Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2025, proposto da:
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Dimotoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, Via Melo, n. 97;
- Regione Puglia e Ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 53 dell’ASL di Foggia, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 10.2.2025, notificata in pari data e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute e dell’Azienda sanitaria locale di Foggia;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DA TE e uditi per le parti i difensori l'avv. Corrado Vecchio, su delega orale dell'avv. Paolo Gaballo, per la ricorrente, e l'avv. Paola Dimotoli, per l'Azienda sanitaria locale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con ricorso notificato e depositato il 28 maggio 2025, le ricorrenti, in qualità di amministratrici di sostegno di persone diversamente abili, hanno agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 10.2.2025, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto, è stato annullato il provvedimento prot. -OMISSIS- dell’11.3.2024 dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Foggia. In particolare, le stesse ricorrenti erano insorte avverso il rigetto dell’istanza del -OMISSIS- finalizzata all’attivazione/erogazione, da parte dell’ASL di Foggia, ai sensi dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010, del servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso un Centro diurno socio-educativo e riabilitativo convenzionato con l’ASL stessa. Nel mezzo di gravame originario, dal quale è poi scaturita la sentenza per la cui ottemperanza oggi è causa, era stato denunciato il tentativo dell’Amministrazione di rinviare sine die l’erogazione di detto servizio fino alla conclusione, futura e incerta, di un “tavolo di lavoro” e in attesa di indicazioni regionali circa le fonti di finanziamento e gli enti coinvolti.
1.1. Tanto premesso, le ricorrenti, con l’odierno ricorso, hanno dedotto violazione, elusione e, comunque, inesatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione -OMISSIS-, violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 e degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, nonché illogicità, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi, violazione dei principi di cui agli artt. 32, 41 e 97 Cost.
Hanno quindi concluso chiedendo di:
- ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando un Commissario ad acta e assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni 30 per darne esecuzione e provvedere in luogo e vece dell’Amministrazione;
- fissare la somma di denaro ( astreinte ) dovuta dall’ASL di Foggia per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari ad € 23,40, iva esclusa, al giorno per ricorrente, ovvero la somma che si riterrà equa e di giustizia (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al soddisfo);
- trasmettere gli atti alla Procura della Corte di Conti di Bari per il danno erariale cagionato dall’inerte e omissivo comportamento dell’ASL intimata, nonché, sussistendone i presupposti in merito alle omissioni e alla violazione dell’ordine del giudice, alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale Penale di Foggia.
2. Si è costituita in giudizio l’ASL di Foggia, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, ritenendo la sentenza della cui ottemperanza si tratta priva di un comando preciso e puntuale. In ogni caso, non vi sarebbe alcun inadempimento, atteso che l’Amministrazione intimata avrebbe “avviato le necessarie attività istruttorie e valutative, tenuto conto del quadro normativo e finanziario di riferimento” . Pertanto, ha concluso (in via principale) per la reiezione del ricorso e (in via subordinata) per la concessione di un congruo termine per la prosecuzione e conclusione delle attività amministrative già avviate, avendo riguardo alle esigenze organizzative e finanziarie dell’Amministrazione.
2.1. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso e senza produrre documenti né memorie difensive, anche il Ministero della salute.
3. All’udienza del 13 gennaio 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, va chiarito in punto di fatto che dalle deduzioni di parte e dagli atti di causa risulta acclarato (e non contestato dalla resistente) che il servizio di trasporto in favore delle persone diversamente abili, qui rappresentate dalle ricorrenti, è tuttora non erogato.
5. Ciò posto, va subito disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa dell’ASL di Foggia, per la quale mancherebbe, nel caso di specie, “un comando preciso e puntuale, suscettibile di esecuzione coattiva” ( cfr. pag. 2, ultimo periodo, della memoria di costituzione del 23.7.2025) .
