Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

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    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

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    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

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    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

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    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

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    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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    Violazione principio autonomia periodi d'imposta

    La Corte rileva che l'Agenzia ha imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate, rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta.

  • Rigettato
    Assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992

    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

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    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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    La Corte si conforma all'orientamento della Cassazione sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate quando l'Ufficio fornisca elementi presuntivi. La norma citata non ha modificato i principi sul riparto dell'onere probatorio.

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    Inattendibilità delle valutazioni dell'Agenzia

    La determinazione del reddito accertato si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti, supportate dalle dichiarazioni della ricorrente, dal fatto che la fornitrice non aveva dipendenti e operava in modo non continuativo. Viene inoltre evidenziata la criticità della ditta fornitrice Nominativo_2 per volume d'affari sproporzionato rispetto ai dipendenti e per fatturazione duplicata. La ricorrente non ha fornito prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
    Numero : 31
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo