Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12883 del 2025, proposto da
Casa di Cura Privata Villa Serena del Dott. Leonardo Petruzzi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio eletto presso lo studio DO ID in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
TE Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, TE Rete Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Mario Percuoco, Antonio Iacono, Paolo Roberto Molea, Velia Loria, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento:
- della comunicazione assunta dalla TE Rete Italia S.p.A., ricevuta dalla s.r.l. Villa Serena il 14 luglio 2025, avente ad oggetto “Intervento: EL 444 - Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo in Provincia di Pescara. Avviso di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento (art. 17, comma 2 DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni). Asservimenti per pubblica utilità - Ditta CS 01 - CS 01Bis”;
- del decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17/12/2021 assunto dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima e Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione e l'esercizio da parte di TE - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. dell'opera denominata “Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo in Provincia di Pescara”;
- della nota di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 5466 del 22 febbraio 2021;
- della Delibera di GRA assunta dalla Regione Abruzzo in data 13 maggio 2021, recante il n. 274 avente ad oggetto “Atto d'Intesa regionale, ai sensi dell'art. 1 - sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato “Riassetto rete Teramo - Pescara”;
- dell'Avviso trasmesso dalla TE Rete Italia SPA in data 8 agosto 2025;
- per la parte di interesse, della comunicazione di avvio del procedimento assunto dal Ministero della Transizione Ecologica, conosciuta in data 8 agosto 2025;
- del progetto definitivo approvato, e di tutte le relazioni tecniche ivi richiamate;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con allegata la procura generale conferita da TE Spa;
- per quanto occorrer possa, della dichiarazione resa dalla società TE SPA in data 16.12.2020, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 18.12.2020 prot. n. TERNA/P20200082281, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, dell'istanza prot. n. TERNA/P202000209964 del 30 marzo 2020 indirizzata da TERNA al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la documentazione tecnica, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0025160 del 3 ottobre 2019 della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0009608 dell'8 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 6863 del 4 febbraio 2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 198974 del 1° luglio 2020 del Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, ancorché non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 0012421 del 16 luglio 2020 della Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), unitamente alla determinazione n. DPH004/5 del 9 luglio 2020 del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, ancorché non conosciute;
- per quanto occorrer possa, dei pareri, assensi e nulla osta acquisiti dagli enti competenti di cui all'Allegato 2 del decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, ancorché non conosciuti;
- per quanto occorrer possa, dell'atto di accettazione prot. n. GRUPPO TERNA/P20210102483 del 15 dicembre 2021 della TE S.p.A.;
- per quanto occorrer possa, della nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005 di TERNA S.p.A.;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, consequenziale e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di TE Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni e di TE Rete Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con nota ricevuta 14.7.2025, relativa all’“ Intervento: EL 444 – Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo in Provincia di Pescara. Avviso di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento (art. 17, comma 2 DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni). Asservimenti per pubblica utilità – Ditta CS 01 – CS 01Bis ”, la TE Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di TE – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha comunicato alla Casa di Cura Villa Serena s.r.l., tra le altre cose, che:
a) con decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 è stato approvato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia e il Clima e Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi – il progetto definitivo per la realizzazione e l’esercizio da parte di TE – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. dell’opera denominata “ Riassetto rete Teramo-Pescara nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo in Provincia di Pescara ”;
b) il fondo di proprietà della Casa di Cura villa Serena s.r.l., censito al catasto del Comune di Città Sant’Angelo (PE) fg. 30 part.lle nn. 587-216 (Ditta CS01) e fg. 31 part.lla 1329, è interessato dall’opera in oggetto ed è soggetto al vincolo preordinato all’asservimento coattivo.
2. Rappresenta la ricorrente che, all’esito di un primo accesso effettuato in data 28.7.2025, essa avrebbe ricevuto solo parte degli atti del procedimento in questione, ossia la nota prot. n. 0005466 del 22 febbraio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto n. 239/EL-444/354/2021 del 17.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica e uno stralcio planimetrico; in seguito, sarebbero stati inviati ulteriori documenti.
