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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RE EL, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 opponeva ricorso, incardinato al RGR n. 107/2024, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia avverso Avviso di Accertamento, anno 2017. Con distinto atto, incardinato al RGR n. 108/2024, opponeva ricorso avverso Avviso di Accertamento, anno 2018, notificato dalla medesima Agenzia. Entrambi gli atti impugnati vertevano in materia di Irpef, Irap, Addizionali ed Iva. Preliminarmente la Corte stante la stretta connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi ne dispone la riunione in capo al ricorso con RGR n. 107/2024.
La Sig.ra Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta individuale, effettuava lavorazioni ceramiche per conto terzi consistenti nella “cernita prodotti ceramici produzione e assemblaggi campioni pannelli per ceramica, taglio piastrelle” avvalendosi di prestazioni di manodopera esterna per lo svolgimento della propria attività. Gli Accertamenti impugnati fanno riferimento alle operazioni intercorse con le ditte individuali Ditta_1 Ditta_2 Nominativo_2fornitrici e di . Dall'esame delle fatture di acquisto pervenute da detti fornitori l'Agenzia ha ritenuto riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle contabilizzate sul conto “Lavorazione eseguite da terzi”, mentre ha riconosciuto la deducibilità di una quota di costi rappresentati dall'acquisto di imballaggi ed abiti da lavoro, ma non la relativa IVA sul presupposto della soggettiva inesistenza del fornitore.
Nei ricorsi Parte Ricorrete in diritto deduceva 1) la violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta in quanto i dati raccolti nel contradditorio per l'anno 2016 erano stati utilizzati per gli anni 2017 e 2018; 2) l'assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992, sostiene la Ricorrente che gli atti impugnati non erano suffragati da allegazione probatoria richiamando a tal proposito il nuovo comma 5 bis art. 7 D.Lgs. n. 546/1992; 3) nel merito deduceva l'inattendibilità delle valutazioni effettuate dall'Agenzia. Concludeva chiedendo l'annullamento degli Avvisi di Accertamento impugnati, vinte le spese.
L'Agenzia si costituiva in giudizio resistendo ad entrambi i ricorsi, ricordava che la Ricorrente aveva spontaneamente definito in acquiescenza l'accertamento emesso dall'Ufficio in relazione all'anno di imposta 2016 e, confermata la correttezza del proprio operato, chiedeva la reiezione dei ricorsi. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondati i ricorsi.
La Corte rileva come l'Agenzia abbia sottoposto a verifica il triennio 2016/2018, accertando le medesime violazioni fiscali nell'intero periodo e con il concorso degli stessi soggetti cedenti e Ricorrente_1cessionari; per l'anno 2016 la ha definito acquiescenza all'accertamento, mentre sono oggetto dell'odierno giudizio gli anni 2017 e 2018. L'Agenzia ha comunque imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate., dunque rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta di cui all'art. 7 TUIR. La Corte respinge quindi la prima doglianza relativa alla violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. . Relativamente al secondo motivo di impugnazione afferente alla violazione degli articoli 2697 c.c. e 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/1992, la Corte si riconosce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione riguardo al riparto dell'onere probatorio nel caso in cui siano contestate operazioni inesistenti. La Cassazione ha più volte ribadito che nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio fornisca elementi anche di natura presuntiva è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, corretti in tal senso i richiami giurisprudenziali citati in controdeduzioni. Quanto al nuovo comma 5bis dell'art. 7, D. Lgs. 546/92, ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia comprovato il recupero a tassazione operato, inoltre il Collegio ritiene, uniformandosi anche sotto questo profilo all'orientamento della Corte di Cassazione, come tale norma non abbia sostanzialmente modificato i citati principi, sopra richiamati, circa il riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente sopra richiamata (Corte di Cassazione ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022). La Corte non ritiene pertanto fondato il gravame.
