Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/02/2026, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12291 del 2025, proposto da
AL RR e AS RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – SI, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, pubblicata il 21.9.2021, emessa nel giudizio recante n. R.G. 20651/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU DO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 16 ottobre 2025, gli avvocati AL RR e AS RO hanno agito per l’esecuzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione nr. 25600/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, emessa nel giudizio recante n. R.G. 20651/2018, con cui l’Agenzia delle Entrate – SI (in seguito, anche solo A.D.E.R.) è stata condannata al pagamento, in favore dei difensori – odierni ricorrenti – dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.800,00, oltre spese forfettarie, accessori ed oltre 200,00 per esborsi.
2. I ricorrenti lamentano, in particolare, che, pur essendo decorsi i termini di legge, l’A.D.E.R. non ha ancora provveduto, in esecuzione della suddetta ordinanza n. 25600/2021, notificata in data 11 agosto 2022 e in data 26 aprile 2024 (cfr. docc. 2 e 4 allegati al ricorso) e passata in giudicato, a pagare le spese di lite ivi liquidate.
3. Chiedono, pertanto, a questo Tribunale di condannare l’A.D.E.R., decorsi i termini di legge, al pagamento in loro favore delle spese di lite come liquidate con l’ordinanza n. 25600/2021, oltre alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, e alla condanna dell’amministrazione alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
4. In data 26 novembre 2025 si è costituita l’Agenzia delle Entrate con atto di mera forma.
5. Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso in ottemperanza è fondato e va, pertanto, accolto, in quanto:
- l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione debitrice in data 11 agosto 2022 e in data 26 aprile 2024;
- il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997), è decorso e nelle more l’amministrazione nei confronti della quale è stato proposto il ricorso (non costituitasi nel presente giudizio, a differenza dell’Agenzia delle Entrate – la quale è stata parte, allo stesso modo di A.D.E.R., del giudizio definito dalla più volte richiamata ordinanza n. 25600/2021 – che si è comunque limitata al deposito di una comparsa di mera forma) non ha fornito alcun riscontro circa l’intervenuto pagamento delle spese di lite, come liquidate nell’ordinanza di cui si chiede l’esecuzione.
7. Conseguentemente, deve essere ordinato ad Agenzia delle Entrate - SI di dare piena esecuzione all’ordinanza della cui ottemperanza è causa, salvo che, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, attraverso il pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, delle spese di lite come indicato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, pari a € 2.800,00, oltre spese forfettarie, accessori ed oltre 200,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell’Avv. Nicola Parisio, dichiaratosi antistatario.
8. Al predetto adempimento, A.D.E.R. dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
9. Si nomina, per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza dei provvedimenti in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il dirigente della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 24 aprile 2024, n. 8157), il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni.
10. Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione indicata supra al paragrafo 7 al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr., in termini, tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 17 novembre 2025, n. 20445).
11. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra i ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate – SI.
11.1. Sussistono viceversa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese nei rapporti tra i ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate – limitatasi a una comparsa di stile – nei confronti della quale parte ricorrente non ha svolto domande nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Agenzia delle Entrate – SI di ottemperare all’ordinanza di cui in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Agenzia delle Entrate – SI, nomina Commissario ad acta il dirigente della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, il quale provvederà nei termini di cui in motivazione;
- respinge, per quanto in motivazione, la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate – SI al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
- condanna l’Agenzia delle Entrate – SI al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avv. Nicola Parisio, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra i ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NT NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU DO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO IO | NT NG |
IL SEGRETARIO