CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32967 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32967 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello proposto da ZA IA avverso il provvedimento del Tribunale di Trieste che aveva disatteso la istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt.110 cod.pen., 73 commi 1 e 80, comma 2, Dpr 309/90. Al ZA era contestato di avere concorso alla movimentazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (100 kg), ricevuto da un esponente di cartello colombiano i e di detenerlo ai fini della cessione a terzi. In relazione a tale reato il ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni seii mesi otto di reclusione ed euro 80.000 di multa. 2. Assume il giudice dell'appello cautelare, in relazione al requisito delle esigenze cautelari, che il ricorrente non aveva dedotto alcuna sopravvenienza che consentisse di inferire che si fossero attenuate le esigenze già riconosciute dal giudice della cautela e confermate dal Tribunale del riesame, tale non potendo essere consideratO)il decorso del tempo dal precedente pronunciamento de libertate, né la disponibilità offerta dalla compagna dell'imputato di ospitare il ,Ci'DtA , HLIAn-f cautelato presso la propria abitazione in regime di arresti Idaerricili j ed evidenziava la persistenza delle considerazioni svolte nel primo incidente cautelare in relazione al ruolo svolto dal ZA all'interno della filiera della illecita movimentazione di quantitativi così ingenti di stupefacente, dove erano state valorizzate le relazioni con il narcotrafficante NO, e quindi le relazioni con il mondo del narcotraffico internazionale e delineata una personalità orientata alla reiterazione di condotte criminose della stessa specie in ragione del precedente specifico e di un carico pendente della stessa natura;
stigmatizzava al contempo una condotta processuale che non denotava resipiscenza o recesso dalla realtà criminale di appartenenza, per non avere il ricorrente fornito agli inquirenti alcuna indicazione, in relazione al patrimonio di conoscenze a sua disposizione, per consentire di individuare i soggetti a monte della catena di distribuzione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ZA IA prospettando un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e ai criteri di scelta della misura, rilevando che la motivazione era meramente apparente perché non si confrontava con la specificità della posizione del ricorrente, nonchè inosservante 1 a_)0( esigenza di attualizzazione del giudizio sulle esigenze cautelari, anche in ragione del rilevante tempo trascorso dall'adozione della misura (circa due anni), dell'intervenuta pronuncia di primo grado che aveva escluso la partecipazione del ZA alla struttura criminosa dedita alla importazione degli stupefacenti, del comportamento processuale fin dall'inizio collaborativo in quanto improntato a dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del OL, della disponibilità fornita dalla compagna del prevenuto ad ospitare il prevenuto così da fornire una alternativa alla esecuzione della misura cautelare/ nella prospettiva del naturale affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto delle scansioni temporali e delle fasi processuali nel frattempo intervenute e del distacco del prevenuto dalla realtà criminale di riferimento, considerato altresì il ruolo gregario allo stesso riconosciuto in sentenza e la occasionalità della condotta criminosa che era consistita nella mera intermediazione per una singola operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari o iò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivoez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; 3ez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica, Rv.282292). 2. Tale principio appare attagliarsi al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha vissuto l'intero corso e ha confermato la ricorrenza della gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari mentre, nel frattempo è intervenuta altresì la pronuncia di condanna del ZA in primo grado in relazione alla movimentazione dell'ingente carico di cocaina in concorso con il OL, che fungeva da magazziniere e custode del carico e in collegamento con l'importatore colombiano NO nell'interesse del quale il AT aveva operato in territorio nazionale. 2 Il principale argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dal tempo trascorso dai fatti anche in relazione alla durata della misura custodiale (circa due anni), il quale assumerebbe rilievo, in una prospettiva di affievolimento delle esigenze cautelari, se esaminato congiuntamente al collaborativo comportamento processuale serbato dal ricorrente nel corso del giudizio e della disponibilità fornita dalla compagna del ZA a ospitarlo nella propria abitazione, seppure sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale è coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica che la permanenza di esigenze cautelari era già stata valutata nel precedente incidente cautelare e che nel presente, valendo i medesimi criteri di valutazione della ricorrenza di esigenze cautelari, nessun fatto nuovo era stato addotto per contrastare la precedente valutazione mentre, al contrario, a sostegno della ricorrenza di t;
