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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 07/02/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL AO PP, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2018 depositato il 13/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Step Srl - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 312/2017 IM 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Evidenzia che il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale di Orosei in vigore dal 01.01.2013 e relativo alle annualità 2012 e 2013 oggetto dell'accertamento risulterebbe applicabile al caso di specie.
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Ufficio non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso - anche disgiuntamente - dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, con ricorso-reclamo notificato il 18/12/2017 alla società Step Srl quale Concessionaria del servizio IM del Comune di Orosei (in séguito: Concessionaria) e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (già Comm. Tributaria Prov.le) di Nuoro in data 13/04/2018, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO n. 312-2017
• Periodo d'imposta: 2012
• Tributo: IM
• Valore economico della controversia: € 1.346,95
Ricorrente_1Il ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) Illegittimità dell'accertamento per inesigibilità dell'imposta su immobili in corso di costruzione:
l'immobile identificato al Foglio 9, mapp. 582 sub.1 è in corso di costruzione e, pertanto, non sarebbe soggetto al pagamento dell'imposta.
2) Illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione della detrazione per abitazione principale: mancata applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale dal Regolamento comunale.
3) Illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione della riduzione per inagibilità dell'immobile: applicabilità della riduzione prevista per immobili inagibili, lamentandone la mancata considerazione da parte dell'ente accertatore. 4) Omessa indicazione del calcolo degli interessi nell'avviso di accertamento: difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi applicati.
La resistente Concessionaria STEP S.r.l., costituita in giudizio, controdeduce:
A) Sulla pretesa inesigibilità dell'imposta per immobile in corso di costruzione
1. L'immobile identificato al Foglio 9, mapp. 582 sub.1 è censito in categoria catastale C2
(magazzini e locali di deposito), non in categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione). In base all'iscrizione catastale (C2), trattasi di bene tassabile.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/92, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione". Nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28 RDL n. 652/1939 è indicata quale data di ultimazione dei lavori il 29/03/1980. Pertanto, l'unità immobiliare risulta ultimata già da oltre trent'anni rispetto all'annualità oggetto di accertamento (2012) e dev'essere assoggettata ad imposta.
B) Sulla pretesa inagibilità dell'immobile
1. L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/92 stabilisce una duplice procedura per il riconoscimento dell'agevolazione: il proprietario può richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale (con spese a suo carico) oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di legge.
2. Tale disciplina non è mutata con l'introduzione dell'IM (D.L. n. 201/11).
Ricorrente_13. Il non ha mai dichiarato lo stato dell'inagibilità dell'immobile de quo, né ha mai presentato istanza di riduzione dell'imposta corredata dalla documentazione comprovante il predetto stato.
4. Gli eventi calamitosi invocati dal ricorrente sono avvenuti negli anni 2007 e 2008, indicando la perizia datata 08/03/2008.
5. L'avviso di accertamento si riferisce all'anno 2012, ovvero 4 anni dopo la perizia comprovante lo stato di inagibilità.
6. L'agevolazione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste lo stato di precarietà dell'immobile.
7. In materia fiscale, i giudici di legittimità ritengono che tutto ciò che riguarda la quantificazione dell'imposta, ivi compresa la prova, sia posta a carico dell'interessato
(oltre all'obbligo della denuncia). Secondo la Suprema Corte è sempre il contribuente che deve informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell'imposta, ad esempio, le superfici non tassabili. Grava sul contribuente, oltre all'obbligo di dichiarazione, quello di fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo. L'agevolazione, essendo un'eccezione al principio dell'assoggettamento all'imposta, deve essere provata dalla parte che la invoca, la quale deve dimostrare di averne diritto. Incombe al contribuente la dimostrazione dei presupposti per usufruire dell'agevolazione. Emerge chiaramente una carenza
Ricorrente_1probatoria a carico del Sig. . Il ricorrente non ha mai presentato alcuna richiesta di riduzione per inagibilità né ha mai dedotto al Comune alcuna documentazione comprovante tale status dell'immobile de quo, così come previsto dall'art. 8 D.lgs n. 504/92.
C) Sulla rendita catastale applicata
1. Per quanto concerne la rendita catastale applicata all'immobile individuato al Foglio 9 mappale 582 sub. 1, la società resistente ha applicato la rendita relativa all'anno 2013 come emerge dalla visura catastale (doc. n. 1).
2. La rendita di € 342,41 a cui il ricorrente si riferisce è la rendita dal medesimo proposta, nel 2012, all'Agenzia del Territorio, come si evince dalla visura medesima in cui, nella parte dedicata alle annotazioni, è riportato "classamento e rendita proposti (DM 701/94)".
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, DM n. 701/94, la rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
4. L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita indicata dall'odierno ricorrente, assegnando quella di € 765,39 ovvero la rendita applicata all'accertamento oggi contestato.
5. Le dichiarazioni presentate dal contribuente hanno la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita definitiva.
