Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 3721
CASS
Sentenza 9 gennaio 2025

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È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, debbono essere valutati, per effetto della successione di leggi penali nel tempo determinato dall'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, il profilo e il grado di colpa del soggetto agente, oltre alla fonte della regola cautelare, posto che la norma indicata ha introdotto una causa di non punibilità riservata al solo comportamento connotato da imperizia, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali, diversamente dal disposto dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva escluso la penale responsabilità nel caso di colpa lieve, ove fossero state osservate le linee-guida e le buone prassi.

Commentario1

  • 1cos’è e quando c’è responsabilità
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2025, n. 3721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3721
Data del deposito : 9 gennaio 2025

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