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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2024, n. 40171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40171 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. D'AM OS, nato a [...] il [...] 2. SA GI, nato a [...] il [...] 3. D'AM TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Lecce Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge nerale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per tutti gli imputati imitatamente alle statuizioni civili e nei confronti del solo TO D'AM l'annullamento con r nvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce in ordine alla declaratoria di inammissibilità della istanza di sospensione del processo con messa alla prova;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Immacolata Letizia Di Mattina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 40171 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14/04/2021, dichiarava estinto per prescrizione il reato di falsa testimonianza nei confronti di OS D'AM e GI SA e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena nei confronti di TO D'AM, con conferma delle statuizioni civili nei confronti di tutti gli imputati. 2.Avverso tale provvedimento, OS D'AM, GI SA e TO ['AM, per il tramite del comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi affidati a motivi in pi irte comuni. 2.1. OS D'AM e GI SA hanno affidato il ricorso a due motiv , deducendo: violazione di legge, in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., e vizio di mi:tivazione per omissione per avere la Corte di appello, nonostante la declaratoria di non dov: rsi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermato le statuizioni civili in violazior ?. della norma dell'art. 2043 cod. civ. e sulla scorta del mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza la dimostrazione di un effettivo danno;
- vizio di motivazione, per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità per lvere la Corte di appello confermato le statuizioni civili, senza congrua valutazione degli elementi a discarico e senza considerare -quanto a OS D'IC che lo stesso non frequentav: i cantieri in modo assiduo, di guisa che poteva avere ignorato la effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tre AR FR e la GE Ambiente s.r.l. 2.2. TO D'AM ha articolato tre motivi, deducendo: - violazione di legge, in relazione all'art. 464 quater, commi 3 e 4, cod. proc. ionn, e illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile l'istanza di messa alla prova, nonostante l'imputato avesse manifestato la volontà di risarcire il danno e fornito elementi per integrare il programma elaborato dallo U.e.p.e.; - violazione di legge, in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., e mancanza di mc tivazione per avere la Corte di appello, nonostante la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermato le statuizioni civili in violazione della norma dell'art. 2043 cod. civ. e sulla scorta del mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza la imostrazione di un effettivo danno;
- vizio di motivazione, per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità per i;
vere la Corte di appello confermato la responsabilità penale di TO D'AM senza valutare gli elementi a discarico addotti dalla difesa. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglic con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati : a successive modifiche legislative. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di TO D'MI è fondato nei limiti che si vanno di seguito ad esporre, mentre, di contro, i restanti ricorsi vanno respinti. 1.1. Va in limine esaminato il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione per omessa valutazione del compendio probatorio, essendo esso comune ai ricorrenl: e fondato su censure in parte sovrapponibili. Detto motivo è inammissibile, perché generico e perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. L'impianto argomentativo delle decisioni di primo e di secondo grado- che d: bbono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale )er i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l'impiego da parte : ei giudici dei due gradi dei medesimi criteri di valutazione delle prove (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) ha ravvisato solide conferme all'editto accusatorio. La falsità delle dichiarazioni rese dagli attuali ricorrenti- in sede di deposizione testimoniale innanzi al Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Lecce- è stata affermata !;ulla scorta di una lettura sinottica del compendio probatorio: a) le convergenti dichiarazioni ei dipendenti della società GE Ambiente s.r.l. (pagg. 2 e ss della sentenza di primo grado pag. 4 della sentenza di appello); b) la documentazione proveniente dalla stessa GE (sentenza di appello pag. 5); c) le dichiarazioni, rese dal SA in qualità di teste nel c orso di altro procedimento penale (cfr sentenza di appello pag. 5). I Giudici di merito non si sono poi nemmeno sottratti dalla valutazione delle prove a discarico, congruamente segnalando come esse da un lato non avessero veicolate informazioni utili al processo e, dall'altro, avessero introdotto informazioni generiche e distoniche rispetto alle ulteriori acquisizioni probatorie (cfr pagg. 5 e ss della sentenza di primo gradc ). 