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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2903/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to Silvia D'Aloisio) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all' 80%, con decorrenza dal mese di settembre 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano, stante la decorrenza dell'invalidità. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è da riconoscere soggetto invalido civile con percentuale pari all' 80%, a decorrere dal mese di settembre 2024 e, dunque, è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2903/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.to Silvia D'Aloisio) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all' 80%, con decorrenza dal mese di settembre 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano, stante la decorrenza dell'invalidità. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
1
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è da riconoscere soggetto invalido civile con percentuale pari all' 80%, a decorrere dal mese di settembre 2024 e, dunque, è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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