto il profilo ELla sopravvenuta carenza di interesse, in ragione ELle considerazioni che seguono.
2. Va premesso che non si applica al presente procedimento il disposto ELl'art.573, comma 1bis, cod. proc.pen., introdotto dall'art.33, comma 1, lett. a), n.2, EL d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e ai sensi EL quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»; in quanto la relativa disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore ELla norma medesima (Sez. U, n. 38481 EL 25/05/2023, D., Rv. 285036). -3. Va quindi rilevato, come esposto nel "ritenuto in fatto" che con dichiarazione depositata in Cancelleria il 08/01/2025 le costituite parti civili - TE TR (costituita in proprio e quale erede di RM TR) e NA TR (costituita quale erede di RM TR) hanno dichiarato di revocare la costituzione medesima. A tale proposito, in riferimento al disposto ELl'art.82 cod. proc. civ., la revoca ELla relativa costituzione può intervenire in ogni stato e grado EL processo e non necessità di alcuna accettazione ad opera ELle altre parti. La pervenuta rinuncia ELle parti civili risulta, tra l'altro, illimitata e incondizionata, prescindendo EL tutto anche dal soddisfacimento ELla pretesa di risarcimento EL danno azionata con l'originaria costituzione Specificamente, in relazione alla revoca che sia stata operata nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione, investita EL ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione EL rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute e ciò anche nell'ipotesi in cui il ricorso proposto dall'imputato sia stato previamente giudicato inammissibile (Sez. 2, n. 43311 EL 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250; Sez. 4, n. 3454 EL. 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195; dettanti principi da ritenere applicabili anche al caso di specie pure 10 se rese in fattispecie concrete in cui l'estinzione sopravvenuta dei reati era stata dichiarata dallo stesso giudice di legittimità). L'elemento costituito dalla revoca ELla costituzione di parte civile impone quindi, in diretta correlazione con la rilevanza EL principio ELla domanda anche in sede di azione civile esercitata nel processo penale ed essendo la rinuncia - medesima assimilabile alla rinuncia all'azione propria EL giudizio civile - di giungere a una revoca ELle statuizioni civili, essendosi determinata sul punto una fattispecie inquadrabile nell'ambito di quella (pure di connotazione prettamente civilistica) di cessazione ELla materia EL contendere. -4. Operata tale premessa, deve quindi osservarsi che nell'individuazione concreta EL thema decidendum rimesso a questa Corte i tre odierni ricorrenti - hanno espressamente chiesto al giudice di legittimità (previo annullamento con rinvio ovvero senza rinvio ELla sentenza di appello) di pronunciare un'assoluzione nel merito degli imputati, pregiudizialmente rispetto alla valutazione dei capi civili e in conseguenza diretta ELla omessa rinuncia alla prescrizione, pure già dichiarata dal giudice di appello. Si verte, quindi, in una fattispecie processuale non specificamente valutabile ai sensi ELl'art.574, comma 1, cod.proc.pen. (in base al quale «l'imputato può proporre impugnazione contro i capi ELla sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento EL danno e contro quelli relativi alla rifusione ELle spese processuali»); bensì ai sensi EL successivo comma 4, in relazione al quale «l'impugnazione ELl'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione ELle spese processuali, se questa pronuncia dipende» dal capo dal punto impugnato». Deve peraltro osservarsi che - attesa la mancata rinuncia alla prescrizione e in considerazione ELla sopravvenuta revoca ELle statuizioni civili non può - ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun residuo interesse di carattere penalistico attinente alla presente vicenda e ciò proprio in considerazione ELla già intervenuta dichiarazione di prescrizione pronunciata dal giudice di appello. Ciò comporta che i motivi di ricorso devono essere presi in considerazioni ai soli fini ELla valutazione ELla loro astratta ammissibilità e in relazione alle eventuali conseguenze di carattere processuale derivanti da una valutazione negativa in tal senso.
5. Operata tale premessa, va fatto necessario riferimento al tema dei limiti EL sindacato EL giudice di appello e ELla regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte come nel caso di specie di un gravame- - 11 nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto ELla decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.
