Art. 7.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.
L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.
Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonche' al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.
L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.
Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonche' al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.