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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lionello Mazzoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza del Pozzetto, n. 9, come da procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTTICE
e già C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo Tassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Clavature,
n. 18, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Clavature, n. 18, come da procura speciale in calce alla comparsa di intervento volontario
INTERVENUTA
Conclusioni
Attrice: “Voglia l'On.le Giudice adito, in via principale, accertato il difetto di interesse a contraddire della dichiarare, ogni contraria domanda, eccezione Controparte_3
e deduzione disattesa, la convenuta oggi denominata Controparte_2 [...] responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la CP_1 stessa all'integrale risarcimento, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., sia del danno patrimoniale patito dalla ricorrente per ottenere, attraverso l'assistenza e la consulenza di uno studio legale, la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale de qua, che allo stato si quantifica in complessivi € 2.820,83, sia del danno non patrimoniale patito, per esser stata lesa nei propri diritti costituzionalmente garantiti, quali l'immagine e la reputazione professionale, che in via equitativa si quantifica in complessivi € 13.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge. Salvo ogni altro diritto;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui
l'adito Giudice ritenga che, sulla base dell'atto di scissione parziale del 16/01/2018 in atti del dott. Notaio in Bologna, rep. 61747 e racc. 39628, la Persona_1
abbia interesse a contraddire rispetto alla domanda della società Controparte_3
attrice, dichiarare - ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa - la già denominata responsabile per i fatti di Controparte_1 Controparte_2 cui alla narrativa e per l'effetto condannare, in solido tra loro, la Controparte_3
e, ex art. 2506 quater c. III c.c. e per la sola ipotesi di mancata soddisfazione da parte della detta del suo debito nei confronti della società attrice, la Controparte_3
a risarcire integralmente ai sensi dell'art. 96, comma secondo, Controparte_1
c.p.c., sia il danno patrimoniale patito dall'attrice per ottenere, attraverso l'assistenza
e la consulenza di uno studio legale, la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale de qua quantificato in complessivi € 2.820,83, sia il danno non patrimoniale patito, per esser stata lesa nei propri diritti costituzionalmente garantiti, quali l'immagine e la reputazione professionale, che in via equitativa si quantifica in complessivi €
13.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge. Salvo ogni altro diritto”. Convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice nei confronti di
[...]
n vittoria di spese ed onorari di procedura”. CP_1
Intervenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice nei confronti di
[...]
n vittoria di spese ed onorari di procedura”. CP_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2018, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare la
[...] Controparte_2 convenuta responsabile dell'illegittima iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni causati ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., quantificando in € 2.820,83 il danno patrimoniale, e in € 13.000,00 quello non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine e alla reputazione professionale, oltre interessi legali.
A sostegno delle proprie ragioni, ha allegato:
- che, in data 02.11.2016, è venuta casualmente a conoscenza della iscrizione, effettuata in data 29.09.2010, di ipoteca giudiziale su propri beni immobili, derivante da decreto ingiuntivo emesso a favore della e a carico Controparte_2
di , con sede in Roma;
Controparte_4 Controparte_5
- che l'ipoteca doveva essere iscritta a garanzia del credito vantato nei confronti della succeduta con identico codice Controparte_6
fiscale alla Controparte_7
- che la suddetta ipoteca è stata, tuttavia, erroneamente iscritta su beni di proprietà dell'attrice;
- che l'attrice, non avendo mai intrattenuto rapporti di alcun genere con le suddette società, visto l'evidente errore, si è attivata per ottenere nel più breve tempo possibile la certificazione attestante la cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
- che la permanenza nel tempo di una ingiusta iscrizione ipotecaria ha causato all'attrice una grave lesione dell'immagine, godendo di particolare prestigio su tutto il territorio nazionale per la longeva attività commerciale portata avanti nel settore dell'industria e del commercio relativi alla distribuzione di Strumenti Scientifici;
- che l'ipoteca ha, inoltre, inciso con effetti limitativi sul piano della commerciabilità dei beni immobili coinvolti;
- che, nonostante la segnalazione del grave errore, la non ha provveduto CP_1 all'immediata cancellazione dell'ipoteca, avvenuta solo sette mesi dopo la richiesta;
