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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29535/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesco Crisafulli Presidente rel.
Dott. Francesco Frettoni, Giudice
Dott.ssa Silvia Albano, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da
, nato in [...] il [...], CUI 06L7P88, C.F.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Sara Di Veroli e dell'avv. Romelda Prence, C.F._1 ricorrente contro
, Controparte_1 resistente non costituito
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, , ha impugnato il decreto, Parte_1 emesso in data 03/05/2024 e notificato in data 02/07/2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del D.Lvo n. 286/98.
Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere giunto in Italia per la situazione di indigenza economica in cui versava la sua famiglia;
- di aver una sorella, sposata, e una cugina che vivono regolarmente in Italia;
- di aver lavorato come muratore nella ditta di un connazionale;
- di aver stipulato un contratto a tempo determinato poi trasformatosi in contratto a tempo indeterminato con un'azienda di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- di essersi integrato con facilità nel tessuto sociale italiano grazie anche ai parenti già presenti sul territorio;
- di riuscire a contribuire al mantenimento della propria famiglia in Albania attraverso il lavoro reperito in Italia;
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo: «in via principale accertare e dichiarare
l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale, conseguentemente, dichiararsi riconosciuta la protezione speciale in favore del
Sig. e quindi disporre il rilascio del Permesso di Soggiorno della durata di due Parte_1 anni rinnovabile e convertibile».
Il convenuto, sebbene ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Al procedimento in esame si applica il D.L. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1, prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali. Non si applica, invece, in ragione della data della domanda (21/02/2023) il D.L. n°
20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, dispone che
«Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
La novella del 2020 ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona
«qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, in seguito al suo ingresso in
Italia nel novembre 2022, è stato in grado di integrarsi fruttuosamente sul territorio nazionale, come dimostra il reperimento di un'occupazione in qualità di manovale edile con contratto inizialmente a tempo determinato trasformatosi poi in contratto a tempo indeterminato (cfr. Pt_2
Sentenza N° 29535/2024 R.G. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile trasformazione contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato dal 01/04/2023; buste paga del 2023; CUD 2024).
Altresì, è riuscito a risolvere la propria condizione abitativa, trovando una sistemazione alloggiativa (cfr. contratto di locazione).
Con le note del 09/03/2025 ha prodotto nuova documentazione lavorativa, consistente in ulteriori buste paga che provano la continuità del rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato
(cfr. buste paga del 2024 e 2025).
Peraltro, in Italia, il ricorrente ha parte dei suoi familiari che soggiornano regolarmente sul territorio, ovvero la sorella, il cognato e una cugina, come da documentazione in atti (cfr. permesso di soggiorno della sorella, della cugina e del cognato) che hanno facilitato il processo di integrazione.
Alla luce dell'intero percorso, emerso nel presente giudizio, compiuto dal cittadino straniero, si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda 21/02/2023, non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che solo nel presente giudizio sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di , nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
C.F.: , del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 C.F._2 C.F._1
D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente dott. Francesco Crisafulli
Sentenza N° 29535/2024 R.G. p. 3 di 3
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 29535/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesco Crisafulli Presidente rel.
Dott. Francesco Frettoni, Giudice
Dott.ssa Silvia Albano, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da
, nato in [...] il [...], CUI 06L7P88, C.F.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Sara Di Veroli e dell'avv. Romelda Prence, C.F._1 ricorrente contro
, Controparte_1 resistente non costituito
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, , ha impugnato il decreto, Parte_1 emesso in data 03/05/2024 e notificato in data 02/07/2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del D.Lvo n. 286/98.
Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere giunto in Italia per la situazione di indigenza economica in cui versava la sua famiglia;
- di aver una sorella, sposata, e una cugina che vivono regolarmente in Italia;
- di aver lavorato come muratore nella ditta di un connazionale;
- di aver stipulato un contratto a tempo determinato poi trasformatosi in contratto a tempo indeterminato con un'azienda di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- di essersi integrato con facilità nel tessuto sociale italiano grazie anche ai parenti già presenti sul territorio;
- di riuscire a contribuire al mantenimento della propria famiglia in Albania attraverso il lavoro reperito in Italia;
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo: «in via principale accertare e dichiarare
l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale, conseguentemente, dichiararsi riconosciuta la protezione speciale in favore del
Sig. e quindi disporre il rilascio del Permesso di Soggiorno della durata di due Parte_1 anni rinnovabile e convertibile».
Il convenuto, sebbene ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio. CP_1
Al procedimento in esame si applica il D.L. n. 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1, prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali. Non si applica, invece, in ragione della data della domanda (21/02/2023) il D.L. n°
20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, il cui art. 7, c. 2, dispone che
«Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
La novella del 2020 ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona
«qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, in seguito al suo ingresso in
Italia nel novembre 2022, è stato in grado di integrarsi fruttuosamente sul territorio nazionale, come dimostra il reperimento di un'occupazione in qualità di manovale edile con contratto inizialmente a tempo determinato trasformatosi poi in contratto a tempo indeterminato (cfr. Pt_2
Sentenza N° 29535/2024 R.G. p. 2 di 3 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile trasformazione contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato dal 01/04/2023; buste paga del 2023; CUD 2024).
Altresì, è riuscito a risolvere la propria condizione abitativa, trovando una sistemazione alloggiativa (cfr. contratto di locazione).
Con le note del 09/03/2025 ha prodotto nuova documentazione lavorativa, consistente in ulteriori buste paga che provano la continuità del rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato
(cfr. buste paga del 2024 e 2025).
Peraltro, in Italia, il ricorrente ha parte dei suoi familiari che soggiornano regolarmente sul territorio, ovvero la sorella, il cognato e una cugina, come da documentazione in atti (cfr. permesso di soggiorno della sorella, della cugina e del cognato) che hanno facilitato il processo di integrazione.
Alla luce dell'intero percorso, emerso nel presente giudizio, compiuto dal cittadino straniero, si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda 21/02/2023, non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che solo nel presente giudizio sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di , nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
C.F.: , del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 C.F._2 C.F._1
D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Presidente dott. Francesco Crisafulli
Sentenza N° 29535/2024 R.G. p. 3 di 3