CASS
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2024, n. 37951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37951 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'AM RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/5/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento, limitatamente all'ordine di demolizione, con la trasmissione degli atti al Comune di Orta di Atella. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37951 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la correzione dell'errore materiale presente nella propria sentenza del 14 maggio 2024, di applicazione della pena su richiesta nei confronti di RE D'AM ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g) e 55 d.lgs. 81/2008, nonché 2, comma 12, d.lgs. 286/1998 e 349 cod. pen., ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Mario Griffo, che lo ha affidato a un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 130 e 444 cod. proc. pen. e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha esposto che nella sentenza del 14 maggio 2024, di applicazione della pena su richiesta, non era contenuta alcuna statuizione sulle cose in sequestro e che con ordinanza del 23 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari aveva integrato il dispositivo di tale sentenza aggiungendovi l'ordine di demolizione delle opere abusive, contrariamente all'orientamento secondo cui a tale omissione può porsi rimedio esclusivamente mediante l'impugnazione (si richiama la sentenza n. 33642 del 2022), con la conseguenza che detta statuizione non poteva essere adottata con la procedura di correzione di errore materiale. Ha aggiunto che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato riconosciuto senza subordinarlo alla demolizione delle opere abusive e che l'area in sequestro, sulla quale si trovano le opere ritenute abusive e oggetto dell'ordine di demolizione, appartiene a un terzo estraneo al reato;
le opere realizzate dal ricorrente erano, comunque, già state dallo stesso demolite, mentre quelle residue erano state realizzate dal proprietario dell'area, Domenico Russo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento, limitatamente all'ordine di demolizione, e di trasmettere gli atti al Comune di Orta di Atella, richiamando l'orientamento secondo cui l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione costituisce un error in iudicando, emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non si può disporre tale ordine con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 4. Con memoria del 9 luglio 2024 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso, ribadendo l'improprietà della correzione disposta. 2 L CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La procedura di correzione di errore materiale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall'art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, mentre impartire l'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito, che deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 per poter impartire tale ordine, dovendo egli, ad esempio, verificare se il manufatto non sia stato già demolito, eventualmente in esecuzione del relativo ordine impartito dall'autorità amministrativa, ovvero se esso non sia stato acquisito al patrimonio comunale in forza di una delibera che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici. L'accertamento di tali presupposti fattuali, la cui sussistenza inibisce la giudice di disporre l'ordine di demolizione, è perciò incompatibile con la nozione di errore materiale, il che osta alla possibilità per il giudice di ricorre alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., salvo il caso in cui l'errore emerga ictu oculi dal testo della sentenza impugnata. L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza (o del decreto penale di condanna), che, nella specie, non risulta essere stata coltivata dal pubblico ministero (cfr. in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 872 del 14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01; nonché, nel medesimo senso Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, Laudani Rv. 283473 - 01, e Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01, con ampi richiami di giurisprudenza e, in particolare, a Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01, che ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione dell'errore materiale si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, in quanto l'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta). . ai;
3 3. L'ordinanza impugnata, con cui è stata indebitamente disposta la correzione della sentenza del 14 maggio 2024 del medesimo giudice, impartendo all'imputato l'ordine di demolire le opere abusive (non essendo, peraltro, neppure stati contestati nel giudizio conclusosi con la sentenza di applicazione della pena su richiesta reati edilizi, con la conseguente estraneità della disposta demolizione alla decisione cui essa accede), deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, esulandosi dai casi di correzione di errore materiale, fermo restando il potere - dovere del giudice della cognizione dei reati urbanistici, oggetto di altro giudizio, di disporre la demolizione delle opere abusive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 3/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento, limitatamente all'ordine di demolizione, con la trasmissione degli atti al Comune di Orta di Atella. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37951 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la correzione dell'errore materiale presente nella propria sentenza del 14 maggio 2024, di applicazione della pena su richiesta nei confronti di RE D'AM ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g) e 55 d.lgs. 81/2008, nonché 2, comma 12, d.lgs. 286/1998 e 349 cod. pen., ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Mario Griffo, che lo ha affidato a un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione degli artt. 130 e 444 cod. proc. pen. e dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha esposto che nella sentenza del 14 maggio 2024, di applicazione della pena su richiesta, non era contenuta alcuna statuizione sulle cose in sequestro e che con ordinanza del 23 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari aveva integrato il dispositivo di tale sentenza aggiungendovi l'ordine di demolizione delle opere abusive, contrariamente all'orientamento secondo cui a tale omissione può porsi rimedio esclusivamente mediante l'impugnazione (si richiama la sentenza n. 33642 del 2022), con la conseguenza che detta statuizione non poteva essere adottata con la procedura di correzione di errore materiale. Ha aggiunto che il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato riconosciuto senza subordinarlo alla demolizione delle opere abusive e che l'area in sequestro, sulla quale si trovano le opere ritenute abusive e oggetto dell'ordine di demolizione, appartiene a un terzo estraneo al reato;
le opere realizzate dal ricorrente erano, comunque, già state dallo stesso demolite, mentre quelle residue erano state realizzate dal proprietario dell'area, Domenico Russo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza di patteggiamento, limitatamente all'ordine di demolizione, e di trasmettere gli atti al Comune di Orta di Atella, richiamando l'orientamento secondo cui l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione costituisce un error in iudicando, emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non si può disporre tale ordine con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 4. Con memoria del 9 luglio 2024 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso, ribadendo l'improprietà della correzione disposta. 2 L CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La procedura di correzione di errore materiale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall'art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, mentre impartire l'ordine di demolizione presuppone comunque un'attività ricognitiva da parte del giudice di merito, che deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 per poter impartire tale ordine, dovendo egli, ad esempio, verificare se il manufatto non sia stato già demolito, eventualmente in esecuzione del relativo ordine impartito dall'autorità amministrativa, ovvero se esso non sia stato acquisito al patrimonio comunale in forza di una delibera che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici. L'accertamento di tali presupposti fattuali, la cui sussistenza inibisce la giudice di disporre l'ordine di demolizione, è perciò incompatibile con la nozione di errore materiale, il che osta alla possibilità per il giudice di ricorre alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., salvo il caso in cui l'errore emerga ictu oculi dal testo della sentenza impugnata. L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza (o del decreto penale di condanna), che, nella specie, non risulta essere stata coltivata dal pubblico ministero (cfr. in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 872 del 14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01; nonché, nel medesimo senso Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, Laudani Rv. 283473 - 01, e Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240 - 01, con ampi richiami di giurisprudenza e, in particolare, a Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 - 01, che ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione dell'errore materiale si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, in quanto l'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta). . ai;
3 3. L'ordinanza impugnata, con cui è stata indebitamente disposta la correzione della sentenza del 14 maggio 2024 del medesimo giudice, impartendo all'imputato l'ordine di demolire le opere abusive (non essendo, peraltro, neppure stati contestati nel giudizio conclusosi con la sentenza di applicazione della pena su richiesta reati edilizi, con la conseguente estraneità della disposta demolizione alla decisione cui essa accede), deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, esulandosi dai casi di correzione di errore materiale, fermo restando il potere - dovere del giudice della cognizione dei reati urbanistici, oggetto di altro giudizio, di disporre la demolizione delle opere abusive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 3/10/2024