6. Pertanto, la Concessionaria STEP S.r.l. ha provveduto ed eseguire l'accertamento sulla base della rendita catastale definitiva dell'immobile riconosciuta dall'Agenzia del Territorio, assumendo quale base imponibile, ai fini dell'accertamento IM, detto valore.
D) Sull'abitazione principale
1. Il Comune ha provveduto ad adottare il Regolamento solo nell'anno 2013, approvato con delibera n. 26 del 15/07/2013 (doc. n. 3) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, (art. 22 Regolamento), non applicabile retroattivamente.
2. Nel periodo oggetto dell'accertamento, non vigeva alcun regolamento comunale recante la disciplina IM. Conseguentemente, la Concessionaria ha applicato la normativa nazionale della citata imposta, ovvero il D.Lgs n. 23/2011 il quale non Associazione_1prevede alcuna detrazione, per le abitazioni principali, ai soggetti iscritti all' .
3. Contrariamente a quanto ex adverso asserito, non può applicarsi l'aliquota prevista dal Regolamento ICI per l'anno 2011. Difatti, l'IM ha determinate caratteristiche che la differenziano dall'ICI, sebbene ci siano innegabilmente diverse somiglianze. Una delle principali differenze sta proprio nelle aliquote che sono differenti passando dall'ICI all'IM. In passato, in riferimento all'abitazione principale, per l'ICI, l'aliquota applicata era compresa tra il 4 ed il 7 per mille, mentre ora, con l'IM, è fissata al 4 per mille con possibilità di modifica entro certi limiti da parte del Comune.
4. Un'ulteriore differenza consiste nella previsione del pagamento dell'IM anche in relazione alla proprietà dell'abitazione principale. Il Regolamento Comunale IM all'art. 9 "detrazione per l'abitazione principali", menziona il biennio 2012-2013 in quanto, riporta la previsione della legge statale che prevede una detrazione, ai fini familiari, sia per il 2012 che per il 2013. Pertanto, tale articolo riproduce sic et simpliciter quanto stabilito dalla normativa nazionale con il D.Lgs. n. 23/2011, ma senza alcun proposito di disciplinare retroattivamente anche l'annualità 2013.
5. Detto regolamento non può applicarsi all'annualità 2012.
E) Sull'omessa indicazione degli interessi
1. A pag. 5 dell'accertamento impugnato, sono riportati i tassi previsti annualmente da decreto del Ministero delle Finanze e i corrispondenti numeri di giorni per cui sono stati applicati, nonché l'importo calcolato per ciascun tasso di interesse e l'importo complessivo degli interessi applicato all'accertamento. Nell'accertamento è illustrato quindi, in modo chiaro e dettagliato, il calcolo degli interessi da pagare, esplicitando l'iter seguito dalla società resistente per il calcolo della cifra globale, in ossequio del diritto di difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio sulla base del principio della "ragione più liquida", in quanto la controversia presenta profili che consentono una definizione sulla base di aspetti dirimenti, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate. II. In particolare, il Collegio rileva che tre questioni risultano assorbenti: quella relativa alla rendita catastale, quella relativa all'applicazione del regolamento comunale IM per l'anno 2012, e quella relativa all'applicabilità delle sanzioni nel caso concreto. Si procede quindi all'esame secondo tale ordine logico-giuridico. III. La questione centrale attiene alla rendita catastale da applicare all'immobile identificato al Foglio 9, mappale 582 sub.
1. Dagli atti emerge con certezza che:
• Il contribuente ha presentato, nel 2012, una dichiarazione di classamento con rendita proposta pari a € 342,41.
• L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita, assegnando quella definitiva di € 765,39.
• La Concessionaria STEP s.r.l. ha applicato, nell'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, la rendita definitiva di € 765,39.
• Ricorrente_1 Il contesta l'applicazione di tale rendita catastale, ritenendo applicabile - nell'anno 2012 - la rendita da lui proposta nel 2012 (€ 342,41). IV. Il quadro normativo di riferimento è: a. L'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ("Misure in materia fiscale") dispone:
"Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione." b. L'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento concernente le modalità di presentazione degli atti di aggiornamento catastale) prevede che: "La rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come 'rendita proposta' fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, alla determinazione della rendita catastale definitiva." V. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire in modo inequivocabile la portata applicativa dell'art. 74 L. n. 342/2000. La Suprema Corte (ordinanza n. 7434 del 20 febbraio 2014) ha affermato il seguente principio di diritto, condiviso da codesto Collegio: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio
2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101). Tale orientamento è stato ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. VI. Nel caso in esame:
1. La rendita proposta dal contribuente nel 2012 (€ 342,41) ha mantenuto il carattere di "rendita proposta" fino alla rettifica operata dall'Agenzia del Territorio nel 2013.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.M. 701/94, la rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'Agenzia del Territorio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva.
3. L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita, determinando quella definitiva in € 765,39.
4. Tale rendita definitiva è stata notificata al contribuente (come emerge dalla documentazione in atti, pur se la data esatta della notifica non risulta dagli atti con certezza assoluta, è pacifico che la rettifica è stata effettuata nel 2013).
