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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LE CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008351263000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160000497089000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720180002733305000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720200003850778000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720210002888215000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93I99N000822015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002732015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN001232016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN001242016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN000612018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002412018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002422018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN00382020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'atto di “Intimazione di Pagamento” n. 11720239003968482000, nonché contro ciascun atto “presupposto” ed “adottato precedentemente all'atto notificato” e precisamente:
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2016 0000497089, notificata il 30.05.2016”, emessa per sanzioni pecuniarie dell'anno d'imposta 2007;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n.117 2018 0002733305, notificata il 10.07.2018”, emessa per sanzioni pecuniarie dell'anno d'imposta 2010, 2011 e 2012;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2020 0003850778, notificata il 18.12.2021”, emessa per sanzioni pecuniarie atti emessi da G. di Finanza, dell'anno d'imposta 2012;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2021 0002888215, notificata il 12.05.2022”, emessa per spese di giudizio art.15 D.Lgs. 546/92, dell'anno 2012;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00082 2015, notificata il 09.05.2015 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31.12.2013”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi, dell'anno d'imposta 2007;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00273 2015, notificata il 15.12.2015 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31.12.2013”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE, dell'anno d'imposta 2007;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00123 2016, notificata il 20.05.2016 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2010;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00124 2016, notificata il 20.05.2016 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2011;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00061 2018, notificata il 20.03.2018 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00688/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2012;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00241 2018, notificata il 15.01.2019 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2011;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00242 2018, notificata il 15.01.2019 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2010;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00038 2020, notificata il 13.02.2020 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00688/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2012.
Il ricorrente eccepisce:
1)Nullità e/o illegittimità dell'atto di “Intimazione di Pagamento”, notificato in data 21 luglio 2023, per violazione del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n° 212/2000 per la mancata “allegazione” sia della copia di ciascuna
“presupposta” “Cartella di Pagamento” (priva, tra l'altro, anche degli elementi propri ed essenziali del “Ruolo”)
e sia della copia di ciascun, antecedente, atto di “Intimazione di Pagamento”.
2)Illegittimità, per violazione di legge e per vizio proprio dell'atto impugnato, nonché nullità, per omessa e/
o carente motivazione, sia della “Intimazione di Pagamento”, come pure di ciascuna presupposta Cartella di Pagamento antecedentemente notificata (dal 31.07.2015 al 12.05.2022) quali atti impositivi affetti da vizio proprio, nonché per violazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973.
In proposito deduce che ciascuna “Cartella di Pagamento”, nonostante le riportate indicazioni, è stata elencata in modo omissivo, incompleto e, chiaramente, non esaustivo.
Rileva, in particolare, che nell'atto di “Intimazione di Pagamento” in contestazione, oltre a non essere stato
“allegato” ciascun “presupposto” atto espressamente richiamato, non è stato indicato il contestuale e necessario “Ruolo”, con tutti gli elementi che integrano e costituiscono la motivazione degli stessi atti impositivi in contestazione. Più in particolare deduce che in ciascuna delle suddette Cartelle di Pagamento è stata omessa l'indicazione del “Ruolo”, ovvero non è stato indicato l'antecedente originario “Titolo impositivo” (Avviso di Irrogazione di
Sanzioni, Avviso di Liquidazione, di Addebito, Omesso Versamento, Sentenza divenuta Definitiva …. ecc), con lo specifico numero identificativo dell'apposito atto impositivo e con la corrispondente data di notifica effettuata dallo stesso Ente creditore, come pure è stato omesso il motivo dell'intervenuta definitività del prodromico atto originario, id est, l'asserita “Irrogazione e Sanzione”, come pure le generiche “Spese di
Giudizio ed oneri Accessori”, unitamente al proprio numero di ruolo ed alla data in cui lo stesso è stato reso esecutivo.
Nella prospettazione del ricorrente, l'eccepita carente e/o omessa motivazione, già risultante per l'atto di
Intimazione di Pagamento, come pure per ciascuna presupposta “Cartella” determina la nullità di tutti gli atti in contestazione per omessa motivazione sia dell'atto di “Intimazione di Pagamento” e sia di ciascuna delle presupposte “Cartelle” e, conseguentemente, la nullità, per vizi propri, di entrambi gli atti impositivi in contestazione.
Più precisamente, l'atto di Intimazione di pagamento oggi in esame risulta notificato solo in data 21.07.2023
e, invece, risulta omesso e, quindi, totalmente sconosciuto, sia l'originario titolo impositivo e la relativa data di notifica, come pure il “Ruolo” di ciascuna delle conseguenti “Cartelle di Pagamento”, presupposte che, pertanto, sono anch'esse carenti di motivazione per l'omessa indicazione del contestuale Ruolo emesso dall'Ente creditore.
In conclusione, il ricorrente asserisce che in forza della normativa di riferimento ed in ragione delle omissioni perpetrate dall'AdeR e dallo stesso Ente creditore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese,
l'impugnato atto di Intimazione di Pagamento, relativamente alle impugnate “Cartelle di Pagamento”, è nullo per omessa o carente motivazione e/o per intervenuta decadenza o prescrizione dei termini di efficacia dell'atto impositivo di ciascuna Cartella di Pagamento “presupposta”.
3)Illegittimità, infondatezza ed evidente erroneità degli importi dei tributi dovuti all'Ente creditore ed intimati con l'atto di Intimazione di Pagamento, per manifesta duplicazione e triplicazione degli importi degli stessi tributi.