5.1 Sul punto, alle pagg.
2-3 ELla sentenza impugnata, la Corte territoriale, pur avendo dato atto ELla intervenuta prescrizione EL reato (ampiamente maturata alla data ELla decisione), ha affermato di dover procedere comunque alla valutazione EL fatto nel merito sulla scorta ELla costituzione ELla parte civile nel processo. La sentenza impugnata è stata, dunque, pronunciata nel solco ELl'insegnamento di Sez. U, n. 35490 EL 28/5/2009, ET, Rv. 244273 e di tutta la giurisprudenza ELle Sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite ET hanno enunciato il seguente principio di diritto: allorquando, ai sensi ELl'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello intervenuta una causa estintiva EL reato è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini ELle statuizioni civili per la presenza ELla parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza ELla prova». La pronuncia accorda al giudice di appello, in casi come quelli in esame, il potere di addivenire ad una sentenza di assoluzione ELl'imputato, all'esito di una valutazione EL compendio probatorio secondo la regola di giudizio ELl'oltre ogni ragionevole dubbio, pur dovendo ormai accertare soltanto la fondatezza ELla domanda di risarcimento EL danno. La giurisprudenza ELle Sezioni semplici successiva alle Sezioni Unite EL 2009 si è mossa nel solco EL dictum di queste ultime, ribadendo in più occasioni che all'esito EL giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza ELla prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva EL reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza ELla parte civile, il compendio probatorio ai fini ELle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione EL P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi ELl'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 4855 EL 7/1/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 16155 EL 20/3/2013, Galati, Rv. 255666 che ha chiarito che i motivi di impugnazione ELl'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento EL danno in ragione ELla mancanza di prova ELl'innocenza ELl'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.).
5.2 Ancora, più recentemente, è stato ribadito che all'esito EL giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di 12 una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva EL reato, sia chiamato ad apprezzare, ai sensi ELl'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini ELle statuizioni civili, nel qual caso non può limitarsi a farlo secondo il criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen. ma lo deve valutare secondo gli ordinari criteri di esaustività e completezza ELlo scrutinio giurisdizionale (così in motivazione, Sez. 4, n. 20568 EL 11/4/2018, D.L., Rv. 273259; conf. Sez.
4 - n. 53354 EL 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497). • Incidentalmente va rilevato che proprio in considerazione ELla non applicabilità EL suddetto canone di economia processuale in presenza EL necessario esame nel merito correlato alle statuizioni civili, ne consegue che non possa individuarsi alcun limite ai poteri ELla Corte d'appello - pure in presenza di un reato ormai prescritto rispetto all'esercizio dei poteri di rinnovazione - istruttoria conferiti dall'art.603 cod.proc.pen.; elemento che porta a ritenere infondata la deduzione posta alla base EL quarto motivo di ricorso articolato dalla difesa EL RA nella parte in cui ha censurato l'ordinanza che ha disposto l'espletamento di una nuova perizia collegiale in una data in cui erano già decorsi i termini massimi di prescrizione.
5.3 A ulteriore precisazione, va quindi rammentato che, nella ricordata sentenza n. 35490/2009, ET, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma ELl'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, ELle circostanze idonee ad escludere l'esistenza EL fatto, la commissione EL medesimo da parte ELl'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento;
si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento"; rilevandosi che l'evidenza richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione EL reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza ELla prova di colpevolezza a carico ELl'imputato ovvero la prova positiva ELla sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza 13 ELla prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 EL 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 EL 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445). Diversamente, se l'imputato intende ottenere una valutazione più approfondita ELle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza ELla sua innocenza o ELla sua non colpevolezza, deve rinunciare alla prescrizione (per un'applicazione di tale principio, costante, vedasi, in ultimo Sez.
4. n. 22687 EL 21/4/2023, Fratoni, n.m.). Evidentemente, in un sistema così congegnato, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza ELla parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento EL danno in ragione ELla mancanza di prova ELl'innocenza ELl'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 cod. proc. pen.. Perciò, in tal caso, nel sistema ELineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione ELla conferma o meno ELle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente al di là di ogni ragionevole dubbio.
