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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, TO
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5623/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 737/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011064921000 QUOTE CONSORTIL a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata, in subordine rimessione al primo grado
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 737/2023 depositata il 28/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento,
Sez. 5, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti di Riscossione Sicilia spa, avverso la cartella la cartella di pagamento n. 29120190011064921000 notificata il 12/12/2019, emessa per le somme iscritte a ruolo dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, nella misura di complessivi euro 2.480 per le quote consortili imputate agli anni 2008-2014, ravvisando il difetto di prova sull'approvazione del piano di classifica degli immobili con il riparto degli oneri consortili.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo in via principale la regolarità formale e sostanziale della cartella di pagamento e la legittimità della procedura di riscossione, ed in subordine l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, con rimessione della controversia al primo Giudice, ex art. 59 comma 1) lett. b) D.lgs.546/1992;
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, riproponendo tutti i profili già dedotti nel primo grado del giudizio, anche in relazione alla insussistenza sostanziale della pretesa tributaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio, in considerazione della necessità di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa tributaria, con l'acquisizione di atti non disponibili presso l'agente della riscossione (piano di classifica e di riparto dei contributi consortili), il quale aveva già richiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, ravvisa la sussistenza dei presupposti processuali per la rimessione della controversia al primo Giudice ex art. 59 comma 1) lett.
b) D.lgs.546/1992 (b. quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato), al fine del completamento della prova documentale, ritenuta indispensabile per la valutazione di merito.
Pertanto, l'appello è accolto, nei limiti della richiesta subordinata d'integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio d'appello sono compensate, in considerazione dell'esito complessivo della controversa, tuttora in attesa di decisione definitiva nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello nei limiti specificati in motivazione e rimette la controversia al primo Giudice, ex art. 59 comma 1) lett. b) D.lgs.546/1992, al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, con onere processuale a carico della parte appellante. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, TO
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5623/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 737/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011064921000 QUOTE CONSORTIL a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata, in subordine rimessione al primo grado
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 737/2023 depositata il 28/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento,
Sez. 5, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti di Riscossione Sicilia spa, avverso la cartella la cartella di pagamento n. 29120190011064921000 notificata il 12/12/2019, emessa per le somme iscritte a ruolo dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, nella misura di complessivi euro 2.480 per le quote consortili imputate agli anni 2008-2014, ravvisando il difetto di prova sull'approvazione del piano di classifica degli immobili con il riparto degli oneri consortili.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo in via principale la regolarità formale e sostanziale della cartella di pagamento e la legittimità della procedura di riscossione, ed in subordine l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, con rimessione della controversia al primo Giudice, ex art. 59 comma 1) lett. b) D.lgs.546/1992;
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, riproponendo tutti i profili già dedotti nel primo grado del giudizio, anche in relazione alla insussistenza sostanziale della pretesa tributaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio, in considerazione della necessità di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa tributaria, con l'acquisizione di atti non disponibili presso l'agente della riscossione (piano di classifica e di riparto dei contributi consortili), il quale aveva già richiesto in primo grado l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, ravvisa la sussistenza dei presupposti processuali per la rimessione della controversia al primo Giudice ex art. 59 comma 1) lett.
b) D.lgs.546/1992 (b. quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato), al fine del completamento della prova documentale, ritenuta indispensabile per la valutazione di merito.
Pertanto, l'appello è accolto, nei limiti della richiesta subordinata d'integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio d'appello sono compensate, in considerazione dell'esito complessivo della controversa, tuttora in attesa di decisione definitiva nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello nei limiti specificati in motivazione e rimette la controversia al primo Giudice, ex art. 59 comma 1) lett. b) D.lgs.546/1992, al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Consorzio di Bonifica 3) di Agrigento, con onere processuale a carico della parte appellante. Spese compensate.