Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 16/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco, n. 63;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- con cui il Capo del IV Reparto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha parzialmente respinto la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 22 ss. della legge n. 241/1990;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa NA RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. - notificato e depositato in data 21 novembre 2025 - il ricorrente, sottocapo di prima classe del Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio presso l’ufficio -OMISSIS-, espone:
- di aver partecipato in data -OMISSIS- ad un’attività addestrativa e di elisoccorso e di aver riportato plurime infermità a causa di un incidente occorso durante l’attività di recupero mediante verricello;
- di aver presentato istanza all’Amministrazione per il rilascio di copia della documentazione relativa all’esercitazione, al fine di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali;
- di avere in particolare richiesto copia dei file CVR ( Cockpit Voice recorder ) e FDR ( Flight data recorder ) di bordo dell’elicottero utilizzato per l’esercitazione del -OMISSIS-, i manuali operativi e/o di procedura utilizzati per l’operazione addestrativa e ogni altro atto o documento prodotto nell’ambito dell’operazione predetta e in esito all’incidente in cui egli è rimasto coinvolto;
- che con nota del -OMISSIS- il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato di aver effettuato le necessarie verifiche documentali, dalle quali è emerso che non risultano nella disponibilità del predetto ufficio i file CVR e FDR relativi all’evento né registrazioni video o altri supporti multimediali ad essi riferiti e che la documentazione prodotta dalla Commissione d’inchiesta di sicurezza volo è classificata come “riservata” e ciò non ne consente allo stato la diffusione. L’Amministrazione ha quindi rilasciato all’istante unicamente copia della nota di standardizzazione n. 5/2013 “Procedura tecnica Hi Line AW 139 CP”, che descrive la tecnica impiegata nel corso dell’attività addestrativa oggetto della richiesta.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego parziale all’ostensione degli atti richiesti per violazione dell’art. 24 della legge 241/1990, ribadendo la finalità difensiva dell’accesso e la sua prevalenza rispetto alle ragioni opposte dall’Amministrazione. Rileva in particolare che l’Amministrazione non può limitarsi ad eccepire una generica indisponibilità “allo stato” di documenti che potrebbe individuare presso gli uffici che li detengono per metterli a disposizione dell’istante.
Il deducente sottolinea inoltre che nel bilanciamento tra i contrapposti interessi deve essere assicurato il diritto all’accesso difensivo, come riconosciuto dallo stesso legislatore, che all’art. 42, comma 8 della legge 124/2007 ha previsto uno specifico procedimento per consentire l’accesso ai documenti “classificati”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con memoria depositata in data 19 gennaio 2026 la difesa erariale ha sottolineato che l’Amministrazione ha tenuto, nel caso di specie, una condotta pienamente collaborativa, che la stessa non può infatti essere onerata del rilascio di documenti che non rientrano nella sua disponibilità (i file CVR/FDR) e che, nelle more del procedimento di declassifica della documentazione della Commissione d’inchiesta di sicurezza del volo, è stata comunicata all’interessato la possibilità di prenderne visione presso il Comando generale.
A fronte di tali rilievi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente non ha replicato.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Non è in contestazione da parte dell’Amministrazione che il ricorrente sia titolare di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla documentazione richiesta, ovvero la sua legittimazione a presentare l’istanza di accesso a termini dell’art. 22 della legge 241/1990.
Il parziale diniego è stato opposto quindi in ragione delle specificità della documentazione richiesta, che sarebbe in parte indisponibile presso l’ufficio e in parte riservata.
Tanto premesso, per quanto riguarda i file FDR ( Flight Data Recorder ) e CVR ( Cockpit Voice Recorder ) dell’elicottero utilizzato in occasione dell’addestramento e del sinistro occorso, di cui il Comando generale dichiara di non avere “allo stato” la disponibilità, va rilevato che l’istanza di accesso è indirizzata dall’interessato all’amministrazione che ha formato o che detiene il documento e non richiede necessariamente l’individuazione dello specifico ufficio che lo detiene, del quale l’istante potrebbe legittimamente non avere contezza. È pertanto onere dell’Amministrazione, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di non aggravamento del procedimento, individuare la struttura competente e interessarla dell’istanza ostensiva.
La legge prevede espressamente tale onere persino nel caso in cui l’istanza sia rivolta non già all’ufficio incompetente, ma ad un’amministrazione incompetente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), infatti, “ La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato .” (cfr. TAR Lazio, Sez. IV ter, 20 marzo 2024, n. 5528).
Come evidenziato nel ricorso, inoltre, la formulazione non perspicua utilizzata per il diniego (“ allo stato, non risultano nella disponibilità di questo Ufficio ”) non pare possa essere intesa come affermazione dell’inesistenza della documentazione richiesta; infatti appare improbabile che registrazioni tecniche fondamentali quali il CVR e l’FDR non siano state acquisite e conservate dalla parte resistente ai fini dell’inchiesta avviata dopo l’evento, considerato tra l’altro che l’art. 1065, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ) prescrive espressamente, che “ 6. La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest’ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per l’eventuale denuncia alla Corte dei conti .”
Per quanto concerne, invece, la relazione della Commissione d’inchiesta, tale documento è stato classificato come “riservato” ai sensi dell’art. 42 della legge 124/2007; detta disposizione attribuisce le qualifiche di segretezza “ per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali ”. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato.
Il comma 8 del menzionato art. 42 prevede che “ Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia .”.
Occorre scrutinare il rapporto tra tale specifica disciplina e l’istituto dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/1990.