5. Ai sensi dell'art. 74 L. 342/2000 e della giurisprudenza della S.C. sopra richiamata, la rendita definitiva, una volta notificata, è utilizzabile a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento.
6. L'avviso di accertamento per l'anno 2012 è stato emesso nel 2017, quindi dopo la notifica della rendita definitiva.
7. Pertanto, la Concessionaria STEP s.r.l. ha legittimamente applicato – per il calcolo del tributo IM - la rendita catastale definitiva di € 765,39, anche per l'annualità 2012. Tale doglianza è pertanto infondata. VII. Sull'applicazione del regolamento comunale IM per l'anno 2012 - Abitazione principale Il ricorrente lamenta la mancata applicazione della detrazione per abitazione principale prevista dal regolamento comunale. Dagli atti emerge con certezza che:
1. Il Comune di Orosei ha adottato il Regolamento IM con delibera n. 26 del 15/07/2013 (doc. n. 3 agli atti).
2. Detto regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, come espressamente sancito all'art. 22 Regolamento cit.
3. Nel periodo oggetto dell'accertamento (anno 2012), non vigeva alcun regolamento comunale recante la disciplina IM. VIII. Il principio di irretroattività delle norme tributarie è sancito dall'art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), il quale dispone: "Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono." Nel caso di specie:
1. Il Regolamento IM del Comune di Orosei è entrato in vigore nel 2013 con espressa decorrenza dal 1° gennaio 2013 (art. 22 Reg. cit.).
2. Alcun carattere retroattivo può riconoscersi al citato Regolamento comunale.
3. Detto Regolamento non può applicarsi all'annualità 2012.
4. Per l'anno 2012, la Concessionaria resistente ha correttamente applicato la normativa nazionale del tributo locale IM, ovvero l'art. 8 D.Lgs n. 23/2011 a (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
5. Tale D.Lgs. non prevede alcuna detrazione, per le abitazioni principali, ai soggetti iscritti all'Associazione_1.
6. Il contribuente non può invocare l'applicazione retroattiva di un regolamento comunale entrato in vigore nel 2013 per beneficiare di agevolazioni relative all'anno 2012. Pertanto, anche tale doglianza è infondata. IX. Sull'applicabilità delle sanzioni - Art. 10 dello Statuto del Contribuente Pur risultando legittimo l'accertamento quanto alla pretesa tributaria (imposta ed interessi), il Collegio ritiene tuttavia che le sanzioni applicate debbano essere annullate in applicazione dell'art. 10, comma
3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che dispone: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa." X. L'orientamento della Corte di Cassazione ha più volte precisato che le sanzioni tributarie non sono applicabili quando sussiste una obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tale da rendere inevitabile o scusabile l'errore del contribuente. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non punibile la condotta del contribuente in presenza di:
• Incertezza normativa oggettiva
• Contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
• Complessità della fattispecie concreta
• Modifiche normative intervenute in corso di periodo d'imposta
• Comportamenti dell'Amministrazione finanziaria idonei a ingenerare un ragionevole affidamento del contribuente XI. Nel caso in esame sussistono oggettive condizioni di incertezza che rendono non punibile la condotta del contribuente: A) Incertezza sulla rendita catastale applicabile Il contribuente ha presentato, nel 2012, una dichiarazione di classamento con rendita proposta di € 342,41. Tale rendita è rimasta agli atti catastali come "rendita proposta" ai sensi del D.M. 701/94. L'Agenzia del Territorio ha provveduto alla rettifica d'ufficio solo nel 2013, determinando la rendita definitiva in € 765,39. La situazione normativa presentava elementi di oggettiva complessità:
1. Il contribuente aveva proposto una rendita catastale secondo la procedura Docfa;
2. Tale rendita era rimasta formalmente agli atti come "rendita proposta" per tutto l'anno 2012;
3. La rettifica d'ufficio è intervenuta solo successivamente;
4. L'art. 74 L. 342/2000 sulla efficacia retroattiva delle rendite notificate ha dato luogo a contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito, prima che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione definissero la questione. In tale contesto di obiettiva incertezza, il contribuente poteva ragionevolmente ritenere di dover applicare, per l'anno 2012, la rendita proposta e ancora formalmente in atti (€ 342,41), anziché la rendita definitiva rettificata d'ufficio solo nel 2013. B) Incertezza sull'applicazione del regolamento comunale Il Regolamento IM del Comune di Orosei è stato approvato con delibera n. 26 del 15/07/2013, quindi nel corso dell'anno 2013, con espressa decorrenza dal 1° gennaio 2013 (art. 22). La fase di prima applicazione dell'IM (imposta introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011) ha comportato notevoli incertezze interpretative, anche in ordine:
1. All'applicabilità temporale dei regolamenti comunali;
2. Al regime transitorio tra ICI e IM;
3. Alle detrazioni per abitazione principale;
4. Ai rapporti tra normativa nazionale e regolamentazione comunale. In particolare, molti Comuni hanno adottato i regolamenti IM nel corso del 2013, con decorrenza retroattiva o comunque con effetti sulle annualità pregresse, generando incertezza nei contribuenti circa la disciplina effettivamente applicabile. In tale contesto, il contribuente poteva ragionevolmente dubitare circa la portata applicativa del regolamento comunale per l'annualità 2012, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva. C) Complessità della normativa IM in fase di prima applicazione L'IM, introdotta dal D.L. 201/2011 con decorrenza dal 2012, ha rappresentato una significativa innovazione nel sistema tributario locale, in sostituzione della previgente ICI. La fase di prima applicazione è stata caratterizzata da:
