TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10987/2019 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
LO EM, con cui elett. dom. in Acerra (NA) alla Via De Curtis n. 7 – P.Co Dell'Ulivo, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Maria Francesca Lallai, Erminio CP_1
IT De BE e CA ZU, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/11/2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 32820190005714042000, per l'importo complessivo di € 12.261,86, emesso per contributi IVS alla gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013, a seguito di accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta n. THS01BD02473, notificato in data 31/12/2018;
- che avverso il predetto accertamento tributario era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Contestata la fondatezza delle pretese, eccepiti il vizio di motivazione dell'avviso opposto, la decadenza e la prescrizione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensiva dell'atto opposto, “dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o infondatezza e/o ingiustizia e/o illegittimità e/o revocare l'avviso di pagamento n. 328201900057140
1 dell' sede di Caserta per euro 12.261,86, notificato il 28.11.2019”. Vittoria di spese, con CP_1 attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con articolate CP_1 argomentazioni, concludeva chiedendo : “nel merito rigettare il ricorso nto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto;
in via subordinata condannare la parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Spese vinte. Non vi è prova di rituale notifica alla non costituita. CP_2
La causa, incardinata innanzi al precedente istruttore, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza fissata per il 29/11/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata al fine di verificare l'esito del ricorso proposto in sede tributaria nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della
[...]
non essendo stata documentata la notifica del ricorso nei confronti della stess CP_2 ita. Ad ogni modo, la stessa difetta di legittimazione passiva, trattandosi di crediti relativi all'annualità 2013, non rientranti nella cartolarizzazione. Sempre in via preliminare, va osservato che non si rinviene nel caso in esame la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., avendo la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20950 del 23/07/2025, Rv. 675849 - 01) chiarito che “Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati”. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente precisato che l'opposizione è tardiva quanto ai vizi formali (difetto di motivazione, decadenza, mancata indicazione di criteri di calcolo utilizzati), in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica, mentre è ammissibile con riferimento ai prospettati vizi di merito, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Con riferimento alla formulata eccezione di prescrizione, la stessa non può essere accolta non essendo maturato, alla data di notifica dell'avviso di addebito, il termine quinquennale di prescrizione. Va pertanto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13463 del 29/05/2017, Rv. 644520 - 01) secondo cui “Muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo 2 previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass. n. 17769 del 2015); e CP_1 trattasi di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non pote amente sostenersi che, a seguito dell'attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l'Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.”. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta in data 31/12/2018 da parte di Agenzia delle Entrate, come dedotto dallo stesso ricorrente, è atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all'anno 2013, afferenti alla quota di reddito eccedente il minimale, per i quali il termine di pagamento scadeva a giugno 2014. Va inoltre rilevato che parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell'accertamento impugnato innanzi alla competente Commissione Tributaria (cfr. p. 6 ricorso). La doglianza è fondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014, Rv. 630243 – 01), “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento CP_1 innanzi al giudice tributario”. Pertanto, rilevato che nel caso in esame l'accertamento sotteso risultava già impugnato alla data di emissione dell'avviso opposto (cfr. provvedimento in atti di sospensione dell'efficacia, emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale) ed in assenza di un provvedimento esecutivo del Giudice, va ritenuta l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto. Va tuttavia osservato che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 – 01, in motivazione), “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12102/2017) è vero che, in base alla norma citata, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito 3 la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere Pt_2
l'accertamento in se iziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)”. Ed invero, “deve affermarsi che il decreto legislativo n 46 citato consente agli enti previdenziali, e solo ad essi, per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato. Non è precluso però all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016, Rv. 639164 – 01, in motivazione). Occorre, pertanto, verificare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito. Va rilevato che l' ha richiamato, a fondamento, della propria pretesa, l'accertamento CP_1 da parte dell'Age elle Entrate di un maggior reddito per l'anno 2013. Va altresì rilevato che l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria condizionano, inevitabilmente, l'esistenza e la misura dell'obbligazione contributiva. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione contributiva non sia venuta meno, essendo intervenuto un annullamento dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario solo in misura parziale. Ed invero, va osservato che la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la pronuncia versata in atti, riteneva “non giustificato in quanto non dimostrato un ammontare di prelievi per € 18.315,00 quale risultato della differenza tra € 78.315,00 ed € 60.000,00” e pertanto così concludeva: “in parziale accoglimento del ricorso, determina l'ammontare dei prelievi non giustificati da qualificare come ricavi sfuggiti ad imposizione in € 18.315,00”. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria di Giustizia di secondo grado che, condividendo le argomentazioni svolte nella pronuncia impugnata, rigettava l'appello. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente non debenza degli importi di cui all'avviso di addebito opposto. Va tuttavia accertata la debenza dei contributi dovuti da parte ricorrente sulla scorta dell'imponibile così come accertato in sede tributaria, nelle richiamate pronunce. Le spese di lite, considerate la complessità delle questioni giuridiche trattate e la controvertibilità delle stesse, sono integralmente compensate tra parte ricorrente ed CP_1
Nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820190005714042000; b) dichiara che parte ricorrente è tenuta al pagamento della contribuzione dovuta sulla scorta dell'imponibile accertato in sede tributaria, come indicato in parte motiva;
c) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_1
d) nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10987/2019 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
LO EM, con cui elett. dom. in Acerra (NA) alla Via De Curtis n. 7 – P.Co Dell'Ulivo, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Maria Francesca Lallai, Erminio CP_1
IT De BE e CA ZU, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver ricevuto in data 28/11/2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 32820190005714042000, per l'importo complessivo di € 12.261,86, emesso per contributi IVS alla gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2013, a seguito di accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta n. THS01BD02473, notificato in data 31/12/2018;
- che avverso il predetto accertamento tributario era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Contestata la fondatezza delle pretese, eccepiti il vizio di motivazione dell'avviso opposto, la decadenza e la prescrizione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensiva dell'atto opposto, “dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia e/o invalidità e/o infondatezza e/o ingiustizia e/o illegittimità e/o revocare l'avviso di pagamento n. 328201900057140
1 dell' sede di Caserta per euro 12.261,86, notificato il 28.11.2019”. Vittoria di spese, con CP_1 attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, con articolate CP_1 argomentazioni, concludeva chiedendo : “nel merito rigettare il ricorso nto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell con conferma dell'avviso di CP_1 addebito opposto;
in via subordinata condannare la parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
anche in relazione all'esito della eventuale decisione della commissione Tributaria”. Spese vinte. Non vi è prova di rituale notifica alla non costituita. CP_2
La causa, incardinata innanzi al precedente istruttore, previa riassegnazione e a seguito di rinvio d'ufficio, giungeva per la prima volta dinanzi alla scrivente all'udienza fissata per il 29/11/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata al fine di verificare l'esito del ricorso proposto in sede tributaria nonché in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della
[...]