Nel merito veniva dedotta l'inattendibilità delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, in particolare per non aver tenuto conto delle memorie difensive presentate dalla contribuente in contraddittorio ed inoltre era lamentata la rideterminazione del maggior reddito accertato in entrambi gli anni perché basata su singole fatture. Osserva la Corte, per quanto attiene ai costi contabilizzati sul conto “Lavorazione eseguite da terzi” la determinazione del reddito accertato dall'Agenzia è basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, depongono a favore di questa conclusione le stesse dichiarazioni della Ricorrente_1 nel contradditorio del 23 settembre 2022, seppur relativo all'anno Ditta_1d'imposta 2016, inoltre il fatto che la fornitrice non si avvaleva di dipendenti e che prestava i propri servizi in maniera non continuativa, sfruttando le sole ore disponibili. Questi Ditta_1elementi sono stati peraltro confermati dalla in occasione del contraddittorio instaurato a seguito degli avvisi di accertamento a lei notificati per il triennio di imposta 2016/2018 afferenti all'utilizzo ed all'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. Per quanto attiene all'altra ditta individuale fornitrice Ditta_2 di Nominativo_2, dai dati trasmessi da clienti e fornitori ai sensi dell'art. 21 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, risulterebbe che nel 2018, pur in assenza di dipendenti, Nominativo_2il avrebbe generato un volume d'affari di € 606.738,99 a fronte di operazioni passive per un imponibile inferiore a € 1.000,00. Inoltre e specificamente all'odierno giudizio l'Agenzia ha rilevato il fatto che Nominativo_2 ha fatturato alla Ricorrente_1 prestazioni di manodopera effettuate nel primo semestre dell'anno, sebbene le stesse fossero state già fatturate dalla Ditta_1 (le fatture riportano infatti nella causale che la prestazione è stata
“ Società_1 Nominativo_2eseguita da e ”). In sintesi il profilo delle due ditte fornitrici è da considerarsi cartiere, inoltre i valori fatturati in rapporto alle modalità di svolgimento del servizio sono tali da far ritenere fondate le presunzioni alla base dell'accertamento che risulta pertanto motivato. Rispetto a queste motivazioni la Ricorrente non ha offerto alcuna “prova contraria” tale da costituire elemento probatorio valutabile da questo Collegio quali contratti e/o schede di lavorazione per consentire la ricostruzione dei valori fatturati.
La Corte, riuniti i ricorsi di cui al RGR n. 107/2024 e RGR n. 108/2024 in capo al RGR n. 107/2024, conferma gli avvisi impugnati ritenendoli corretti e legittimi. Respinge i ricorsi riuniti, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia rigetta i ricorsi riunti. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RE EL, Presidente MANFREDINI ROMANO, Relatore ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD00985/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BD01034/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 opponeva ricorso, incardinato al RGR n. 107/2024, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia avverso Avviso di Accertamento, anno 2017. Con distinto atto, incardinato al RGR n. 108/2024, opponeva ricorso avverso Avviso di Accertamento, anno 2018, notificato dalla medesima Agenzia. Entrambi gli atti impugnati vertevano in materia di Irpef, Irap, Addizionali ed Iva. Preliminarmente la Corte stante la stretta connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi ne dispone la riunione in capo al ricorso con RGR n. 107/2024.
La Sig.ra Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta individuale, effettuava lavorazioni ceramiche per conto terzi consistenti nella “cernita prodotti ceramici produzione e assemblaggi campioni pannelli per ceramica, taglio piastrelle” avvalendosi di prestazioni di manodopera esterna per lo svolgimento della propria attività. Gli Accertamenti impugnati fanno riferimento alle operazioni intercorse con le ditte individuali Ditta_1 Ditta_2 Nominativo_2fornitrici e di . Dall'esame delle fatture di acquisto pervenute da detti fornitori l'Agenzia ha ritenuto riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle contabilizzate sul conto “Lavorazione eseguite da terzi”, mentre ha riconosciuto la deducibilità di una quota di costi rappresentati dall'acquisto di imballaggi ed abiti da lavoro, ma non la relativa IVA sul presupposto della soggettiva inesistenza del fornitore.
Nei ricorsi Parte Ricorrete in diritto deduceva 1) la violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta in quanto i dati raccolti nel contradditorio per l'anno 2016 erano stati utilizzati per gli anni 2017 e 2018; 2) l'assenza di apprezzabile prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e art. 7, c. 5bis, D.LGS. N. 546/1992, sostiene la Ricorrente che gli atti impugnati non erano suffragati da allegazione probatoria richiamando a tal proposito il nuovo comma 5 bis art. 7 D.Lgs. n. 546/1992; 3) nel merito deduceva l'inattendibilità delle valutazioni effettuate dall'Agenzia. Concludeva chiedendo l'annullamento degli Avvisi di Accertamento impugnati, vinte le spese.
L'Agenzia si costituiva in giudizio resistendo ad entrambi i ricorsi, ricordava che la Ricorrente aveva spontaneamente definito in acquiescenza l'accertamento emesso dall'Ufficio in relazione all'anno di imposta 2016 e, confermata la correttezza del proprio operato, chiedeva la reiezione dei ricorsi. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondati i ricorsi.