- che le richieste volte ad un bonario componimento della vertenza non hanno avuto esito, la convenuta non avendo neppure partecipato al procedimento di mediazione;
- che nel caso di specie si è verificata un'ipotesi di ingiusta iscrizione di ipoteca, eseguita per un diritto risultato insussistente, risarcibile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità aggravata;
- che l'ingiustizia è perdurata per un periodo di tempo pari a circa sette anni, dal mese di settembre 2010 al mese di maggio 2017;
- che la negligenza della parte che ha proceduto all'iscrizione risulta dalle visure immobiliari delle società coinvolte;
- che l'errore è stato, altresì, riconosciuto dalla stessa convenuta che ha provveduto, pur tardivamente, alla cancellazione dell'ipoteca;
- che, per giurisprudenza consolidata, sussiste il diritto al risarcimento del danno subito dal proprietario di un immobile a causa della illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che la circostanza è di per sé causa di danno risarcibile per la potenziale perdita di occasioni di commerciare il bene, per l'eventuale onere di dimostrare l'illegittimità dell'ipoteca, per la diminuzione delle utilitates conseguibili e per la necessità di attivarsi per la liberazione dalla ingiusta iscrizione ipotecaria;
- che, in particolare, l'attrice ha subito danni all'immagine e alla reputazione personale e professionale, trattandosi di società che da sempre intrattiene rapporti con gli istituti di credito e che non ha mai subito in precedenza iscrizioni ipotecarie del genere di quella per cui è causa;
- che è stata ingiustificatamente esposta per ben sette anni a pregiudizi a livello commerciale, essendone stata messa in dubbio la solvibilità e solidità patrimoniale;
- che il danno non patrimoniale è, pertanto, quantificabile in circa € 1.000,00 per ogni anno in cui è stata mantenuta l'indebita iscrizione ipotecaria e in € 1.000,00 per ogni mese di ritardo dalla segnalazione all'effettiva cancellazione;
- che il grave ritardo nella cancellazione dell'ingiusta iscrizione ipotecaria, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'interessata, merita di essere adeguatamente risarcito in ragione dell'evidente maggior grado di colpa della convenuta;
- che il danno patrimoniale subito è, invece, pari all'importo sostenuto per le spese legali che l'attrice è stata costretta a sopportare al fine di ottenere la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale.
Si è costituita in giudizio nuova denominazione di Controparte_1 CP_2
la quale ha dato preliminarmente atto che, a seguito di atto di scissione del
[...]
16.01.2018, parte del proprio patrimonio, compreso il credito oggetto di causa, è stata assegnata ad una società beneficiaria di nuova costituzione denominata CP_3
e ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice.
[...]
In particolare, ha rilevato:
- che l'attrice non ha subito alcun danno dall'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del
29.09.2010;
- che parte attrice non ha provato neppure in via presuntiva i danni dei quali chiede il risarcimento;
- che nessun ritardo nella cancellazione dell'ipoteca è imputabile alla CP_1
- che, a seguito della comunicazione, il legale della si è immediatamente CP_1
Cont rivolto alla società mandataria al fine di effettuare le opportune verifiche catastali;
- che, svolti i controlli, la Banca ha provveduto alla cancellazione del gravame;
- che l'attrice non può dolersi della potenziale perdita di occasioni di commerciare il bene, essendo gli assunti avversari smentiti dalla documentazione in atti;
- che l'Agenzia immobiliare incaricata ha comunicato all'attrice, nel mese di ottobre
2016, di non aver reperito clientela interessata all'acquisto dell'immobile per “la presenza di un ristorante al piano terra ed il contesto urbano circostante (mensa universitaria)”;
- che deve essere, altresì, escluso che l'attrice abbia subito un danno all'immagine e alla reputazione professionale e personale, avendo la stessa dichiarato di aver sempre goduto di ampia fiducia da parte degli Istituti di credito e dei fornitori, e di non aver mai subito protesti o pignoramenti;
- che il danno (conseguenza) patito dal proprietario di un immobile a causa di un'illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale è risarcibile ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato fornisca, almeno in via presuntiva, la prova dei supposti danni;
- che le circostanze di fatto e la documentazione in atti dimostrano che parte attrice non ha subìto alcun danno di natura non patrimoniale, in ogni caso eccessivo in punto di quantum;
- che non sono dovute neppure le somme richieste a titolo di danno patrimoniale, essendosi la immediatamente attivata per la cancellazione del gravame. CP_1
Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio quale Controparte_3
successore a titolo particolare di in tutti i rapporti giuridici Controparte_1
ricompresi nel compendio scisso, fra i quali è incluso quello oggetto della presente causa, svolgendo le medesime difese di e chiedendone Controparte_1
l'estromissione.
