CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZO AM nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: LL EP nato il [...] D'NG EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile per difetto di interesse;
lette le conclusioni della parte civile che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 ottobre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Trapani del 4 giugno 2019 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL EP e D'EL EP in ordine al reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen., loro in concorso ascritto, Penale Sent. Sez. 2 Num. 7289 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 per tardività .della querela. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile PI AT avv.to EP Leone deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione degli artt. 529 e 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt.124 e 649 bis cod.pen. non potendosi ritenere il difetto di querela posto che il reato contestato è perseguibile d'ufficio ricorrendo le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 7 e 11 cod.pen.. In ogni caso avrebbe dovuto tenersi conto della costituzione di parte civile esercitata nel presente procedimento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi indicativa della volontà di procedere anche a ritenere il reato divenuto procedibile a querela per effetto dell'introduzione del nuovo art. 649 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto in carenza di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve ricordarsi come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242 - 01). Il principio risulta anche ribadito da successive pronunce che hanno affermato analogo principio (Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Rv. 272898 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale determina la declaratoria di carenza di interesse della parte civile ricorrente IZ AT ad impugnare la sentenza di appello che confermava la pronuncia di primo grado che aveva già dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela e ciò senza che nel presente procedimento possa essere valutata la sussistenza di circostanze aggravanti che pure rendevano il reato procedibile d'ufficio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile per difetto di interesse;
lette le conclusioni della parte civile che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 ottobre 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Trapani del 4 giugno 2019 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL EP e D'EL EP in ordine al reato di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 nn. 7 e 11 cod. pen., loro in concorso ascritto, Penale Sent. Sez. 2 Num. 7289 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/01/2023 per tardività .della querela. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile PI AT avv.to EP Leone deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione degli artt. 529 e 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt.124 e 649 bis cod.pen. non potendosi ritenere il difetto di querela posto che il reato contestato è perseguibile d'ufficio ricorrendo le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 7 e 11 cod.pen.. In ogni caso avrebbe dovuto tenersi conto della costituzione di parte civile esercitata nel presente procedimento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi indicativa della volontà di procedere anche a ritenere il reato divenuto procedibile a querela per effetto dell'introduzione del nuovo art. 649 bis cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto in carenza di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve ricordarsi come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 253242 - 01). Il principio risulta anche ribadito da successive pronunce che hanno affermato analogo principio (Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Rv. 272898 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio giurisprudenziale determina la declaratoria di carenza di interesse della parte civile ricorrente IZ AT ad impugnare la sentenza di appello che confermava la pronuncia di primo grado che aveva già dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela e ciò senza che nel presente procedimento possa essere valutata la sussistenza di circostanze aggravanti che pure rendevano il reato procedibile d'ufficio. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 gennaio 2023