Evidenzia e contesta inoltre che ciascuno dei presupposti Atti di Intimazione di Pagamento, essendo stati richiamati quali atti presupposti nell'atto di Intimazione di Pagamento, notificato in data 21 luglio 2023, sono, invece, manifestamente “inefficaci”, in conformità al disposto dell'art. 50, comma 3, del DPR n. 602/73 che, espressamente, sancisce: “L'Avviso di cui al comma 2 perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della notifica”.
Chiede pertanto che la Corte dichiari:
I°) la Nullità e/o illegittimità dell'atto di “Intimazione di Pagamento”, notificato in data 21 luglio 2023, per violazione del comma 1, dell'art. 7, della legge n° 212/2000;
II°) la Illegittimità, per violazione di legge e per vizio proprio dell'atto impugnato, nonché la nullità, per omessa e/o carente motivazione, sia della “Intimazione di Pagamento”, come pure di ciascuna presupposta Cartella di Pagamento antecedentemente notificata (dalla data del 31.07.2015 a quella del 12.05.2022), quali atti impositivi affetti da vizio proprio, nonché per violazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 50 del D.P.
R. n. 602/1973;
III°) la Illegittimità, l'infondatezza ed evidente erroneità degli importi dei tributi dovuti all'Ente creditore ed intimati con l'atto di Intimazione di Pagamento, per manifesta duplicazione e triplicazione degli importi degli stessi tributi, dovuti per i presupposti Accertamenti notificati per gli stessi anni d'imposta 2007, 2010, 2011
e 2012, mediante ciascuno dei “presupposti” ed antecedentemente notificati atti di “Intimazione di Pagamento”, nonché per manifesta violazione del comma 3, dell'art. 50 del DPR n. 602/73. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Si costituisce ADER osservando che il ruolo consiste nell'elenco dei debitori predisposto dall'Ente creditore e trasmesso all'agente di Riscossione ed ha natura di titolo di formazione amministrativa e, per espressa volontà di legge è munito ab origine di esecutività senza aver bisogno di alcuna comunicazione o notificazione al debitore. Successivamente, in quanto titolo esecutivo, ovvero documento che consente di esercitare l'azione esecutiva volta al recupero forzoso del credito, viene consegnato al Concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce. Pertanto la doglianza prospettata dal ricorrente deve essere unicamente rivolta all'Ente Creditore.
Contesta il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato. Precisa che nel caso di specie gli atti presupposti sono stati regolarmente e ritualmente notificati secondo la normativa vigente e controparte non ha proposto opposizione nei termini di legge e che nel procedimento oggetto del presente contenzioso non risulta trascorso il termine prescrizionale, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali le intimazioni di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermi amministrativi.
Eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva sul merito, contenuto e procedura della pretesa impositiva che sono di esclusiva competenza dell'Ente creditore.
Alla luce di quanto sopra e in virtù del disposto di cui all'art. 39 Dlgs 112/99, ritiene indispensabile la chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate di Varese con conseguente fissazione di udienza per rendere conto di quanto sopra esposto.
Tutto ciò premesso, Agenzia Entrate Riscossione chiede che la Corte voglia:
In via preliminare -Dichiarare la carenza di legittimazione di Agenzia Entrate Riscossione e consentire la chiamata in causa Agenzia delle Entrate;
In via principale e nel merito dichiarare la validità, l'efficacia e la legittimità delle cartelle esattoriali, avvisi di intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermi amministrativi;
- dichiarare e confermare la validità degli atti presupposti e atti successivi;
dichiarare e confermare il diritto di credito di Agenzia Entrate Riscossione;
condannare la parte al pagamento delle spese, indennità ed onorari del presente giudizio.
La Corte, con Ordinanza n. 169 del 9.4.2025, dispone la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate a cura dell'ADER assegnando termine per la notifica fino al 31.5.2025 e termine al terzo per costituirsi fino al
30.6.2025 e rinvia il processo a nuovo ruolo.
L'Agenzia delle Entrate, a seguito della chiamata in causa con Ordinanza Collegiale n. 169/2025 della CGT, interviene nel procedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L.vo n. 546/1992 con atto di intervento depositato il 26.6.2025 osservando che il debito tributario scaturisce dall'omesso versamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 68 del D.L.vo n. 546/1992 sulla base dei seguenti atti:
1. Atto di contestazione n. T93COTA01111-2013 (2007), notificato in data 31/12/2013 e sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00 con procedimento attualmente pendente presso la Corte di Cassazione, nell'ambito del quale sia i giudici di primo grado, con la sentenza n. 672/12/2014, sia i giudici di secondo grado, con la sentenza n. 4254/38/2015, hanno respinto il ricorso del contribuente.
2. Atto di contestazione n. T93COTD00486-2015 (2010) notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 2.129,00, pendente presso la CGT della Lombardia R.G.A. n. 001515/2018. La CTP di Varese ha respinto il ricorso con sentenza n. 535/02/17.
3. Atto di contestazione n. T93COTD00488-2015 (2011), notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 9.420,00, attualmente pendente presso la CGT della Lombardia R.G.A. n. 001515/2018. La
CTP di Varese ha respinto il ricorso di parte con sentenza n. 535/02/17.
4. Atto di contestazione n. T93COTD00489-2015 (2012), notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00 in relazione al quale la CGT della Lombardia ha respinto l'appello con la sentenza n.
4444/19/2019 con condanna del contribuente alle spese di lite in complessivi 1.200 euro;
il contribuente non ha proposto ricorso per Cassazione con conseguente definitività della sentenza.