5.4 Peraltro, nel predetto quadro interpretativo, si è inserita la sentenza 07/07/2021, n.182 ELla Corte Costituzionale (in G.U., serie speciale, EL 04/08/2021), nella quale la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale ELl'art. 578 cod. proc. pen., denunciato come in contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, ELla Convenzione per la salvaguardia dei diritti ELl'uomo e ELle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in contrasto con lo stesso art. 117, comma 1, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 ELla direttiva (UE) 2016/343 EL Parlamento europeo e EL Consiglio EL 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti ELla presunzione di innocenza e EL diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e all'art. 48 ELla Carta dei diritti fondamentali ELl'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. In tale sede, la Corte Costituzionale - sulla base EL tenore testuale ELl'art.578 cod.proc.pen. ha ritenuto che il punto nodale ai fini ELl'affermazione di compatibilità ELl'articolo con i principi costituzionali stia nel fatto che «Il giudice ELl'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma 14 incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica ELl'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice ELl'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi ELla condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento EL danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo ELla situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili ELla lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Emergendo, quindi, che la natura civilistica ELl'accertamento richiesto dall'art.578 cod.proc.pen. al giudice penale implica l'adozione non EL criterio - ELla causalità penalistica fondata sulla regola di giudizio ELl'alta probabilità logica (enunciata da Sez.U, n.30328 EL 20/07/2002, Franzese, RV. 222138-01) - bensì EL criterio civilistico EL "più probabile che non" o ELla "probabilità prevalente", in base al quale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero ELle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero ELle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (tema su cui, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 576 EL 11/01/2008 e poi, da ultime, Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 21530 EL 27/07/2021; Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 34027 EL 18/11/2022). Tanto quindi implicherebbe la regola di giudizio in base alla quale il giudice penale che si trovi a decidere sulla responsabilità civile, ai sensi ELl'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. - unico profilo oggetto EL presente giudizio - e quindi a verificare la sussistenza ELl'illecito civile, dovrà pertanto seguire il predetto criterio EL "più probabile che non", sulla scorta di un principio recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 EL 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377; Sez. 4, n. 37193 EL 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739; Sez. 2, Ordinanza n. 6690 EL 02/02/2023, Fox Weber, Rv. 284216). -5.5 Sul tema si sono quindi pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte investite dalla questione se «nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza 15 di condanna ELl'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione EL reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base ELla regola di giudizio processualpenalistica ELl' "oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione EL reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica EL "più probabile che non'>. In tale sede, il Collegio ha quindi ravvisato non esservi incompatibilità tra le due pronunce, affermando la persistente applicabilità dei principi dettati dalla sentenza ET in tutti i casi in cui il giudice ELl'impugnazione sia comunque investito EL profilo riguardante la penale responsabilità ELl'imputato e – invece - - di quelli dettati dalla sentenza ELla Consulta nel caso in cui il giudice debba conoscere ELl'impugnazione ai soli effetti civili (Sez U, n.36208 EL 28/03/2024, ric. AN). Avendo altresì le Sezioni Unite - nel percorso argomentativo - escluso che tale interpretazione possa porsi in contrasto con i principi dettati dalla Corte EDU in punto di rispetto EL principio di presunzione di innocenza, affermando che Nella giurisprudenza ELla Corte EDU non si rinvengono, in definitiva, affermazioni di principio dalle quali si possa desumere l'obbligo di applicazione ELla causa estintiva EL reato con prevalenza rispetto alla pronuncia assolutoria all'interno EL medesimo processo penale. All'azione civile di danno si è fatto riferimento solo per evidenziare l'obbligo ELle autorità di non violare l'onore ELl'autore EL danno, ove prosciolto dall'accusa penale. La protezione giuridica offerta al diritto di difesa ELl'imputato da Sez. U, ET si pone, d'altro canto, in diversa prospettiva rispetto alle garanzie che la Convenzione riconosce in funzione di tutela ELla presunzione d'innocenza e costituisce esplicazione EL potere riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati parte di accordare, attraverso il diritto interno, ai diritti e alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica maggiore di quella che essa stessa attua (Corte EDU, 18/11/2021, ARnoni c. Italia;
Corte EDU, 25/03/2021, Di NO e OL c. Italia, § 39)». Mentre, quanto alla prospettiva eurounitaria e in riferimento testo EL d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Disposizioni per il compiuto adeguamento ELla normativa nazionale alle disposizioni ELla sopra richiamata Direttiva U.E. 2016/343 EL Parlamento europeo e EL Consiglio, EL 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti ELla presunzione di innocenza e EL diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), le Sezioni Unite hanno escluso che i principi ELla sentenza ET, assicurando all'imputato la più ampia tutela dei propri diritti difensivi, possano ritenersi in contrasto con quelli in materia di presunzione di innocenza, proprio come precisati dalla Corte EDU. 16 Dovendosi quindi ritenere essere stata affermata la persistente applicabilità in caso, come quello di specie, di giudizio di appello incardinato dall'imputato e finalizzato espressamente all'esclusione ELla propria responsabilità penale - la regola di giudizio ELla necessità di accertamento ELla responsabilità medesima, anche ai fini civili, sulla base EL canone ELl'oltre ragionevole dubbio;
criterio da ritenersi correttamente richiamato dalla Corte distrettuale.