All'udienza del 05.07.2018, sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale e con ordinanza del 04.02.2020, considerata l'assenza di accordo sulla rinuncia agli atti effettuata da parte intervenuta, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e all'intervento di due atti di variazione tabellare rispettivamente di giugno 2022 e di maggio 2024, assegnato con quest'ultima a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 07.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1. Il profilo strutturale della responsabilità
La domanda merita parziale accoglimento.
Documentati e pacifici i presupposti fattuali posti alla base della controversia, ossia l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore risultante dal titolo esecutivo, le parti dibattono sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla spettanza del richiesto risarcimento del danno.
L'attrice, ravvisando una ipotesi di inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, riconduce la propria azione all'ambito della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, c.p.c.
Posto che nel caso in esame l'iscrizione ipotecaria è avvenuta al di fuori di un contesto giudiziale tra le parti, vertendosi in ipotesi di errore sul soggetto giuridico contro il quale è stata effettuata l'iscrizione, nulla quaestio sulla possibilità di coltivare l'azione con giudizio autonomo, avente ad oggetto una chiara ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., e non, come prospettato dall'attore, nell'art. 96 c.p.c.
In tali termini riqualificata la domanda – da mihi factum, tibi dabo ius – sussistono evidentemente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale di illecito, tanto sotto il profilo oggettivo, pacifici, che soggettivo, non potendo dirsi esente da colpa la condotta posta in essere dalla Banca.
2. il profilo funzionale della responsabilità
Così accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale, ossia l'entità del danno conseguenza patito da parte attrice.
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura degli importi corrisposti dall'attrice per l'attività di consulenza legale espletata, in via stragiudiziale, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, quantificati in €
2.820,83 (doc. 12 attrice), per essere gli stessi oggetto di documentazione (cfr. corrispondenza in atti), oltre che congrui e strumentali rispetto all'ottenimento del risultato, e, peraltro, rilevandosi che la convenuta non ha tempestivamente e specificamente contestato siffatta pretesa.
Non sono, invece, dovute ulteriori voci di danno patrimoniale, sub specie di perdita di occasioni di vendere i beni gravati o di mancato accesso al credito, per il difetto, sul punto, di idonei elementi assertivi, prima che asseverativi.
Risulta, anzi, documentalmente provato che la mancata conclusione della compravendita immobiliare dei beni di proprietà dell'attrice, negli anni 2015-2016, non sia dipesa dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria di cui è causa, quanto dalla collocazione dell'immobile e dal difficile contesto urbano circostante (doc. 4 attrice).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo al danno non patrimoniale, in tesi concretizzatosi nella lesione dell'immagine e reputazione professionale della società.
L'attrice, infatti, denuncia di aver subito un danno a seguito dell'ingiusta iscrizione ipotecaria, limitandosi, tuttavia, ad evocare ipotetici pregiudizi legati all'immagine della società privi di prova o di principio di prova.
Il fatto (ingiusto) che sia stata iscritta ipoteca su beni appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore non esime il danneggiato dall'onere di allegare e provare le conseguenze dannose in concreto subite. Deve invero escludersi qualsivoglia ipotesi di danno in re ipsa, che, come noto, non trovano cittadinanza nel sistema dell'illecito. All'esito di un progressivo, ma consolidato oramai, affrancamento dalle suggestioni dell'automatismo risarcitorio, è infatti noto che sia risarcibile il solo danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni semplici, da chi ne invoca il ristoro, salvi casi tipici di c.d. punitive damages, che nel caso non ricorrono, ad onta della prospettazione attorea.