• Numerosi interventi normativi modificativi ed integrativi;
• Circolari interpretative dell'Amministrazione finanziaria;
• Orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito;
• Incertezze applicative diffuse tra gli operatori del settore. In tale contesto, la condotta del contribuente che si è conformato alla rendita proposta e formalmente in atti per l'anno 2012, in attesa della definizione della rendita definitiva da parte dell'Agenzia del Territorio, appare scusabile e non meritevole di sanzione. XII. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da rendere non punibile la condotta del contribuente ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 212/2000. In particolare:
1. L'incertezza sulla rendita catastale applicabile per l'anno 2012 (rendita proposta vs. rendita definitiva rettificata nel 2013);
2. L'incertezza sull'applicazione del regolamento comunale IM approvato nel 2013 per l'annualità 2012;
3. La complessità della normativa IM in fase di prima applicazione;
costituiscono elementi oggettivi idonei a escludere la colpevolezza del contribuente e, conseguentemente, l'applicabilità delle sanzioni. Pertanto, le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento, pari a € 543,91, devono essere integralmente annullate. XIII. Il Collegio ritiene – in base al principio della "ragione più liquida" - che le tre questioni sopra esaminate (rendita catastale, regolamento comunale, sanzioni) siano assorbenti e dirimenti, nonché sufficienti per definire la controversia con il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente all'annullamento delle sanzioni. XIV. Pur essendo la controversia già definibile sulla base delle questioni sopra esaminate, il Collegio ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni residuali sulle ulteriori doglianze del ricorrente. A) Sulla pretesa inesigibilità per immobile in corso di costruzione Dagli atti emerge che:
1. L'immobile è censito in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), non in categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione).
2. Nella dichiarazione ex art. 28 RDL n. 652/1939 risulta indicata quale data di ultimazione dei lavori il 29/03/1980.
3. L'immobile risulta quindi ultimato da oltre trent'anni rispetto all'annualità oggetto di accertamento (2012).
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/92, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione". Pertanto, tale doglianza è priva di fondamento. B) Sulla pretesa inagibilità dell'immobile L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/92 stabilisce una duplice procedura per il riconoscimento dell'agevolazione per immobili inagibili: il proprietario può richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale (con spese a suo carico) oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di legge. Tale disciplina non è mutata con l'introduzione dell'IM. Nel caso di specie:
1. Il ricorrente non ha mai presentato alcuna richiesta di riduzione per inagibilità né ha mai dedotto al Comune alcuna documentazione comprovante tale status dell'immobile.
2. Gli eventi calamitosi invocati risalgono agli anni 2007-2008 (perizia dell'8/3/2008).
3. L'avviso di accertamento si riferisce all'anno 2012, ovvero 4 anni dopo la perizia.
4. L'agevolazione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste lo stato di precarietà dell'immobile.
5. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'agevolazione, essendo un'eccezione al principio dell'assoggettamento all'imposta, deve essere provata dalla parte che la invoca.
6. Grava sul contribuente l'onere di informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell'imposta e di fornire la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione. Emerge quindi una carenza probatoria a carico del ricorrente, che rende infondata anche tale doglianza. C) Sull'omessa indicazione del calcolo degli interessi. A pag. 5 dell'avviso impugnato risultano riportati:
• I tassi previsti annualmente da decreto del Ministero delle Finanze
• I corrispondenti numeri di giorni per cui sono stati applicati
• L'importo calcolato per ciascun tasso di interesse
• L'importo complessivo degli interessi applicato all'accertamento Pertanto, il calcolo degli interessi risulta adeguatamente motivato e illustrato nell'avviso di accertamento. XV. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della oggettiva complessità giuridica della controversia e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
• conferma la pretesa tributaria relativa all'imposta IM accertata (€ 1.346,95) e agli interessi (€ 109,94);
• annulla le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento impugnato (€ 543,91);
• spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Nuoro, il 07/02/2024
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Paolo Giuseppe IL)
----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 07/02/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL AO PP, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore DIONETTE PIETRO ANGELO, Giudice
in data 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2018 depositato il 13/04/2018
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Step Srl - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 312/2017 IM 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Evidenzia che il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale di Orosei in vigore dal 01.01.2013 e relativo alle annualità 2012 e 2013 oggetto dell'accertamento risulterebbe applicabile al caso di specie.