6. Ciò premesso, occorre quindi esaminare sempre ai fini predetti - i motivi proposti dai ricorrenti e con i quali è stato complessivamente denunciato un deficit motivazionale in capo alla sentenza impugnata;
assumendo che, nonostante il formale richiamo ai principi espressi dalle suddette sentenze ELle Sezioni Unite ET e AN, il Collegio avrebbe di fatto omesso di esaminare i - - motivi di appello con la pienezza di cognizione (e in ossequio al conseguente canone ELl'al di là di ogni ragionevole dubbio") imposta dai correlativi arresti. In particolare, tali deduzioni sono state poste alla base: EL primo motivo di ricorso articolato dalla difesa ELla LO, EL primo, secondo e terzo motivo di ricorso articolati dalla difesa ELla RA, EL primo e EL secondo motivo di ricorso articolati dalla difesa ELlo TT;
motivi nell'ambito dei quali sono stati articolati dettagliati profili di doglianza aventi come denominatore comune la carenza motivazionale ELla sentenza impugnata in riferimento agli aspetti ELla configurazione ELla condotta colposa, ELla causalità ELla stessa rispetto all'evento e ELla correttezza EL giudizio controfattuale. -7. I motivi vanno ritenuti a fini ELla valutazione rilevante in questa sede come prognosticamente fondati, ravvisandosi nella motivazione ELla sentenza impugnata ELle evidenti carenze argomentative tali da porla in contrasto con il rispetto ELle regole di giudizio applicabili nel caso concreto.
7.1 Va quindi pregiudizialmente evidenziato che la Corte territoriale - dopo avere richiamato i principi dettati dalle citate Sez. U, n. 35490 EL 28/05/2009, ET Rv. 244274 e Sez. U, n. 36208 EL 28/03/2024, AN Rv. 286880, in ordine alla necessità di una compiuta valutazione EL compendio probatorio pure in presenza ELla intervenuta prescrizione - ha sviluppato alcune argomentazioni ritenute idonee a escludere la responsabilità ELl'imputata AN IA TI mentre, in relazione agli altri tre imputati, ha confermato la sussistenza degli addebiti colposi, richiamando i profili di responsabilità descritti nell'atto di esercizio ELl'azione penale nonché "le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, la cui struttura motivazionale si salda con la presente formando un unico complessivo corpo argomentativo", ritenendo che i profili di incuria descritti nel capo di imputazione fossero tali da far ritenere "pienamente integrato sul piano 17 materiale e sotto il profilo ELl'elemento soggettivo" il reato ascritto, sotto la specie ELla cooperazione colposa;
tutto (pag.3 ELla sentenza) alla luce ELle valutazioni operate sulla base degli “approfondimenti peritali disposti da questa Corte". Si verte, quindi, a tutti gli effetti, in una fattispecie concreta di motivazione operata dal giudice di secondo grado per relationem, ovvero mediante l'integrale richiamo alle considerazioni spiegate da parte EL giudice di primo e grado e con un riferimento, EL tutto generico, agli esiti degli accertamenti peritali disposti nel secondo grado di giudizio.
7.2 Va quindi rilevato che, in tema di motivazione operata per relationem, questa Corte sin dal risalente arresto espresso da Sez. U, n. 17 EL 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 ha ritenuto che tale tecnica argomentativa sia da - considerare legittima quando il provvedimento: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto EL procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria EL provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione EL contenuto sostanziale ELle ragioni EL provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio ELla facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo ELl'organo ELla valutazione o ELl'impugnazione (in termini conformi, successivamente, si sono anche espresse Sez. 6, n. 53420 EL 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 2, n. 55199 EL 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252). Nella successiva e copiosa elaborazione giurisprudenziale sulla relativa tematica, questa Corte ha peraltro precisato che la decisione EL giudice non deve presentarsi come un'acritica accettazione di valutazioni altrui giacché la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione EL mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento (Sez. U, n. 919 EL 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488; Sez. 6, n. 9752 EL 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). Premesse sulla base ELle quali è stato quindi ritenuto che la sentenza di appello confermativa ELla decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di 18 primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema predetto ELla motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 EL 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102; Sez. 4, n. 6779 EL 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316), con la conseguenza che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione EL giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna ELle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 EL 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). -7.3 Per l'effetto e in definitiva - il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti ELla motivazione ELla sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione ELle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 EL 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 EL 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). Presupposto da cui ne consegue la rilevante conseguenza ELla illegittimità di tale tecnica redazionale nel caso in cui nel giudizio di appello siano stati introdotte nuove acquisizioni probatorie conseguentemente non esaminate compiutamente nel tessuto argomentativo. Il tutto fermo restando che costituisce onere EL ricorrente, a pena di inammissibilità ELl'impugnazione, quello di indicare gli specifici punti ELl'atto di appello che non siano stati adeguatamente vagliati da parte EL giudice di secondo grado (Sez. 3, n. 37352 EL 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).
