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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2276/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2276/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con gli Avv.ti Carmen Collini e Tullio Marchetti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a Spiazzo (TN) in data 24 febbraio 2002, trascritto nel
1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spiazzo, Parte I, N. 2, Anno 2002,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 13 dicembre 2003, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra nei primi anni del matrimonio era Pt_1 assistente alla poltrona a tempo determinato ma ha rinunciato a detto lavoro di comune accordo con il marito per prendersi cura della famiglia, ed attualmente gestisce il b&b “Sotto al bosco” in un immobile di proprietà del marito, mentre il sig. attualmente non svolge alcuna professione ma vive e mantiene la famiglia Pt_2 con i proventi derivanti dal proprio patrimonio.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, sita in Spiazzo, Frazione Fisto n. 61 viene assegnata al signor che ne è pure proprietario esclusivo;
Parte_2
3. La SI si è già trasferita a vivere nello stesso immobile Parte_1 nella parte adibita a B&B al fine di proseguire l'attività per la corrente estate. I proventi di detta attività spetteranno alla SI . A decorerre dal Parte_1 mese di settembre la SI si traferirà a vivere in altro immobile Parte_1 in locazione rilasciando quindi definitivamente la proprietà del marito e quindi cessando l'attività di B&B, senza nulla poter pretendere in merito dal signor Pt_2
4. La SI è sin da ora autorizzata ad asportare dalla parte di immobile Pt_1 destinata a B&B gli arredi e suppellettili che riterrà opportuni avendo provveduto personalmente al loro acquisto senza che il signor possa pretendere alcunchè Pt_2
2 in merito. La stessa potrà inoltre asportare dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, i beni di sua proprietà ivi contenuti;
5. Il marito, tenuto conto che la moglie gestirà il B&B fno a settembre trattenendone i proventi ed abitando nello stesso, verserà alla moglie a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di settembre 2025 la somma di € 1.200,00 sino
a febbraio 2026 e di € 1.000,00 a decorrere dal mese di marzo 2026;
6. La somma prevista per il mantenimento verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la moglie indicherà al marito e verrà aggiornata ISTAT di anno in anno come per legge (primo aggiornamento marzo 2027);
7. I coniugi hanno dei conti correnti e risparmi cointestati che verranno divisi metà ciascuno e quindi il signor quando la moglie rilascerà la casa coniugale Pt_2 nel settembre 2025 verserà alla stessa la somma di € 60.000,00 trattenendo per sé le restanti somme.
8. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per i rapporti economici tra loro intercorsi durante il periodo di coniugio e dichiarano che le presenti pattuizioni sono state convenute anche al fine di porre fine alla lite
e che pertanto sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
9. le spese legali per la presente procedura sono a carico delle parti per metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2276/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con gli Avv.ti Carmen Collini e Tullio Marchetti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a Spiazzo (TN) in data 24 febbraio 2002, trascritto nel
1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Spiazzo, Parte I, N. 2, Anno 2002,
e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 13 dicembre 2003, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra nei primi anni del matrimonio era Pt_1 assistente alla poltrona a tempo determinato ma ha rinunciato a detto lavoro di comune accordo con il marito per prendersi cura della famiglia, ed attualmente gestisce il b&b “Sotto al bosco” in un immobile di proprietà del marito, mentre il sig. attualmente non svolge alcuna professione ma vive e mantiene la famiglia Pt_2 con i proventi derivanti dal proprio patrimonio.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è di proprietà del sig. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, sita in Spiazzo, Frazione Fisto n. 61 viene assegnata al signor che ne è pure proprietario esclusivo;
Parte_2
3. La SI si è già trasferita a vivere nello stesso immobile Parte_1 nella parte adibita a B&B al fine di proseguire l'attività per la corrente estate. I proventi di detta attività spetteranno alla SI . A decorerre dal Parte_1 mese di settembre la SI si traferirà a vivere in altro immobile Parte_1 in locazione rilasciando quindi definitivamente la proprietà del marito e quindi cessando l'attività di B&B, senza nulla poter pretendere in merito dal signor Pt_2
4. La SI è sin da ora autorizzata ad asportare dalla parte di immobile Pt_1 destinata a B&B gli arredi e suppellettili che riterrà opportuni avendo provveduto personalmente al loro acquisto senza che il signor possa pretendere alcunchè Pt_2
2 in merito. La stessa potrà inoltre asportare dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali, i beni di sua proprietà ivi contenuti;
5. Il marito, tenuto conto che la moglie gestirà il B&B fno a settembre trattenendone i proventi ed abitando nello stesso, verserà alla moglie a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di settembre 2025 la somma di € 1.200,00 sino
a febbraio 2026 e di € 1.000,00 a decorrere dal mese di marzo 2026;
6. La somma prevista per il mantenimento verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la moglie indicherà al marito e verrà aggiornata ISTAT di anno in anno come per legge (primo aggiornamento marzo 2027);
7. I coniugi hanno dei conti correnti e risparmi cointestati che verranno divisi metà ciascuno e quindi il signor quando la moglie rilascerà la casa coniugale Pt_2 nel settembre 2025 verserà alla stessa la somma di € 60.000,00 trattenendo per sé le restanti somme.
8. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per i rapporti economici tra loro intercorsi durante il periodo di coniugio e dichiarano che le presenti pattuizioni sono state convenute anche al fine di porre fine alla lite
e che pertanto sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
9. le spese legali per la presente procedura sono a carico delle parti per metà ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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