3. Tali provvedimenti, secondo quanto prospettato nel ricorso, sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:
I) “ Violazione ed errata applicazione delle garanzie partecipative e delle pertinenti norme di cui al DPR n. 327/2001 e della L. n. 241/1990, oltre che dei principi di partecipazione, di contraddittorio, di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ”: la ricorrente avrebbe avuto notizia del procedimento e menzione del richiamato decreto ministeriale solo allorquando ha ricevuto, in data 14.7.2025, una mera comunicazione, con la quale si notiziava la s.r.l. Villa Serena dell’avvenuta approvazione del decreto ministeriale del 17.12.2021, dell’avvenuta apposizione sul fondo di proprietà della ricorrente di un vincolo preordinato all’asservimento coattivo e della possibilità di fornire “ ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all’area interessata, ai fini della liquidazione dell’indennità di asservimento ”. Prima di detta comunicazione, la s.r.l. Villa Serena non avrebbe ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione dalle società resistenti e neppure avrebbe potuto visionare l’avviso apposto ai sensi dell’art. 52- ter del DPR 327/2001 sull’albo pretorio del Comune di Città Sant’Angelo ovvero quello pubblicato sui quotidiani, né il progetto che la resistente attesta di avere depositato (sempre presso il Comune). Peraltro, alla fattispecie neppure sarebbe applicabile l’art. 52- ter citato, atteso che il numero dei destinatari del procedimento così avviato, con riferimento a beni immobili ricadenti sul Comune di Città Sant’Angelo, sarebbe senz’altro inferiore a 50. Ne deriverebbe l'illegittimità dell'intero procedimento espropriativo e di asservimento. Ancor più grave sarebbe la circostanza per cui non vi è corrispondenza tra le particelle in proprietà della ricorrente assoggettate al vincolo preordinato all’asservimento coattivo indicate nell’Avviso pubblico di TE conosciuto in data 8.8.2025 e quelle riportate nella nota della stessa Società del 14.7.2025;
II) “ Violazione e/o errata applicazione del DPR n. 327/2001 e della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, di istruttoria e il travisamento dei fatti; illogicità e contraddittorietà ”. La realizzazione dell’elettrodotto coattivo sull’area edificabile di proprietà della ricorrente, per circa mq. 9.585, comporterebbe diversi pregiudizi, quali: l'impatto visivo e paesaggistico, il divieto assoluto di edificabilità e l'occupazione del suolo per la viabilità di servizio. Tutto ciò, nel caso specifico, costituirebbe un forte vincolo non solo allo sviluppo urbanistico dell’Area, ma anche a quello produttivo ed edilizio per i possibili ampliamenti della Casa di Cura. Dalla documentazione in possesso della ricorrente non risulterebbe evincibile l'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli della ricorrente, che sarebbero stati illegittimamente pregiudicati senza una valida motivazione e, ancor di più, senza un interesse pubblico che possa ritenersi prevalente rispetto a quello privato sacrificato, con particolare riguardo alla modifica del tracciato sul terreno della ricorrente, mediante spostamento da un terreno ad un altro del palo di linea e al mancato vaglio sui possibili percorsi alternativi (anche lasciando inalterato l’attuale percorso e procedendo alla sola sostituzione del traliccio, conformemente alla proposta avanzata dalla ricorrente in data 8.10.2025, all’esito di un sopralluogo congiunto con il tecnico della TE Italia S.p.A.). Peraltro, la ricorrente avrebbe dato ampia dimostrazione che il potenziamento della rete può essere conseguito, per la parte di interesse della s.r.l. Villa Serena, lasciando inalterato il collegamento del palo “46” con il palo “47”, realizzando un nuovo traliccio vicino al palo “47” e, dunque, eliminando la previsione di realizzare il palo “47 bis”.
4. Le parti intimate si sono costituite, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in ragione della sua tardività e concludendo, nel merito, per l’infondatezza delle censure formulate nell’impugnativa.
5. All’udienza pubblica dell’11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
7. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalle parti intimate. Dagli atti risulta, infatti, che sebbene l’avvio del procedimento abbia seguito le forme pubblicitarie di cui all’art. 52- ter del d.P.R. n. 327/2001, il provvedimento conclusivo è stato unicamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 30 marzo 2022. Sennonché, come è stato già affermato da questo Tribunale, “ l’art. 52 – ter del d.P.R. n. 327/2001 stabilisce che ogni comunicazione, notificazione o avviso in materia espropriativa è effettuata mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e sul sito web della Regione, ragion per cui mentre la pubblicazione sul BUR è idonea a sancire il diesa a quo di efficacia dei provvedimenti preordinati all’esproprio,, la pubblicazione all’Albo pretorio individua il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo (T.A.R. Lazio -Roma, Sez. III, 28 gennaio 2022, n. 1025). Non giova […] obiettare che sull’albo pretorio comunale è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento espropriativo […]. Tale avviso invero, non garantisce la certa adozione del provvedimento conclusivo, lesivo per il privato, poiché in ipotesi, in accoglimento delle osservazioni da lui prodotte, il tracciato dell’opera potrebbe variare e non intersecare la di lui proprietà. Quel che conta è la pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento conclusivo. E a tal fine è imperativo il disposto dell’art. 52 – ter sopra richiamato, il quale stabilisce la necessità ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, della pubblicazione del decreto di apposizione del vincolo e di dichiarazione della pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera, sull’albo pretorio comunale ” (TAR Lazio – Roma, III, 17.3.2023, n. 4695).
8. Il mancato rispetto delle forme previste dall’art. 52- ter del d.P.R. n. 327/2001 in ordine al provvedimento conclusivo non costituisce, tuttavia, un autonomo vizio di legittimità di esso, dovendo distinguersi tra la fase dell’esistenza e legittimità del provvedimento (che dipende dalla sussistenza degli elementi essenziali soggettivi e oggettivi e dei relativi requisiti di validità) e la fase integrativa dell'efficacia (pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni, controlli ove previsti), che non attiene né alla perfezione dell'atto e neppure alla sua validità, ma che incide esclusivamente all'efficacia del provvedimento nonché, sul piano processuale, al decorso dei termini per l'impugnativa.