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
Ufficio non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso - anche disgiuntamente - dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, con ricorso-reclamo notificato il 18/12/2017 alla società Step Srl quale Concessionaria del servizio IM del Comune di Orosei (in séguito: Concessionaria) e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado (già Comm. Tributaria Prov.le) di Nuoro in data 13/04/2018, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO n. 312-2017
• Periodo d'imposta: 2012
• Tributo: IM
• Valore economico della controversia: € 1.346,95
Ricorrente_1Il ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) Illegittimità dell'accertamento per inesigibilità dell'imposta su immobili in corso di costruzione:
l'immobile identificato al Foglio 9, mapp. 582 sub.1 è in corso di costruzione e, pertanto, non sarebbe soggetto al pagamento dell'imposta.
2) Illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione della detrazione per abitazione principale: mancata applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale dal Regolamento comunale.
3) Illegittimità dell'accertamento per mancata applicazione della riduzione per inagibilità dell'immobile: applicabilità della riduzione prevista per immobili inagibili, lamentandone la mancata considerazione da parte dell'ente accertatore. 4) Omessa indicazione del calcolo degli interessi nell'avviso di accertamento: difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi applicati.
La resistente Concessionaria STEP S.r.l., costituita in giudizio, controdeduce:
A) Sulla pretesa inesigibilità dell'imposta per immobile in corso di costruzione
1. L'immobile identificato al Foglio 9, mapp. 582 sub.1 è censito in categoria catastale C2
(magazzini e locali di deposito), non in categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione). In base all'iscrizione catastale (C2), trattasi di bene tassabile.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/92, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione". Nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28 RDL n. 652/1939 è indicata quale data di ultimazione dei lavori il 29/03/1980. Pertanto, l'unità immobiliare risulta ultimata già da oltre trent'anni rispetto all'annualità oggetto di accertamento (2012) e dev'essere assoggettata ad imposta.
B) Sulla pretesa inagibilità dell'immobile
1. L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/92 stabilisce una duplice procedura per il riconoscimento dell'agevolazione: il proprietario può richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale (con spese a suo carico) oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di legge.
2. Tale disciplina non è mutata con l'introduzione dell'IM (D.L. n. 201/11).
Ricorrente_13. Il non ha mai dichiarato lo stato dell'inagibilità dell'immobile de quo, né ha mai presentato istanza di riduzione dell'imposta corredata dalla documentazione comprovante il predetto stato.
4. Gli eventi calamitosi invocati dal ricorrente sono avvenuti negli anni 2007 e 2008, indicando la perizia datata 08/03/2008.
5. L'avviso di accertamento si riferisce all'anno 2012, ovvero 4 anni dopo la perizia comprovante lo stato di inagibilità.
6. L'agevolazione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste lo stato di precarietà dell'immobile.
7. In materia fiscale, i giudici di legittimità ritengono che tutto ciò che riguarda la quantificazione dell'imposta, ivi compresa la prova, sia posta a carico dell'interessato
(oltre all'obbligo della denuncia). Secondo la Suprema Corte è sempre il contribuente che deve informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell'imposta, ad esempio, le superfici non tassabili. Grava sul contribuente, oltre all'obbligo di dichiarazione, quello di fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo. L'agevolazione, essendo un'eccezione al principio dell'assoggettamento all'imposta, deve essere provata dalla parte che la invoca, la quale deve dimostrare di averne diritto. Incombe al contribuente la dimostrazione dei presupposti per usufruire dell'agevolazione. Emerge chiaramente una carenza
Ricorrente_1probatoria a carico del Sig. . Il ricorrente non ha mai presentato alcuna richiesta di riduzione per inagibilità né ha mai dedotto al Comune alcuna documentazione comprovante tale status dell'immobile de quo, così come previsto dall'art. 8 D.lgs n. 504/92.
C) Sulla rendita catastale applicata
1. Per quanto concerne la rendita catastale applicata all'immobile individuato al Foglio 9 mappale 582 sub. 1, la società resistente ha applicato la rendita relativa all'anno 2013 come emerge dalla visura catastale (doc. n. 1).
2. La rendita di € 342,41 a cui il ricorrente si riferisce è la rendita dal medesimo proposta, nel 2012, all'Agenzia del Territorio, come si evince dalla visura medesima in cui, nella parte dedicata alle annotazioni, è riportato "classamento e rendita proposti (DM 701/94)".
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, DM n. 701/94, la rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, alla determinazione della rendita catastale definitiva.
4. L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita indicata dall'odierno ricorrente, assegnando quella di € 765,39 ovvero la rendita applicata all'accertamento oggi contestato.
5. Le dichiarazioni presentate dal contribuente hanno la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita definitiva.