8. Va quindi rilevato, in relazione a tale ultimo principio, che i rispettivi atti di impugnazione - nei motivi sopra indicati recano un'ampia esposizione dei profili - di fatto e di diritto non presi in esame da parte ELla Corte territoriale. Ciò posto, alla luce dei richiamati arresti, deve ritenersi che non potessero sussistere nel caso di specie - gli stringenti presupposti idonei a giustificare una www redazione ELla motivazione mediante il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e tanto, sempre in relazione alla giurisprudenza sopra richiamata, sulla scorta di un duplice ordine di motivi. 19 8.1 In particolare, come sopra si è accennato, a fronte ELla complessiva ricostruzione operata dal giudice di primo grado (in riferimento tanto al giudizio esplicativo quanto al susseguente giudizio predittivo) le difese degli imputati avevano articolato, in sede di originari atti di appello, una serie di analitiche considerazioni con le quali le argomentazioni EL Tribunale erano state contestate sotto plurimi profili. Difatti, gli atti di impugnazione avevano specificamente contestato le motivazioni EL Tribunale in ordine all'effettiva sussistenza di un originario errore diagnostico, alla necessità effettiva ELla prescrizione di ulteriori indagini strumentali, alla dedotta non appropriatezza ELla terapia farmacologica prescritta durante il decorso clinico, all'interpretazione corretta ELla sintomatologia manifestata dalla paziente nonché alle considerazioni in tema di nesso eziologico e di giudizio controfattuale, anche alla luce ELl'individuazione ELl'esatto momento di insorgenza ELla perforazione diverticolare che aveva causato il decesso ELla paziente;
rilevando altresì che, in uno specifico punto ELl'appello, lo TT aveva anche sollecitato il giudice di appello a compiere una valutazione in punto ELle concrete condizioni in cui il sanitario si era trovato a operare, alla luce EL sovraccarico ELle presenze e ELl'assunto sottodimensionamento ELl'organico. Va quindi rilevato che, a fronte di tali specifiche censure, la Corte territoriale si è limitata a un tautologico riassunto dei profili di responsabilità ascritti in sede di capo di imputazione nonché a un generale e integrale rimando al contenuto ELla sentenza di primo grado. Ne consegue che la Corte territoriale ha adottato una motivazione EL tutto omissiva ELl'onere di necessario confronto con le argomentazioni poste alla base dei motivi di appello, non emergendo dallo scarno tessuto motivazionale nessuna considerazione espressamente correlata con gli analitici elementi di contestazione sviluppati dalle difese.
8.2 D'altra parte, in relazione al secondo e consequenziale ordine di ragioni tale da giustificare un giudizio di complessiva omissione motivazionale, va ritenuto che non possa attribuirsi alcuna efficacia sanante rispetto al vizio predetto per effetto EL mero richiamo agli "approfondimenti peritali" disposti dalla Corte (pagg. 3 e 4 ELla sentenza), richiamati tanto per giustificare il proscioglimento ELla TI quanto il giudizio di responsabilità in ordine agli altri imputati. A tale proposito, va difatti richiamato il suddetto principio in forza EL quale, nel caso in cui nel corso EL giudizio di secondo grado si sia comunque - pervenuti a nuova acquisizioni probatorie, per effetto ELl'esercizio dei poteri di rinnovazione istruttoria conferiti al giudice di appello, costituisce specifico onere di quest'ultimo quello di dare conto ELl'incidenza di tali contributi (ipoteticamente, anche in senso confermativo) rispetto al tenore ELla sentenza di primo grado;
20 dovendosi quindi ravvisare un dovere di specifico vaglio critico che non può ritenersi soddisfatto, come avvenuto invece nel caso di specie, mediante il mero e generico rinvio al contenuto degli accertamenti peritali. Dovendosi ulteriormente rilevare che, nel caso in esame, difatti - dopo che, in primo grado, il Tribunale aveva, a propria volta, disposto la nomina di un perito - la Corte territoriale ha disposto un duplice accertamento peritale, al cui esito sono state depositate due distinte relazioni, a propria volta danti luogo a conclusioni tra loro non sovrapponibili. Difatti, nell'ambito ELla prima relazione peritale (redatta dai proff. Oliva e Scaldaferri) era stato dato atto che, dal quadro clinico presentato dalla paziente al momento EL suo ingresso presso il pronto soccorso, non emergevano elementi sospetti di una patologia diverticolare, che a fronte di un quadro aspecifico di dolore addominale il percorso diagnostico era stato corretto e che, a seguito di - esami strumentali evidenzianti la presenza di una sospetta colecistite litiasica, la terapia somministrata era da ritenersi adeguata;
rilevandosi altresì come eventuali e ulteriori esami non sarebbero stati dirimenti ai fini ELla diagnosi di perforazione diverticolare, pienamente emersa solo a seguito ELla TC addome eseguita il giorno successivo al ricovero;