La lesione del diritto all'immagine e alla reputazione professionale è rimasta attestata su un piano meramente labiale, avendo la stessa attrice ammesso da un lato, di essere casualmente venuta a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria, e, dall'altro, di aver sempre goduto di particolare prestigio nel rapporto con gli istituti di credito e di non aver mai subito iscrizioni ipotecarie o protesti, né ancora segnalazioni anche informali dalle quali potersi evincere, anche in via presuntiva, una effettivo nocumento. Né l'attività svolta dalla società, anche nei confronti di enti pubblici (cfr. allegazioni attoree), risulta per quanto oggetto di allegazione attorea essere stata condizionata dalla sussistenza, per 7 anni, dell'iscrizione.
Infine, costituisce principio acquisito che l'equità integrativa ex art. 1226 c.c. non può operare in difetto della prova, anche per via di presunzioni semplici, di un danno conseguenza apprezzabile.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma pari a € 2.820,83, a titolo di risarcimento del danno patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento al decisum, visto l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, parametri medi, tenuto conto anche della fase di mediazione. L'esito del giudizio non consente l'applicazione dell'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c. in relazione alle difese spese da convenuta e terza intervenuta.
La mancata, ingiustificata partecipazione alla mediazione attivata dall'attrice giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma IV bis. D.Lvo 28/2010 all'epoca vigente, ponendosi a carico di un importo pari al Controparte_1 contributo unificato da versarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: - in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
[...] della somma pari € 2.820,83, oltre interessi di Parte_1
legge dalla domanda al saldo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3
in favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 3.400,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni.
- pone a carico di un importo pari al contributo unificato, da Controparte_1
versarsi in favore dell'Erario.
Pisa, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1531/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lionello Mazzoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Piazza del Pozzetto, n. 9, come da procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTTICE
e già C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo Tassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Clavature,
n. 18, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Tassi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Clavature, n. 18, come da procura speciale in calce alla comparsa di intervento volontario
INTERVENUTA
Conclusioni
Attrice: “Voglia l'On.le Giudice adito, in via principale, accertato il difetto di interesse a contraddire della dichiarare, ogni contraria domanda, eccezione Controparte_3
e deduzione disattesa, la convenuta oggi denominata Controparte_2 [...] responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la CP_1 stessa all'integrale risarcimento, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., sia del danno patrimoniale patito dalla ricorrente per ottenere, attraverso l'assistenza e la consulenza di uno studio legale, la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale de qua, che allo stato si quantifica in complessivi € 2.820,83, sia del danno non patrimoniale patito, per esser stata lesa nei propri diritti costituzionalmente garantiti, quali l'immagine e la reputazione professionale, che in via equitativa si quantifica in complessivi € 13.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge. Salvo ogni altro diritto;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui
l'adito Giudice ritenga che, sulla base dell'atto di scissione parziale del 16/01/2018 in atti del dott. Notaio in Bologna, rep. 61747 e racc. 39628, la Persona_1
abbia interesse a contraddire rispetto alla domanda della società Controparte_3
attrice, dichiarare - ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa - la già denominata responsabile per i fatti di Controparte_1 Controparte_2 cui alla narrativa e per l'effetto condannare, in solido tra loro, la Controparte_3
e, ex art. 2506 quater c. III c.c. e per la sola ipotesi di mancata soddisfazione da parte della detta del suo debito nei confronti della società attrice, la Controparte_3
a risarcire integralmente ai sensi dell'art. 96, comma secondo, Controparte_1
c.p.c., sia il danno patrimoniale patito dall'attrice per ottenere, attraverso l'assistenza
e la consulenza di uno studio legale, la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale de qua quantificato in complessivi € 2.820,83, sia il danno non patrimoniale patito, per esser stata lesa nei propri diritti costituzionalmente garantiti, quali l'immagine e la reputazione professionale, che in via equitativa si quantifica in complessivi €
13.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutorietà come per legge. Salvo ogni altro diritto”. Convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice nei confronti di
[...]
n vittoria di spese ed onorari di procedura”. CP_1
Intervenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da parte attrice nei confronti di
[...]
n vittoria di spese ed onorari di procedura”. CP_1
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2018, Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare la
[...] Controparte_2 convenuta responsabile dell'illegittima iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni causati ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., quantificando in € 2.820,83 il danno patrimoniale, e in € 13.000,00 quello non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine e alla reputazione professionale, oltre interessi legali.