5.1. Al riguardo, deve rilevarsi che la prospettazione della resistente – peraltro argomentata con richiami giurisprudenziali totalmente inconferenti ovvero inesistenti – si pone in frontale contrasto con la «polisemicità›› del giudizio di ottemperanza, per come sancita dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale – con la sentenza n. 2/2013 – ha evidenziato le peculiarità del giudizio di cui all’art. 112 e ss. c.p.a. in quanto comprensivo di azioni diverse, talune meramente esecutive, altre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato (o talvolta anche soltanto esecutiva) e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza ed effettività al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall’art. 24 Cost. Nella stessa pronuncia, è stato chiaramente affermato che “il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto” (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 2/2013).
5.2. Già in precedenza, peraltro, si era ritenuto che – rispetto alle decisioni rese dallo stesso plesso giurisdizionale amministrativo – il giudice dell’ottemperanza possa adottare, in sede di interpretazione integrativa del precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione. Infatti, in coerenza con il quadro da tempo tracciato dalla Corte Costituzionale sulla natura composita del giudizio di ottemperanza ( cfr. sent. n. 406/1998), per la giurisprudenza amministrativa, il giudice – nell’esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, propria del giudizio di ottemperanza – ben può sindacare in modo pieno l’attività posta in essere dall’amministrazione o anche il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie e opportune per dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo ( cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 9/2008).
Si tratta cioè di un potere misto di esecuzione e cognizione, ossia, da un diverso angolo prospettico, del cd. “giudicato a formazione progressiva”, quale precipitato di un giudizio non sempre solo a connotazione tipicamente esecutiva ma talvolta finalizzato a integrare e a completare il comando contenuto nella sentenza resa nel giudizio di cognizione attraverso i poteri di merito conferiti al giudice dell’ottemperanza.
5.3. Ciò vale ancor più se la sentenza ottemperanda, come è stato nel caso di specie, abbia avuto ad oggetto l’annullamento di un provvedimento illegittimamente opposto a fronte di un interesse pretensivo del privato, attinente peraltro al diritto, fondamentale e costituzionalmente garantito, della salute di soggetti diversamente abili.
6. Venendo ora ai fatti di causa e al contenuto precettivo della sentenza in questione, non può certo condividersi la prospettazione dell’ASL di Foggia circa la presunta incompletezza del decisum . Torna utile, al riguardo, richiamare direttamente i passaggi motivazionali, più significativi, rinvenibili proprio nel relativo provvedimento giurisdizionale.
6.1. Quel Collegio giudicante, dopo aver affermato la fondatezza del ricorso, ne ha esplicitato le ragioni richiamando sia i precedenti interni (della Sezione) che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 860/2022. Su tali basi, è stato posto in rilievo, in particolare, che “l’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 (norma da cui, per l’appunto, trae origine la richiesta delle ricorrenti) ‹‹chiaramente afferma che il servizio di “trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi,” (…) “viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio”. Dunque la norma indica: l’oggetto (il servizio di trasporto); i soggetti beneficiari (gli utenti disabili); le destinazioni (i centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi); la finalità del trasporto (socio-riabilitativa)›› . Nel caso che qui occupa ricorrono tutti i presupposti appena richiamati, pertanto, l’Azienda sanitaria di Foggia – nel solco delle altre aziende sanitarie che si sono invece correttamente attivate – deve senz’altro provvedere ad erogare il servizio, a prescindere dal profilo di imputazione dell’onere economico che grava anche sui comuni in termini di compartecipazione alla spesa”. Ancora, nelle statuizioni conclusive e immediatamente precedenti al dispositivo della sentenza della cui ottemperanza si controverte, il Giudice della cognizione ha esplicitamente “stigmatizzato” l’azione amministrativa posta in essere dall’ASL di Foggia “nella misura in cui realizza, se non proprio un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio, quanto meno una proroga sine die (mediante il rinvio incerto ad esiti e risultanze di gruppi di lavoro/tavoli tecnici non meglio precisati) che non può essere ammessa, rendendosi invece necessaria la effettiva e definitiva erogazione del servizio in parola, in applicazione di una norma di legge chiara e puntuale” ( cfr. , il punto 7.4 del predetto provvedimento di questa Sezione -OMISSIS-).