5. Avviso di accertamento n. T9301TA02712-2013 (2007), notificato in data 31/12/2013 e di importo complessivo pari ad euro 95.751,20 attualmente pendente presso la Corte di Cassazione. Sia i giudici di primo grado, con la sentenza n. 672/12/2014, sia i giudici di secondo grado, con la sentenza n. 4254/38/2015, hanno respinto il ricorso del contribuente.
6. Avviso di accertamento n. T9301TD00672-2015 (2010), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 355.996,00 attualmente pendente presso la Corte di cassazione. I giudici di primo grado, con la sentenza n. 219/12/2016, respingevano il ricorso. I giudici di secondo grado, con la sentenza n. 3982/04/2018, accoglievano parzialmente l'appello del contribuente rideterminando la pretesa in euro
355.964,00.
7. Avviso di accertamento n. T9301TD00685-2015 (2011), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 86.702,00 attualmente pendente presso la Corte di Cassazione;
i giudici di primo grado, con la sentenza n. 219/12/2016, respingevano il ricorso;
iI giudici di secondo grado, con la sentenza n. 3982/04/2018, accoglievano parzialmente l'appello del contribuente rideterminando la pretesa in euro
82.859,00.
8. Avviso di accertamento n. T9301TD00688-2015 (2012), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 11.365,00. La CGT della Lombardia ha respinto l'appello con la sentenza n.
4444/19/2019 con condanna del contribuente alle spese di lite in complessivi 1.200 euro;
Il contribuente non ha proposto ricorso per Cassazione e la sentenza favorevole all'Ufficio è definitiva.
Osserva altresì che, in considerazione della natura dell'intervento svolto e dei motivi di ricorso sollevati nel ricorso introduttivo dal contribuente, intende prendere posizione in relazione al terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta “la manifesta duplicazione e triplicazione dei singoli importi delle imposte IRPEF,
Add. Reg.le e Comm.le all'IRPEF, IRAP, IVA, relativi interessi e sanzioni pecuniarie accertate con i rispettivi avvisi di accertamento più volte sopraindicati e relativi agli anni d'imposta 2007-2010-2011 e 2012 conseguita con ciascuno dei presupposti ed espressamente richiamati atti di intimazione di pagamento sopra elencati”.
A tale proposito fa presente che le doglianze di parte sono del tutto infondate in quanto non vi è alcuna duplicazione impositiva e che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata rappresentano il quantum dovuto dal contribuente.
Le stesse non sono state duplicate o triplicate rispetto al debito originario posto che l'importo indicato nell'intimazione di pagamento è aumentato degli interessi di mora e degli oneri da riscossione a causa del suo omesso pagamento.
Sostiene che quanto affermato nel ricorso è pretestuoso e infondato considerato che gli atti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata derivano dalla riscossione frazionata effettuata ai sensi degli art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 68 del D.Lgs. n.546/1992.
Ciò rappresentato l'Ufficio ricostruisce la pretesa erariale al fine di dimostrare la debenza dell'importo intimato e la non “duplicazione” dello stesso e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base degli atti del processo, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente lamenta la violazione del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 per la mancata
“allegazione” sia della copia di ciascuna “presupposta” “Cartella di Pagamento” (priva, tra l'altro, anche gli elementi propri ed essenziali del “Ruolo”) sia della copia di ciascun (antecedente) atto di “Intimazione di
Pagamento”. Tale contestazione è del tutto priva di pregio in quanto, come ha documentato l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, tutti gli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento impugnata sono stati regolarmente notificati e pertanto nessuna allegazione degli stessi è prevista dal momento che la parte ne ha avuto piena conoscenza, bastando quindi nella fattispecie il semplice richiamo degli stessi a giustificazione dell'emissione dell'atto di intimazione oggetto della presente controversia.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepisce che ciascuna singola e richiamata “Cartella di Pagamento” è stata elencata in modo omissivo, incompleto e, chiaramente, non esaustivo in quanto nell'atto di “Intimazione di Pagamento” in contestazione non è stato indicato il (contestuale e necessario) “Ruolo”, con tutti gli elementi che integrano e costituiscono la motivazione e pertanto, in forza dell'articolo 50 del DPR 602/1973 ed in ragione delle omissioni perpetrate dall'ADER e dallo stesso Ente creditore Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Varese, l'Intimazione di Pagamento, relativamente alle impugnate “Cartelle di Pagamento”, è nulla per omessa o carente motivazione e/o per intervenuta decadenza o prescrizione dei termini di efficacia dell'atto impositivo di ciascuna Cartella di Pagamento “presupposta”.
Al riguardo il Collegio richiama quanto già evidenziato in ordine al primo motivo di ricorso, e precisamente che sia le cartelle di pagamento, così come gli atti di intimazione, risultano tutti regolarmente notificati e non impugnati. Quindi ogni elemento, di cui si contesta l'omissione e/o l'incompletezza, era ed è invece noto al ricorrente e nessuna decadenza o prescrizione può dirsi quindi intervenuta.
Da ultimo il ricorrente eccepisce l'avvenuta “duplicazione e triplicazione” degli importi realmente dovuti.