', t ,c /t t i u li [7 I /,, ' esigenze cautelari Igicorrevano i presupposti fattuali e ,Oersonalìstici indicati dall'art.274 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. a fronte della natura delle imputazioni ascritte, della ricorrenza di precedenti penali specifici, tali da giustificare la contestazione della recidiva specifica e dei tratti:perspnalistici ,dell'indagato che rendono del tutto inadeguata una misura cautelare da eseguirsi presso l'abitazione della convivente, laddove la rilevanza cautelare e preventiva della misura avrebbe smarrito del tutto la sua funzione a fronte della gravità e dell'allarme sociale dei reati rispetto ai quali doveva essere preservato il pericolo di reiterazione, della particolare gravità dei fatti commessi, dei collegamenti mantenuti con trafficanti internazionali dal rilevantissimo spessore criminale, del ruolo primario rivestito nella transazione oggetto del giudizio e di un comportamento processuale collaborativo ma che si era arrestato a indicare i rapporti intrattenuti con l'altro coindagato OL, ma nessun elemento aveva fornito per risalire agli autori della esportazione internazionale. 4. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame 3 Il president Il Consigliere estensore ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui At si procede), sia‘ esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa (ausilio alla movimentazionidi partite rilevantissime di droga che garantivano cospicui profitti allo spedizioniere ma agli stessi intermediari, nella misura di mille euro a chilogrammo a fronte di un carico di cento chilogrammi) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, altissima professionalità manifestata nei fatti reato), costituiscono espressione della concretezza, ma anche della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di A organizzazione di illeciti traffici internazionali e ialta . edisponibilità di un apparato in grado di agevolare lo spostamento, il transito e il reindirizzo di merce illegale. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32967 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato l'appello proposto da ZA IA avverso il provvedimento del Tribunale di Trieste che aveva disatteso la istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt.110 cod.pen., 73 commi 1 e 80, comma 2, Dpr 309/90. Al ZA era contestato di avere concorso alla movimentazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (100 kg), ricevuto da un esponente di cartello colombiano i e di detenerlo ai fini della cessione a terzi. In relazione a tale reato il ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni seii mesi otto di reclusione ed euro 80.000 di multa. 2. Assume il giudice dell'appello cautelare, in relazione al requisito delle esigenze cautelari, che il ricorrente non aveva dedotto alcuna sopravvenienza che consentisse di inferire che si fossero attenuate le esigenze già riconosciute dal giudice della cautela e confermate dal Tribunale del riesame, tale non potendo essere consideratO)il decorso del tempo dal precedente pronunciamento de libertate, né la disponibilità offerta dalla compagna dell'imputato di ospitare il ,Ci'DtA , HLIAn-f cautelato presso la propria abitazione in regime di arresti Idaerricili j ed evidenziava la persistenza delle considerazioni svolte nel primo incidente cautelare in relazione al ruolo svolto dal ZA all'interno della filiera della illecita movimentazione di quantitativi così ingenti di stupefacente, dove erano state valorizzate le relazioni con il narcotrafficante NO, e quindi le relazioni con il mondo del narcotraffico internazionale e delineata una personalità orientata alla reiterazione di condotte criminose della stessa specie in ragione del precedente specifico e di un carico pendente della stessa natura;