6. Pertanto, la Concessionaria STEP S.r.l. ha provveduto ed eseguire l'accertamento sulla base della rendita catastale definitiva dell'immobile riconosciuta dall'Agenzia del Territorio, assumendo quale base imponibile, ai fini dell'accertamento IM, detto valore.
D) Sull'abitazione principale
1. Il Comune ha provveduto ad adottare il Regolamento solo nell'anno 2013, approvato con delibera n. 26 del 15/07/2013 (doc. n. 3) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, (art. 22 Regolamento), non applicabile retroattivamente.
2. Nel periodo oggetto dell'accertamento, non vigeva alcun regolamento comunale recante la disciplina IM. Conseguentemente, la Concessionaria ha applicato la normativa nazionale della citata imposta, ovvero il D.Lgs n. 23/2011 il quale non Associazione_1prevede alcuna detrazione, per le abitazioni principali, ai soggetti iscritti all' .
3. Contrariamente a quanto ex adverso asserito, non può applicarsi l'aliquota prevista dal Regolamento ICI per l'anno 2011. Difatti, l'IM ha determinate caratteristiche che la differenziano dall'ICI, sebbene ci siano innegabilmente diverse somiglianze. Una delle principali differenze sta proprio nelle aliquote che sono differenti passando dall'ICI all'IM. In passato, in riferimento all'abitazione principale, per l'ICI, l'aliquota applicata era compresa tra il 4 ed il 7 per mille, mentre ora, con l'IM, è fissata al 4 per mille con possibilità di modifica entro certi limiti da parte del Comune.
4. Un'ulteriore differenza consiste nella previsione del pagamento dell'IM anche in relazione alla proprietà dell'abitazione principale. Il Regolamento Comunale IM all'art. 9 "detrazione per l'abitazione principali", menziona il biennio 2012-2013 in quanto, riporta la previsione della legge statale che prevede una detrazione, ai fini familiari, sia per il 2012 che per il 2013. Pertanto, tale articolo riproduce sic et simpliciter quanto stabilito dalla normativa nazionale con il D.Lgs. n. 23/2011, ma senza alcun proposito di disciplinare retroattivamente anche l'annualità 2013.
5. Detto regolamento non può applicarsi all'annualità 2012.
E) Sull'omessa indicazione degli interessi
1. A pag. 5 dell'accertamento impugnato, sono riportati i tassi previsti annualmente da decreto del Ministero delle Finanze e i corrispondenti numeri di giorni per cui sono stati applicati, nonché l'importo calcolato per ciascun tasso di interesse e l'importo complessivo degli interessi applicato all'accertamento. Nell'accertamento è illustrato quindi, in modo chiaro e dettagliato, il calcolo degli interessi da pagare, esplicitando l'iter seguito dalla società resistente per il calcolo della cifra globale, in ossequio del diritto di difesa del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio sulla base del principio della "ragione più liquida", in quanto la controversia presenta profili che consentono una definizione sulla base di aspetti dirimenti, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate. II. In particolare, il Collegio rileva che tre questioni risultano assorbenti: quella relativa alla rendita catastale, quella relativa all'applicazione del regolamento comunale IM per l'anno 2012, e quella relativa all'applicabilità delle sanzioni nel caso concreto. Si procede quindi all'esame secondo tale ordine logico-giuridico. III. La questione centrale attiene alla rendita catastale da applicare all'immobile identificato al Foglio 9, mappale 582 sub.
1. Dagli atti emerge con certezza che:
• Il contribuente ha presentato, nel 2012, una dichiarazione di classamento con rendita proposta pari a € 342,41.
• L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita, assegnando quella definitiva di € 765,39.
• La Concessionaria STEP s.r.l. ha applicato, nell'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, la rendita definitiva di € 765,39.
• Ricorrente_1 Il contesta l'applicazione di tale rendita catastale, ritenendo applicabile - nell'anno 2012 - la rendita da lui proposta nel 2012 (€ 342,41). IV. Il quadro normativo di riferimento è: a. L'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ("Misure in materia fiscale") dispone:
"Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione." b. L'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento concernente le modalità di presentazione degli atti di aggiornamento catastale) prevede che: "La rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come 'rendita proposta' fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, alla determinazione della rendita catastale definitiva." V. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire in modo inequivocabile la portata applicativa dell'art. 74 L. n. 342/2000. La Suprema Corte (ordinanza n. 7434 del 20 febbraio 2014) ha affermato il seguente principio di diritto, condiviso da codesto Collegio: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio
2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta 'sospese', ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101). Tale orientamento è stato ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. VI. Nel caso in esame:
1. La rendita proposta dal contribuente nel 2012 (€ 342,41) ha mantenuto il carattere di "rendita proposta" fino alla rettifica operata dall'Agenzia del Territorio nel 2013.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.M. 701/94, la rendita presentata dal contribuente rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'Agenzia del Territorio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva.
3. L'Agenzia del Territorio ha provveduto, nel 2013, a rettificare d'ufficio la rendita, determinando quella definitiva in € 765,39.