A sostegno delle proprie ragioni, ha allegato:
- che, in data 02.11.2016, è venuta casualmente a conoscenza della iscrizione, effettuata in data 29.09.2010, di ipoteca giudiziale su propri beni immobili, derivante da decreto ingiuntivo emesso a favore della e a carico Controparte_2
di , con sede in Roma;
Controparte_4 Controparte_5
- che l'ipoteca doveva essere iscritta a garanzia del credito vantato nei confronti della succeduta con identico codice Controparte_6
fiscale alla Controparte_7
- che la suddetta ipoteca è stata, tuttavia, erroneamente iscritta su beni di proprietà dell'attrice;
- che l'attrice, non avendo mai intrattenuto rapporti di alcun genere con le suddette società, visto l'evidente errore, si è attivata per ottenere nel più breve tempo possibile la certificazione attestante la cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
- che la permanenza nel tempo di una ingiusta iscrizione ipotecaria ha causato all'attrice una grave lesione dell'immagine, godendo di particolare prestigio su tutto il territorio nazionale per la longeva attività commerciale portata avanti nel settore dell'industria e del commercio relativi alla distribuzione di Strumenti Scientifici;
- che l'ipoteca ha, inoltre, inciso con effetti limitativi sul piano della commerciabilità dei beni immobili coinvolti;
- che, nonostante la segnalazione del grave errore, la non ha provveduto CP_1 all'immediata cancellazione dell'ipoteca, avvenuta solo sette mesi dopo la richiesta;
- che le richieste volte ad un bonario componimento della vertenza non hanno avuto esito, la convenuta non avendo neppure partecipato al procedimento di mediazione;
- che nel caso di specie si è verificata un'ipotesi di ingiusta iscrizione di ipoteca, eseguita per un diritto risultato insussistente, risarcibile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità aggravata;
- che l'ingiustizia è perdurata per un periodo di tempo pari a circa sette anni, dal mese di settembre 2010 al mese di maggio 2017;
- che la negligenza della parte che ha proceduto all'iscrizione risulta dalle visure immobiliari delle società coinvolte;
- che l'errore è stato, altresì, riconosciuto dalla stessa convenuta che ha provveduto, pur tardivamente, alla cancellazione dell'ipoteca;
- che, per giurisprudenza consolidata, sussiste il diritto al risarcimento del danno subito dal proprietario di un immobile a causa della illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che la circostanza è di per sé causa di danno risarcibile per la potenziale perdita di occasioni di commerciare il bene, per l'eventuale onere di dimostrare l'illegittimità dell'ipoteca, per la diminuzione delle utilitates conseguibili e per la necessità di attivarsi per la liberazione dalla ingiusta iscrizione ipotecaria;
- che, in particolare, l'attrice ha subito danni all'immagine e alla reputazione personale e professionale, trattandosi di società che da sempre intrattiene rapporti con gli istituti di credito e che non ha mai subito in precedenza iscrizioni ipotecarie del genere di quella per cui è causa;
- che è stata ingiustificatamente esposta per ben sette anni a pregiudizi a livello commerciale, essendone stata messa in dubbio la solvibilità e solidità patrimoniale;
- che il danno non patrimoniale è, pertanto, quantificabile in circa € 1.000,00 per ogni anno in cui è stata mantenuta l'indebita iscrizione ipotecaria e in € 1.000,00 per ogni mese di ritardo dalla segnalazione all'effettiva cancellazione;
- che il grave ritardo nella cancellazione dell'ingiusta iscrizione ipotecaria, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'interessata, merita di essere adeguatamente risarcito in ragione dell'evidente maggior grado di colpa della convenuta;
- che il danno patrimoniale subito è, invece, pari all'importo sostenuto per le spese legali che l'attrice è stata costretta a sopportare al fine di ottenere la cancellazione dell'ingiusta ipoteca giudiziale.
