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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 889/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23171415 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino
e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 23171415, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 96,35 a titolo di contributi consortili (anno 2023), deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria poiché il consorzio non avrebbe fornito alcun servizio in favore dei fondi “tassati”.
In data 12.2.2025 Area s.r.l. si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante la notifica degli atti presupposti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno svolgere brevi cenni sull'excursus giurisprudenziale che ha interessato la materia de qua.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (Cass. n. 1180 del 15/05/2013).
Alla luce del suddetto principio, quindi, non solo per le spese particolari ma anche per quelle c.d. generali l'ente impositore era onerato di provare i benefici che l'attività consortile, in concreto, avesse apportato al fondo “tassato”.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è posta poi la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 188/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione
Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
Ferma restando la necessità che il fondo “tassato” abbia ricevuto un concreto beneficio dall'attività consortile, circostanza ormai pacifica, occorre soffermarsi sull'onere della prova che grava sulle parti in merito al suddetto beneficio.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 13 del
2017 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003 statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore" (cfr. ordinanza Cass. n. 19191 del 2021);
e, ancora, che la legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, recependo le norme statali, all'art. 17 dispone che "i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24" (cfr. ordinanza
Cass. n. 1952 del 2022); e, infine, che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comportano l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero l'esistenza di un beneficio in favore del fondo “tassato”, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 20359/2021).
Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi che l'atto impugnato riguarda contributi relativi all'anno 2023 e, pertanto, risultano applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria
n. 13 del 2017.
Ne consegue che l'inclusione dell'immobile “tassato” nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, circostanze - per come emerge dal contenuto del ricorso - non contestate dal contribuente e quindi da considerarsi dimostrate ai sensi del disposto dell'art. 115 c.p.c., comportano l'onere per quest'ultimo di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto.
Il ricorrente, infatti, non ha contestato l'inserimento degli immobili “tassati” nel perimetro di contribuenza e/
o l'adozione del piano di classifica, ma si è limitata a dedurre di non aver ricevuto alcun beneficio concreto dall'attività consortile.
Né può essere condivisa la prospettazione del contribuente secondo cui la prova di un beneficio derivante dall'attività consortile spetterebbe all'ente impositore.
Invero tale assunto, supportato nel ricorso mediante il richiamo a sentenze del giudice di legittimità risalenti nel tempo, non è più sostenibile alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sopra richiamate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di Area s.r.l.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 430/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23171415 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino
e di Area s.r.l., Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 23171415, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 96,35 a titolo di contributi consortili (anno 2023), deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria poiché il consorzio non avrebbe fornito alcun servizio in favore dei fondi “tassati”.
In data 12.2.2025 Area s.r.l. si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante la notifica degli atti presupposti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Appare opportuno svolgere brevi cenni sull'excursus giurisprudenziale che ha interessato la materia de qua.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (Cass. n. 1180 del 15/05/2013).
Alla luce del suddetto principio, quindi, non solo per le spese particolari ma anche per quelle c.d. generali l'ente impositore era onerato di provare i benefici che l'attività consortile, in concreto, avesse apportato al fondo “tassato”.
In linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si è posta poi la Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 188/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione
Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.
Ferma restando la necessità che il fondo “tassato” abbia ricevuto un concreto beneficio dall'attività consortile, circostanza ormai pacifica, occorre soffermarsi sull'onere della prova che grava sulle parti in merito al suddetto beneficio.
La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 13 del
2017 ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2003 statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore" (cfr. ordinanza Cass. n. 19191 del 2021);
e, ancora, che la legge della Regione Calabria n. 11 del 2003, recependo le norme statali, all'art. 17 dispone che "i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24" (cfr. ordinanza
Cass. n. 1952 del 2022); e, infine, che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comportano l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero l'esistenza di un beneficio in favore del fondo “tassato”, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 20359/2021).
Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi che l'atto impugnato riguarda contributi relativi all'anno 2023 e, pertanto, risultano applicabili al caso di specie le disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria
n. 13 del 2017.
Ne consegue che l'inclusione dell'immobile “tassato” nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, circostanze - per come emerge dal contenuto del ricorso - non contestate dal contribuente e quindi da considerarsi dimostrate ai sensi del disposto dell'art. 115 c.p.c., comportano l'onere per quest'ultimo di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto.
Il ricorrente, infatti, non ha contestato l'inserimento degli immobili “tassati” nel perimetro di contribuenza e/
o l'adozione del piano di classifica, ma si è limitata a dedurre di non aver ricevuto alcun beneficio concreto dall'attività consortile.
Né può essere condivisa la prospettazione del contribuente secondo cui la prova di un beneficio derivante dall'attività consortile spetterebbe all'ente impositore.
Invero tale assunto, supportato nel ricorso mediante il richiamo a sentenze del giudice di legittimità risalenti nel tempo, non è più sostenibile alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sopra richiamate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di Area s.r.l.