Anche tale eccezione, per la quale va riconosciuta la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, è da ritenersi priva di pregio in quanto l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, relativamente ai singoli atti presupposti, quanto segue:
1) “Cartella n. 11720150008351263000”, relativa all'atto di contestazione n. T93COTA01111/2013 (sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00), ed emessa a seguito della sentenza n. 672/12/2014 resa dalla CGT di Varese. L'importo richiesto è pari ad euro 1.656,67 oltre interessi e corrisponde ai 2/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione il cui ammontare totale era pari a 2.485,00;
2) “Cartella n. 11720160000497089000”, relativa all'atto di contestazione n. T93COTA01111/2013 (sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00), ed emessa a seguito della sentenza n. 4254/38/2015 emessa dalla CGT della Lombardia. Il debito tributario complessivo è pari ad 2.485,00. L'importo richiesto è pari ad euro 828,33 oltre interessi e corrisponde al restante 1/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione;
3) “Cartella n. 11720180002733305000”, relativa agli atti di contestazione n. T93COTD00486-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.129,00) T93COTD00488-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 9.420,00)
T93COTD00489-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00) ed emessa a seguito della sentenza n.
535/02/2017 emessa dalla CGT di Varese;
l'importo richiesto, pari ad euro 1.419,33 oltre interessi, corrispondente ai 2/3 della sanzione irrogata con gli atti di contestazione che ammonta complessivamente a € 2.129,00;
4) “Cartella n. 11720200003850778000”, relativa all'atto di contestazione n.T93COTD00489-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00) ed emessa a seguito della sentenza n. 4444/19/2019 emessa dalla CGT della Lombardia;
l'importo richiesto, pari ad euro 689,33 oltre interessi, corrisponde al restante 1/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione, che ammontava ad € 2.068,00;
5) “Cartella n. 11720210002888215000”, relativa alle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 15 del D.L.vo numero 546/92 della controversia relativa all' atto di contestazione N.T93COTD00489-2015 (2012) e all'avviso di accertamento n. PFT9301TD00688-2015 (2012); in particolare, con la cartella predetta sono state richiede le spese di giudizio come statuito dalla sentenza della CTR MILANO N. 4444/19/19 DEP
12/11/19 (E. 1.200,00) e dalla sentenza della CTP VARESE N. 534/02/17 DEP 04/12/17 (1.500,00 euro);
Nessuna duplicazione si realizza neppure in riferimento all'avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013
(p.i. 2007) il cui importo complessivo richiesto è pari ad euro 95.751,20;
Con riferimento a quest'ultimo atto sono stati effettuati i seguenti carichi:
6) “Avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71714011224802006000)” con il quale è stato richiesto l'importo di euro 15.610,11, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013;
7) “Intimazione di pagamento n.T93IPPN000822015, notificata il 09/05/2015 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71715012390894009000) con la quale sono stati richiesti euro 45.840,43, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 672/12/14, favorevole all'Ufficio;
8) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002732015, notificata il 15/12/2015 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71716013123855002000)” con la quale sono stati richiesti euro 31.386,59 pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.
i. 2007 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 4254/38/15, depositata il 30/09/2015, favorevole all'Ufficio;
9) “Avviso di accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012510107001000)” con il quale è stato richiesto euro 68.101,14, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00672/2015;
10) “Intimazione di pagamento n. T93IPPN001232016, notificata il 20/05/2016 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71716013549015009000)” con la quale sono stati richiesti euro 180.868,57, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 219/12/16, favorevole all'Ufficio;
11) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002422018, notificata il 15/01/2019 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71719015953135009000)” con la quale sono stati richiesti euro 117.246,07, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.i. 2010 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 3982/04/18, parzialmente favorevole all'Ufficio;
12) “Avviso di accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012517842006000)” con il quale è stato richiesto euro 12.922,11, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00685/2015;
13) “Intimazione di pagamento n. T93IPPN001242016, notificata il 20/05/2016 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71716013549020009000)” con la quale sono stati richiesti euro 36.912,84, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 219/12/16, favorevole all'Ufficio;
14) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002412018, notificata il 15/01/2019 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71719015953124003000)” con la quale sono stati richiesti euro 19.510,83, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.
i. 2011 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 3982/04/18, parzialmente favorevole all'Ufficio;
15) “Avviso di accertamento n. T9301TD00688/2015 (p.i. 2012), notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012518997007000)” con il quale è stato richiesto euro 1.177,53, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00688/2015;
16) “Intimazione di pagamento n.T93IPPN000612018, notificata il 20/03/2018 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00688/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71718015250544002000)” con la quale sono stati richiesti euro 4.298,48, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 534/02/17, favorevole all'Ufficio;
17) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN000382020, notificata il 13/02/2020 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00688/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71720016780281008000)” con la quale sono stati richiesti euro 2.881,75, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.i.
2012 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di Milano
n. 4444/19/19, favorevole all'Ufficio.
Appare quindi evidente che gli atti impositivi sono stati oggetto di una riscossione frazionata del quantum in essi definito e che gli importi stessi sono stati aumentati solo attraverso l'applicazione degli interessi di mora e oneri da riscossione a causa dell'omesso pagamento.