stigmatizzava al contempo una condotta processuale che non denotava resipiscenza o recesso dalla realtà criminale di appartenenza, per non avere il ricorrente fornito agli inquirenti alcuna indicazione, in relazione al patrimonio di conoscenze a sua disposizione, per consentire di individuare i soggetti a monte della catena di distribuzione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di ZA IA prospettando un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ricorrenza di esigenze cautelari da soddisfare e ai criteri di scelta della misura, rilevando che la motivazione era meramente apparente perché non si confrontava con la specificità della posizione del ricorrente, nonchè inosservante 1 a_)0( esigenza di attualizzazione del giudizio sulle esigenze cautelari, anche in ragione del rilevante tempo trascorso dall'adozione della misura (circa due anni), dell'intervenuta pronuncia di primo grado che aveva escluso la partecipazione del ZA alla struttura criminosa dedita alla importazione degli stupefacenti, del comportamento processuale fin dall'inizio collaborativo in quanto improntato a dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del OL, della disponibilità fornita dalla compagna del prevenuto ad ospitare il prevenuto così da fornire una alternativa alla esecuzione della misura cautelare/ nella prospettiva del naturale affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto delle scansioni temporali e delle fasi processuali nel frattempo intervenute e del distacco del prevenuto dalla realtà criminale di riferimento, considerato altresì il ruolo gregario allo stesso riconosciuto in sentenza e la occasionalità della condotta criminosa che era consistita nella mera intermediazione per una singola operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari o iò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivoez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; 3ez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica, Rv.282292). 2. Tale principio appare attagliarsi al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha vissuto l'intero corso e ha confermato la ricorrenza della gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari mentre, nel frattempo è intervenuta altresì la pronuncia di condanna del ZA in primo grado in relazione alla movimentazione dell'ingente carico di cocaina in concorso con il OL, che fungeva da magazziniere e custode del carico e in collegamento con l'importatore colombiano NO nell'interesse del quale il AT aveva operato in territorio nazionale. 2 Il principale argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dal tempo trascorso dai fatti anche in relazione alla durata della misura custodiale (circa due anni), il quale assumerebbe rilievo, in una prospettiva di affievolimento delle esigenze cautelari, se esaminato congiuntamente al collaborativo comportamento processuale serbato dal ricorrente nel corso del giudizio e della disponibilità fornita dalla compagna del ZA a ospitarlo nella propria abitazione, seppure sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale è coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica che la permanenza di esigenze cautelari era già stata valutata nel precedente incidente cautelare e che nel presente, valendo i medesimi criteri di valutazione della ricorrenza di esigenze cautelari, nessun fatto nuovo era stato addotto per contrastare la precedente valutazione mentre, al contrario, a sostegno della ricorrenza di t;
', t ,c /t t i u li [7 I /,, ' esigenze cautelari Igicorrevano i presupposti fattuali e ,Oersonalìstici indicati dall'art.274 comma 1 lett.c) cod.proc.pen. a fronte della natura delle imputazioni ascritte, della ricorrenza di precedenti penali specifici, tali da giustificare la contestazione della recidiva specifica e dei tratti:perspnalistici ,dell'indagato che rendono del tutto inadeguata una misura cautelare da eseguirsi presso l'abitazione della convivente, laddove la rilevanza cautelare e preventiva della misura avrebbe smarrito del tutto la sua funzione a fronte della gravità e dell'allarme sociale dei reati rispetto ai quali doveva essere preservato il pericolo di reiterazione, della particolare gravità dei fatti commessi, dei collegamenti mantenuti con trafficanti internazionali dal rilevantissimo spessore criminale, del ruolo primario rivestito nella transazione oggetto del giudizio e di un comportamento processuale collaborativo ma che si era arrestato a indicare i rapporti intrattenuti con l'altro coindagato OL, ma nessun elemento aveva fornito per risalire agli autori della esportazione internazionale. 4. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame 3 Il president Il Consigliere estensore ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui At si procede), sia‘ esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa (ausilio alla movimentazionidi partite rilevantissime di droga che garantivano cospicui profitti allo spedizioniere ma agli stessi intermediari, nella misura di mille euro a chilogrammo a fronte di un carico di cento chilogrammi) e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (precedenti penali, altissima professionalità manifestata nei fatti reato), costituiscono espressione della concretezza, ma anche della attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di A organizzazione di illeciti traffici internazionali e ialta . edisponibilità di un apparato in grado di agevolare lo spostamento, il transito e il reindirizzo di merce illegale. 5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024