gli ausiliari avevano quindi concluso che "seppure vi siano alcuni passaggi ELla storia clinica che si connotano per elementi di discutibilità", gli stessi non sarebbero stati idonei a disvelare elementi di responsabilità professionale nei confronti degli imputati. Nella seconda relazione peritale (redatta dai Proff. Cingolani e Cirocchi e dal Dott. Oncini), gli ausiliari avevano invece riscontrato "elementi di criticità" tanto nel percorso diagnostico quanto in quello EL successivo monitoraggio, che avevano condotto a un ritardo nella diagnosi di peritonite stercoracea, riducendo la probabilità di sopravvivenza ELla paziente in una percentuale indicata nel 38%; peraltro chiarendo (pag.20 ELla relazione) che non era stato possibile datare con precisione il momento esatto di insorgenza ELla peritonite;
successivamente operando, sul complesso ELle loro argomentazioni e come specificamente dedotto dalla difesa ELlo TA, alcuni successivi chiarimenti in sede di esame orale. Evidenziandosi, altresì, che nell'ambito ELla relazione (pag.41) gli ausiliari avevano comunque sottolineato che andava rimessa alla valutazione finale EL giudice ogni rilievo "relativo al riconoscimento ELl'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica richiesti per l'ammissione EL nesso causale in ambito penale nel caso ELle condotte omissive". Va altresì evidenziato che la Corte d'appello non ha operato alcun richiamo, né in senso illustrativo e tanto meno in senso critico, rispetto alle conclusioni espresse ad opera dei consulenti di parte (e, in particolare, nell'ambito ELla relazione scritta redatta dai Proff. Fineschi e Rossi, officiati dalla difesa di tutti gli imputati). 21 8.3 Tanto premesso, è chiaramente pertinente al caso di specie - attesa la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale il richiamo al principio in - base al quale, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni EL perito d'ufficio, in difformità da quelle EL consulente di parte, non può essere gravato ELl'obbligo di fornire autonoma dimostrazione ELl'esattezza scientifica ELle prime e ELl'erroneità ELle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni EL perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni EL consulente;
conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi ELl'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia ELle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 6, Ordinanza n. 5749 EL 09/01/2014, Homm, Rv. 258630; Sez. 5, n. 18975 EL 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 3, n. 17368 EL 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945). Tale tipologia motivazionale, fondata sul rimando integrale alle conclusioni peritali, non poteva peraltro essere adottata da parte ELla Corte territoriale nel caso di specie;
in cui, come sopra riassunto, sono stati acquisiti dei pareri scientifici postisi in evidente e reciproco contrasto in ordine alla correttezza EL percorso diagnostico e EL monitoraggio ELla paziente, con tutte le conseguenti considerazioni in tema di causalità ELla colpa e di giudizio controfattuale. In tali casi, difatti e nell'ipotesi nella quale le conclusioni degli esperti nominati dal giudice siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione EL provvedimento deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice EL merito abbia dato congrua ragione ELla scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepita (Sez. 5, n. 686 EL 03/12/2013, dep. 2014, De Marco, Rv. 257965, in motivazione). Specificamente, in un caso di omicidio imputabile a colpa medica, questa Corte ha osservato che "la Corte regolatrice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice EL sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate;
conseguendone che la Suprema Corte, cioè, è chiamata a valutare la correttezza metodologica ELl'approccio EL giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità ELle informazioni che utilizza ai fini ELla spiegazione EL fatto (Sez. 5, n. 6754 EL 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; conseguendone che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché 22 gli sia richiesto dalla natura ELla questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione ELla scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire, conseguendone ulteriormente che si trova in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo - di questa Suprema Corte, che non rappresenta vizio ELla motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio ELla perizia (o ELla consulenza), poiché la valutazione ELle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale EL giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere ELla motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione EL suo convincimento" (in tal senso, in parte motiva, Sez. 4, n. 15493 EL 10/03/2016, B., Rv. 266787). Essendosi altresì sottolineato - sempre in ambito di responsabilità sanitaria e con criteri valutativi da ritenere ancora più stringenti che, in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto ELla vicenda oggetto EL giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, ELla quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione ELl'apprezzamento compiuto e ELle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra (Sez. 4, n. 49884 EL 16/10/2018, P., Rv. 274045).