Il ricorso va quindi respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in 3.000,00 Euro per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 3.000,00 Euro per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025
Il giudice Est. Il Presidente
(Rag. Enzo Boschetto) (Dott. Carmelo Leotta)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LE CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 407/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 117 2023 90039684 82 000 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720150008351263000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160000497089000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720180002733305000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720200003850778000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720210002888215000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93I99N000822015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002732015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN001232016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN001242016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPPN000612018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002412018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN002422018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T93IPRN00382020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'atto di “Intimazione di Pagamento” n. 11720239003968482000, nonché contro ciascun atto “presupposto” ed “adottato precedentemente all'atto notificato” e precisamente:
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2016 0000497089, notificata il 30.05.2016”, emessa per sanzioni pecuniarie dell'anno d'imposta 2007;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n.117 2018 0002733305, notificata il 10.07.2018”, emessa per sanzioni pecuniarie dell'anno d'imposta 2010, 2011 e 2012;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2020 0003850778, notificata il 18.12.2021”, emessa per sanzioni pecuniarie atti emessi da G. di Finanza, dell'anno d'imposta 2012;
-il “Ruolo” e la “Cartella di Pagamento n. 117 2021 0002888215, notificata il 12.05.2022”, emessa per spese di giudizio art.15 D.Lgs. 546/92, dell'anno 2012;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00082 2015, notificata il 09.05.2015 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31.12.2013”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi, dell'anno d'imposta 2007;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00273 2015, notificata il 15.12.2015 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31.12.2013”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE, dell'anno d'imposta 2007;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00123 2016, notificata il 20.05.2016 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2010;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00124 2016, notificata il 20.05.2016 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2011;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPPN00061 2018, notificata il 20.03.2018 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00688/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2012;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00241 2018, notificata il 15.01.2019 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2011;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00242 2018, notificata il 15.01.2019 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2010;
-la “Intimazione di Pagamento n. T93IPRN00038 2020, notificata il 13.02.2020 successiva all'Avviso di
Accertamento n. T9301TD00688/2015, notificato il 26.05.2015”, emesso per le imposte IVA, IRAP, IRPEF,
Addizionale Regionale e Comunale, relativi interessi e SANZIONI PECUNIARIE dell'anno d'imposta 2012.
Il ricorrente eccepisce:
1)Nullità e/o illegittimità dell'atto di “Intimazione di Pagamento”, notificato in data 21 luglio 2023, per violazione del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n° 212/2000 per la mancata “allegazione” sia della copia di ciascuna
“presupposta” “Cartella di Pagamento” (priva, tra l'altro, anche degli elementi propri ed essenziali del “Ruolo”)
e sia della copia di ciascun, antecedente, atto di “Intimazione di Pagamento”.
2)Illegittimità, per violazione di legge e per vizio proprio dell'atto impugnato, nonché nullità, per omessa e/
o carente motivazione, sia della “Intimazione di Pagamento”, come pure di ciascuna presupposta Cartella di Pagamento antecedentemente notificata (dal 31.07.2015 al 12.05.2022) quali atti impositivi affetti da vizio proprio, nonché per violazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973.
In proposito deduce che ciascuna “Cartella di Pagamento”, nonostante le riportate indicazioni, è stata elencata in modo omissivo, incompleto e, chiaramente, non esaustivo.
Rileva, in particolare, che nell'atto di “Intimazione di Pagamento” in contestazione, oltre a non essere stato
“allegato” ciascun “presupposto” atto espressamente richiamato, non è stato indicato il contestuale e necessario “Ruolo”, con tutti gli elementi che integrano e costituiscono la motivazione degli stessi atti impositivi in contestazione. Più in particolare deduce che in ciascuna delle suddette Cartelle di Pagamento è stata omessa l'indicazione del “Ruolo”, ovvero non è stato indicato l'antecedente originario “Titolo impositivo” (Avviso di Irrogazione di
Sanzioni, Avviso di Liquidazione, di Addebito, Omesso Versamento, Sentenza divenuta Definitiva …. ecc), con lo specifico numero identificativo dell'apposito atto impositivo e con la corrispondente data di notifica effettuata dallo stesso Ente creditore, come pure è stato omesso il motivo dell'intervenuta definitività del prodromico atto originario, id est, l'asserita “Irrogazione e Sanzione”, come pure le generiche “Spese di
Giudizio ed oneri Accessori”, unitamente al proprio numero di ruolo ed alla data in cui lo stesso è stato reso esecutivo.
Nella prospettazione del ricorrente, l'eccepita carente e/o omessa motivazione, già risultante per l'atto di
Intimazione di Pagamento, come pure per ciascuna presupposta “Cartella” determina la nullità di tutti gli atti in contestazione per omessa motivazione sia dell'atto di “Intimazione di Pagamento” e sia di ciascuna delle presupposte “Cartelle” e, conseguentemente, la nullità, per vizi propri, di entrambi gli atti impositivi in contestazione.
Più precisamente, l'atto di Intimazione di pagamento oggi in esame risulta notificato solo in data 21.07.2023
e, invece, risulta omesso e, quindi, totalmente sconosciuto, sia l'originario titolo impositivo e la relativa data di notifica, come pure il “Ruolo” di ciascuna delle conseguenti “Cartelle di Pagamento”, presupposte che, pertanto, sono anch'esse carenti di motivazione per l'omessa indicazione del contestuale Ruolo emesso dall'Ente creditore.
In conclusione, il ricorrente asserisce che in forza della normativa di riferimento ed in ragione delle omissioni perpetrate dall'AdeR e dallo stesso Ente creditore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese,
l'impugnato atto di Intimazione di Pagamento, relativamente alle impugnate “Cartelle di Pagamento”, è nullo per omessa o carente motivazione e/o per intervenuta decadenza o prescrizione dei termini di efficacia dell'atto impositivo di ciascuna Cartella di Pagamento “presupposta”.
3)Illegittimità, infondatezza ed evidente erroneità degli importi dei tributi dovuti all'Ente creditore ed intimati con l'atto di Intimazione di Pagamento, per manifesta duplicazione e triplicazione degli importi degli stessi tributi.
Evidenzia e contesta inoltre che ciascuno dei presupposti Atti di Intimazione di Pagamento, essendo stati richiamati quali atti presupposti nell'atto di Intimazione di Pagamento, notificato in data 21 luglio 2023, sono, invece, manifestamente “inefficaci”, in conformità al disposto dell'art. 50, comma 3, del DPR n. 602/73 che, espressamente, sancisce: “L'Avviso di cui al comma 2 perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della notifica”.
