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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 6675/2018 R.G. promossa da c.f. , unitamente a Parte_1 C.F._1
c.f. genitori esercenti la Parte_2 C.F._2 potestà genitoriale sul minore nato il Persona_1
25.11.2010, c.f. , rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Maria Garritano, con studio in LI, viale Giovanni
Amendola, 133, PEC Email_1 attori contro c.f. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Sigismondo Lettieri, PEC
Email_2 convenuto nonché
, Controparte_2
), con sede in alla via A. Alì n. 1, in P.IVA_2 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
AR IO con studio in , via SS. Martiri Salernitani, 31 CP_2
PEC Email_3
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni. Responsabilità ex art. 2051 cc.
PREMESSA
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta
1 processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato l'11.07.2018, gli attori evocavano in giudizio per l'udienza del 28.11.2018 il
[...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, CP_1 patrimoniali e non, subìti dal figlio minore. Esponevano che in data 30.07.2017, alle ore 19.20, in LI, rione ER, in via don Romolo Murri, il predetto minore nel giocare con i suoi coetanei urtava contro la ringhiera in ferro posta ai margini della strada riportando lesioni personali. Quantificavano la domanda di risarcimento in € 13.600,00, oltre spese mediche e danno morale sofferto, nonché spese e competenze di causa.
Il costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_1
15.11.2018, eccepiva anzitutto la carenza di legittimazione passiva sostenendo che l'eventuale responsabilità dei danni era da attribuirsi all'ente proprietario dell'area ove si sarebbe verificato il sinistro, ovvero allo . Deduceva, Controparte_3 altresì, l'inammissibilità dell'azione ex artt. 163 e 164 cpc per genericità delle allegazioni in fatto e violazione del diritto di difesa nonché la responsabilità degli attori ai sensi dell'art. 2048 cc. Escludeva una responsabilità ex art. 2051 cc della
2 pubblica amministrazione trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei. Evidenziava
l'uso improprio del manufatto che configurava in specie il caso fortuito oltre che l'insussistenza dell'insidia e trabocchetto per l'oggettiva visibilità della ringhiera. Impugnava il quantum debeatur.
Previa autorizzazione del Tribunale, gli attori con atto di citazione notificato in data 23.07.2019 chiamavano in causa l' per l'udienza del Controparte_2
21.11.2019. L'ente, con una prima comparsa si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire. A seguito della rinotifica dell'atto di chiamata con una seconda comparsa di risposta rilevava la carenza di legittimazione passiva assumendo che l'area in questione risultava intestata al
, Deduceva Controparte_4 Controparte_5 inoltre l'assoluta genericità dell'atto di citazione con inammissibilità della domanda, la responsabilità dei genitori del minore ex art. 2048 cc, l'assenza di responsabilità della P.A. quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc e l'insussistenza dell'insidia e trabocchetto di cui all'art. 2043 cc. Impugnava la quantificazione del danno ed in subordine prospettava un concorso di responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta la ctu, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024 e quindi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Risultano provate le condizioni dell'azione proposta dagli attori, nella qualità, così come dall'istruttoria espletata è emerso il nesso causale tra la presenza dell'insidia in atti,
3 inequivocabilmente raffigurata nei rilievi fotografici allegati alla produzione attorea, il suo pessimo stato di conservazione, la sua esatta ubicazione e le dimensioni.
Ciò posto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è preliminarmente necessario stabilire i contenuti ed i limiti del potere di custodia, oltre che il criterio che consente di identificare il soggetto “sostanziale” tenuto a risarcire il danno cagionato della cosa in custodia. Per la Suprema Corte “È in colpa la Pubblica Amministrazione, la quale non provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provvede ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione” (Cass. –
Sezione VI – Ord. n.° 3216 del 7 febbraio 2017).
Ne consegue che gli obblighi di custodia da parte dell'ente non sono solo limitati alle strade demaniali ma anche alle aree limitrofe alla strada stessa, non rilevando l'appartenenza o meno all'ente di dette aree laddove queste siano di uso pubblico. Laddove si consenta alla collettività l'utilizzazione per il pubblico transito di aree private, l'ente gestore è tenuto all'obbligo di sorveglianza, accertandosi della materiale manutenzione di queste con la conseguente possibilità di essere chiamato a rispondere del danno cagionato per la cattiva manutenzione delle aree stesse.
Nel caso di specie, l'attore ha provato documentalmente (doc.
n. 5 – 6 allegati alla memoria secondo termine), oltre che con testi, che l'area in questione ove si è verificato l'infortunio al
4 minore è nella disponibilità del Comune di LI che con determina n. 2486 del 12.11.2019 del Responsabile di settore ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria del rione ER (quello in atti) poiché “… una parte delle aree pubbliche sono delimitate da ringhiere in ferro contorte e/o dissaldate in vari punti per cui necessitano di un intervento di manutenzione e di verniciatura…”.
