CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1376/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, OR
EB GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17197/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante Di Ricorrente_1 S.r.l. - CF Rappresentante 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 097202400030300001 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione al pignoramento presso terzi (Banca_1 s.p.a.) in rubrica, per € 160.458,19, contestando analiticamente il credito azionato esecutivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Deduce e argomenta:
- che il pignoramento origina dal rifiuto che essa ha espresso alla proposta di compensazione fatta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 17 gennaio 2024, proposta totalmente viziata nella considerazione e valutazione dei rispettivi crediti;
- che Agenzia delle Entrate – Riscossione pretende di porre in compensazione rispetto a crediti certi e incontrovertibili suoi crediti ancora provvisori in quanto sottoposti ad impugnazione;
- che l'atto di pignoramento opposto è illegittimo in quanto non contiene l'indicazione dei crediti per i quali si procede ma solo il numero delle cartelle che attestano la pretesa.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività del pignoramento opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Nel merito ha contestato come infondate le deduzioni ed eccezioni di ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
In vista dell'udienza di discussione della causa la ricorrente ha depositato altra memoria illustrativa.
Finalmente all'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT ritiene di non avere la giurisdizione a statuire sulla presente controversia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso all'esame della CGT le contestazioni della ricorrente dipendono dalla ritenuta sussistenza di un credito nei confronti dell'Ufficio superiore a quello azionato dall'Ufficio in executivis;
un credito, in tesi, incidente sull'entità dell'importo pignorato, per fatti che si sono verificati autonomamente e successivamente rispetto alla notifica delle cartelle esattoriali sulla base delle quali l'Ufficio procede in via esecutiva e al consolidamento dei relativi crediti.
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del Giudice ordinario;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
VISONA' STEFANO, OR
EB GIACOMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17197/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Legale Rappresentante Di Ricorrente_1 S.r.l. - CF Rappresentante 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 097202400030300001 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 735/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 Ricorrente_1 s.r.l. promuove opposizione al pignoramento presso terzi (Banca_1 s.p.a.) in rubrica, per € 160.458,19, contestando analiticamente il credito azionato esecutivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Deduce e argomenta:
- che il pignoramento origina dal rifiuto che essa ha espresso alla proposta di compensazione fatta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione il 17 gennaio 2024, proposta totalmente viziata nella considerazione e valutazione dei rispettivi crediti;
- che Agenzia delle Entrate – Riscossione pretende di porre in compensazione rispetto a crediti certi e incontrovertibili suoi crediti ancora provvisori in quanto sottoposti ad impugnazione;
- che l'atto di pignoramento opposto è illegittimo in quanto non contiene l'indicazione dei crediti per i quali si procede ma solo il numero delle cartelle che attestano la pretesa.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutività del pignoramento opposto e, nel merito, per sentirne dichiarare l'illegittimità.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Nel merito ha contestato come infondate le deduzioni ed eccezioni di ricorso ed ha concluso per il suo rigetto.
In vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 la CGT ha respinto l'istanza cautelare proposta in ricorso.
In vista dell'udienza di discussione della causa la ricorrente ha depositato altra memoria illustrativa.
Finalmente all'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione collegiale, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT ritiene di non avere la giurisdizione a statuire sulla presente controversia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Nel caso all'esame della CGT le contestazioni della ricorrente dipendono dalla ritenuta sussistenza di un credito nei confronti dell'Ufficio superiore a quello azionato dall'Ufficio in executivis;
un credito, in tesi, incidente sull'entità dell'importo pignorato, per fatti che si sono verificati autonomamente e successivamente rispetto alla notifica delle cartelle esattoriali sulla base delle quali l'Ufficio procede in via esecutiva e al consolidamento dei relativi crediti.
Segue la statuizione in dispositivo.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del Giudice ordinario;
dispone la compensazione delle spese di lite.