4. Tale rendita definitiva è stata notificata al contribuente (come emerge dalla documentazione in atti, pur se la data esatta della notifica non risulta dagli atti con certezza assoluta, è pacifico che la rettifica è stata effettuata nel 2013).
5. Ai sensi dell'art. 74 L. 342/2000 e della giurisprudenza della S.C. sopra richiamata, la rendita definitiva, una volta notificata, è utilizzabile a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento.
6. L'avviso di accertamento per l'anno 2012 è stato emesso nel 2017, quindi dopo la notifica della rendita definitiva.
7. Pertanto, la Concessionaria STEP s.r.l. ha legittimamente applicato – per il calcolo del tributo IM - la rendita catastale definitiva di € 765,39, anche per l'annualità 2012. Tale doglianza è pertanto infondata. VII. Sull'applicazione del regolamento comunale IM per l'anno 2012 - Abitazione principale Il ricorrente lamenta la mancata applicazione della detrazione per abitazione principale prevista dal regolamento comunale. Dagli atti emerge con certezza che:
1. Il Comune di Orosei ha adottato il Regolamento IM con delibera n. 26 del 15/07/2013 (doc. n. 3 agli atti).
2. Detto regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, come espressamente sancito all'art. 22 Regolamento cit.
3. Nel periodo oggetto dell'accertamento (anno 2012), non vigeva alcun regolamento comunale recante la disciplina IM. VIII. Il principio di irretroattività delle norme tributarie è sancito dall'art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), il quale dispone: "Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono." Nel caso di specie:
1. Il Regolamento IM del Comune di Orosei è entrato in vigore nel 2013 con espressa decorrenza dal 1° gennaio 2013 (art. 22 Reg. cit.).
2. Alcun carattere retroattivo può riconoscersi al citato Regolamento comunale.
3. Detto Regolamento non può applicarsi all'annualità 2012.
4. Per l'anno 2012, la Concessionaria resistente ha correttamente applicato la normativa nazionale del tributo locale IM, ovvero l'art. 8 D.Lgs n. 23/2011 a (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
5. Tale D.Lgs. non prevede alcuna detrazione, per le abitazioni principali, ai soggetti iscritti all'Associazione_1.
6. Il contribuente non può invocare l'applicazione retroattiva di un regolamento comunale entrato in vigore nel 2013 per beneficiare di agevolazioni relative all'anno 2012. Pertanto, anche tale doglianza è infondata. IX. Sull'applicabilità delle sanzioni - Art. 10 dello Statuto del Contribuente Pur risultando legittimo l'accertamento quanto alla pretesa tributaria (imposta ed interessi), il Collegio ritiene tuttavia che le sanzioni applicate debbano essere annullate in applicazione dell'art. 10, comma
3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che dispone: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa." X. L'orientamento della Corte di Cassazione ha più volte precisato che le sanzioni tributarie non sono applicabili quando sussiste una obiettiva condizione di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tale da rendere inevitabile o scusabile l'errore del contribuente. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non punibile la condotta del contribuente in presenza di:
• Incertezza normativa oggettiva
• Contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
• Complessità della fattispecie concreta
• Modifiche normative intervenute in corso di periodo d'imposta
• Comportamenti dell'Amministrazione finanziaria idonei a ingenerare un ragionevole affidamento del contribuente XI. Nel caso in esame sussistono oggettive condizioni di incertezza che rendono non punibile la condotta del contribuente: A) Incertezza sulla rendita catastale applicabile Il contribuente ha presentato, nel 2012, una dichiarazione di classamento con rendita proposta di € 342,41. Tale rendita è rimasta agli atti catastali come "rendita proposta" ai sensi del D.M. 701/94. L'Agenzia del Territorio ha provveduto alla rettifica d'ufficio solo nel 2013, determinando la rendita definitiva in € 765,39. La situazione normativa presentava elementi di oggettiva complessità:
1. Il contribuente aveva proposto una rendita catastale secondo la procedura Docfa;
2. Tale rendita era rimasta formalmente agli atti come "rendita proposta" per tutto l'anno 2012;
3. La rettifica d'ufficio è intervenuta solo successivamente;
4. L'art. 74 L. 342/2000 sulla efficacia retroattiva delle rendite notificate ha dato luogo a contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito, prima che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione definissero la questione. In tale contesto di obiettiva incertezza, il contribuente poteva ragionevolmente ritenere di dover applicare, per l'anno 2012, la rendita proposta e ancora formalmente in atti (€ 342,41), anziché la rendita definitiva rettificata d'ufficio solo nel 2013. B) Incertezza sull'applicazione del regolamento comunale Il Regolamento IM del Comune di Orosei è stato approvato con delibera n. 26 del 15/07/2013, quindi nel corso dell'anno 2013, con espressa decorrenza dal 1° gennaio 2013 (art. 22). La fase di prima applicazione dell'IM (imposta introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011) ha comportato notevoli incertezze interpretative, anche in ordine:
1. All'applicabilità temporale dei regolamenti comunali;
2. Al regime transitorio tra ICI e IM;
3. Alle detrazioni per abitazione principale;