L’art. 24 della legge 241/1990, che disciplina le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso, al comma 1 prevede che:
“ 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; (…)”.
Il successivo comma 7 così dispone:
“ 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale .”
Come risulta anche dalla formulazione della disposizione menzionata, “ l’interesse nell’accesso difensivo è da qualificare in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi, stante il suo fondamento nell’art. 24 della Carta costituzionale, in forza della strumentalità ad un instaurando giudizio e in ragione della sua diretta connessione con il diritto fondamentale di difesa .” (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, inoltre, “ l’art. 42, della legge n. 124 del 2007, nel ridisciplinare l’attribuzione delle classifiche di segretezza, che sono volte a circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, non ha soppresso la disciplina dell’accesso difensivo, dettata dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, semmai l’ha presupposta ed integrata, attribuendo all’Autorità giudiziaria che dispone l’accesso un ruolo attivo, a garanzia del corretto equilibrio tra esigenze di riservatezza e legittime istanze difensive.
Va ancora evidenziato che, in ragione del vigente quadro normativo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la classifica di segretezza non potrebbe giustificare il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'Autorità giudiziaria, ma soltanto giustificare particolari cautele; cautele che riguardano soprattutto la tutela della riservatezza dei terzi, che assume rilievo in qualsiasi procedimento di accesso ai documenti dell'Amministrazione e riveste particolare delicatezza nelle questioni che in qualsiasi modo coinvolgono la difesa della sicurezza pubblica (in tal senso: Cons. St., Sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 47).” (Cons. Stato, Sez. I, parere 2226/2014 di data 1 luglio 2014; Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 8106).
Pertanto “ 7.1. (…) In base allo schema normativo delineato dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, ove l’istanza formulata dal privato presenti un’intrinseca preordinazione difensiva e la conoscenza del documento amministrativo risulti necessaria per la protezione di una situazione giuridicamente rilevante, l’interesse ostensivo del richiedente prevale sulle esclusioni che ordinariamente impediscono l’esercizio del diritto di accesso.
L’accesso “difensivo” si connota quindi per la combinazione tra le limitazioni derivanti dall’aggravamento degli oneri di dimostrazione posti a carico del richiedente e l’attitudine al superamento delle preclusioni generali alla divulgazione delle categorie documentali escluse. Come osservato dall’Adunanza Plenaria (…) , “l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari” (ancora Cons. St., Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19, § 9.2).
7.2. È evidente che la portata dell’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 risulta diversa a seconda delle differenti ipotesi.
Ove l’istanza abbia ad oggetto documenti coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 39, legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicherà quanto stabilito dalla legge da ultimo citata, con sostanziale sterilizzazione della portata dell’articolo 24, comma 7, legge cit., e conseguentemente gli atti “sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati” (articolo 39, comma 2, legge cit.) e nel giudizio potrà essere opposto il segreto di Stato con le modalità e i limiti previsti agli articoli 40 e 41, legge 3 agosto 2007, n. 124.
Se invece gli atti sono vincolati dalle cosiddette classifiche di segretezza, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle sole forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241. Valgono, al riguardo, i principi formulati da questa Sezione con il citato parere 1 luglio 2014, n. 2226, secondo cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, cit., l‘interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati deve essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato .” (Cons. Stato, Sez. I, parere 545 del 30 marzo 2021; TAR Lazio, Sez. I bis, 27 febbraio 2024, n. 3831).
La documentazione richiesta dal ricorrente (relazione della commissione d’inchiesta) costituisce documento classificato ma non coperto da segreto di Stato. L’istante ha puntualmente individuato le esigenze difensive sulle quali si fonda l’accesso, considerata la stretta correlazione tra la documentazione richiesta e la situazione soggettiva che intende tutelare in sede amministrativa e giurisdizionale.
Infatti il vaglio giurisdizionale in merito alla sussistenza dell’interesse ad esperire l’azione ex art. 116 c.p.a. laddove venga in rilievo, sul piano sostanziale, l’esercizio del c.d. accesso difensivo, non è teso a verificare se sia stata esperita o sia ancora esperibile una specifica azione giudiziaria o se la stessa sia fondata, ma mira a verificare se la domanda giudiziale sia retta dalla prospettazione di una lesione della situazione giuridica dedotta in giudizio e se dal suo eventuale accoglimento il ricorrente possa ritrarre una effettiva utilità rispetto alla cura o alla tutela della situazione giuridica finale correlata alla documentazione richiesta. (TAR Lazio, Sez. III, 2 ottobre 2023, n. 14525; Cons. Stato, Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4).
Il diritto di accesso del ricorrente va pertanto riconosciuto anche rispetto a tale documentazione; peraltro, considerato che in pendenza del giudizio l’Amministrazione ha già comunicato all’interessato la possibilità di prenderne visione (unica modalità di accesso consentita per i documenti classificati a termini del menzionato art. 42, comma 8 della legge 124/2007) presso gli uffici, nulla va disposto in questa sede.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio di copia della documentazione tecnica non classificata entro il termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia, ferma restando la possibilità per l’interessato di prendere visione presso gli uffici della documentazione classificata, come già comunicato dall’Amministrazione.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente a rilasciare al ricorrente copia dei file CVR ( Cockpit Voice recorder ) e FDR ( Flight data recorder ) di bordo dell’elicottero utilizzato per l’esercitazione del -OMISSIS- entro il termine di venti (20) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RB | AZ FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.