Lo confermano i rilevi fotografici prodotti che ben raffigurano lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento manutentivo nonché le corrispondenti mappe catastali.
I testi escussi all'udienza del 12.12.2022 Testimone_1
e , hanno tutti e due confermato l'accaduto, Testimone_2 precisato che presente sul posto vi era la nonna del minore infortunato, che il bambino stava giocando a pallone con altri coetanei, hanno descritto con dovizia di particolari lo stato della ringhiera, hanno escluso la presenza di segnali che indicassero il pericolo e di manufatti posti delimitazione dell'area, hanno riferito dell'evento e della profonda lesione da questi riportata al polpaccio sinistro.
Agli attori competeva solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent. n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
L'esclusione della responsabilità del custode, che eccepisce la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. Stabilire se una certa condotta
5 della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, anche questo come tale riservato al giudice di merito (v. Cass.
Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116).
Riguardo al quantum debeatur si condividono le conclusioni a cui è giunto il ctu, che ha riconosciuto il nesso causale, stabilendo postumi permanenti identificati in un danno biologico del 4% nonché l'I.T.P. di gg. 13 al 75%, l'I.T.P., nulla per spese mediche.
P.Q.M.
Il Got, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 del danno sofferto dal minore in Persona_2 conseguenza e dipendenza dei fatti di causa, che quantifica complessivamente in € 7.227,17 così ripartiti: € 5.009,68 per danno biologico permanente al 4%, € 547,76 per 75%, € Pt_3
1.669,73 per danno morale, oltre interessi legali dalla domanda;
3) condanna il di LI al pagamento delle spese di CP_1 causa in favore di parti attrice chi liquida in complessivi €
4.100,00, oltre spese vive, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a. in favore del procuratore costituito per dichiarata antistatarietà ex art. 93 cpc, nonché al pagamento delle spese di CTU pari ad € 500,00 liquidate separatamente, oltre iva se dovuta e cassa previdenza;
4) compensa integralmente le spese tra le altre parti.
Così deciso in Salerno lì, 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
6 7 8 .
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 6675/2018 R.G. promossa da c.f. , unitamente a Parte_1 C.F._1
c.f. genitori esercenti la Parte_2 C.F._2 potestà genitoriale sul minore nato il Persona_1
25.11.2010, c.f. , rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Maria Garritano, con studio in LI, viale Giovanni
Amendola, 133, PEC Email_1 attori contro c.f. in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Sigismondo Lettieri, PEC
Email_2 convenuto nonché
, Controparte_2
), con sede in alla via A. Alì n. 1, in P.IVA_2 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
AR IO con studio in , via SS. Martiri Salernitani, 31 CP_2
PEC Email_3
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni. Responsabilità ex art. 2051 cc.
PREMESSA
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta
1 processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato l'11.07.2018, gli attori evocavano in giudizio per l'udienza del 28.11.2018 il
[...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, CP_1 patrimoniali e non, subìti dal figlio minore. Esponevano che in data 30.07.2017, alle ore 19.20, in LI, rione ER, in via don Romolo Murri, il predetto minore nel giocare con i suoi coetanei urtava contro la ringhiera in ferro posta ai margini della strada riportando lesioni personali. Quantificavano la domanda di risarcimento in € 13.600,00, oltre spese mediche e danno morale sofferto, nonché spese e competenze di causa.
Il costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_1
15.11.2018, eccepiva anzitutto la carenza di legittimazione passiva sostenendo che l'eventuale responsabilità dei danni era da attribuirsi all'ente proprietario dell'area ove si sarebbe verificato il sinistro, ovvero allo . Deduceva, Controparte_3 altresì, l'inammissibilità dell'azione ex artt. 163 e 164 cpc per genericità delle allegazioni in fatto e violazione del diritto di difesa nonché la responsabilità degli attori ai sensi dell'art. 2048 cc. Escludeva una responsabilità ex art. 2051 cc della
2 pubblica amministrazione trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei. Evidenziava
l'uso improprio del manufatto che configurava in specie il caso fortuito oltre che l'insussistenza dell'insidia e trabocchetto per l'oggettiva visibilità della ringhiera. Impugnava il quantum debeatur.