1.2. Analogamente anche in relazione all'affermata responsabilità (civili: ) di OS D'AM, i Giudici merito non hanno trascurato di rilevare come da un lato Ca:;imo D'MI avesse precisato che le funzioni di responsabile del cantiere erano affidate od una terza persona e che il FR fosse disoccupato, e, dall'altro, come fosse emerso che il predetto OS D'AM non solo era il supervisore di tutti i cantieri della GE, ma &fesse persino sostituito il FR sul posto di lavoro. Ora, sebbene ai fini della configurabilià della falsa testimonianza, l'accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il t: ste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda, è altrettanto vero che, nel caso in esame, il tenore assai circostanziato della dep)sizione e gli elementi di fatto, congruamente segnalati nelle sentenze di merito, sono 2Iementi nel complesso logicamente sufficienti ad acclarare la consapevolezza della falsità. 1.3. La costruzione argomentativa nei termini ora sunteggiati è, dunque, col: rente con gli elementi probatori, esaustiva e priva di fratture logiche, mentre, di contro, le cen:ure difensive 3 sono aspecifiche, perché non si confrontano criticamente con le valutazioni opera;
e dai Giudici, e risultano formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, sollecitando una inammissibile rivalutazione dell'intero materiale probatorio e proponendo una spiegazione alternativa alla semantica adeguatamente adottata dalla Corte territo -iale. 2. Passando ad esaminare i motivi proposti nell'interesse di TO D'MI, il p .imo motivo è fondato. I Giudici di appello non si sono uniformati ai principi di diritto sanciti da qu .sta Corte, in forza dei quali - ai fini della messa alla prova - occorre valutare l'adeguatezza dp1 programma redatto dallo U.e.p.e., alla stregua dei criteri complessivamente enunciati dall'art. 133 cod. pen. Ed invero, nel ritenere che il ricorrente- nel rimettere la determinazione del quantum debeatur al Giudice e nel fornire allo stesso elementi concreti per compiere dett: valutazione- non avesse seriamente manifestato l'intenzione di risarcire il danno, così corri: previsto nel programma, hanno reso un'affermazione censurabile sul piano della logica. Nondimeno, deve essere segnalato come, nelle more della scadenza dei I: armini per la presentazione del ricorso, il reato si sia estinto per decorso del termine massimo e i prescrizione ex art. 157 cod. pen. Ed infatti, individuata la consumazione del reato Ala data del 25/09/2013, il termine di prescrizione- prorogato ad anni sette e mesi sei per effetto dell'intervento di atti interruttivi, cui vanno ad aggiungersi complessivi anni due, mesi sette e giorni venticinque per l'intervento di cause di sospensione- risulta scaduto alla data del 19 novembre del 2023, ovvero dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 2.1. E' inammissibile l'ulteriore motivo con cui si deduce il vizio di omessa motivazione in ordine alle statuizioni civili e la violazione di legge per la mancata applicazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ., introducendo il ricorrente rispettivamente una questione non dedotta innanzi al giudice di appello e manifestamente infondata. In ragione del principio devolutivo ex art. 597 cod. proc. pen., l'attuale ri::orrente- per contestare l'an e il quomodo della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile e per compulsare il giudice di appello ad una (ri)valutazione del tema- i: ra onerato a presentare specifico motivo di gravame. Non essendo stato dedotto nè allegato alcunchè con l'atto di appello, la questione non può essere proposta per la prima volta in sede ii legittimità, ostandovi la norma di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Eccentrico è poi il richiamo all'art. 2043 cod. civ. e ai principi sanciti nel a sentenza n 182/2019 della Corte Costituzionale, laddove la quaestio iuris delle regole cl giudizio da applicare ai fini della valutazione della responsabilità civile dell'imputato si E é posta con esclusivo riferimento alla ipotesi - ontologicamente diversa da quella in oqgetto- della estinzione per sopravvenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello 3. La fondatezza, seppur parziale, del ricorso proposto da TO D'AM e In intervenuta estinzione del reato, dopo la pronuncia della sentenza di appello, giustificano l'iinnullamento senza rinvio della sentenza gravata nei confronti del predetto ricorrente. 