La Corte rileva come l'Agenzia abbia sottoposto a verifica il triennio 2016/2018, accertando le medesime violazioni fiscali nell'intero periodo e con il concorso degli stessi soggetti cedenti e Ricorrente_1cessionari; per l'anno 2016 la ha definito acquiescenza all'accertamento, mentre sono oggetto dell'odierno giudizio gli anni 2017 e 2018. L'Agenzia ha comunque imputato le singole operazioni per competenza a ciascuno dei tre anni in cui sono state contabilizzate., dunque rispettando il principio di autonomia degli anni di imposta di cui all'art. 7 TUIR. La Corte respinge quindi la prima doglianza relativa alla violazione del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. . Relativamente al secondo motivo di impugnazione afferente alla violazione degli articoli 2697 c.c. e 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/1992, la Corte si riconosce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione riguardo al riparto dell'onere probatorio nel caso in cui siano contestate operazioni inesistenti. La Cassazione ha più volte ribadito che nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio fornisca elementi anche di natura presuntiva è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, corretti in tal senso i richiami giurisprudenziali citati in controdeduzioni. Quanto al nuovo comma 5bis dell'art. 7, D. Lgs. 546/92, ritiene il Collegio che l'Ufficio abbia comprovato il recupero a tassazione operato, inoltre il Collegio ritiene, uniformandosi anche sotto questo profilo all'orientamento della Corte di Cassazione, come tale norma non abbia sostanzialmente modificato i citati principi, sopra richiamati, circa il riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente sopra richiamata (Corte di Cassazione ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022). La Corte non ritiene pertanto fondato il gravame.
Nel merito veniva dedotta l'inattendibilità delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, in particolare per non aver tenuto conto delle memorie difensive presentate dalla contribuente in contraddittorio ed inoltre era lamentata la rideterminazione del maggior reddito accertato in entrambi gli anni perché basata su singole fatture. Osserva la Corte, per quanto attiene ai costi contabilizzati sul conto “Lavorazione eseguite da terzi” la determinazione del reddito accertato dall'Agenzia è basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, depongono a favore di questa conclusione le stesse dichiarazioni della Ricorrente_1 nel contradditorio del 23 settembre 2022, seppur relativo all'anno Ditta_1d'imposta 2016, inoltre il fatto che la fornitrice non si avvaleva di dipendenti e che prestava i propri servizi in maniera non continuativa, sfruttando le sole ore disponibili. Questi Ditta_1elementi sono stati peraltro confermati dalla in occasione del contraddittorio instaurato a seguito degli avvisi di accertamento a lei notificati per il triennio di imposta 2016/2018 afferenti all'utilizzo ed all'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. Per quanto attiene all'altra ditta individuale fornitrice Ditta_2 di Nominativo_2, dai dati trasmessi da clienti e fornitori ai sensi dell'art. 21 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, risulterebbe che nel 2018, pur in assenza di dipendenti, Nominativo_2il avrebbe generato un volume d'affari di € 606.738,99 a fronte di operazioni passive per un imponibile inferiore a € 1.000,00. Inoltre e specificamente all'odierno giudizio l'Agenzia ha rilevato il fatto che Nominativo_2 ha fatturato alla Ricorrente_1 prestazioni di manodopera effettuate nel primo semestre dell'anno, sebbene le stesse fossero state già fatturate dalla Ditta_1 (le fatture riportano infatti nella causale che la prestazione è stata
“ Società_1 Nominativo_2eseguita da e ”). In sintesi il profilo delle due ditte fornitrici è da considerarsi cartiere, inoltre i valori fatturati in rapporto alle modalità di svolgimento del servizio sono tali da far ritenere fondate le presunzioni alla base dell'accertamento che risulta pertanto motivato. Rispetto a queste motivazioni la Ricorrente non ha offerto alcuna “prova contraria” tale da costituire elemento probatorio valutabile da questo Collegio quali contratti e/o schede di lavorazione per consentire la ricostruzione dei valori fatturati.
La Corte, riuniti i ricorsi di cui al RGR n. 107/2024 e RGR n. 108/2024 in capo al RGR n. 107/2024, conferma gli avvisi impugnati ritenendoli corretti e legittimi. Respinge i ricorsi riuniti, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia rigetta i ricorsi riunti. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00.