8.4 Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il giudice di appello non si sia adeguatamente confrontato con i predetti principi, dovendosi quindi ritenere senz'altro perfezionato il vizio di omessa motivazione denunciato dai ricorrenti. Nel caso di specie, difatti, la Corte territoriale ha operato un acritico rinvio agli "approfondimenti peritali" disposti in sede di appello, con implicito rimando alle risultanze ELla seconda relazione;
senza che, in relazione alla stessa, sia comunque stato operato un adeguato approfondimento critico alla luce ELle dichiarazioni rese dagli ausiliari in dibattimento e nemmeno una effettiva valutazione parcellizzata degli elementi di responsabilità ravvisabili in capo ai singoli sanitari e in riferimento ai quali come detto - la Corte si è limitata a un - tautologico richiamo a quanto esposto in sede di capo di imputazione. Ma, d'altra parte e in relazione ai profili predetti, va rilevato come il giudice d'appello abbia EL tutto omesso il raffronto critico tra quanto esposto nella seconda relazione peritale con le conclusioni, di segno diverso, espresse nella 23 prima relazione peritale, le cui conclusioni non sono state neanche menzionate in sede di parte motiva. -anche sinteticoCosì come, ulteriormente, è EL tutto mancato un raffronto con le conclusioni espresse dai consulenti di parte, a propria volta divergenti rispetto a quelle formulate dal secondo collegio peritale. Ne consegue, pertanto, che il percorso argomentativo espresso dalla Corte territoriale si pone in assoluta difformità rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di oneri motivazionali ravvisabili nel caso concreto.
9. Con il terzo motivo di ricorso (e ribadendo considerazioni accennate anche nell'ambito ELl'esposizione EL secondo motivo), la difesa ELla LO ha evidenziato un ulteriore vizio motivazionale in capo alla sentenza impugnata, che si sarebbe tradotto nella mancata motivazione in ordine al disconoscimento ELla causa di non punibilità prevista dall'art.590sexies cod.pen., in riferimento all'eventuale rispetto ELle linee guida ovvero, in mancanza, ELle buone pratiche clinico-assistenziali applicabili in ragione ELla specificità EL caso concreto nei casi di evento determinato a causa di imperizia. Difatti, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza d'appello avrebbe omesso di dare conto se l'evento ascritto fosse da imputare a negligenza, imprudenza o imperizia e se e per quali ragioni - lo stesso fosse comunque addebitabile a un profilo di colpa grave. D'altra parte, anche la difesa EL RA -nell'ambito EL primo motivo di ha censurato la motivazione ELla Corte territoriale per non avere dato ricorso- conto ELl'eventuale incidenza EL d.l. 158 EL 2012 in relazione al fenomeno ELla successione di leggi penali nel tempo. Le censure sono fondate.
9.1 Va premesso che, sulla base ELl'art.3 EL d.l. 13 settembre 2012, n.158 (conv., con modif., nella I. novembre 2012, n.189) - applicabile ratione temporis al presente giudizio è stato previsto che «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento ELla propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve»; mentre il successivo art.590sexies cod.pen. inserito dall'art.6, comma 1, ELla 1. 8 marzo 2017, n.24, ha previsto che, per i fatti previsti dagli artt. 589 e 590 cod.pen. commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e qualora il fatto si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando «sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, 24 sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità EL caso concreto>>. In relazione al rapporto tra le due disposizioni, questa Corte ha quindi avuto modo di rilevare che l'abrogato art. 3 comma 1, EL d.l. n. 158 EL 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 EL 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase ELla scelta ELle linee-guida adeguate al caso concreto, situazioni di fatto da ritenersi penalmente non rilevanti alla luce ELla disciplina abrogata e invece di rilievo sulla base ELla nuova normativa (Sez. U, n. 8770 EL 21/12/2017, ARotti, Rv. 272175).