4 ()i 4. L'ulteriore motivo di ricorso proposto nell'interesse di OS D'Arnie) e GI SA, relativo ai criteri di accertamento della responsabilità civile, è infondato va respinto. La Corte di appello - in riforma della sentenza di primo grado- ha dichiarate la estinzione del reato di falsa testimonianza per prescrizione ed ha confermato le statuizion civili, previa valutazione dei motivi di appello relativi all' an della responsabilità penale. La sentenza, ad avviso del Collegio, non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazior ?. della regola processualcivilistica del "più probabile che non" rispetto a quella proces!:ualpenalistica dell —oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzional dell'art. 538 cod. proc. pen., con sentenza n. 182 del 07/07/2021 ha ritenuto che- nel decidere l'impugnazione ai soli effetti civili- il giudice di seconde cure, una volta estint) il reato per prescrizione, non deve formulare alcun giudizio, nemmeno incidenter tantum, della responsabilità penale dell'imputato, dovendosi limitare ad accertare se il fat:o, per come cristallizzato nell'imputazione dal pubblico ministero, integri o meno la fattispecie civilistica, descritta all'art. 2043 cod. civ. , di guisa che -per verificare il nesso causale tra f:tto ingiusto e c.d. danno-evento- non può essere applicata la regola di giudizio fondata sulla valutazione "oltre ogni ragionevole dubbio", ma lo standard civilistico del "più probabile che nn". 4.1. Ora è noto che la sentenza in esame, essendo una sentenza interpretativa di rigetto, è priva di efficacia erga omnes, mentre, di contro, è vincolante per il solo giudici a quo. Ma al netto di ciò e nonostante si siano registrate, anche in sede di legittimità, pronunce con cui è stata recepita la lettura offerta dalla Consulta nella citata sentenza (così Sez.2 n 11808 del 14/01/2021), la dedotta questione è stata nuovamente scrutinata e risolta in base ad una opzione ermeneutica, che si pone in linea di continuità con il precedente i)rientamento, espresso nella sentenza "Tettamanti"(Sez. Un. sent. del 28 marzo 2024 informazione provvisoria) e a cui questa Corte intende dare seguito. Pertanto, i criteri di valutazione della responsabilità civile, in caso di priscrizione del reato, debbono essere direttamente attinti dalle norme penali. Analogamente la gravata sentenza non è censurabile nemmeno sotto l'ul:eriore profilo della carenza di motivazione in ordine all'an del danno patito dalla parte civile. 1:cl invero, non risulta che i ricorrenti, OS D'AM e GI SA, abbiano con uno specifico motivo di appello posto la questione all'attenzione del giudice del gravame. Per tale ragione, la doglianza -avendo ad oggetto un tema nuovo e mai esplorato dai Giudici di secondo grado- non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609, comma 3, cc id. proc. pen. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti OS D'AM e GI SA al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'AM TO perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Rigetta i ricorsi di D'AM OS e di SA GI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/09/2024.
udita la relazione del Consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge nerale, Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per tutti gli imputati imitatamente alle statuizioni civili e nei confronti del solo TO D'AM l'annullamento con r nvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce in ordine alla declaratoria di inammissibilità della istanza di sospensione del processo con messa alla prova;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Immacolata Letizia Di Mattina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 40171 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14/04/2021, dichiarava estinto per prescrizione il reato di falsa testimonianza nei confronti di OS D'AM e GI SA e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena nei confronti di TO D'AM, con conferma delle statuizioni civili nei confronti di tutti gli imputati. 2.Avverso tale provvedimento, OS D'AM, GI SA e TO ['AM, per il tramite del comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi affidati a motivi in pi irte comuni. 2.1. OS D'AM e GI SA hanno affidato il ricorso a due motiv , deducendo: violazione di legge, in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., e vizio di mi:tivazione per omissione per avere la Corte di appello, nonostante la declaratoria di non dov: rsi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermato le statuizioni civili in violazior ?. della norma dell'art. 2043 cod. civ. e sulla scorta del mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza la dimostrazione di un effettivo danno;
- vizio di motivazione, per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità per lvere la Corte di appello confermato le statuizioni civili, senza congrua valutazione degli elementi a discarico e senza considerare -quanto a OS D'IC che lo stesso non frequentav: i cantieri in modo assiduo, di guisa che poteva avere ignorato la effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tre AR FR e la GE Ambiente s.r.l. 2.2. TO D'AM ha articolato tre motivi, deducendo: - violazione di legge, in relazione all'art. 464 quater, commi 3 e 4, cod. proc. ionn, e illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile l'istanza di messa alla prova, nonostante l'imputato avesse manifestato la volontà di risarcire il danno e fornito elementi per integrare il programma elaborato dallo U.e.p.e.; - violazione di legge, in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., e mancanza di mc tivazione per avere la Corte di appello, nonostante la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermato le statuizioni civili in violazione della norma dell'art. 2043 cod. civ. e sulla scorta del mero richiamo alla sentenza di primo grado, senza la imostrazione di un effettivo danno;