9. Sono, peraltro, infondate le censure proposte dalla ricorrente in merito alla ritenuta illegittimità del ricorso all’art. 52- ter del d.P.R. n. 327/2001. In primo luogo, la lettura proposta dalla ricorrente circa la necessità di circoscrivere la platea dei 50 destinatari ivi menzionati all’ambito dei singoli Comuni interessati dall’intervento non trova alcun riscontro né dal punto dell’interpretazione letterale, né sotto il profilo dell’intenzione del legislatore, atteso che una simile lettura si porrebbe in frontale contrasto con la logica semplificatoria sottesa allo strumento pubblicitario espressamente previsto come alternativo alla notificazione individuale. Né, d’altra parte, si intravede alcuna ragione per declinare diversamente il presupposto della numerosità dei soggetti incisi dal provvedimento a seconda della relativa localizzazione in uno o più comuni.
10. Per il resto, le censure formulate nel ricorso in merito alla mancata prova circa la regolarità delle pubblicazioni eseguite in ordine all’avvio del procedimento sono meramente assertive e in contrasto con la documentazione prodotta da TE.
11. Anzitutto, la referta di avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio presenta natura di dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o attestazione facenti prova fino a querela di falso. E’, pertanto, del tutto insufficiente lamentare che tale atto non sarebbe l’attestazione di pubblicazione richiesta dalla ricorrente.
12. Neppure hanno pregio le ulteriori contestazioni sollevate in ordine all’affermata carenza della documentazione prodotta dalle parti intimate circa l’intervenuta pubblicazione sui quotidiani e in merito alla mancata precisazione delle modalità di consultazione degli allegati all’avviso.
13. In ordine al primo punto, la documentazione prodotta da TE costituisce sufficiente prova del fatto che le pubblicazioni siano state effettuate, né la ricorrente adduce alcun argomento concreto che possa far dubitare della genuinità della documentazione prodotta.
14. Quanto al secondo aspetto, l’avviso pubblico precisava che la documentazione di progetto era visionabile sia presso i Ministeri e i Comuni interessati che presso TE e che era stata depositata in formato elettronico, tale indicazione essendo senz’altro sufficiente a soddisfare quanto richiesto dall’art. 52- ter del d.P.R. n. 327/2001. Le contestazioni sul punto sollevate dalla ricorrente, relative alla dedotta indisponibilità per il pubblico del link da cui scaricare la documentazione, sono del tutto apodittiche, atteso che la stessa non dimostra in alcun modo di essersi attivata tempestivamente presso i soggetti indicati, a seguito della pubblicazione dell’avviso, e di non aver potuto visionare la documentazione.
15. Infondata è anche la doglianza con la quale si contesta la mancata corrispondenza tra le particelle catastali indicate nell’Avviso pubblico e quelle riportate nella Nota di asservimento. TE ha, sul punto, osservato che n. 214 del Foglio 30 è stata soppressa e sostituita dalla particella n. 587 (come risulta dalla visura catastale versata in atti), mentre la particella n. 1168 del Foglio 31 non è più interessata dal progetto definitivo, il quale ha previsto una riduzione delle aree coinvolte rispetto a quelle che, inizialmente, rientravano nel novero delle aree potenzialmente interessate. Tali deduzioni non sono state smentite dalla ricorrente, che si è limitata a contestare la fondatezza di tale ricostruzione senza, tuttavia, offrire alcun elemento in senso contrario che potesse mettere in dubbio le deduzioni e la produzione documentale di TE.
16. Infondate sono, altresì, le censure, sviluppate tanto nell’ambito del primo che del secondo motivo, circa la ritenuta illegittimità della scelta localizzativa in quanto la ricorrente avrebbe dimostrato la possibilità di conseguire altrimenti il potenziamento della rete. La ricorrente, in realtà, nulla ha dimostrato nel corso del presente giudizio, né in relazione alle assunte carenze istruttorie e motivazionali circa la scelta localizzativa operata, che viene contestata in modo del tutto generica e senza deduzioni concrete, né con riguardo alla dedotta proposta di tracciato alternativo, rispetto alla quale agli atti è depositata una mera richiesta in tal senso. Il ricorso, pertanto, non evidenzia profili di manifesta erroneità o illogicità delle scelte adottate dall’Amministrazione, ambito entro cui soltanto è consentito il sindacato del giudice amministrativo, limitandosi le doglianze formulate alla mera prospettazione, peraltro solo accennata, della possibilità di alternative progettuali la cui eventuale praticabilità, di per sé, non individua alcuno specifico vizio dell’azione amministrativa.
17. Parimenti generica è la censura riguardante il lamentato impatto visivo e paesaggistico, mentre alcuna rilevanza potrebbe avere la (peraltro non dimostrata) inedificabilità dell’area, atteso che l’autorizzazione ha effetto, occorrendo, di variante urbanistica.
18. In conclusione, le censure formulate sono infondate e il ricorso va rigettato.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e (in solido fra loro) di TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e TE Rete Italia S.p.A., quantificate, per ciascuna di dette parti, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco SA | EL NI |
IL SEGRETARIO