non essendo stata documentata la notifica del ricorso nei confronti della stess CP_2 ita. Ad ogni modo, la stessa difetta di legittimazione passiva, trattandosi di crediti relativi all'annualità 2013, non rientranti nella cartolarizzazione. Sempre in via preliminare, va osservato che non si rinviene nel caso in esame la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., avendo la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20950 del 23/07/2025, Rv. 675849 - 01) chiarito che “Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati”. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente precisato che l'opposizione è tardiva quanto ai vizi formali (difetto di motivazione, decadenza, mancata indicazione di criteri di calcolo utilizzati), in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica, mentre è ammissibile con riferimento ai prospettati vizi di merito, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Con riferimento alla formulata eccezione di prescrizione, la stessa non può essere accolta non essendo maturato, alla data di notifica dell'avviso di addebito, il termine quinquennale di prescrizione. Va pertanto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13463 del 29/05/2017, Rv. 644520 - 01) secondo cui “Muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo 2 previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass. n. 17769 del 2015); e CP_1 trattasi di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non pote amente sostenersi che, a seguito dell'attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l'Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.”. Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta in data 31/12/2018 da parte di Agenzia delle Entrate, come dedotto dallo stesso ricorrente, è atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi relativi all'anno 2013, afferenti alla quota di reddito eccedente il minimale, per i quali il termine di pagamento scadeva a giugno 2014. Va inoltre rilevato che parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell'accertamento impugnato innanzi alla competente Commissione Tributaria (cfr. p. 6 ricorso). La doglianza è fondata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8379 del 09/04/2014, Rv. 630243 – 01), “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento CP_1 innanzi al giudice tributario”. Pertanto, rilevato che nel caso in esame l'accertamento sotteso risultava già impugnato alla data di emissione dell'avviso opposto (cfr. provvedimento in atti di sospensione dell'efficacia, emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale) ed in assenza di un provvedimento esecutivo del Giudice, va ritenuta l'illegittimità dell'avviso di accertamento opposto. Va tuttavia osservato che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765 – 01, in motivazione), “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12102/2017) è vero che, in base alla norma citata, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333). Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito 3 la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere Pt_2
l'accertamento in se iziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)”. Ed invero, “deve affermarsi che il decreto legislativo n 46 citato consente agli enti previdenziali, e solo ad essi, per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è infatti sufficiente l'esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato. Non è precluso però all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4032 del 01/03/2016, Rv. 639164 – 01, in motivazione). Occorre, pertanto, verificare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, in applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito. Va rilevato che l' ha richiamato, a fondamento, della propria pretesa, l'accertamento CP_1 da parte dell'Age elle Entrate di un maggior reddito per l'anno 2013. Va altresì rilevato che l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria condizionano, inevitabilmente, l'esistenza e la misura dell'obbligazione contributiva. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione contributiva non sia venuta meno, essendo intervenuto un annullamento dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario solo in misura parziale. Ed invero, va osservato che la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la pronuncia versata in atti, riteneva “non giustificato in quanto non dimostrato un ammontare di prelievi per € 18.315,00 quale risultato della differenza tra € 78.315,00 ed € 60.000,00” e pertanto così concludeva: “in parziale accoglimento del ricorso, determina l'ammontare dei prelievi non giustificati da qualificare come ricavi sfuggiti ad imposizione in € 18.315,00”. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria di Giustizia di secondo grado che, condividendo le argomentazioni svolte nella pronuncia impugnata, rigettava l'appello. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente non debenza degli importi di cui all'avviso di addebito opposto. Va tuttavia accertata la debenza dei contributi dovuti da parte ricorrente sulla scorta dell'imponibile così come accertato in sede tributaria, nelle richiamate pronunce. Le spese di lite, considerate la complessità delle questioni giuridiche trattate e la controvertibilità delle stesse, sono integralmente compensate tra parte ricorrente ed CP_1
Nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820190005714042000; b) dichiara che parte ricorrente è tenuta al pagamento della contribuzione dovuta sulla scorta dell'imponibile accertato in sede tributaria, come indicato in parte motiva;
c) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_1
d) nulla per le spese di lite nei confronti di CP_2
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5