6.2. Se questo è il nocciolo essenziale e indefettibile della sentenza ottemperanda, risulta davvero arduo comprendere su quali presupposti la difesa dell’Amministrazione resistente possa ritenere che non sia ben individuabile quale fosse il “comando giudiziale” conseguente all’effetto caducatorio sul provvedimento, in quella sede, impugnato. Invero, la regola del caso, per come deciso in sentenza, risulta precisa e completa; essa conteneva ( rectius: contiene) – in termini conformativi stringenti – il dovere dell’ASL intimata di rendere effettiva l’erogazione del servizio in stretta applicazione di una norma di legge e nell’esercizio di un potere vincolato.
6.3. A tale conclusione si giunge agevolmente sulla base di una corretta lettura del provvedimento giurisdizionale che si sviluppi – come ha opportunamente dedotto anche la difesa delle ricorrenti – in senso sistematico, ossia tenendo conto non solo del dispositivo della sentenza ma anche (o soprattutto) della parte motiva, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, ne chiarisce l’effettiva portata e dalla quale, come noto, discende in tutta la sua pienezza l’effetto conformativo, quale vincolo per la pubblica amministrazione di agire, nella successiva riedizione del potere, secondo le coordinate tracciate dal giudice nella decisione della controversia. Sul punto, non coglie nel segno la difesa dell’ASL di Foggia, per la quale “[n]el caso in esame, la motivazione contiene considerazioni interpretative di norme regionali e richiami ad altre pronunce. Non può sfuggire infatti che: da un lato, come già ricordato sopra, nella stessa sentenza ottemperanda non ci si limita all’interpretazione di norme regionali ma si afferma in modo puntuale e preciso che “l’Azienda sanitaria di Foggia – nel solco delle altre aziende sanitarie che si sono invece correttamente attivate – deve senz’altro provvedere ad erogare il servizio” ; dall’altro lato, il richiamo a precedenti pretori, facendone propri i contenuti e le relative argomentazioni, non può certo ridimensionare il portato motivazionale del provvedimento giurisdizionale che, al contrario, si palesa tanto più corroborato ove poggiante (anche) su pregressi arresti giurisprudenziali concernenti la medesima questione di fatto e/o di diritto.
6.4. Deve infine rilevarsi come l’inerzia dell’ASL di Foggia e la connessa inottemperanza al giudicato qui censurate siano state anche ammesse in sede processuale dalla stessa Amministrazione resistente che ha poi evocato, a sua parziale scusante, la sussistenza di un’attività, tuttora in fieri , preparatoria e attuativa del decisum stesso; attività, quest’ultima che, per l’appunto, conferma il perdurante e risalente inadempimento dell’obbligo di attivarsi in via “effettiva e definitiva” e di provvedere dunque all’erogazione del servizio richiesto e gravante in capo all’ASL resistente.
Tale avvio delle attività necessarie per dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, di cui è stata effettivamente data prova mediante deposito documentale, giustifica invece il rigetto della richiesta penalità di mora – ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – da ritenere pertanto non congrua al caso di specie.
7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso per l’ottemperanza va accolto con il conseguente obbligo dell’ASL di Foggia di dare piena e integrale esecuzione – nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – alla sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 10 febbraio 2025 e, per l’effetto, garantire il relativo servizio di trasporto delle persone diversamente abili.
7.1. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’Ente intimato.
7.2. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda sanitaria locale di Foggia e sono liquidate come da dispositivo; si ravvisano invece giuste ragioni per compensarle rispetto al Ministero della salute e per dichiararne l’irripetibilità rispetto agli altri Enti intimati ma non costituiti, avuto riguardo al ruolo in concreto rivestito dal primo e dagli altri in ordine all’esecuzione della sentenza per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, così provvede:
- ordina all’Azienda sanitaria locale di Foggia di dare piena e integrale esecuzione – entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte – alla sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 10.2.2025 e pertanto garantire il relativo servizio di trasporto delle persone diversamente abili;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Bari, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, affinché provveda in luogo e vece dell’Amministrazione, nei successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione al giudicato per cui è causa.
- condanna l’Azienda sanitaria locale di Foggia al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge; compensa le spese nei confronti del Ministero della salute; dichiara irripetibili le spese rispetto agli altri Enti intimati ma non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
MA IA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA TE, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DA TE | MA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.