Chiede pertanto che la Corte dichiari:
I°) la Nullità e/o illegittimità dell'atto di “Intimazione di Pagamento”, notificato in data 21 luglio 2023, per violazione del comma 1, dell'art. 7, della legge n° 212/2000;
II°) la Illegittimità, per violazione di legge e per vizio proprio dell'atto impugnato, nonché la nullità, per omessa e/o carente motivazione, sia della “Intimazione di Pagamento”, come pure di ciascuna presupposta Cartella di Pagamento antecedentemente notificata (dalla data del 31.07.2015 a quella del 12.05.2022), quali atti impositivi affetti da vizio proprio, nonché per violazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 50 del D.P.
R. n. 602/1973;
III°) la Illegittimità, l'infondatezza ed evidente erroneità degli importi dei tributi dovuti all'Ente creditore ed intimati con l'atto di Intimazione di Pagamento, per manifesta duplicazione e triplicazione degli importi degli stessi tributi, dovuti per i presupposti Accertamenti notificati per gli stessi anni d'imposta 2007, 2010, 2011
e 2012, mediante ciascuno dei “presupposti” ed antecedentemente notificati atti di “Intimazione di Pagamento”, nonché per manifesta violazione del comma 3, dell'art. 50 del DPR n. 602/73. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Si costituisce ADER osservando che il ruolo consiste nell'elenco dei debitori predisposto dall'Ente creditore e trasmesso all'agente di Riscossione ed ha natura di titolo di formazione amministrativa e, per espressa volontà di legge è munito ab origine di esecutività senza aver bisogno di alcuna comunicazione o notificazione al debitore. Successivamente, in quanto titolo esecutivo, ovvero documento che consente di esercitare l'azione esecutiva volta al recupero forzoso del credito, viene consegnato al Concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce. Pertanto la doglianza prospettata dal ricorrente deve essere unicamente rivolta all'Ente Creditore.
Contesta il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato. Precisa che nel caso di specie gli atti presupposti sono stati regolarmente e ritualmente notificati secondo la normativa vigente e controparte non ha proposto opposizione nei termini di legge e che nel procedimento oggetto del presente contenzioso non risulta trascorso il termine prescrizionale, essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione quali le intimazioni di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermi amministrativi.
Eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva sul merito, contenuto e procedura della pretesa impositiva che sono di esclusiva competenza dell'Ente creditore.
Alla luce di quanto sopra e in virtù del disposto di cui all'art. 39 Dlgs 112/99, ritiene indispensabile la chiamata in causa dell'Ente impositore Agenzia delle Entrate di Varese con conseguente fissazione di udienza per rendere conto di quanto sopra esposto.
Tutto ciò premesso, Agenzia Entrate Riscossione chiede che la Corte voglia:
In via preliminare -Dichiarare la carenza di legittimazione di Agenzia Entrate Riscossione e consentire la chiamata in causa Agenzia delle Entrate;
In via principale e nel merito dichiarare la validità, l'efficacia e la legittimità delle cartelle esattoriali, avvisi di intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermi amministrativi;
- dichiarare e confermare la validità degli atti presupposti e atti successivi;
dichiarare e confermare il diritto di credito di Agenzia Entrate Riscossione;
condannare la parte al pagamento delle spese, indennità ed onorari del presente giudizio.
La Corte, con Ordinanza n. 169 del 9.4.2025, dispone la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate a cura dell'ADER assegnando termine per la notifica fino al 31.5.2025 e termine al terzo per costituirsi fino al
30.6.2025 e rinvia il processo a nuovo ruolo.
L'Agenzia delle Entrate, a seguito della chiamata in causa con Ordinanza Collegiale n. 169/2025 della CGT, interviene nel procedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L.vo n. 546/1992 con atto di intervento depositato il 26.6.2025 osservando che il debito tributario scaturisce dall'omesso versamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 68 del D.L.vo n. 546/1992 sulla base dei seguenti atti:
1. Atto di contestazione n. T93COTA01111-2013 (2007), notificato in data 31/12/2013 e sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00 con procedimento attualmente pendente presso la Corte di Cassazione, nell'ambito del quale sia i giudici di primo grado, con la sentenza n. 672/12/2014, sia i giudici di secondo grado, con la sentenza n. 4254/38/2015, hanno respinto il ricorso del contribuente.
2. Atto di contestazione n. T93COTD00486-2015 (2010) notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 2.129,00, pendente presso la CGT della Lombardia R.G.A. n. 001515/2018. La CTP di Varese ha respinto il ricorso con sentenza n. 535/02/17.
3. Atto di contestazione n. T93COTD00488-2015 (2011), notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 9.420,00, attualmente pendente presso la CGT della Lombardia R.G.A. n. 001515/2018. La
CTP di Varese ha respinto il ricorso di parte con sentenza n. 535/02/17.
4. Atto di contestazione n. T93COTD00489-2015 (2012), notificato in data 26/05/2015 e sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00 in relazione al quale la CGT della Lombardia ha respinto l'appello con la sentenza n.
4444/19/2019 con condanna del contribuente alle spese di lite in complessivi 1.200 euro;
il contribuente non ha proposto ricorso per Cassazione con conseguente definitività della sentenza.
5. Avviso di accertamento n. T9301TA02712-2013 (2007), notificato in data 31/12/2013 e di importo complessivo pari ad euro 95.751,20 attualmente pendente presso la Corte di Cassazione. Sia i giudici di primo grado, con la sentenza n. 672/12/2014, sia i giudici di secondo grado, con la sentenza n. 4254/38/2015, hanno respinto il ricorso del contribuente.