Si è costituita in giudizio nuova denominazione di Controparte_1 CP_2
la quale ha dato preliminarmente atto che, a seguito di atto di scissione del
[...]
16.01.2018, parte del proprio patrimonio, compreso il credito oggetto di causa, è stata assegnata ad una società beneficiaria di nuova costituzione denominata CP_3
e ha contestato tutto quanto dedotto da parte attrice.
[...]
In particolare, ha rilevato:
- che l'attrice non ha subito alcun danno dall'iscrizione dell'ipoteca giudiziale del
29.09.2010;
- che parte attrice non ha provato neppure in via presuntiva i danni dei quali chiede il risarcimento;
- che nessun ritardo nella cancellazione dell'ipoteca è imputabile alla CP_1
- che, a seguito della comunicazione, il legale della si è immediatamente CP_1
Cont rivolto alla società mandataria al fine di effettuare le opportune verifiche catastali;
- che, svolti i controlli, la Banca ha provveduto alla cancellazione del gravame;
- che l'attrice non può dolersi della potenziale perdita di occasioni di commerciare il bene, essendo gli assunti avversari smentiti dalla documentazione in atti;
- che l'Agenzia immobiliare incaricata ha comunicato all'attrice, nel mese di ottobre
2016, di non aver reperito clientela interessata all'acquisto dell'immobile per “la presenza di un ristorante al piano terra ed il contesto urbano circostante (mensa universitaria)”;
- che deve essere, altresì, escluso che l'attrice abbia subito un danno all'immagine e alla reputazione professionale e personale, avendo la stessa dichiarato di aver sempre goduto di ampia fiducia da parte degli Istituti di credito e dei fornitori, e di non aver mai subito protesti o pignoramenti;
- che il danno (conseguenza) patito dal proprietario di un immobile a causa di un'illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale è risarcibile ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato fornisca, almeno in via presuntiva, la prova dei supposti danni;
- che le circostanze di fatto e la documentazione in atti dimostrano che parte attrice non ha subìto alcun danno di natura non patrimoniale, in ogni caso eccessivo in punto di quantum;
- che non sono dovute neppure le somme richieste a titolo di danno patrimoniale, essendosi la immediatamente attivata per la cancellazione del gravame. CP_1
Con atto di intervento volontario si è costituita in giudizio quale Controparte_3
successore a titolo particolare di in tutti i rapporti giuridici Controparte_1
ricompresi nel compendio scisso, fra i quali è incluso quello oggetto della presente causa, svolgendo le medesime difese di e chiedendone Controparte_1
l'estromissione.
All'udienza del 05.07.2018, sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita in via meramente documentale e con ordinanza del 04.02.2020, considerata l'assenza di accordo sulla rinuncia agli atti effettuata da parte intervenuta, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e all'intervento di due atti di variazione tabellare rispettivamente di giugno 2022 e di maggio 2024, assegnato con quest'ultima a questo Giudice il fascicolo, all'udienza del 07.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. Il profilo strutturale della responsabilità
La domanda merita parziale accoglimento.
Documentati e pacifici i presupposti fattuali posti alla base della controversia, ossia l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore risultante dal titolo esecutivo, le parti dibattono sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla spettanza del richiesto risarcimento del danno.
L'attrice, ravvisando una ipotesi di inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale, riconduce la propria azione all'ambito della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, c.p.c.
Posto che nel caso in esame l'iscrizione ipotecaria è avvenuta al di fuori di un contesto giudiziale tra le parti, vertendosi in ipotesi di errore sul soggetto giuridico contro il quale è stata effettuata l'iscrizione, nulla quaestio sulla possibilità di coltivare l'azione con giudizio autonomo, avente ad oggetto una chiara ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., e non, come prospettato dall'attore, nell'art. 96 c.p.c.