4. Ai rapporti tra normativa nazionale e regolamentazione comunale. In particolare, molti Comuni hanno adottato i regolamenti IM nel corso del 2013, con decorrenza retroattiva o comunque con effetti sulle annualità pregresse, generando incertezza nei contribuenti circa la disciplina effettivamente applicabile. In tale contesto, il contribuente poteva ragionevolmente dubitare circa la portata applicativa del regolamento comunale per l'annualità 2012, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva. C) Complessità della normativa IM in fase di prima applicazione L'IM, introdotta dal D.L. 201/2011 con decorrenza dal 2012, ha rappresentato una significativa innovazione nel sistema tributario locale, in sostituzione della previgente ICI. La fase di prima applicazione è stata caratterizzata da:
• Numerosi interventi normativi modificativi ed integrativi;
• Circolari interpretative dell'Amministrazione finanziaria;
• Orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito;
• Incertezze applicative diffuse tra gli operatori del settore. In tale contesto, la condotta del contribuente che si è conformato alla rendita proposta e formalmente in atti per l'anno 2012, in attesa della definizione della rendita definitiva da parte dell'Agenzia del Territorio, appare scusabile e non meritevole di sanzione. XII. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da rendere non punibile la condotta del contribuente ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 212/2000. In particolare:
1. L'incertezza sulla rendita catastale applicabile per l'anno 2012 (rendita proposta vs. rendita definitiva rettificata nel 2013);
2. L'incertezza sull'applicazione del regolamento comunale IM approvato nel 2013 per l'annualità 2012;
3. La complessità della normativa IM in fase di prima applicazione;
costituiscono elementi oggettivi idonei a escludere la colpevolezza del contribuente e, conseguentemente, l'applicabilità delle sanzioni. Pertanto, le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento, pari a € 543,91, devono essere integralmente annullate. XIII. Il Collegio ritiene – in base al principio della "ragione più liquida" - che le tre questioni sopra esaminate (rendita catastale, regolamento comunale, sanzioni) siano assorbenti e dirimenti, nonché sufficienti per definire la controversia con il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente all'annullamento delle sanzioni. XIV. Pur essendo la controversia già definibile sulla base delle questioni sopra esaminate, il Collegio ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni residuali sulle ulteriori doglianze del ricorrente. A) Sulla pretesa inesigibilità per immobile in corso di costruzione Dagli atti emerge che:
1. L'immobile è censito in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito), non in categoria fittizia F/3 (unità in corso di costruzione).
2. Nella dichiarazione ex art. 28 RDL n. 652/1939 risulta indicata quale data di ultimazione dei lavori il 29/03/1980.
3. L'immobile risulta quindi ultimato da oltre trent'anni rispetto all'annualità oggetto di accertamento (2012).
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/92, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione". Pertanto, tale doglianza è priva di fondamento. B) Sulla pretesa inagibilità dell'immobile L'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/92 stabilisce una duplice procedura per il riconoscimento dell'agevolazione per immobili inagibili: il proprietario può richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale (con spese a suo carico) oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di legge. Tale disciplina non è mutata con l'introduzione dell'IM. Nel caso di specie:
1. Il ricorrente non ha mai presentato alcuna richiesta di riduzione per inagibilità né ha mai dedotto al Comune alcuna documentazione comprovante tale status dell'immobile.
2. Gli eventi calamitosi invocati risalgono agli anni 2007-2008 (perizia dell'8/3/2008).
3. L'avviso di accertamento si riferisce all'anno 2012, ovvero 4 anni dopo la perizia.
4. L'agevolazione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussiste lo stato di precarietà dell'immobile.
5. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'agevolazione, essendo un'eccezione al principio dell'assoggettamento all'imposta, deve essere provata dalla parte che la invoca.
6. Grava sul contribuente l'onere di informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell'imposta e di fornire la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione. Emerge quindi una carenza probatoria a carico del ricorrente, che rende infondata anche tale doglianza. C) Sull'omessa indicazione del calcolo degli interessi. A pag. 5 dell'avviso impugnato risultano riportati:
• I tassi previsti annualmente da decreto del Ministero delle Finanze
• I corrispondenti numeri di giorni per cui sono stati applicati
• L'importo calcolato per ciascun tasso di interesse
• L'importo complessivo degli interessi applicato all'accertamento Pertanto, il calcolo degli interessi risulta adeguatamente motivato e illustrato nell'avviso di accertamento. XV. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della oggettiva complessità giuridica della controversia e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
• conferma la pretesa tributaria relativa all'imposta IM accertata (€ 1.346,95) e agli interessi (€ 109,94);
• annulla le sanzioni applicate nell'avviso di accertamento impugnato (€ 543,91);
• spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Nuoro, il 07/02/2024
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Paolo Giuseppe IL)
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Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)