9.2 Vanno quindi integralmente richiamate, in quanto strettamente pertinenti al merito ELle censure, le argomentazioni contenute nella motivazione di Sez. 4, n. 37794 EL 22/06/2018, De Renzo, Rv. 273463; la quale ha pregiudizialmente rilevato che "Una motivazione che tralasci di indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, di valutare il nesso di causa tenendo conto EL comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, o di specificare di quale forma di colpa si tratti, se di colpa generica o specifica, eventualmente alla luce di regole cautelari racchiuse in linee- guida, se di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza, ma anche una motivazione in cui non sia appurato se ed in quale misura la condotta EL sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali non può, oggi, essere ritenuta satisfattiva né conforme a legge". Nella predetta pronuncia è stato altresì rilevato che in considerazione EL fenomeno di successione di leggi penali determinata dall'entrata in vigore ELla I. n.24/2017 costituisce operazione EL tutto necessaria, da parte EL giudice, - quella di valutare l'effettivo profilo di addebito colposo formulabile nei confronti EL sanitario;
atteso che la stessa I. n.24/2017 ha introdotto una causa di non punibilità specificamente riservata al solo comportamento caratterizzato da imperizia, mentre l'art.3 si riferiva genericamente all'assenza di responsabilità - - in caso di rispetto ELle linee guida e ELle buone prassi nei casi di colpa lieve (sottolineando altresì l'orientamento di questa Corte ad ampliare l'ambito applicativo ELla norma anche ai casi di colpa per imprudenza e negligenza, Sez. 4, n. 23283 EL 11/05/2016, Denegri, Rv. 266903; Sez. 4, n. 53453 EL 15/11/2018, Di Marco, Rv. 274499-02). Ne deriva che "imprescindibile risulta, poi, l'indicazione ELle ragioni giustificative EL giudizio di merito circa la graduazione ELla colpa [...] Al riguardo si è precisato, muovendo dalla generale considerazione che la colpa costituisce la violazione di regole di comportamento aventi funzione cautelare, che un primo 25 parametro, nella graduazione ELla colpa, attiene al profilo riguardante la misura ELla divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base ELla norma cautelare che si doveva osservare". Con la conseguenza che "spetterà, dunque, al giudice di merito scandagliare la regola cautelare che utilizzerà come parametro di giudizio, indicare a quali parametri precostituiti tale regola sia riconducibile, verificare quindi se il caso concreto possa essere parametrato a linee guida o buone pratiche clinico- assistenziali e, solo allora, stabilire in quale misura e per quali ragioni il sanitario se ne sia discostato".
9.3 Ne consegue che è quindi necessario un rigoroso accertamento ELla fonte ELle regole di comportamento nonché individuare gli specifici addebiti formulabili nei confronti dei singoli sanitari al fine di stabilire se gli stessi fossero inquadrabili nell'ambito ELl'imperizia anche alla luce ELl'individuazione ELle fonti (linee guida o buone pratiche) e alla natura ELla regola di condotta;
con la conclusione in forza ELla quale al fine di individuare il regime normativo concretamente applicabile - la motivazione ELla sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto EL comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta EL sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali. Va quindi rilevato che, nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in ordine all'inquadramento EL profilo di addebito sotto l'ambito ELl'imprudenza, ELla negligenza ovvero ELl'imperizia e non ha definito, neanche con modalità generiche, il concreto grado ELla colpa. Mentre neanche, al fine di emendare tale vizio motivazionale, può farsi riferimento alla motivazione ELla sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che il grado di colpa non potesse essere definito lieve e si estendesse anche a profili di negligenza ed imprudenza, ritenuti esulanti dall'area di applicazione di entrambe le disposizioni richiamate;
tanto in quanto la decisione EL giudice di primo grado si è fondata su un quadro probatorio diverso rispetto a quello preso in esame da parte ELla Corte territoriale, la quale avrebbe quindi avuto l'onere di valutare i suddetti profili di diritti anche alla luce EL complesso degli elementi acquisiti nel corso EL secondo grado di giudizio. 10. Sulla base EL complesso ELle predette considerazioni, deve pertanto rilevarsi che - attesa la già rilevata insussistenza di qualsiasi residuo interesse penalistico nella trattazione ELla presente vicenda, in conseguenza ELla 26 dichiarazione di prescrizione già operata dal giudice di appello e ELla omessa rinuncia alla predetta causa estintiva non sussistono i presupposti per un annullamento con rinvio al giudice penale. Di contro, non sussistono neanche i presupposti per l'applicazione ELl'art.622 cod. proc. civ., anche qui non residuando nessun profilo di carattere civilistico da esaminare attesa la intervenuta revoca ELla costituzione di parte civile con la conseguente rinuncia all'istanza risarcitoria. Per l'effetto, questa Corte deve concludere per l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata ai fini civili e per la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi, attesa la conseguente carenza di interesse. La declaratoria ELla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna al pagamento ELle spese processuali, né al versamento di una somma in favore ELla Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno ELl'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n. 29593 EL 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 15908 EL 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara la sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi. Così deciso il 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente IA CC AT AR JOELLERIADEPOSITATO GEN. 2025 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 27