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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1132/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 292802025000006707000 ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto in data 02.10.2025 Ricorrente_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate CO avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 292802025000006707000, notificata in data 02.07.2025, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29220200006838256000, notificata il 30.09.2024, dell'importo di € 911,97, per contravvenzione per violazione del codice della strada in favore del Comune di Grosseto.
In data 03.11.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento in relazione all'atto presupposto;
la non debenza degli interessi e delle sanzioni;
la violazione del diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento, la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatrio.
L'Agenzia delle Entrate CO.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario e nulla per le spese.
CA, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RICCOBENE IU SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1132/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 292802025000006707000 ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto in data 02.10.2025 Ricorrente_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate CO avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 292802025000006707000, notificata in data 02.07.2025, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nella cartella di pagamento n.
29220200006838256000, notificata il 30.09.2024, dell'importo di € 911,97, per contravvenzione per violazione del codice della strada in favore del Comune di Grosseto.
In data 03.11.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento in relazione all'atto presupposto;
la non debenza degli interessi e delle sanzioni;
la violazione del diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento, la condanna alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatrio.
L'Agenzia delle Entrate CO.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario e nulla per le spese.
CA, 23.02.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO: Giuseppe Salvatore Riccobene (firmato digitalmente)