- vizio di motivazione, per omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità per i;
vere la Corte di appello confermato la responsabilità penale di TO D'AM senza valutare gli elementi a discarico addotti dalla difesa. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglic con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati : a successive modifiche legislative. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di TO D'MI è fondato nei limiti che si vanno di seguito ad esporre, mentre, di contro, i restanti ricorsi vanno respinti. 1.1. Va in limine esaminato il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione per omessa valutazione del compendio probatorio, essendo esso comune ai ricorrenl: e fondato su censure in parte sovrapponibili. Detto motivo è inammissibile, perché generico e perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. L'impianto argomentativo delle decisioni di primo e di secondo grado- che d: bbono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale )er i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l'impiego da parte : ei giudici dei due gradi dei medesimi criteri di valutazione delle prove (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) ha ravvisato solide conferme all'editto accusatorio. La falsità delle dichiarazioni rese dagli attuali ricorrenti- in sede di deposizione testimoniale innanzi al Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Lecce- è stata affermata !;ulla scorta di una lettura sinottica del compendio probatorio: a) le convergenti dichiarazioni ei dipendenti della società GE Ambiente s.r.l. (pagg. 2 e ss della sentenza di primo grado pag. 4 della sentenza di appello); b) la documentazione proveniente dalla stessa GE (sentenza di appello pag. 5); c) le dichiarazioni, rese dal SA in qualità di teste nel c orso di altro procedimento penale (cfr sentenza di appello pag. 5). I Giudici di merito non si sono poi nemmeno sottratti dalla valutazione delle prove a discarico, congruamente segnalando come esse da un lato non avessero veicolate informazioni utili al processo e, dall'altro, avessero introdotto informazioni generiche e distoniche rispetto alle ulteriori acquisizioni probatorie (cfr pagg. 5 e ss della sentenza di primo gradc ). 1.2. Analogamente anche in relazione all'affermata responsabilità (civili: ) di OS D'AM, i Giudici merito non hanno trascurato di rilevare come da un lato Ca:;imo D'MI avesse precisato che le funzioni di responsabile del cantiere erano affidate od una terza persona e che il FR fosse disoccupato, e, dall'altro, come fosse emerso che il predetto OS D'AM non solo era il supervisore di tutti i cantieri della GE, ma &fesse persino sostituito il FR sul posto di lavoro. Ora, sebbene ai fini della configurabilià della falsa testimonianza, l'accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il t: ste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda, è altrettanto vero che, nel caso in esame, il tenore assai circostanziato della dep)sizione e gli elementi di fatto, congruamente segnalati nelle sentenze di merito, sono 2Iementi nel complesso logicamente sufficienti ad acclarare la consapevolezza della falsità. 1.3. La costruzione argomentativa nei termini ora sunteggiati è, dunque, col: rente con gli elementi probatori, esaustiva e priva di fratture logiche, mentre, di contro, le cen:ure difensive 3 sono aspecifiche, perché non si confrontano criticamente con le valutazioni opera;
e dai Giudici, e risultano formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, sollecitando una inammissibile rivalutazione dell'intero materiale probatorio e proponendo una spiegazione alternativa alla semantica adeguatamente adottata dalla Corte territo -iale. 2. Passando ad esaminare i motivi proposti nell'interesse di TO D'MI, il p .imo motivo è fondato. I Giudici di appello non si sono uniformati ai principi di diritto sanciti da qu .sta Corte, in forza dei quali - ai fini della messa alla prova - occorre valutare l'adeguatezza dp1 programma redatto dallo U.e.p.e., alla stregua dei criteri complessivamente enunciati dall'art. 133 cod. pen. Ed invero, nel ritenere che il ricorrente- nel rimettere la determinazione del quantum debeatur al Giudice e nel fornire allo stesso elementi concreti per compiere dett: valutazione- non avesse seriamente manifestato l'intenzione di risarcire il danno, così corri: previsto nel programma, hanno reso un'affermazione censurabile sul piano della logica. Nondimeno, deve essere segnalato come, nelle more della scadenza dei I: armini per la presentazione del ricorso, il reato si sia estinto per decorso del termine massimo e i prescrizione ex art. 157 cod. pen. Ed infatti, individuata la consumazione del reato Ala