In tali termini riqualificata la domanda – da mihi factum, tibi dabo ius – sussistono evidentemente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale di illecito, tanto sotto il profilo oggettivo, pacifici, che soggettivo, non potendo dirsi esente da colpa la condotta posta in essere dalla Banca.
2. il profilo funzionale della responsabilità
Così accertato il profilo strutturale della responsabilità, occorre valutare quello funzionale, ossia l'entità del danno conseguenza patito da parte attrice.
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura degli importi corrisposti dall'attrice per l'attività di consulenza legale espletata, in via stragiudiziale, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, quantificati in €
2.820,83 (doc. 12 attrice), per essere gli stessi oggetto di documentazione (cfr. corrispondenza in atti), oltre che congrui e strumentali rispetto all'ottenimento del risultato, e, peraltro, rilevandosi che la convenuta non ha tempestivamente e specificamente contestato siffatta pretesa.
Non sono, invece, dovute ulteriori voci di danno patrimoniale, sub specie di perdita di occasioni di vendere i beni gravati o di mancato accesso al credito, per il difetto, sul punto, di idonei elementi assertivi, prima che asseverativi.
Risulta, anzi, documentalmente provato che la mancata conclusione della compravendita immobiliare dei beni di proprietà dell'attrice, negli anni 2015-2016, non sia dipesa dall'esistenza dell'iscrizione ipotecaria di cui è causa, quanto dalla collocazione dell'immobile e dal difficile contesto urbano circostante (doc. 4 attrice).
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo al danno non patrimoniale, in tesi concretizzatosi nella lesione dell'immagine e reputazione professionale della società.
L'attrice, infatti, denuncia di aver subito un danno a seguito dell'ingiusta iscrizione ipotecaria, limitandosi, tuttavia, ad evocare ipotetici pregiudizi legati all'immagine della società privi di prova o di principio di prova.
Il fatto (ingiusto) che sia stata iscritta ipoteca su beni appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore non esime il danneggiato dall'onere di allegare e provare le conseguenze dannose in concreto subite. Deve invero escludersi qualsivoglia ipotesi di danno in re ipsa, che, come noto, non trovano cittadinanza nel sistema dell'illecito. All'esito di un progressivo, ma consolidato oramai, affrancamento dalle suggestioni dell'automatismo risarcitorio, è infatti noto che sia risarcibile il solo danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni semplici, da chi ne invoca il ristoro, salvi casi tipici di c.d. punitive damages, che nel caso non ricorrono, ad onta della prospettazione attorea.
La lesione del diritto all'immagine e alla reputazione professionale è rimasta attestata su un piano meramente labiale, avendo la stessa attrice ammesso da un lato, di essere casualmente venuta a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria, e, dall'altro, di aver sempre goduto di particolare prestigio nel rapporto con gli istituti di credito e di non aver mai subito iscrizioni ipotecarie o protesti, né ancora segnalazioni anche informali dalle quali potersi evincere, anche in via presuntiva, una effettivo nocumento. Né l'attività svolta dalla società, anche nei confronti di enti pubblici (cfr. allegazioni attoree), risulta per quanto oggetto di allegazione attorea essere stata condizionata dalla sussistenza, per 7 anni, dell'iscrizione.
Infine, costituisce principio acquisito che l'equità integrativa ex art. 1226 c.c. non può operare in difetto della prova, anche per via di presunzioni semplici, di un danno conseguenza apprezzabile.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma pari a € 2.820,83, a titolo di risarcimento del danno patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento al decisum, visto l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, parametri medi, tenuto conto anche della fase di mediazione. L'esito del giudizio non consente l'applicazione dell'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c. in relazione alle difese spese da convenuta e terza intervenuta.
La mancata, ingiustificata partecipazione alla mediazione attivata dall'attrice giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma IV bis. D.Lvo 28/2010 all'epoca vigente, ponendosi a carico di un importo pari al Controparte_1 contributo unificato da versarsi in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: - in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di
[...] della somma pari € 2.820,83, oltre interessi di Parte_1
legge dalla domanda al saldo;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3
in favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 3.400,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni.
- pone a carico di un importo pari al contributo unificato, da Controparte_1
versarsi in favore dell'Erario.
Pisa, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.