6. Avviso di accertamento n. T9301TD00672-2015 (2010), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 355.996,00 attualmente pendente presso la Corte di cassazione. I giudici di primo grado, con la sentenza n. 219/12/2016, respingevano il ricorso. I giudici di secondo grado, con la sentenza n. 3982/04/2018, accoglievano parzialmente l'appello del contribuente rideterminando la pretesa in euro
355.964,00.
7. Avviso di accertamento n. T9301TD00685-2015 (2011), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 86.702,00 attualmente pendente presso la Corte di Cassazione;
i giudici di primo grado, con la sentenza n. 219/12/2016, respingevano il ricorso;
iI giudici di secondo grado, con la sentenza n. 3982/04/2018, accoglievano parzialmente l'appello del contribuente rideterminando la pretesa in euro
82.859,00.
8. Avviso di accertamento n. T9301TD00688-2015 (2012), notificato in data 26/05/2015 e di importo complessivo pari ad euro 11.365,00. La CGT della Lombardia ha respinto l'appello con la sentenza n.
4444/19/2019 con condanna del contribuente alle spese di lite in complessivi 1.200 euro;
Il contribuente non ha proposto ricorso per Cassazione e la sentenza favorevole all'Ufficio è definitiva.
Osserva altresì che, in considerazione della natura dell'intervento svolto e dei motivi di ricorso sollevati nel ricorso introduttivo dal contribuente, intende prendere posizione in relazione al terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta “la manifesta duplicazione e triplicazione dei singoli importi delle imposte IRPEF,
Add. Reg.le e Comm.le all'IRPEF, IRAP, IVA, relativi interessi e sanzioni pecuniarie accertate con i rispettivi avvisi di accertamento più volte sopraindicati e relativi agli anni d'imposta 2007-2010-2011 e 2012 conseguita con ciascuno dei presupposti ed espressamente richiamati atti di intimazione di pagamento sopra elencati”.
A tale proposito fa presente che le doglianze di parte sono del tutto infondate in quanto non vi è alcuna duplicazione impositiva e che le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata rappresentano il quantum dovuto dal contribuente.
Le stesse non sono state duplicate o triplicate rispetto al debito originario posto che l'importo indicato nell'intimazione di pagamento è aumentato degli interessi di mora e degli oneri da riscossione a causa del suo omesso pagamento.
Sostiene che quanto affermato nel ricorso è pretestuoso e infondato considerato che gli atti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata derivano dalla riscossione frazionata effettuata ai sensi degli art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 68 del D.Lgs. n.546/1992.
Ciò rappresentato l'Ufficio ricostruisce la pretesa erariale al fine di dimostrare la debenza dell'importo intimato e la non “duplicazione” dello stesso e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base degli atti del processo, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente lamenta la violazione del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 per la mancata
“allegazione” sia della copia di ciascuna “presupposta” “Cartella di Pagamento” (priva, tra l'altro, anche gli elementi propri ed essenziali del “Ruolo”) sia della copia di ciascun (antecedente) atto di “Intimazione di
Pagamento”. Tale contestazione è del tutto priva di pregio in quanto, come ha documentato l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, tutti gli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento impugnata sono stati regolarmente notificati e pertanto nessuna allegazione degli stessi è prevista dal momento che la parte ne ha avuto piena conoscenza, bastando quindi nella fattispecie il semplice richiamo degli stessi a giustificazione dell'emissione dell'atto di intimazione oggetto della presente controversia.
Con il secondo motivo di ricorso, eccepisce che ciascuna singola e richiamata “Cartella di Pagamento” è stata elencata in modo omissivo, incompleto e, chiaramente, non esaustivo in quanto nell'atto di “Intimazione di Pagamento” in contestazione non è stato indicato il (contestuale e necessario) “Ruolo”, con tutti gli elementi che integrano e costituiscono la motivazione e pertanto, in forza dell'articolo 50 del DPR 602/1973 ed in ragione delle omissioni perpetrate dall'ADER e dallo stesso Ente creditore Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Varese, l'Intimazione di Pagamento, relativamente alle impugnate “Cartelle di Pagamento”, è nulla per omessa o carente motivazione e/o per intervenuta decadenza o prescrizione dei termini di efficacia dell'atto impositivo di ciascuna Cartella di Pagamento “presupposta”.
Al riguardo il Collegio richiama quanto già evidenziato in ordine al primo motivo di ricorso, e precisamente che sia le cartelle di pagamento, così come gli atti di intimazione, risultano tutti regolarmente notificati e non impugnati. Quindi ogni elemento, di cui si contesta l'omissione e/o l'incompletezza, era ed è invece noto al ricorrente e nessuna decadenza o prescrizione può dirsi quindi intervenuta.
Da ultimo il ricorrente eccepisce l'avvenuta “duplicazione e triplicazione” degli importi realmente dovuti.