data del 25/09/2013, il termine di prescrizione- prorogato ad anni sette e mesi sei per effetto dell'intervento di atti interruttivi, cui vanno ad aggiungersi complessivi anni due, mesi sette e giorni venticinque per l'intervento di cause di sospensione- risulta scaduto alla data del 19 novembre del 2023, ovvero dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 2.1. E' inammissibile l'ulteriore motivo con cui si deduce il vizio di omessa motivazione in ordine alle statuizioni civili e la violazione di legge per la mancata applicazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ., introducendo il ricorrente rispettivamente una questione non dedotta innanzi al giudice di appello e manifestamente infondata. In ragione del principio devolutivo ex art. 597 cod. proc. pen., l'attuale ri::orrente- per contestare l'an e il quomodo della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile e per compulsare il giudice di appello ad una (ri)valutazione del tema- i: ra onerato a presentare specifico motivo di gravame. Non essendo stato dedotto nè allegato alcunchè con l'atto di appello, la questione non può essere proposta per la prima volta in sede ii legittimità, ostandovi la norma di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Eccentrico è poi il richiamo all'art. 2043 cod. civ. e ai principi sanciti nel a sentenza n 182/2019 della Corte Costituzionale, laddove la quaestio iuris delle regole cl giudizio da applicare ai fini della valutazione della responsabilità civile dell'imputato si E é posta con esclusivo riferimento alla ipotesi - ontologicamente diversa da quella in oqgetto- della estinzione per sopravvenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello 3. La fondatezza, seppur parziale, del ricorso proposto da TO D'AM e In intervenuta estinzione del reato, dopo la pronuncia della sentenza di appello, giustificano l'iinnullamento senza rinvio della sentenza gravata nei confronti del predetto ricorrente. 4 ()i 4. L'ulteriore motivo di ricorso proposto nell'interesse di OS D'Arnie) e GI SA, relativo ai criteri di accertamento della responsabilità civile, è infondato va respinto. La Corte di appello - in riforma della sentenza di primo grado- ha dichiarate la estinzione del reato di falsa testimonianza per prescrizione ed ha confermato le statuizion civili, previa valutazione dei motivi di appello relativi all' an della responsabilità penale. La sentenza, ad avviso del Collegio, non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazior ?. della regola processualcivilistica del "più probabile che non" rispetto a quella proces!:ualpenalistica dell —oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzional dell'art. 538 cod. proc. pen., con sentenza n. 182 del 07/07/2021 ha ritenuto che- nel decidere l'impugnazione ai soli effetti civili- il giudice di seconde cure, una volta estint) il reato per prescrizione, non deve formulare alcun giudizio, nemmeno incidenter tantum, della responsabilità penale dell'imputato, dovendosi limitare ad accertare se il fat:o, per come cristallizzato nell'imputazione dal pubblico ministero, integri o meno la fattispecie civilistica, descritta all'art. 2043 cod. civ. , di guisa che -per verificare il nesso causale tra f:tto ingiusto e c.d. danno-evento- non può essere applicata la regola di giudizio fondata sulla valutazione "oltre ogni ragionevole dubbio", ma lo standard civilistico del "più probabile che nn". 4.1. Ora è noto che la sentenza in esame, essendo una sentenza interpretativa di rigetto, è priva di efficacia erga omnes, mentre, di contro, è vincolante per il solo giudici a quo. Ma al netto di ciò e nonostante si siano registrate, anche in sede di legittimità, pronunce con cui è stata recepita la lettura offerta dalla Consulta nella citata sentenza (così Sez.2 n 11808 del 14/01/2021), la dedotta questione è stata nuovamente scrutinata e risolta in base ad una opzione ermeneutica, che si pone in linea di continuità con il precedente i)rientamento, espresso nella sentenza "Tettamanti"(Sez. Un. sent. del 28 marzo 2024 informazione provvisoria) e a cui questa Corte intende dare seguito. Pertanto, i criteri di valutazione della responsabilità civile, in caso di priscrizione del reato, debbono essere direttamente attinti dalle norme penali. Analogamente la gravata sentenza non è censurabile nemmeno sotto l'ul:eriore profilo della carenza di motivazione in ordine all'an del danno patito dalla parte civile. 1:cl invero, non risulta che i ricorrenti, OS D'AM e GI SA, abbiano con uno specifico motivo di appello posto la questione all'attenzione del giudice del gravame. Per tale ragione, la doglianza -avendo ad oggetto un tema nuovo e mai esplorato dai Giudici di secondo grado- non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità ex art. 609, comma 3, cc id. proc. pen. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti OS D'AM e GI SA al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'AM TO perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Rigetta i ricorsi di D'AM OS e di SA GI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/09/2024.