Previa autorizzazione del Tribunale, gli attori con atto di citazione notificato in data 23.07.2019 chiamavano in causa l' per l'udienza del Controparte_2
21.11.2019. L'ente, con una prima comparsa si costituiva ed eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire. A seguito della rinotifica dell'atto di chiamata con una seconda comparsa di risposta rilevava la carenza di legittimazione passiva assumendo che l'area in questione risultava intestata al
, Deduceva Controparte_4 Controparte_5 inoltre l'assoluta genericità dell'atto di citazione con inammissibilità della domanda, la responsabilità dei genitori del minore ex art. 2048 cc, l'assenza di responsabilità della P.A. quale custode ai sensi dell'art. 2051 cc e l'insussistenza dell'insidia e trabocchetto di cui all'art. 2043 cc. Impugnava la quantificazione del danno ed in subordine prospettava un concorso di responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta la ctu, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024 e quindi trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Risultano provate le condizioni dell'azione proposta dagli attori, nella qualità, così come dall'istruttoria espletata è emerso il nesso causale tra la presenza dell'insidia in atti,
3 inequivocabilmente raffigurata nei rilievi fotografici allegati alla produzione attorea, il suo pessimo stato di conservazione, la sua esatta ubicazione e le dimensioni.
Ciò posto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è preliminarmente necessario stabilire i contenuti ed i limiti del potere di custodia, oltre che il criterio che consente di identificare il soggetto “sostanziale” tenuto a risarcire il danno cagionato della cosa in custodia. Per la Suprema Corte “È in colpa la Pubblica Amministrazione, la quale non provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provvede ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione” (Cass. –
Sezione VI – Ord. n.° 3216 del 7 febbraio 2017).
Ne consegue che gli obblighi di custodia da parte dell'ente non sono solo limitati alle strade demaniali ma anche alle aree limitrofe alla strada stessa, non rilevando l'appartenenza o meno all'ente di dette aree laddove queste siano di uso pubblico. Laddove si consenta alla collettività l'utilizzazione per il pubblico transito di aree private, l'ente gestore è tenuto all'obbligo di sorveglianza, accertandosi della materiale manutenzione di queste con la conseguente possibilità di essere chiamato a rispondere del danno cagionato per la cattiva manutenzione delle aree stesse.
Nel caso di specie, l'attore ha provato documentalmente (doc.
n. 5 – 6 allegati alla memoria secondo termine), oltre che con testi, che l'area in questione ove si è verificato l'infortunio al
4 minore è nella disponibilità del Comune di LI che con determina n. 2486 del 12.11.2019 del Responsabile di settore ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria del rione ER (quello in atti) poiché “… una parte delle aree pubbliche sono delimitate da ringhiere in ferro contorte e/o dissaldate in vari punti per cui necessitano di un intervento di manutenzione e di verniciatura…”.
Lo confermano i rilevi fotografici prodotti che ben raffigurano lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento manutentivo nonché le corrispondenti mappe catastali.
I testi escussi all'udienza del 12.12.2022 Testimone_1
e , hanno tutti e due confermato l'accaduto, Testimone_2 precisato che presente sul posto vi era la nonna del minore infortunato, che il bambino stava giocando a pallone con altri coetanei, hanno descritto con dovizia di particolari lo stato della ringhiera, hanno escluso la presenza di segnali che indicassero il pericolo e di manufatti posti delimitazione dell'area, hanno riferito dell'evento e della profonda lesione da questi riportata al polpaccio sinistro.
Agli attori competeva solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent. n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n. 10277/90).
L'esclusione della responsabilità del custode, che eccepisce la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. Stabilire se una certa condotta
5 della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, anche questo come tale riservato al giudice di merito (v. Cass.
Civ. sez. III, 17.02.2023, n. 5116).
Riguardo al quantum debeatur si condividono le conclusioni a cui è giunto il ctu, che ha riconosciuto il nesso causale, stabilendo postumi permanenti identificati in un danno biologico del 4% nonché l'I.T.P. di gg. 13 al 75%, l'I.T.P., nulla per spese mediche.
P.Q.M.
Il Got, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 del danno sofferto dal minore in Persona_2 conseguenza e dipendenza dei fatti di causa, che quantifica complessivamente in € 7.227,17 così ripartiti: € 5.009,68 per danno biologico permanente al 4%, € 547,76 per 75%, € Pt_3
1.669,73 per danno morale, oltre interessi legali dalla domanda;
3) condanna il di LI al pagamento delle spese di CP_1 causa in favore di parti attrice chi liquida in complessivi €
4.100,00, oltre spese vive, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a. in favore del procuratore costituito per dichiarata antistatarietà ex art. 93 cpc, nonché al pagamento delle spese di CTU pari ad € 500,00 liquidate separatamente, oltre iva se dovuta e cassa previdenza;
4) compensa integralmente le spese tra le altre parti.
Così deciso in Salerno lì, 13 novembre 2025.
Il Giudice Onorario avv. Gennaro Porpora
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