Anche tale eccezione, per la quale va riconosciuta la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, è da ritenersi priva di pregio in quanto l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato, relativamente ai singoli atti presupposti, quanto segue:
1) “Cartella n. 11720150008351263000”, relativa all'atto di contestazione n. T93COTA01111/2013 (sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00), ed emessa a seguito della sentenza n. 672/12/2014 resa dalla CGT di Varese. L'importo richiesto è pari ad euro 1.656,67 oltre interessi e corrisponde ai 2/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione il cui ammontare totale era pari a 2.485,00;
2) “Cartella n. 11720160000497089000”, relativa all'atto di contestazione n. T93COTA01111/2013 (sanzione irrogata pari ad euro 2.485,00), ed emessa a seguito della sentenza n. 4254/38/2015 emessa dalla CGT della Lombardia. Il debito tributario complessivo è pari ad 2.485,00. L'importo richiesto è pari ad euro 828,33 oltre interessi e corrisponde al restante 1/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione;
3) “Cartella n. 11720180002733305000”, relativa agli atti di contestazione n. T93COTD00486-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.129,00) T93COTD00488-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 9.420,00)
T93COTD00489-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00) ed emessa a seguito della sentenza n.
535/02/2017 emessa dalla CGT di Varese;
l'importo richiesto, pari ad euro 1.419,33 oltre interessi, corrispondente ai 2/3 della sanzione irrogata con gli atti di contestazione che ammonta complessivamente a € 2.129,00;
4) “Cartella n. 11720200003850778000”, relativa all'atto di contestazione n.T93COTD00489-2015 (sanzione irrogata pari ad euro 2.068,00) ed emessa a seguito della sentenza n. 4444/19/2019 emessa dalla CGT della Lombardia;
l'importo richiesto, pari ad euro 689,33 oltre interessi, corrisponde al restante 1/3 della sanzione irrogata con l'atto di contestazione, che ammontava ad € 2.068,00;
5) “Cartella n. 11720210002888215000”, relativa alle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 15 del D.L.vo numero 546/92 della controversia relativa all' atto di contestazione N.T93COTD00489-2015 (2012) e all'avviso di accertamento n. PFT9301TD00688-2015 (2012); in particolare, con la cartella predetta sono state richiede le spese di giudizio come statuito dalla sentenza della CTR MILANO N. 4444/19/19 DEP
12/11/19 (E. 1.200,00) e dalla sentenza della CTP VARESE N. 534/02/17 DEP 04/12/17 (1.500,00 euro);
Nessuna duplicazione si realizza neppure in riferimento all'avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013
(p.i. 2007) il cui importo complessivo richiesto è pari ad euro 95.751,20;
Con riferimento a quest'ultimo atto sono stati effettuati i seguenti carichi:
6) “Avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71714011224802006000)” con il quale è stato richiesto l'importo di euro 15.610,11, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TA02712/2013;
7) “Intimazione di pagamento n.T93IPPN000822015, notificata il 09/05/2015 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71715012390894009000) con la quale sono stati richiesti euro 45.840,43, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 672/12/14, favorevole all'Ufficio;
8) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002732015, notificata il 15/12/2015 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TA02712/2013, notificato il 31/12/2013 (riferimento interno n.71716013123855002000)” con la quale sono stati richiesti euro 31.386,59 pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.
i. 2007 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 4254/38/15, depositata il 30/09/2015, favorevole all'Ufficio;
9) “Avviso di accertamento n. T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012510107001000)” con il quale è stato richiesto euro 68.101,14, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00672/2015;
10) “Intimazione di pagamento n. T93IPPN001232016, notificata il 20/05/2016 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71716013549015009000)” con la quale sono stati richiesti euro 180.868,57, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 219/12/16, favorevole all'Ufficio;
11) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002422018, notificata il 15/01/2019 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00672/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71719015953135009000)” con la quale sono stati richiesti euro 117.246,07, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.i. 2010 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 3982/04/18, parzialmente favorevole all'Ufficio;
12) “Avviso di accertamento n. T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012517842006000)” con il quale è stato richiesto euro 12.922,11, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00685/2015;
13) “Intimazione di pagamento n. T93IPPN001242016, notificata il 20/05/2016 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71716013549020009000)” con la quale sono stati richiesti euro 36.912,84, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 219/12/16, favorevole all'Ufficio;
14) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN002412018, notificata il 15/01/2019 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00685/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71719015953124003000)” con la quale sono stati richiesti euro 19.510,83, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.
i. 2011 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di
Milano n. 3982/04/18, parzialmente favorevole all'Ufficio;
15) “Avviso di accertamento n. T9301TD00688/2015 (p.i. 2012), notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71715012518997007000)” con il quale è stato richiesto euro 1.177,53, pari a 1/3 delle imposte e interessi contestati con l'avviso di accertamento n. T9301TD00688/2015;
16) “Intimazione di pagamento n.T93IPPN000612018, notificata il 20/03/2018 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00688/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71718015250544002000)” con la quale sono stati richiesti euro 4.298,48, pari ai 2/3 delle imposte, sanzioni e interessi a seguito sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 534/02/17, favorevole all'Ufficio;
17) “Intimazione di pagamento n.T93IPRN000382020, notificata il 13/02/2020 successiva all'avviso di accertamento n.T9301TD00688/2015, notificato il 26/05/2015 (riferimento interno n.71720016780281008000)” con la quale sono stati richiesti euro 2.881,75, pari al residuo ammontare dell'atto impositivo relativo al p.i.
2012 determinato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di Milano
n. 4444/19/19, favorevole all'Ufficio.
Appare quindi evidente che gli atti impositivi sono stati oggetto di una riscossione frazionata del quantum in essi definito e che gli importi stessi sono stati aumentati solo attraverso l'applicazione degli interessi di mora e oneri da riscossione a causa dell'omesso pagamento.
Il ricorso va quindi respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in 3.000,00 Euro per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in 3.000,00 Euro per ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025
Il giudice Est. Il Presidente
(Rag. Enzo Boschetto) (Dott. Carmelo Leotta)